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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 14145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14145 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 16413/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 16413 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
IO RI e IO CA ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Roma, Via Fabio Massimo 60.
- appellante -
E
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- intimata contumace -
Oggetto: contratto di trasporto – appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma
n. 20211/2019, pubblicata in data 19.06.2016.
Conclusioni delle parti: come in atti. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, il sig. , Parte_1 proponeva appello dinanzi al Tribunale di Roma avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Roma n. 20211/2019, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: piaccia all'Illustrissimo
Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, contrariis reiectis, nel merito, in accoglimento dello spiegato atto di appello, riformare la sentenza impugnata e conseguentemente accogliere le richieste di indennizzo/ di “compensazione” pecuniaria ai sensi del Reg. Eu … /ristoro pecuniario formulate. Pertanto: - dichiarare la civile responsabilità di er i fatti di cui è causa - condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni CP_1 materiali, morali, biologici, patrimoniali e non subiti dall'attrice in misura e mediante pagamento della somma di €1000, ovvero la maggiore o minore che sarà determinata dal
Tribunale adito, se del caso anche in corso di causa a mezzo di richiedenda C.T.U. o a quella maggiore e/o minore che risulterà di giustizia, con gli interessi legali dal giorno della richiesta sino all'effettivo soddisfo sulla somma rivalutata. Con riserva di chiedere ulteriori mezzi istruttori. Con riserva di ogni altra richiesta deduzione produzione, come pure di diversamente concludere e meglio illustrare nei termini di legge.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio o in subordine di un grado di giudizio”.
Pur ritualmente citata, la parte appellata (già contumace in primo Controparte_1 grado), non si è costituita nel giudizio di impugnazione.
In corso di causa, acquisito il fascicolo d'ufficio del precedente grado di giudizio, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 12.09.2024 e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In sintesi, con sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 20211/2019, veniva respinta la domanda dell'odierna parte appellante formulata al fine di ottenere la condanna della CP_1 al risarcimento del danno per complessivi euro 1.000,00; la richiesta era fondata sul
[...] ritardo sofferto dal volo da Roma Fiumicino a Barcellona, del 23.07.2015, che cagionava la perdita della coincidenza su altro volo - sempre operato dalla compagnia da Controparte_1
Barcellona a Bucarest. Il Sig. impugnava integralmente la citata sentenza di primo grado, per violazione di Pt_1 legge (art. 7 del Regolamento Europeo 261/2004), nonché per erronea valutazione dell'istruttoria e della documentazione allegata.
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere integralmente respinto.
In primo luogo, non si ritiene condivisibile la doglianza dedotta dalla parte appellante, per la parte della sentenza che non ritiene operante il principio di non contestazione, stante la contumacia della compagnia aerea convenuta in giudizio. Invero, il Giudice di prime cure correttamente ha affermato che “la non negazione dei fatti, peraltro, non può presumersi per il solo fatto del non essersi la parte costituita in giudizio non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema”.
A tal proposito si rileva che, in ipotesi, come nel caso di specie, di contumacia della parte convenuta che scelga di non costituirsi in giudizio, grava in capo all'attore un rigoroso onere di dimostrazione degli elementi del diritto azionato in giudizio, giacché dalla contumacia non deriva alcuna relevatio ab onere probandi dal momento che essa non equivale ad una manifestazione di volontà favorevole alla pretesa attorea ovvero ad una ficta confessio, sicché va escluso che ad essa possa applicarsi il principio della non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c.
Sul punto si condivide, pertanto, la decisione del Giudice di prime cure, atteso che alla condotta processuale della parte convenuta, che sceglie di non costituirsi in giudizio, rimanendo contumace, non può attribuirsi alcun valore e, quindi, non può derivarne alcun pregiudizio.
A prescindere da ciò, nel merito, si rileva che la parte appellante nulla ha allegato a dimostrazione del presunto ritardo del volo, che avrebbe originato il preteso pregiudizio.
