Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/05/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2313/2024
TRIBUNALE DI PADOVA
- Prima sezione civile –
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CATERINA SANTINELLO Presidente Estensore
Dott.ssa FEDERICA SACCHETTO Giudice
Dott.ssa CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2313/2024 RG promossa congiuntamente da:
elettivamente domiciliato in Conselve (PD), Parte_1 C.F._1
via Verdi 6/4, presso lo studio dell'Avv. TOMASELLI NATHALIE C.F._2
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo;
e elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 C.F._3
TINTORETTO 19 ALBIGNASEGO (PD), presso lo studio dell'Avv. BENVOLUTI
ALESSANDRO che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._4
al ricorso introduttivo
RICORRENTI
Sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti nelle note scritte depositate in data 11.4.2025 da e in data 18.4.2025 da Parte_1 Controparte_1
IN FATTO E IN DIRITTO
-Visto il ricorso per separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 CP_1 depositato il 24.2.2024;
[...] richiamato il precedente decreto del Presidente in data 26.2.2024 che per comodità viene qui interamente riportato:
” Il Presidente;
visto il ricorso per separazione consensuale;
rilevato che dal ricorso e dalla documentazione allegata (doc 4) emerge come nei confronti del sig.
[...]
in data 25.9.2023 il GIP di Padova ha applicato, in relazione al reato di cui all'art. 572, comma 2, Parte_1
c.p. la misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi alle persone offese, la moglie e al figlio minorenne , con divieto assoluto di Controparte_1 Persona_1 avvicinarsi ai predetti e ai luoghi da loro abitualmente frequentati, nonché di comunicare con qualsiasi mezzo con loro;
rilevato che ai sensi dell'art. 473-bis 42 c.p.c., applicabile a tutti i procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestiche o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, prevede che il giudice chieda al P.M. e alle altre autorità competenti informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p.; ritenuto pertanto che allo stato , attesa la gravità dei fatti posti a base dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare, sussistono dubbi sulla possibilità di addivenire ad un accordo di separazione consensuale omologabile da parte del Tribunale;
ritenuto in ogni caso preliminare acquisire le informazioni previste ex lege dalle autorità competenti, presupposto necessario per l'adozione di qualsiasi provvedimento
P.Q.M.
Visti gli artt. 473-bis.42 e 51 c.p.c. dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per acquisire informazioni circa l'esistenza di procedimenti a carico di in relazione agli abusi e alle violenze oggetto del provvedimento Parte_1 emesso dal GIP in data 25.9.2023, nonché la trasmissione degli atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 del c.p.p.; fissa per la comparizione delle parti in presenza e per esame delle predette informazioni e l'adozione dei conseguenti provvedimenti all'udienza del 19.3.2024 ad ore 10.00
Padova, 26.2.2024
Il Presidente
Caterina Santinello”; considerato che all'udienza del 19.3.2024 le parti davano atto che la misura cautelare era ancora pendente e che all'udienza del 27.2.2024, innanzi al Tribunale penale in composizione collegiale, il sig. aveva Parte_1 formulato istanza di applicazione della pena, ottenuto il consenso del P.M., condizionato allo svolgimento di un percorso di assistenza psicologica, già iniziato dallo stesso in data 9.3.2024;
considerato che
il procedimento penale nel frattempo regredito dinnanzi al GIP, in seguito alla trasmissione degli atti da parte del Tribunale, per consentire all'imputato di avanzare richiesta di riti alternativi, subiva alcuni rinvii per permettere al GIP di decidere sulla richiesta di applicazione della pena presentata in data
12.3.2024 dall'imputato, nella quale si dava atto dell'inizio del percorso psicologico terapeutico per emancipazione dalla condotta deviata contestata con ausilio dell'Associazione Psicologo di Strada ( dr.ssa
Baccaro), nonché di aver raggiunto un accordo per la separazione consensuale, con richiesta, quindi, della sospensione condizionale delle pena;
rilevato che il P.M. dichiarava di riservarsi di prestare il consenso dopo il trascorrere di un congruo lasso di tempo in modo da poter verificare la condotta dell'imputato, l'andamento del percorso intrapreso al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la richiesta sospensione condizionale della pena, chiedendo quindi al GIP il rinvio dell'udienza;
considerato che
