Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 974/2023 r.g.a.c.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il GOP
Lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.12.2024, decide la causa come da sentenza di seguito estesa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott.ssa Carla Maglioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 974/2023 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. ABBATE ANIELLO ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso il suo studio in Roma Via Tommaso Salvini 2/A – PEC:
Email_1
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CANTABENE Controparte_2 P.IVA_2
ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, alla Via G.
Jannelli 45 - PEC: Email_2
CONVENUTA
pagina 1 di 8
Per parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta,
[... accertare e dichiarare che la è debitrice nei confronti del Parte_1 Controparte_3 dell'importo € 42.210,00, oltre interessi dal dovuto sino al saldo effettivo e, per l'effetto, CP_1 condannare in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare il suddetto Parte_1 importo al in persona del legale rappresentante pro-tempore. Controparte_4
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e distrazione in favore dello Stato, stante quanto previsto dal D.P.R. 115/2002”.
Per la società convenuta: “In via istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati, prova testimoniale all'ordine di esibizione ex art. 210 cpc;
Nel merito:
Voglia il Tribunale rigettare la domanda in quanto non provata ed infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 20 aprile 2023, il Controparte_4
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la chiedendone la Parte_1 condanna al pagamento dell'importo di € 42.210,00 oltre accessori quale corrispettivo di lavori edili eseguiti dalla presso varie strutture di proprietà della società CP_4
convenuta.
A sostegno delle proprie ragioni, il produceva n. 7 di fatture – le n. 6-7-19-51-69-81 CP_4
dell'anno 2017 e la n. 24/18 - sulla base delle quali rappresentava di aver in precedenza ottenuto il decreto ingiuntivo n. 4453/2021 del Tribunale di Napoli;
che il giudizio di opposizione introdotto dalla era stato dichiarato interrotto a seguito del Parte_1
sopravvenuto fallimento della e poi estinto per mancata Controparte_4 riassunzione nei termini. Fallito il tentativo di concludere una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, l'odierna attrice si era vista costretta ad instaurare il presente giudizio.
Si costituiva ritualmente la società eccependo l'inesistenza del credito vantato Parte_1
dal in quanto parte di esso era stato compensato tramite il circuito Key Bank e in CP_4
pagina 2 di 8 altra parte, quello di cui alla 24/2018 di € 9.000,00, saldato a mezzo assegni incassati dalla
. Esponeva che il circuito KEY BANK in moneta complementare consentiva ai CP_4
partecipanti di concludere scambi in compensazione di beni e servizi di talchè l'emissione di fattura con la dicitura “in totale compensazione con il circuito key bank”, significava che l'impresa aveva avuto accesso alla piattaforma ed era stata saldata con i crediti maturati nel circuito da quella società alla quale ha venduto i suoi servizi ed assumeva valore di quietanza.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., con le quali il contestava CP_4
l'adeguatezza probatoria della documentazione prodotta da controparte, all'esito della comparizione ex art. 183 c.p.c., il Giudice preso atto dell'impossibilità di tentare la conciliazione non essendo presenti le parti personalmente, ritenuta l'inammissibilità dei mezzi istruttori articolati dalla convenuta, rinviava la causa per la decisione all'udienza del
10.12.2024 e assegnava i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni nonchè per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Giova innanzi tutto ricordare che chi agisce per il pagamento di un proprio credito ha l'onere di provare il titolo su cui è fondata la pretesa fatta valere in giudizio e di addurre l'altrui inadempimento mentre spetta al debitore provare il fatto estintivo della pretesa creditoria ovverosia l'intervenuto pagamento. E' altresì onere del convenuto prendere posizione nella comparsa di costituzione e risposta, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere indicati dall'attore a fondamento della propria domanda (art. 167 co. 1 c.p.c.) di talchè la mancata contestazione di un fatto costitutivo costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il giudice che dovrà astenersi dal qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (Cass. n. 31837/2021; n.
