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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 2784/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Eugenio Parte_1
Cisterna, n. 44, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Affinito e dall'Avv. Pierluigi Bologna, giusta procura alle liti in calce alla citazione OPPONENTE contro elettivamente domiciliato in Roma, Viale Controparte_1
Liegi, n. 28, presso lo studio dell'Avv. Laura Pierallini e dall'Avv. Lorenzo Sperati, che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 16.09.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 595 del 04.04.2018, emesso per l'importo di Euro 22.236,15, oltre interessi e spese della procura monitoria, in relazione a credito derivante da prestazioni di ricovero presso Residenza Sanitaria Assistenziale gestita da
Controparte_2
[.
particolare, l'opponente ha contestato il proprio difetto di legittimazione passiva, venendo in rilievo credito nei confronti dell'amministrazione comunale, in relazione all'obbligo di compartecipazione rispetto alla quota sociale sostenuta dall'assistito, nonché la prescrizione presuntiva del credito azionato. 2
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando la domanda attorea e chiedendo la conferma del decreto
[...] ingiuntivo opposto.
All'udienza del 16.09.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Va premesso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore opposto ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre il debitore opponente riverse la posizione sostanziale di convenuto e ad esso compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato (cfr. Cass. n. 24815 del 24.11.2005). Ciò posto, l'adeguatezza della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto può ritenersi raggiunta o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione in sede di giudizio di opposizione (cfr. Trib. Torino, 22.01.2016, Trib. Roma, 05.02.2015, Trib. Pescara, 16.08.2013, Trib. Bari, 23.02.2012, Trib. Torino, 21.02.2007, Trib. Torino, 24.10.2006). In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 826 del 20.01.2015, Cass. n. 15659 del 15.07.2011, Cass. n. 6205 del 15.03.2010, Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
Nel caso di specie, il credito dell'opposta risulta documentalmente provato, in considerazione del dato pacifico del ricovero dell'opponente presso la Residenza Sanitaria Assistenziale gestita da nel periodo relativo alle Controparte_1 fatture depositate, nonché in considerazione della quantificazione del credito sulla base della diaria giornaliera determinata secondo delibera della Giunta Regionale. Diversamente, risultano non meritevoli di condivisione le contestazioni dell'opponente quanto alle circostanze impeditive o estintive del credito azionato.
In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'opponente, ai sensi dell'art. 2954 c.c. 3
Con riguardo alla disciplina della prescrizione presuntiva, deve rilevarsi che “la prescrizione presuntiva è fondata sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione ed implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore” (Cass. 21.06.2022, n. 20047). Conseguentemente, risulta condivisibile il principio per cui “l'affermazione del debitore circa l'insussistenza della obbligazione è inconciliabile con la proposta eccezione di prescrizione presuntiva e vale come ammissione della mancata estinzione di essa. Il debitore che contesta il debito ammette di non averlo estinto” (Cass. 02.12.2013, n. 26986, conf. Cass. 05.01.1995, n. 193). Nel caso di specie, la debitrice ha contestato specificamente la sussistenza della pretesa creditoria di parte opposta, sia sul piano della titolarità dal lato passivo dell'obbligazione di pagamento, in quanto ricadente sull'amministrazione comunale, sia sul piano della quantificazione operata dalla struttura di ricovero, in quanto non tenente conto di nota di credito emessa. Dunque, deve ritenersi che la domanda di accertamento negativo del credito, unitamente alle contestazioni avanzate avverso la pretesa creditoria, risultano elementi ostativi all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata. Inoltre, ai fini dell'applicazione dell'indicata disciplina, non può ricondursi la prestazione erogata da Residenza Sanitaria Assistenziale ad attività alberghiera, a ciò ostando le specificità delle prestazioni sanitarie o socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria effettuate dalla struttura indicata (cfr. Trib. Bologna, 26.04.2018, n. 1328).