A tal proposito, secondo consolidata giurisprudenza, “il creditore passeggero che agisca per il risarcimento del danno da ritardo deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. n.1584/2018). Pertanto, se è vero che l'onere di provare di aver correttamente adempiuto all'obbligazione relativa al contratto di trasporto sorge in capo al vettore aereo e non al passeggero, si tratta di un onere che viene ad esistenza laddove controparte contesti tale corretto adempimento, fornendo quantomeno una allegazione relativa alla cancellazione del volo o ai ritardi subiti
(ovvero ai fatti costituitivi, posti a fondamento della domanda).
Ebbene, nella fattispecie in esame, si ritiene che l'onere della prova dei fatti costitutivi, della pretesa “risarcitoria” avanzata dalla parte appellante, non è stato assolto, atteso che, dalla documentazione prodotta in atti, non risulta provato in alcun modo il ritardo del volo lamentato.
A tal riguardo si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. dalla Pt_1 documentazione allegata ed, in particolare, dalle due carte di imbarco prodotte, non risulta in alcun modo provata la partenza e l'arrivo dei voli in contestazione, con il dedotto ritardo rispetto al previsto orario di atterraggio, che invece si sarebbe potuta dimostrare, ad esempio, con la produzione della scheda di dettaglio del volo.
In ordine alla prospettazione e alla ricostruzione dei fatti, l'appellante non ha fornito alcuna valida dimostrazione di quanto contestato, essendosi limitato alla produzione di un mero reclamo, redatto in lingua straniera, oltre alla prenotazione dei voli e le relative carte di imbarco, senza fornire alcuna allegazione riferibile alla circostanza del relativo ritardo del volo in questione.
Conclusivamente, le risultanze processuali non consentono, pertanto, di ritenere sussistenti i presupposti per riconoscere l'indennizzo richiesto dalla parte appellante;
conseguentemente l'appello deve essere integralmente respinto.
Nulla deve disporsi, in ordine alle spese di lite nei confronti della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- respinge l'appello, per le ragioni indicate in parte motiva;
- nulla per le spese;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il presente appello.
Roma, 10/10/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Mariangela Dinoi, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 16413 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
IO RI e IO CA ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Roma, Via Fabio Massimo 60.
- appellante -
E
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- intimata contumace -
Oggetto: contratto di trasporto – appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma
n. 20211/2019, pubblicata in data 19.06.2016.
Conclusioni delle parti: come in atti. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, il sig. , Parte_1 proponeva appello dinanzi al Tribunale di Roma avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Roma n. 20211/2019, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: piaccia all'Illustrissimo
Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, contrariis reiectis, nel merito, in accoglimento dello spiegato atto di appello, riformare la sentenza impugnata e conseguentemente accogliere le richieste di indennizzo/ di “compensazione” pecuniaria ai sensi del Reg. Eu … /ristoro pecuniario formulate. Pertanto: - dichiarare la civile responsabilità di er i fatti di cui è causa - condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni CP_1 materiali, morali, biologici, patrimoniali e non subiti dall'attrice in misura e mediante pagamento della somma di €1000, ovvero la maggiore o minore che sarà determinata dal
Tribunale adito, se del caso anche in corso di causa a mezzo di richiedenda C.T.U. o a quella maggiore e/o minore che risulterà di giustizia, con gli interessi legali dal giorno della richiesta sino all'effettivo soddisfo sulla somma rivalutata. Con riserva di chiedere ulteriori mezzi istruttori. Con riserva di ogni altra richiesta deduzione produzione, come pure di diversamente concludere e meglio illustrare nei termini di legge.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio o in subordine di un grado di giudizio”.
Pur ritualmente citata, la parte appellata (già contumace in primo Controparte_1 grado), non si è costituita nel giudizio di impugnazione.
