Versione
14 marzo 1991
14 marzo 1991
Art. 2. 1. L' articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Attivita' professionale). - 1. Formano oggetto della professione di perito agrario:
a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;
b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dei fondi;
c) la misura, la stima, la divisione dei fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;
d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;
e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;
f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;
g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonche' le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;
h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;
i) le rotazioni agrarie;
l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;
n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;
o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;
p) le attivita' tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;
q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;
r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;
s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni".
"Art. 2 (Attivita' professionale). - 1. Formano oggetto della professione di perito agrario:
a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;
b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dei fondi;
c) la misura, la stima, la divisione dei fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;
d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;
e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;
f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;
g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonche' le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;
h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;
i) le rotazioni agrarie;
l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;
n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;
o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;
p) le attivita' tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;
q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;
r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;
s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni".
Commentario • 1
- 1. Competenze ripartite tra dottori agronomi e periti agrari: la laurea consente diAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 25 agosto 2015 · 0.8386939
Competenze ripartite tra dottori agronomi e periti agrari: la laurea consente di occuparsi di tutela dell'ambiente. Esclusi i periti agrari. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 luglio – 3 agosto 2015, n. 3816 Presidente Cirillo – Estensore Dell'Utri Fatto e diritto 1.- Il Comune di Teulada ha indetto una procedura negoziata (cottimo fiduciario) per l'affidamento dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori di “ricostruzione del potenziale forestale ed interventi preventivi – P.R.S. 2007/2013 Misura 226 – Azione 1” con finanziamento dell'Argea (Agenzia regionale per il sostegno all'agricoltura). In data 6 …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 7
- 1. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 22/01/2013, n. 44Provvedimento: […] L'esame diretto delle disposizioni richiamate conferma la soluzione interpretativa a suo tempo patrocinata dal giudice d'appello, posto che l'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 28 marzo 1968, n. 434, come sostituito dall'art. 2, della legge n. 54 del 1991, attribuisce ai periti agrari «la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi» . […]Leggi di più...
- dottori agronomi e forestali·
- annullamento di nota esplicativa·
- violazione art. 36 e 48 del regolamento CE 1689/2005·
- periti agrari e periti agrari laureati·
- violazione art. 2 d.lgs. n. 227 del 2001·
- disparità di trattamento·
- trasformazione e miglioramento fondiario·
- competenza professionale·
- misura 226 del PSR 2007/2013·
- principio del contrarius actus·
- bando di ammissione a finanziamenti·
- competenze professionali·
- difetto di motivazione