In secondo luogo, deve essere rigettata la contestazione del difetto di legittimazione passiva dell'opponente, avanzata sul presupposto della mancata considerazione dell'obbligo di compartecipazione dell'amministrazione comunale rispetto alla quota sociale sostenuta dall'assistita. Nell'individuazione della disciplina applicabile, va premesso che, ai sensi dell'art. 2, comma 87, della L. Regionale n. 7 del 2014 della Regione Lazio, “la quota sociale per le degenze presso le residenze sanitarie assistenziali o per le attività riabilitative erogate in regime residenziale e semiresidenziale a carico dell'assistito è corrisposta dal comune ovvero compartecipata in misura integrale o parziale dall'assistito, nei limiti e secondo le fasce di reddito ai fini ISEE […]”. Ciò posto, in relazione all'attivazione della procedura di compartecipazione dell'amministrazione comunale alle spese di assistenza e ricovero, la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio, n. 790 del 2016 prevede che “per ottenere il contributo da parte del comune territorialmente competente, l'utente è tenuto a produrre l' e la relativa istanza di richiesta di compartecipazione al pagamento da Pt_2 parte del comune, nonché la documentazione relativa all'indennità di accompagnamento, qualora percepita […]. La suddetta documentazione potrà essere presentata in sede di valutazione multidimensionale e, in tal caso, sarà cura 4
dell'assistente sociale comunale coinvolto nella valutazione avviare l'istruttoria per la presa in carico da parte del comune”. Inoltre, con riguardo al diritto di credito derivante dalla partecipazione dell'amministrazione comunale alle spese di assistenza e ricovero, la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio, n. 790 del 2016 dispone che “in caso di compartecipazione, integrale o parziale, il comune è direttamente responsabile del pagamento della quota a suo carico di fronte alla struttura erogatrice e, in nessun caso, la struttura potrà fatturare la quota di spettanza comunale al cittadino”. Conseguentemente, nella disciplina dell'istituto, viene in rilievo procedura suscettibile di attivazione mediante iniziativa dell'utente, o dell'assistente sociale coinvolto nella valutazione dell'assistito, con diritto di credito riconosciuto direttamente alla struttura erogatrice del servizio di ricovero o assistenziale nei confronti dell'amministrazione comunale. Va aggiunto che, in base alla richiamata Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio, n. 790 del 2016, “l'onere della compartecipazione decorrerà a partire dalla data di presentazione dell'istanza da parte dell'utente, o dalla data di trasmissione dell'istanza da parte dell'assistente sociale del distretto presente in UVM al comune territorialmente competente qualora il suddetto comune sia diverso da quello di residenza, e comunque decorrerà non prima dell'ingresso in struttura dell'utente”. Nel caso di specie, analizzando il credito dedotto da parte opposta in relazione alla ripartizione della quota sociale tra assistito e amministrazione comunale, occorre procedere con separata analisi in relazione agli anni di riferimento. Con riguardo all'anno 2015, parte opposta ha depositato fatture recanti integrale previsione della quota sociale a carico dell'assistito (risultato determinato tenendo conto dell'integrazione della retta giornaliera applicata, tramite fattura di rimessa diretta del 31.12.2016). Il credito indicato trova conferma nella mancata prova della presentazione da parte dell'assistito di istanza all'amministrazione comunale corredata della necessaria documentazione richiesta rispetto all'anno di riferimento, come riscontrabile nelle comunicazioni allegate e nella conseguente sospensione della contribuzione comunale (cfr. doc. 8, allegato alla citazione e doc. 4, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta). Rispetto a quanto indicato, risulta non dirimente la comunicazione da parte dell'amministrazione comunale del 26.02.2015, relativa al programma di ripartizione della quota sociale di degenza, in quanto recante espressa indicazione in ordine alla necessaria valutazione della documentazione da allegare da parte dell'assistito (cfr. doc. 10, allegato alla citazione). Con riguardo all'anno 2016, parte opposta ha depositato fatture recanti applicazione di quota sociale ridotta a carico dell'assistito, in considerazione della quota maggiorata posta a carico dell'amministrazione comunale (risultato determinato tenendo conto dello storno parziale applicato, tramite nota di credito manuale del 19.12.2016). 5
Il credito indicato trova conferma nella corretta presentazione da parte dell'assistito all'amministrazione comunale della documentazione necessaria rispetto all'anno di riferimento (cfr. doc. 12, allegato alla citazione). Con riguardo all'anno 2017, parte opposta ha depositato fatture recanti applicazione di quota sociale ridotta a carico dell'assistito, in considerazione della quota maggiorata posta a carico dell'amministrazione comunale. Il credito indicato trova conferma nella corretta presentazione da parte dell'assistito all'amministrazione comunale della documentazione necessaria rispetto all'anno di riferimento (cfr. doc. 13, allegato alla citazione). Dunque, in considerazione di quanto indicato, il credito oggetto della pretesa monitoria risulta correttamente quantificato in punto di ripartizione della quota sociale tra assistito e amministrazione comunale, dovendosi conseguentemente disattendere l'eccezione sul punto articolata dall'opponente.