conseguentemente anche le udienze del presente procedimento subivano dei rinvii in attesa della definizione del procedimento penale;
rilevato che all'udienza del 24.10.2024, acquisito il consenso del P.M., il giudice, dr.ssa Alcaro, pronunciava sentenza con la quale, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.c., da porsi in giudizio di equivalenza con l'aggravante contestata di cui al comma 2 dell'art. 572 c.p., applicava a la pena di anni due di reclusione con sospensione della pena subordinata alla partecipazione Parte_1 agli specifici percorsi di recupero di cui all'art. 165, comma 5, c.p. nel termine di sei mesi dall'irrevocabilità della sentenza e dichiarava cessata ex art. 300 c.p.p. la misura in corso;
considerato che
nella predetta sentenza, esclusa la sussistenza di elementi giustificanti il proscioglimento dell'imputato rispetto al reato contestato nel capo d'imputazione, veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, previo riconoscimento dell'equivalenza tra circostanze attenuanti ed aggravanti, poiché i coniugi avevano raggiunto un accordo di separazione consensuale e in quanto l'imputato aveva dato dimostrazione di resipiscenza iniziando anticipatamente il percorso terapeutico finalizzato all'emancipazione dalle condotte devianti a lui contestate ex art. 165, comma 5, c.p., facendo il giudice espresso riferimento alla presa in carico in data 10.3.2024 dello da parte della dr.ssa Parte_1 CP_2 dell'Associazione Psicologo di strada;
considerato che
all'udienza del 4.2.2025 il Presidente, rilevato che né dalla sentenza né dagli atti già prodotti era possibile desumere informazioni sullo specifico percorso terapeutico seguito dallo al fine di Parte_1 valutarne le garanzie di tutela nei confronti del minore, invitava le parti a produrre una relazione aggiornata che testimoniasse il percorso terapeutico seguito dallo e i risultati raggiunti, provvedimento Parte_1 ribadito dal collegio con decreto in data 11.3.2025, attesa la non pertinenza della produzione nel frattempo effettuata dalle parti, con richiesta di relazione rivolta direttamente all'Associazione Psicologo di strada, fissando quindi la successiva udienza dinnanzi al Presidente con modalità cartolare con termine perentorio alle parti fino al 22.4.2025 per il deposito di note scritte;
rilevato che nelle note scritte, depositate dalle parti in data 11-18.4.2025, le stesse hanno insistito per l'omologa delle condizioni di separazione consensuale come precisate all'udienza del 4.2.2025;
ritenuto che
le condizioni di separazione consensuale concordate tra le parti non possano essere omologate e che, conseguentemente, il ricorso debba essere rigettato;
ritenuto invero che non sussiste idonea garanzia che il percorso terapeutico seguito dallo dal 18 Parte_1 marzo al 7 novembre 2024, obbligatoriamente previsto dalla legge per ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena, pur con esito positivo, tuteli concretamente i preminenti interessi del minore , di anni 13, e che la ripresa degli incontri con il padre, come concordati tra le parti, non gli Per_1 arrechi pregiudizio alcuno;
considerato invero che nelle condizioni di separazione le parti hanno previsto l'affidamento esclusivo del minore alla madre con collocazione privilegiata presso la medesima e con diritto del padre di vedere Per_1 dapprima 1 o 2 volte al mese alla presenza della madre, da concordare in base agli impegni del minore, con ampliamento successivo e graduale del diritto di visita paterno, nel rispetto della volontà del minore, compatibilmente con gli impegni scola ed extrascolastici dello stesso e gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, previo accordo con la madre;
rilevato che, come risulta dall'ordinanza di applicazione della misura cautelare in data 25.9.2023 e dal capo di imputazione, le condotte contestate allo , rispetto alle quali il giudice ha escluso la sussistenza Parte_1 dei presupposti per un proscioglimento sulla base degli elementi probatori comunque acquisiti agli atti, sono durate da luglio 2022 al 16 settembre 2023, sono consistite in fatti decisamente gravi commessi anche alla presenza di ( offese, umiliazioni, minacce anche di morte, lesioni personali , lancio di oggetti e Per_1 suppellettili nei confronti della moglie;
manifestazione di intenti suicidi con uso di cinghia e coltello;
controllo stringente nei confronti del coniuge alla quale impediva di dormire la notte accusandola della presenza in casa di un suo amante;
