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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 23/09/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 224/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 224/2019 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 10/07/2025 promossa da
in persona del legale rappresentante p.t. DOTT. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Cerrone e con lui elettivamente Parte_2 domiciliato presso il suo studio sito in Isernia, alla Via Teodoro la Cava, n. 11, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE nei confronti di
(già e ancor prima Controparte_1 Controparte_2
) - società del gruppo con unico socio, Controparte_3 Controparte_4 incorporante per fusione la (già , in persona del Controparte_5 Controparte_6 suo procuratore speciale, dott. , rappresentata e difesa dal prof. avv. Leonardo Patroni CP_7
Griffi e con esso domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Fanelli, sito in Isernia alla Via Umbria n.
143;
CONVENUTO
avente ad oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni come da verbale di udienza del 10.7.2025.
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (d'ora innanzi Parte_3
Part anche semplicemente ), ha convenuto in giudizio la proponendo opposizione CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 377/2018 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'adito Tribunale di Isernia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in caso di mancata conciliazione:
1. in via principale e nel merito, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto;
2. dichiarare, quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
3. spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, CAP e IVA come per legge”.
Si è costituita in giudizio la contestando in fatto e in diritto quanto eccepito dalla opponente, CP_1 rilevando la genericità e indeterminatezza delle richieste di controparte e, quindi, la nullità ex art. 164 comma 4 c.p.c., e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il giudice assegnatario del fascicolo non ha deciso sulla richiesta concessione di provvisoria esecutorietà del decreto opposto e la causa è stata istruita solo documentalmente, finchè, pervenuta alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.7.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
Va, anzitutto, disattesa l'eccezione di nullità dell'opposizione sollevata da parte opposta, considerato che nell'atto di citazione sono espressamente indicati i motivi di doglianza da parte dell'opponente il quale, pur non contestando l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, ha rappresentato che il quantum richiesto sarebbe non dovuto, in quanto le fatture sottese al ricorso per decreto ingiuntivo sarebbero relative a consumi non effettuati e/o erroneamente calcolati”, anche in ragione della circostanza per cui la “PSO tempestivamente in data 19-23 aprile 2018 tramite pec che si allega in copia (doc.1) ha esercitato il suo diritto di recesso ex art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259), comunicando il passaggio di tutte le utenze telefoniche ad altro gestore telefonico”, sicchè, la “nonostante la ricezione della suddetta comunicazione, CP_1
[n.d.r. avrebbe] continuato – sembra - ad erogare i suoi servizi, giungendo addirittura ad imputarle i costi – anche per penali e oneri aggiuntivi - conteggiati sulla base di nuove tariffe cambiate unilateralmente ed espressamente non accettate dalla PSO”. pagina 2 di 4 Ciò premesso e venendo, quindi, al merito, l'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto accolta nei limiti che seguono.
Va, anzitutto, chiarito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si assiste ad una scissione tra la veste formale e quella sostanziale delle parti in causa: l'opponente, pur essendo attore in senso formale, dal punto di vista sostanziale è convenuto, con ciò che questo comporta sotto il profilo dell'onere della prova, spettando, quindi, all'opposto-attore sostanziale provare la propria pretesa creditoria (sotto il duplice profilo dell'an e del quantum) e all'opponente – convenuto sostanziale, i fatti su cui si fondano le eccezioni fatte valere nel proprio atto introduttivo.
Opera, quindi, il meccanismo di riparto dell'onere della prova sancito dall'art. 2967 c.c., in base al quale, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare i fatti su cui si fonda l'eccezione.
Ebbene, nel caso di specie, la società opposta ha depositato, a fondamento della pretesa creditoria portata nel ricorso per decreto ingiuntivo, le fatture rimaste impagate dalla società opponente e, al riguardo, occorre rilevare come l'an della pretesa non sia mai stato oggetto di contestazione da parte della stessa, potendo, pertanto, il giudice ritenere provata, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'avvenuta sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti.
Va, infatti, considerato che ai fini della contestazione non è sufficiente la generica affermazione per cui la pretesa si contesta “sia l'an che il quantum”, ma le circostanze di cui ai documenti allegati da parte opposta devono costituire oggetto di “specifica” contestazione.
Nel caso di specie, poi, parte opponente poggia le ragioni della non debenza delle somme portate dalle fatture azionate, in particolare, sulla lettera di disdetta inviata alla società opposta in data 19-23 aprile
2018.
Orbene, le fatture AI 02839208 e AI 06724022 sono chiaramente riferite a consumi anteriori alla data di invio della lettera di disdetta e riferite, specificatamente, ai consumi maturati dal 15 dicembre 2017 all'8 febbraio 2018 per quanto attiene alla prima fattura e dal 9 febbraio 2018 all'8 aprile 2018 per quanto attiene alla seconda fattura, sicchè è certa la debenza delle somme da queste portate, pari, rispettivamente ad € 1.810,48 per ciascuna fattura (€ 3.620,96).