Rispetto alle ulteriori deduzioni di parte opponente, risulta infondata la contestazione relativa alla mancata valutazione da parte dell'opposta della nota di credito emessa in favore dell'assistita in data 19.12.2016, per l'importo di Euro 14.204,00 (cfr. doc. 16, allegato alla citazione). Infatti, tra le stesse fatture allegate dall'opposta al ricorso monitorio è espressamente ricompresa la nota di credito indicata, computata ai fini della determinazione del credito azionato. Ugualmente, non può essere tenuto conto dei pagamenti che l'opponente ha dedotto di aver effettuato in corso di causa, in quanto documentati tramite mero elenco di bonifici, privi di specifica causale e conseguentemente di riconducibilità al rapporto e al credito per cui è causa (cfr. doc. 1, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opponente). Infine, non può tenersi conto di quanto dedotto dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni in relazione alla situazione contabile nei rapporti con l'opposta, trattandosi di allegazione supportata esclusivamente da messaggio di posta elettronica dal contenuto generico e non di certa riferibilità al rapporto e al credito per cui è causa (cfr. doc. 1, allegato alle note di precisazione delle conclusioni di parte opponente).
Infine, risulta inammissibile perché tardiva l'eccezione di parte opponente, articolata solo in sede di note di precisazione delle conclusioni, relativa alla natura di prestazione sanitaria, ovvero di prestazione socio sanitaria ad elevata integrazione sociale, dell'attività effettuata dalla Residenza Sanitaria Assistenziale, risultando conseguentemente la spesa di competenza del Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, tale deduzione risulta in manifesto contrasto con quanto affermato dalla stessa opponente nell'ambito dei diversi atti di causa, in relazione alla natura di prestazioni meramente sociali, o finanche soltanto alberghiere, delle attività effettuate dalla parte opposta. 6
Va altresì evidenziato che l'opponente non ha depositato nel corso del giudizio specifico piano di trattamento terapeutico personalizzato, tale da consentire di affermare la natura di prestazione sanitaria, ovvero di prestazione socio sanitaria ad elevata integrazione sociale, dell'attività effettuata.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 22.12.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 2784/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Eugenio Parte_1
Cisterna, n. 44, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Affinito e dall'Avv. Pierluigi Bologna, giusta procura alle liti in calce alla citazione OPPONENTE contro elettivamente domiciliato in Roma, Viale Controparte_1
Liegi, n. 28, presso lo studio dell'Avv. Laura Pierallini e dall'Avv. Lorenzo Sperati, che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 16.09.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 595 del 04.04.2018, emesso per l'importo di Euro 22.236,15, oltre interessi e spese della procura monitoria, in relazione a credito derivante da prestazioni di ricovero presso Residenza Sanitaria Assistenziale gestita da
Controparte_2
[.
particolare, l'opponente ha contestato il proprio difetto di legittimazione passiva, venendo in rilievo credito nei confronti dell'amministrazione comunale, in relazione all'obbligo di compartecipazione rispetto alla quota sociale sostenuta dall'assistito, nonché la prescrizione presuntiva del credito azionato. 2
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando la domanda attorea e chiedendo la conferma del decreto
[...] ingiuntivo opposto.
All'udienza del 16.09.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Va premesso che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore opposto ad avere veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre il debitore opponente riverse la posizione sostanziale di convenuto e ad esso compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito azionato (cfr. Cass. n. 24815 del 24.11.2005). Ciò posto, l'adeguatezza della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto può ritenersi raggiunta o quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione in sede di giudizio di opposizione (cfr. Trib. Torino, 22.01.2016, Trib. Roma, 05.02.2015, Trib. Pescara, 16.08.2013, Trib. Bari, 23.02.2012, Trib. Torino, 21.02.2007, Trib. Torino, 24.10.2006). In particolare, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. n. 826 del 20.01.2015, Cass. n. 15659 del 15.07.2011, Cass. n. 6205 del 15.03.2010, Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
Nel caso di specie, il credito dell'opposta risulta documentalmente provato, in considerazione del dato pacifico del ricovero dell'opponente presso la Residenza Sanitaria Assistenziale gestita da nel periodo relativo alle Controparte_1 fatture depositate, nonché in considerazione della quantificazione del credito sulla base della diaria giornaliera determinata secondo delibera della Giunta Regionale. Diversamente, risultano non meritevoli di condivisione le contestazioni dell'opponente quanto alle circostanze impeditive o estintive del credito azionato.