26908/2020; SU n. 761/2002).
pagina 3 di 8 Nella fattispecie in esame non è in contestazione che la pretesa creditoria deriva da contratti di appalto stipulati inter partes aventi ad oggetto l'esecuzione dei lavori edili meglio descritti nelle fatture, risulta altresì pacifica la corretta esecuzione delle lavorazioni da parte di
[...]
e il loro ammontare pari a complessivi € 42.210,00. CP_4
A questo punto sarebbe stato onere della debitrice provare l'avvenuta estinzione del diritto di credito vantato dal col presente giudizio. CP_4
Ebbene, la eccepisce di aver integralmente pagato la somma richiesta e, Parte_1
segnatamente, l'importo di € 33.210,00, mediante compensazione attraverso il circuito Key
Bank e il residuo, pari a € 9.000,00, attraverso assegni bancari.
L'efficacia probatoria della documentazione prodotta dalla convenuta è però oggetto di contestazione da parte della creditrice.
Diviene quindi compito di questo Tribunale accertare se tale documentazione sia o meno idonea a provare l'avvenuto pagamento.
Le fatture prodotte dall'attrice, ad eccezione della n. 24/2028 (della quale si dirà) recano tutte la dicitura “fattura emessa in totale compensazione con il circuito Key bank”, che secondo l'assunto difensivo della debitrice, assumerebbe valore di quietanza dell'intervenuta estinzione per compensazione dei crediti oggetto di causa.
A riguardo occorre però ricordare come la quietanza, seppur non soggetta all'osservanza di forme particolari, deve necessariamente provenire “dal creditore che vi abbia apposto la sottoscrizione, solo in tal modo potendo rivestire l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata, a norma dell'art. 2702 c.c.” (Cass. n. 19034/2024).
Tali indispensabile elemento tuttavia non figura nelle anzidette fatture che riportano solo l'espressione dattiloscritta “emessa in totale compensazione con il circuito Key bank”, non accompagnata dalla sottoscrizione con dicitura “pagato” o simile del creditore quietanzante.
La debitrice sostiene che i pagamenti sarebbero avvenuti in moneta “complementare” mediante l'adesione di entrambe le società al circuito Key Bank che avrebbe consentito di concludere scambi in compensazione di beni e servizi. Ritiene di aver fornito prova dell'iscrizione della mediante la “Certificazione di appartenenza al Circuito CP_4
KeyBank” sottoscritta da certo , sedicente CEO del circuito Key Bank, Persona_1 qualità priva di ogni elemento di riscontro oggettivo. Anzi nel corpo dell'atto viene riportato un link https://keybank-it.webnode.it, presumibilmente di accesso alla piattaforma on line pagina 4 di 8 del circuito al quale, però, non corrisponde alcun sito web per apparire, se attivato, la seguente dicitura “La pagina non è esistente”.
Ma anche il c.d. “statemen 20 december 2020”, consiste in un foglio dattiloscritto, privo di sottoscrizione, recante un logo “KeyBank - Baratto Aziendale”, mancante di ogni elemento identificativo (denominazione sociale, indirizzo, partita iva/codice fiscale) del soggetto
KeyBank che asseritamente l'avrebbe redatto. Peraltro, tra tutte le operazioni di vendita e di acquisto ivi riportate non vengono indicate in modo concreto e puntuale, né sembrano altrimenti estrapolabili, quelle riferibili agli asseriti pagamenti compensativi afferenti i crediti oggetto di causa.
Trattasi, in entrambi i casi, di atti privi di efficacia probatoria come d'altronde, priva di rilevanza, la mera richiesta di iscrizione al circuito datata 4.01.2016 (non seguita dall'accettazione) e sottoscritta dalla sola ove l'intestatario viene Parte_1
genericamente indicato “KeyBanck la chiave del tuo successo” senza nessun altro elemento identificativo.
Peraltro, pure la dicitura “fattura emessa in totale compensazione con il circuito Key bank”, dalla formulazione alquanto sibillina, non ha il significato univoco di “pagato” o ”saldata” per apparire piuttosto riferita, come suggerito dall'attrice, alla modalità con cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento delle fatture.
Anche la missiva del 3.05.2019 con cui la chiede di conoscere le Controparte_4 ragioni della mancata inclusione nel circuito di moneta complementare gestito dalla ICC Spa, società alla quale la Key Bank avrebbe trasferito i propri clienti (almeno in parte), lamentando di avere un credito in moneta complementare di ben € 180.000,00 avvalora la tesi che sostiene la mancata realizzazione dell'effetto compensativo attraverso il circuito Keybank.