Con riferimento, invece, alla fattura AI 08699578, il periodo di riferimento, oggetto di fatturazione, va dal 9 aprile al 9 maggio, quindi, in parte certamente successivo alla ricezione della lettera di disdetta
(ricezione, avvenuta in data 23 aprile 2018 e mai contestata dall'opposta), sicchè le somme dovute per i costi delle sim ricaricabili (pari ad € 685,00) dovranno essere dimezzati in quanto, per metà, successivi alla ricezione della lettera di disdetta, con la sola debenza della somma di € 342,50, mentre, per quanto pagina 3 di 4 concerne la somma di € 2.459,10, conteggiata a titolo di addebito per il recesso anticipato, la stessa deve considerarsi non dovuta.
Nonostante, infatti, parte opponente abbia tardivamente esercitato il proprio diritto di recesso, nonostante la comunicazione contenuta a pag. 7 della fattura n. AI02839208, a fronte della contestazione sul quantum operata da parte opponente, la quale ha sostenuto, nel proprio atto introduttivo, che “o le penali e oneri aggiuntivi [sarebbero stati] conteggiati sulla base di nuove tariffe cambiate unilateralmente ed espressamente non accettate dalla PSO”, sarebbe spettato a parte opposta, eventualmente attraverso la produzione del contratto originario, dar prova sia della previsione contrattuale delle suddette penali sia dell'entità delle stesse.
In mancanza, non può ritenersi raggiunta la prova della pretesa creditoria riferita a tale somma.
Tali considerazioni determinano l'accoglimento dell'opposizione limitatamente alla somma di €
2.495,10 (applicata a titolo di addebito per il recesso anticipato) ed € 342,50, pari al costo della ricarica delle sim conteggiate per l'intero mese con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Stante il parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite possono dirsi compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- accoglie in parte l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, Parte_3 revoca il decreto ingiuntivo n. 377/2018 emesso dal Tribunale di Isernia;
- condanna al pagamento, in favore di della Parte_3 Controparte_1 somma di € 3.963,46 oltre interessi moratori dalla data di scadenza delle singole fatture e oltre interessi legali dalla data di deposito del presente provvedimento e fino al soddisfo;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Isernia, lì 23.9.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 224/2019 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 10/07/2025 promossa da
in persona del legale rappresentante p.t. DOTT. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Cerrone e con lui elettivamente Parte_2 domiciliato presso il suo studio sito in Isernia, alla Via Teodoro la Cava, n. 11, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE nei confronti di
(già e ancor prima Controparte_1 Controparte_2
) - società del gruppo con unico socio, Controparte_3 Controparte_4 incorporante per fusione la (già , in persona del Controparte_5 Controparte_6 suo procuratore speciale, dott. , rappresentata e difesa dal prof. avv. Leonardo Patroni CP_7
Griffi e con esso domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Fanelli, sito in Isernia alla Via Umbria n.
143;
CONVENUTO
avente ad oggetto: vendita di cose mobili
Conclusioni come da verbale di udienza del 10.7.2025.
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (d'ora innanzi Parte_3
Part anche semplicemente ), ha convenuto in giudizio la proponendo opposizione CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 377/2018 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'adito Tribunale di Isernia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in caso di mancata conciliazione:
1. in via principale e nel merito, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto;
2. dichiarare, quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
3. spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, CAP e IVA come per legge”.
Si è costituita in giudizio la contestando in fatto e in diritto quanto eccepito dalla opponente, CP_1 rilevando la genericità e indeterminatezza delle richieste di controparte e, quindi, la nullità ex art. 164 comma 4 c.p.c., e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il giudice assegnatario del fascicolo non ha deciso sulla richiesta concessione di provvisoria esecutorietà del decreto opposto e la causa è stata istruita solo documentalmente, finchè, pervenuta alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.7.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
Va, anzitutto, disattesa l'eccezione di nullità dell'opposizione sollevata da parte opposta, considerato che nell'atto di citazione sono espressamente indicati i motivi di doglianza da parte dell'opponente il quale, pur non contestando l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti, ha rappresentato che il quantum richiesto sarebbe non dovuto, in quanto le fatture sottese al ricorso per decreto ingiuntivo sarebbero relative a consumi non effettuati e/o erroneamente calcolati”, anche in ragione della circostanza per cui la “PSO tempestivamente in data 19-23 aprile 2018 tramite pec che si allega in copia (doc.1) ha esercitato il suo diritto di recesso ex art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259), comunicando il passaggio di tutte le utenze telefoniche ad altro gestore telefonico”, sicchè, la “nonostante la ricezione della suddetta comunicazione, CP_1
[n.d.r. avrebbe] continuato – sembra - ad erogare i suoi servizi, giungendo addirittura ad imputarle i costi – anche per penali e oneri aggiuntivi - conteggiati sulla base di nuove tariffe cambiate unilateralmente ed espressamente non accettate dalla PSO”. pagina 2 di 4 Ciò premesso e venendo, quindi, al merito, l'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto accolta nei limiti che seguono.
