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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 254/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
CURCIO SALVATORE MARIA, Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1257/2025 depositato il 19/05/2025, relativo alla sentenza n.
2662/2023 sezione 01
proposto da
Ricorrente_1 Srl Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Chiaravalle Centrale - . 88064 Chiaravalle Centrale CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il
13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che, con ricorso telematico iscritto al num. 1257/2025 RGR, convenendo in giudizio il comune di Chiaravalle Centrale, la società Ricorrente_1 s.r.l. unipersonale -in persona del suo legale rappresentante in carica pro tempore- ha chiesto a questa Corte di Giustizia Tributaria di provvedere a dare ottemperanza a quanto statuito dalla sentenza n. 2662/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado-
Sezione Prima di Catanzaro in data 26.10.2023 nell'ambito del giudizio R.G. n. 2368/2022, depositata in data 21.11.2023 e passata in giudicato il 21.05.2024.
La trattazione è avvenuta alla camera di consiglio dell'08 gennaio 2026, in vista della quale l'amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale ha dato dimostrazione di aver disposto il dovuto sgravio delle somme pretese a titolo di tributo (IMU 2012 e IMU 2014).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese di lite vanno compensate, in base a quanto stabilito dal terzo comma dello stesso art. 46, sulla base di una scelta di politica legislativa ritenuta dal Giudice delle leggi non incompatibile con i principi fissati dalla Carta costituzionale (sent. 12 marzo 1998, n. 53; v., pure, ordd. 1998/00368, 1999/00077, 1999/00265
e 2000/00465).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado-Sezione Prima di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese del presente giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
CURCIO SALVATORE MARIA, Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1257/2025 depositato il 19/05/2025, relativo alla sentenza n.
2662/2023 sezione 01
proposto da
Ricorrente_1 Srl Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Chiaravalle Centrale - . 88064 Chiaravalle Centrale CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il
13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che, con ricorso telematico iscritto al num. 1257/2025 RGR, convenendo in giudizio il comune di Chiaravalle Centrale, la società Ricorrente_1 s.r.l. unipersonale -in persona del suo legale rappresentante in carica pro tempore- ha chiesto a questa Corte di Giustizia Tributaria di provvedere a dare ottemperanza a quanto statuito dalla sentenza n. 2662/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado-
Sezione Prima di Catanzaro in data 26.10.2023 nell'ambito del giudizio R.G. n. 2368/2022, depositata in data 21.11.2023 e passata in giudicato il 21.05.2024.
La trattazione è avvenuta alla camera di consiglio dell'08 gennaio 2026, in vista della quale l'amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale ha dato dimostrazione di aver disposto il dovuto sgravio delle somme pretese a titolo di tributo (IMU 2012 e IMU 2014).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese di lite vanno compensate, in base a quanto stabilito dal terzo comma dello stesso art. 46, sulla base di una scelta di politica legislativa ritenuta dal Giudice delle leggi non incompatibile con i principi fissati dalla Carta costituzionale (sent. 12 marzo 1998, n. 53; v., pure, ordd. 1998/00368, 1999/00077, 1999/00265
e 2000/00465).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado-Sezione Prima di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese del presente giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.