In sostanza, difettando prova adeguata dell'esistenza del circuito, dell'adesione da parte delle due società e dell'intervenuta compensazione, l'eccezione di pagamento è rimasta indimostrata.
A soluzione non dissimile si perviene con riferimento al credito di cui alla fattura n. 24/18 asseritamente pagata a mezzo i quattro assegni bancari depositati dalla convenuta.
pagina 5 di 8 Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, qualora l'imputazione del pagamento venga contestata dal creditore, incombe sul debitore convenuto l'onere di provare il collegamento del titolo di credito prodotto con il credito azionato.
Ed invero, in tema di prova del pagamento vale la regola generale per cui, se il convenuto dimostra di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, sul creditore che intende imputare il pagamento ad un debito diverso incombe l'onere di allegare e provare sia l'esistenza del diverso credito nei confronti dello stesso debitore sia la sussistenza delle condizioni necessarie per la diversa imputazione. I Giudici di Legittimità escludono però l'applicabilità della richiamata regola al caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito mediante assegni bancari, circostanza che implica la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un rapporto cartolare, di cosicchè resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione dimostrando che il debito cartolare è collegato con il precedente credito azionato (cfr. Cass. n. 14611/2024, n.
27247/2023; n. 11491/2016; n. 194/2016; 3457/2007).
Nel caso di specie la società debitrice avrebbe dovuto provare il collegamento tra il debito in questione e i titoli di credito emessi, prova che, secondo questo Tribunale, non è stata fornita dal momento che gli assegni prodotti dalla società debitrice non coincidono né per importo e né per data, con la fattura n. 24/18 e tenuto conto della sussistenza di una pluralità di rapporti obbligatori inter partes come si evince dalla descrizione riportata nelle fatture versate in atti riferite ad almeno quattro distinti cantieri: quello di Via Colletta n. 12 in Napoli (fatture n. 6/2017, n. 19/2017, n. 51/2017 emesse in acconto), quello in Via Zanotti n. 20 (fatture n.
7/2018 e n. 24/2018 entrambe emesse a saldo), quello presso la Casa Vacanze NO in
Napoli, Corso Umberto I (fatture n. 69/2017 e n. 81/2017) ed infine in Giugliano Via Staffetta
(fattura n. 24/2018). In presenza quindi di crediti riconducibili ad una pluralità di contratti di appalto, di assegni di vario importo tutti di data antecedente l'emissione della fattura n.
24/2018 (riportante peraltro con la dicitura “da pagare”), non può ritenersi raggiunta la prova del collegamento tra gli assegni bancari de quibus e i crediti azionati (in tal senso Cass. n.
26275 del 2017).
Si ribadisce inoltre l'inammissibilità delle prove testimoniali richieste dalla convenuta in quanto inidonee a superare il rigido vaglio di ammissibilità previsto dagli artt. 2726 e 2721 c.c.
pagina 6 di 8 Conseguente la in persona del legale rappresentante pro-tempore, va Parte_1
condannata a pagare in favore del la somma di € 42.210,00 oltre agli interessi legali CP_4
dalla domanda al saldo effettivo.
Segue, a norma di quanto previsto dall'art 133 del D.P.R. n. 115/02, la condanna della parte soccombente alla refusione delle spese processuali a favore della parte ammessa al patrocinio con pagamento a favore dello Stato.
Dette spese vengono liquidate come da dispositivo in conformità al DM n. 55/2014 aggiornato al DM n. 147/2022, scaglione di valore da € 26.001 a € 52.000,00, importi medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per quella istruttoria e decisionale tenuto conto della natura documentale della causa e dell'attività effettivamente espletata.
Si provvede, poi, con separato decreto sull'istanza di liquidazione delle spese a carico dell'Erario, formulata dal difensore della Curatela fallimentare in quanto ammesso al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda, così dispone:
- accerta e dichiara che la è debitrice nei confronti del Parte_1 [...]
dell'importo € 42.210,00 oltre interessi e, per l'effetto; Controparte_4
- condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1
pagamento in favore del , in persona del curatore, Controparte_4
della complessiva somma di € 42.210,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna altresì la convenuta al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite che si liquidano in € 5.261,00 per compenso professionale oltre 15% per rimborso forfettario, CAP e IVA come per legge.
Siena, 07/01/2025
Il Giudice OP dott. Carla Maglioni
pagina 7 di 8 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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