Va, anzitutto, chiarito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si assiste ad una scissione tra la veste formale e quella sostanziale delle parti in causa: l'opponente, pur essendo attore in senso formale, dal punto di vista sostanziale è convenuto, con ciò che questo comporta sotto il profilo dell'onere della prova, spettando, quindi, all'opposto-attore sostanziale provare la propria pretesa creditoria (sotto il duplice profilo dell'an e del quantum) e all'opponente – convenuto sostanziale, i fatti su cui si fondano le eccezioni fatte valere nel proprio atto introduttivo.
Opera, quindi, il meccanismo di riparto dell'onere della prova sancito dall'art. 2967 c.c., in base al quale, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare i fatti su cui si fonda l'eccezione.
Ebbene, nel caso di specie, la società opposta ha depositato, a fondamento della pretesa creditoria portata nel ricorso per decreto ingiuntivo, le fatture rimaste impagate dalla società opponente e, al riguardo, occorre rilevare come l'an della pretesa non sia mai stato oggetto di contestazione da parte della stessa, potendo, pertanto, il giudice ritenere provata, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'avvenuta sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti.
Va, infatti, considerato che ai fini della contestazione non è sufficiente la generica affermazione per cui la pretesa si contesta “sia l'an che il quantum”, ma le circostanze di cui ai documenti allegati da parte opposta devono costituire oggetto di “specifica” contestazione.
Nel caso di specie, poi, parte opponente poggia le ragioni della non debenza delle somme portate dalle fatture azionate, in particolare, sulla lettera di disdetta inviata alla società opposta in data 19-23 aprile
2018.
Orbene, le fatture AI 02839208 e AI 06724022 sono chiaramente riferite a consumi anteriori alla data di invio della lettera di disdetta e riferite, specificatamente, ai consumi maturati dal 15 dicembre 2017 all'8 febbraio 2018 per quanto attiene alla prima fattura e dal 9 febbraio 2018 all'8 aprile 2018 per quanto attiene alla seconda fattura, sicchè è certa la debenza delle somme da queste portate, pari, rispettivamente ad € 1.810,48 per ciascuna fattura (€ 3.620,96).
Con riferimento, invece, alla fattura AI 08699578, il periodo di riferimento, oggetto di fatturazione, va dal 9 aprile al 9 maggio, quindi, in parte certamente successivo alla ricezione della lettera di disdetta
(ricezione, avvenuta in data 23 aprile 2018 e mai contestata dall'opposta), sicchè le somme dovute per i costi delle sim ricaricabili (pari ad € 685,00) dovranno essere dimezzati in quanto, per metà, successivi alla ricezione della lettera di disdetta, con la sola debenza della somma di € 342,50, mentre, per quanto pagina 3 di 4 concerne la somma di € 2.459,10, conteggiata a titolo di addebito per il recesso anticipato, la stessa deve considerarsi non dovuta.
Nonostante, infatti, parte opponente abbia tardivamente esercitato il proprio diritto di recesso, nonostante la comunicazione contenuta a pag. 7 della fattura n. AI02839208, a fronte della contestazione sul quantum operata da parte opponente, la quale ha sostenuto, nel proprio atto introduttivo, che “o le penali e oneri aggiuntivi [sarebbero stati] conteggiati sulla base di nuove tariffe cambiate unilateralmente ed espressamente non accettate dalla PSO”, sarebbe spettato a parte opposta, eventualmente attraverso la produzione del contratto originario, dar prova sia della previsione contrattuale delle suddette penali sia dell'entità delle stesse.
In mancanza, non può ritenersi raggiunta la prova della pretesa creditoria riferita a tale somma.
Tali considerazioni determinano l'accoglimento dell'opposizione limitatamente alla somma di €
2.495,10 (applicata a titolo di addebito per il recesso anticipato) ed € 342,50, pari al costo della ricarica delle sim conteggiate per l'intero mese con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Stante il parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite possono dirsi compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- accoglie in parte l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, Parte_3 revoca il decreto ingiuntivo n. 377/2018 emesso dal Tribunale di Isernia;
- condanna al pagamento, in favore di della Parte_3 Controparte_1 somma di € 3.963,46 oltre interessi moratori dalla data di scadenza delle singole fatture e oltre interessi legali dalla data di deposito del presente provvedimento e fino al soddisfo;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Isernia, lì 23.9.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 4 di 4