In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'opponente, ai sensi dell'art. 2954 c.c. 3
Con riguardo alla disciplina della prescrizione presuntiva, deve rilevarsi che “la prescrizione presuntiva è fondata sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione ed implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore” (Cass. 21.06.2022, n. 20047). Conseguentemente, risulta condivisibile il principio per cui “l'affermazione del debitore circa l'insussistenza della obbligazione è inconciliabile con la proposta eccezione di prescrizione presuntiva e vale come ammissione della mancata estinzione di essa. Il debitore che contesta il debito ammette di non averlo estinto” (Cass. 02.12.2013, n. 26986, conf. Cass. 05.01.1995, n. 193). Nel caso di specie, la debitrice ha contestato specificamente la sussistenza della pretesa creditoria di parte opposta, sia sul piano della titolarità dal lato passivo dell'obbligazione di pagamento, in quanto ricadente sull'amministrazione comunale, sia sul piano della quantificazione operata dalla struttura di ricovero, in quanto non tenente conto di nota di credito emessa. Dunque, deve ritenersi che la domanda di accertamento negativo del credito, unitamente alle contestazioni avanzate avverso la pretesa creditoria, risultano elementi ostativi all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata. Inoltre, ai fini dell'applicazione dell'indicata disciplina, non può ricondursi la prestazione erogata da Residenza Sanitaria Assistenziale ad attività alberghiera, a ciò ostando le specificità delle prestazioni sanitarie o socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria effettuate dalla struttura indicata (cfr. Trib. Bologna, 26.04.2018, n. 1328).
In secondo luogo, deve essere rigettata la contestazione del difetto di legittimazione passiva dell'opponente, avanzata sul presupposto della mancata considerazione dell'obbligo di compartecipazione dell'amministrazione comunale rispetto alla quota sociale sostenuta dall'assistita. Nell'individuazione della disciplina applicabile, va premesso che, ai sensi dell'art. 2, comma 87, della L. Regionale n. 7 del 2014 della Regione Lazio, “la quota sociale per le degenze presso le residenze sanitarie assistenziali o per le attività riabilitative erogate in regime residenziale e semiresidenziale a carico dell'assistito è corrisposta dal comune ovvero compartecipata in misura integrale o parziale dall'assistito, nei limiti e secondo le fasce di reddito ai fini ISEE […]”. Ciò posto, in relazione all'attivazione della procedura di compartecipazione dell'amministrazione comunale alle spese di assistenza e ricovero, la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio, n. 790 del 2016 prevede che “per ottenere il contributo da parte del comune territorialmente competente, l'utente è tenuto a produrre l' e la relativa istanza di richiesta di compartecipazione al pagamento da Pt_2 parte del comune, nonché la documentazione relativa all'indennità di accompagnamento, qualora percepita […]. La suddetta documentazione potrà essere presentata in sede di valutazione multidimensionale e, in tal caso, sarà cura 4
dell'assistente sociale comunale coinvolto nella valutazione avviare l'istruttoria per la presa in carico da parte del comune”. Inoltre, con riguardo al diritto di credito derivante dalla partecipazione dell'amministrazione comunale alle spese di assistenza e ricovero, la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio, n. 790 del 2016 dispone che “in caso di compartecipazione, integrale o parziale, il comune è direttamente responsabile del pagamento della quota a suo carico di fronte alla struttura erogatrice e, in nessun caso, la struttura potrà fatturare la quota di spettanza comunale al cittadino”. Conseguentemente, nella disciplina dell'istituto, viene in rilievo procedura suscettibile di attivazione mediante iniziativa dell'utente, o dell'assistente sociale coinvolto nella valutazione dell'assistito, con diritto di credito riconosciuto direttamente alla struttura erogatrice del servizio di ricovero o assistenziale nei confronti dell'amministrazione comunale. Va aggiunto che, in base alla richiamata Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio, n. 790 del 2016, “l'onere della compartecipazione decorrerà a partire dalla data di presentazione dell'istanza da parte dell'utente, o dalla data di trasmissione dell'istanza da parte dell'assistente sociale del distretto presente in UVM al comune territorialmente competente qualora il suddetto comune sia diverso da quello di residenza, e comunque decorrerà non prima dell'ingresso in struttura dell'utente”. Nel caso di specie, analizzando il credito dedotto da parte opposta in relazione alla ripartizione della quota sociale tra assistito e amministrazione comunale, occorre procedere con separata analisi