sottoposizione della moglie e del figlio ad uno stato di soggezione e prostrazione psico-fisica incompatibile con normali condizioni di vita), ed hanno decisamente provato e turbato il minore che, come denunciato dalla madre, più volte le avrebbe chiesto di recarsi dai carabinieri esausto di quello che accadeva in casa, degli insulti e delle percosse di cui era vittima la madre e in un'occasione si sarebbe anche scagliato contro il padre dandogli dei pugni in difesa della madre;
considerato che
dalla relazione del 13.3.2025 trasmessa, su richiesta del Tribunale, dalla dr.ssa Baccaro dell'Associazione Psicologo di strada, che ha seguito lo nel predetto percorso terapeutico, risulta Parte_1 che lo stesso è consistito in una serie di colloqui di trattamento individuale e di gruppo, secondo il modello
ATV – “Alternativa alla violenza” integrato con le linee guida nazionali dei programmi di trattamento per gli uomini che hanno usato violenza contro le donne nelle relazioni affettive;
che i punti del trattamento sono stati: consapevolezza rispetto la genesi e la psicodinamica dell'evento; riflessione culturale del significato del reato;
focalizzazione sull'impatto che il comportamento-reato ha sulla vittima e sul figlio;
responsabilità personale;
cambiamento nelle relazioni affettive;
riconoscimento e gestione della rabbia e delle emozioni negative;
che il percorso ha avuto esito positivo in quanto il sig. ha riconosciuto l'episodio di Parte_1 violenza agita e riconosciuto il disvalore e le conseguenze avute dal coniuge;
ha espresso sofferenza in modo congruo per le conseguenze in termini di effetti sulla donna e sui figli assumendone la piena responsabilità, riflettendo inoltre sul ruolo di padre, sull'educazione dei figli , sul padre che è oggi e che sarà; ha mostrato interesse durante i colloqui che gli hanno fatto capire di dover parlare con la gente, rispettare le persone e stare in armonia con gli altri, valutando di iniziare per il futuro un percorso di supporto psicologico;
ha riferito di gestire meglio la propria vita esprimendo il desiderio di poter rivedere il figlio ed essere presente per lui per non fargli mancare niente;
ritenuto che
pur considerando quale segno positivo quanto riferito dalla dr.ssa Baccaro in relazione al cambiamento dimostrato dallo all'esito del percorso seguito, tuttavia il tribunale, non disponendo Parte_1 di alcun elemento sulla situazione psicologica del minore, sul fatto che lo stesso abbia superato o meno il trauma subito , se abbia o meno desiderio di vedere il padre e su quale sia comunque la modalità più idonea, nell'esclusivo interesse del minore, per la ripresa del rapporto padre/figlio, e non potendo avere alcuna certezza neppure sull'effettivo e duraturo cambiamento del comportamento del padre, ritiene che sarebbe sicuramente opportuno prevedere in ogni caso incontri protetti alla presenza di soggetti terzi qualificati e non solo della madre e soprattutto poter monitorare la situazione per un determinato periodo prima di assumere le necessarie decisioni;
ritenuto pertanto di non poter omologare la separazione consensuale nei termini voluti dalle parti, tenuto conto che, in sede di procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., il giudice non ha sostanzialmente poteri istruttori e soprattutto può solo suggerire le modificazioni ritenute opportune e da adottare nel preminente interesse dei figli, ma, ove queste non siano recepite, non può modificare direttamente le predette condizioni e deve limitarsi a rigettare la domanda;
ritenuto in altri termini che la fattispecie in oggetto sia incompatibile con l'attivazione di un procedimento congiunto di separazione personale, essendo invece necessario che la separazione sia regolata nell'ambito di un procedimento giudiziale che da un lato permetta al giudice di avvalersi di tutti gli strumenti e i poteri istruttori e, dall'altro, di adottare direttamente tutti i provvedimenti ritenuti idonei nel preminente interesse del figlio minore, tra i quali per esempio disporre i necessari accertamenti sulla situazione del minore nonché
l'eventuale intervento dei Servizi Sociali per l'organizzazione di incontri protetti e il monitoraggio della situazione a tutela dello stesso;
ritenuto pertanto che le condizioni pattuite tra i coniugi nel caso di specie, come precisate in data 4.2.2025
e ribadite nelle note scritte dell'11-18.4.2025 non offrano sufficiente garanzia alla effettiva e concreta tutela del figlio minore, , di anni 13; Per_1 ritenuto pertanto che la domanda deve essere rigettata;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso per separazione personale consensuale proposto da e Parte_1 [...]
; CP_1
2) nulla sulle spese trattandosi di domanda congiunta
Padova, 5.5.2025
Il Presidente estensore
Caterina Santinello