In corso di causa, acquisito il fascicolo d'ufficio del precedente grado di giudizio, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 12.09.2024 e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In sintesi, con sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 20211/2019, veniva respinta la domanda dell'odierna parte appellante formulata al fine di ottenere la condanna della CP_1 al risarcimento del danno per complessivi euro 1.000,00; la richiesta era fondata sul
[...] ritardo sofferto dal volo da Roma Fiumicino a Barcellona, del 23.07.2015, che cagionava la perdita della coincidenza su altro volo - sempre operato dalla compagnia da Controparte_1
Barcellona a Bucarest. Il Sig. impugnava integralmente la citata sentenza di primo grado, per violazione di Pt_1 legge (art. 7 del Regolamento Europeo 261/2004), nonché per erronea valutazione dell'istruttoria e della documentazione allegata.
Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere integralmente respinto.
In primo luogo, non si ritiene condivisibile la doglianza dedotta dalla parte appellante, per la parte della sentenza che non ritiene operante il principio di non contestazione, stante la contumacia della compagnia aerea convenuta in giudizio. Invero, il Giudice di prime cure correttamente ha affermato che “la non negazione dei fatti, peraltro, non può presumersi per il solo fatto del non essersi la parte costituita in giudizio non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema”.
A tal proposito si rileva che, in ipotesi, come nel caso di specie, di contumacia della parte convenuta che scelga di non costituirsi in giudizio, grava in capo all'attore un rigoroso onere di dimostrazione degli elementi del diritto azionato in giudizio, giacché dalla contumacia non deriva alcuna relevatio ab onere probandi dal momento che essa non equivale ad una manifestazione di volontà favorevole alla pretesa attorea ovvero ad una ficta confessio, sicché va escluso che ad essa possa applicarsi il principio della non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c.
Sul punto si condivide, pertanto, la decisione del Giudice di prime cure, atteso che alla condotta processuale della parte convenuta, che sceglie di non costituirsi in giudizio, rimanendo contumace, non può attribuirsi alcun valore e, quindi, non può derivarne alcun pregiudizio.
A prescindere da ciò, nel merito, si rileva che la parte appellante nulla ha allegato a dimostrazione del presunto ritardo del volo, che avrebbe originato il preteso pregiudizio.
A tal proposito, secondo consolidata giurisprudenza, “il creditore passeggero che agisca per il risarcimento del danno da ritardo deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. n.1584/2018). Pertanto, se è vero che l'onere di provare di aver correttamente adempiuto all'obbligazione relativa al contratto di trasporto sorge in capo al vettore aereo e non al passeggero, si tratta di un onere che viene ad esistenza laddove controparte contesti tale corretto adempimento, fornendo quantomeno una allegazione relativa alla cancellazione del volo o ai ritardi subiti
(ovvero ai fatti costituitivi, posti a fondamento della domanda).
Ebbene, nella fattispecie in esame, si ritiene che l'onere della prova dei fatti costitutivi, della pretesa “risarcitoria” avanzata dalla parte appellante, non è stato assolto, atteso che, dalla documentazione prodotta in atti, non risulta provato in alcun modo il ritardo del volo lamentato.
A tal riguardo si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. dalla Pt_1 documentazione allegata ed, in particolare, dalle due carte di imbarco prodotte, non risulta in alcun modo provata la partenza e l'arrivo dei voli in contestazione, con il dedotto ritardo rispetto al previsto orario di atterraggio, che invece si sarebbe potuta dimostrare, ad esempio, con la produzione della scheda di dettaglio del volo.
In ordine alla prospettazione e alla ricostruzione dei fatti, l'appellante non ha fornito alcuna valida dimostrazione di quanto contestato, essendosi limitato alla produzione di un mero reclamo, redatto in lingua straniera, oltre alla prenotazione dei voli e le relative carte di imbarco, senza fornire alcuna allegazione riferibile alla circostanza del relativo ritardo del volo in questione.
Conclusivamente, le risultanze processuali non consentono, pertanto, di ritenere sussistenti i presupposti per riconoscere l'indennizzo richiesto dalla parte appellante;
conseguentemente l'appello deve essere integralmente respinto.
Nulla deve disporsi, in ordine alle spese di lite nei confronti della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- respinge l'appello, per le ragioni indicate in parte motiva;
- nulla per le spese;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il presente appello.
Roma, 10/10/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Mariangela Dinoi, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.