in relazione agli anni di riferimento. Con riguardo all'anno 2015, parte opposta ha depositato fatture recanti integrale previsione della quota sociale a carico dell'assistito (risultato determinato tenendo conto dell'integrazione della retta giornaliera applicata, tramite fattura di rimessa diretta del 31.12.2016). Il credito indicato trova conferma nella mancata prova della presentazione da parte dell'assistito di istanza all'amministrazione comunale corredata della necessaria documentazione richiesta rispetto all'anno di riferimento, come riscontrabile nelle comunicazioni allegate e nella conseguente sospensione della contribuzione comunale (cfr. doc. 8, allegato alla citazione e doc. 4, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta). Rispetto a quanto indicato, risulta non dirimente la comunicazione da parte dell'amministrazione comunale del 26.02.2015, relativa al programma di ripartizione della quota sociale di degenza, in quanto recante espressa indicazione in ordine alla necessaria valutazione della documentazione da allegare da parte dell'assistito (cfr. doc. 10, allegato alla citazione). Con riguardo all'anno 2016, parte opposta ha depositato fatture recanti applicazione di quota sociale ridotta a carico dell'assistito, in considerazione della quota maggiorata posta a carico dell'amministrazione comunale (risultato determinato tenendo conto dello storno parziale applicato, tramite nota di credito manuale del 19.12.2016). 5
Il credito indicato trova conferma nella corretta presentazione da parte dell'assistito all'amministrazione comunale della documentazione necessaria rispetto all'anno di riferimento (cfr. doc. 12, allegato alla citazione). Con riguardo all'anno 2017, parte opposta ha depositato fatture recanti applicazione di quota sociale ridotta a carico dell'assistito, in considerazione della quota maggiorata posta a carico dell'amministrazione comunale. Il credito indicato trova conferma nella corretta presentazione da parte dell'assistito all'amministrazione comunale della documentazione necessaria rispetto all'anno di riferimento (cfr. doc. 13, allegato alla citazione). Dunque, in considerazione di quanto indicato, il credito oggetto della pretesa monitoria risulta correttamente quantificato in punto di ripartizione della quota sociale tra assistito e amministrazione comunale, dovendosi conseguentemente disattendere l'eccezione sul punto articolata dall'opponente.
Rispetto alle ulteriori deduzioni di parte opponente, risulta infondata la contestazione relativa alla mancata valutazione da parte dell'opposta della nota di credito emessa in favore dell'assistita in data 19.12.2016, per l'importo di Euro 14.204,00 (cfr. doc. 16, allegato alla citazione). Infatti, tra le stesse fatture allegate dall'opposta al ricorso monitorio è espressamente ricompresa la nota di credito indicata, computata ai fini della determinazione del credito azionato. Ugualmente, non può essere tenuto conto dei pagamenti che l'opponente ha dedotto di aver effettuato in corso di causa, in quanto documentati tramite mero elenco di bonifici, privi di specifica causale e conseguentemente di riconducibilità al rapporto e al credito per cui è causa (cfr. doc. 1, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opponente). Infine, non può tenersi conto di quanto dedotto dall'opponente in sede di precisazione delle conclusioni in relazione alla situazione contabile nei rapporti con l'opposta, trattandosi di allegazione supportata esclusivamente da messaggio di posta elettronica dal contenuto generico e non di certa riferibilità al rapporto e al credito per cui è causa (cfr. doc. 1, allegato alle note di precisazione delle conclusioni di parte opponente).
Infine, risulta inammissibile perché tardiva l'eccezione di parte opponente, articolata solo in sede di note di precisazione delle conclusioni, relativa alla natura di prestazione sanitaria, ovvero di prestazione socio sanitaria ad elevata integrazione sociale, dell'attività effettuata dalla Residenza Sanitaria Assistenziale, risultando conseguentemente la spesa di competenza del Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, tale deduzione risulta in manifesto contrasto con quanto affermato dalla stessa opponente nell'ambito dei diversi atti di causa, in relazione alla natura di prestazioni meramente sociali, o finanche soltanto alberghiere, delle attività effettuate dalla parte opposta. 6
Va altresì evidenziato che l'opponente non ha depositato nel corso del giudizio specifico piano di trattamento terapeutico personalizzato, tale da consentire di affermare la natura di prestazione sanitaria, ovvero di prestazione socio sanitaria ad elevata integrazione sociale, dell'attività effettuata.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 22.12.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli