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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/07/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, dott. Elmelinda Mercurio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 5269 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022;
pendente tra
e , elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Piedimonte Matese (CE) alla via G.G. D'Amore n. 22, presso lo studio legale dell'avv. Carlo RI e dell'avv. Luigi RI che li rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
, elettivamente domiciliati in Piedimonte Controparte_1
Matese (CE) alla via L. Ferritto, 76, presso e nello studio dell'avv. Sergio
M. Ferritto che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
e
in persona del l.r.p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliata in Caserta alla Piazza Vanvitelli n. 26, presso lo studio dell'avv. Ubaldo Greco, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- CONVENUTA –
e in sostituzione della in Controparte_3 CP_4 persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere
Arnaldo da Brescia 9/10, presso gli avvocati Andrea Fioretti e Riccardo
Rosaria Ciampa, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
- CONVENUTA –
e
e , CP_5 Controparte_6
- CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame. E benvero, al fine di comprendere
compiutamente il thema decidendum, giova fare una breve premessa in fatto.
2. La corrente opposizione costituisce la fase di merito della opposizione endoesecutiva spiegata nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare avente RGE 113 2011, da parte di Parte_1
e . Ritualmente instaurato il contraddittorio,
[...] Parte_2
si costituivano le parti convenute, ovvero nella Controparte_1
qualità di aggiudicatario, nuovo proprietario del bene immobile sottoposto ad esecuzione, la , nella Controparte_2
Contr qualità di creditore intervenuto e la creditore procedente. Mentre non si costituivano i signori e debitori esecutati, dei CP_7 CP_6
quali deve essere dichiarata la contumacia. Con l'atto introduttivo del corrente giudizio, gli attori chiedevano al Tribunale di dichiarare la nullità parziale dell'atto di pignoramento, introduttivo della espropriazione avente RGE 113 2011, per avere colpito una porzione di terreno di loro proprietà, proprietà di cui deducevano la titolarità per intervenuta usucapione. Il convenuto , con la comparsa di CP_1
costituzione e risposta, non solo chiedeva il rigetto della domanda attorea, ma spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo al Tribunale di volere ordinare ai sigg. e e/o loro aventi Parte_2 Pt_1
causa il rilascio immediato, libero da persone e cose dell'area di cui alla particella 2111 ovvero della particella pertinenziale acquistata nell'ambito della procedura esecutiva ed oggetto di contestazione, con la condanna dei sigg. al risarcimento dei danni consequenziali. Parte_2
All'udienza del 6 febbraio 2024 era revocata una precedente ordinanza,
con la quale lo scrivente magistrato aveva proceduto alla separazione della domanda principale e di quella riconvenzionale testé citata, alla luce della emersione di alcune circostanze di fatto che rendevano necessaria la istruttoria. Conclusasi l'istruttoria, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo una serie di rinvii dovuti allo stato del ruolo, la causa era introitata a sentenza con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
3. In via preliminare deve procedersi alla qualificazione della domanda.
Ebbene, dalla consultazione delle censure sollevate con il ricorso in opposizione, ribadite nell'atto di citazione, emerge che i signori hanno chiesto al Tribunale la nullità parziale dell'atto di Parte_2
pignoramento, introduttivo della espropriazione avente RGE 113 2011, per avere colpito una porzione di terreno di loro proprietà, proprietà di cui deducevano la titolarità per intervenuta usucapione. Come noto, la domanda con la quale un soggetto pretende di essere riconosciuto titolare di un diritto reale su di un bene pignorato, è qualificabile come opposizione di terzo ai sensi dell'art.619 c.p.c..
Detta domanda – è bene ribadirlo – ha per oggetto l'accertamento della legittimità del pignoramento sotto l'esclusivo profilo dell'appartenenza o meno al debitore dei beni pignorati, e non altri profili di legittimità della intrapresa esecuzione (ex plurimis, sul punto, di recente, si veda Corte appello Perugia, 12/11/2019, n.693 che richiama - tra le altre pronunce - anche la Cassazione, sentenza n.
3700 del 2018).
Come altresì noto, infatti, il terzo estraneo all'esecuzione non può sollevare censure che afferiscono al quomodo dell'esecuzione, in quanto dette doglianze (oggetto della opposizione formale ai sensi dell'art.617
c.p.c.) possono essere sollevate esclusivamente dalle parti della procedura. Sul punto, si veda Cass. 6230 2016, tra le altre, che esclude che “l'opponente fosse legittimato a sollevare, in seno al giudizio ex art. 619 cod. proc. civ., ogni doglianza in ordine alla legittimità della procedura e dei singoli atti che la integrano, richiamando pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 12 agosto 2000,
n. 10810; Cass. 16 febbraio 1998, n. 1627, Cass. 21 agosto 1992, n.
9740; in senso conforme, più recentemente, Cass. 7 aprile 2009, n.
8397)”.
4. Ferma la qualificazione giuridica della domanda come opposizione di terzo ex art.619 c.p.c., si impone come preliminare la disamina della eccezione di inammissibilità spiegata sia dal convenuto
, che dalla parte convenuta CP_1 CP_8
In proposito, giova rilevare che la opposizione in parola, può essere dispiegata anche dopo la avvenuta aggiudicazione o emissione del decreto del trasferimento, dovendosi richiamare la interpretazione del dato normativo (ovvero dell'inciso “prima che sia disposta la vendita”), sapientemente offerta dalla Suprema corte. In proposito, si richiama la motivazione di Cassazione 13 novembre 2012, n. 19761
(che ha affrontando funditus il tema in parola): "pienamente ammissibile è l'azione, quand'anche qualificata opposizione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ., che il terzo estraneo alla procedura
esecutiva immobiliare abbia dispiegato, anche in tempo successivo all'aggiudicazione od al decreto di trasferimento, per fare prevalere il proprio diritto reale immobiliare nei confronti del debitore originario, del creditore procedente e degli eventuali aggiudicatari del bene oggetto del suo diritto: atteggiandosi tale azione, benché non più idonea ad incidere utilmente sul corso della procedura esecutiva, come rivendicazione, con efficacia di giudicato, del bene immobile pignorato ed aggiudicato nei confronti del debitore o degli eventuali aggiudicatari".
Pertanto la domanda appare ammissibile, sebbene debba in questa sede rilevarsi che il decreto di trasferimento, atto che trasferisce appunto, la proprietà dell'area discussa al sig. ex Controparte_1
art.586 c.p.c., non è stato opposto – per quanto è emerso nel corrente giudizio – ed è dunque divenuto definitivo, con le conseguenze di sistema che ne derivano, quanto ai rapporti tra l'esito del corrente giudizio, ed il titolo di trasferimento della proprietà e di cui la sentenza sopra citata accenna.
5. Venendo al merito, deve innanzitutto osservarsi che costituisce principio consolidato, sancito dalla Corte di cassazione quello per cui
"Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619
c.p.c. il terzo opponente deve dare la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto vantato sul bene pignorato" (ex plurimis, Cassazione civile, sez. III, 24/09/2010, n. 20173).
Ne discende che occorre valutare le risultanze della istruttoria, per verificare se risulta raggiunta la prova del fatto costitutivo del diritto vantato dagli attori.
5.1. Nella prospettazione attorea, e Parte_1 Parte_2
sarebbero divenuti proprietari della porzione di immobile
[...]
pignorato (area scoperta identificata al Catasto Terreni del Comune di
Piedimonte Matese foglio 500, particella 2111) attraverso un atto di donazione (atto del notaio del 17.5.2016 Rep. Persona_1
33467).
Detto atto fu redatto – e la circostanza è pacifica – in assenza di un titolo di proprietà in capo al donante (ing. , padre Persona_2
dei donatari, odierni attori) ma sulla base di una dichiarazione del donante medesimo, già proprietario di due appartamenti e di due lotti di terreno facenti parte del medesimo complesso edilizio, il quale affermava di aver usucapito la porzione di terreno oggetto di donazione. Nella prospettazione attorea, quindi, il donante, , avrebbe Persona_2
posseduto il bene oggetto di donazione, ovvero dei lotti di terreno retrostanti il fabbricato nel quale sono allocati gli altri immobili, come area di cantiere, di deposito materiali, provvedendo alla manutenzione in via ordinaria e straordinaria, incaricando giardinieri a proprie spese che provvedevano a piantumarli;
avrebbe inoltre aperto un varco carraio da via Lupoli ed avrebbe recintato l'area, assicurandola con un cancello di cui, unitamente alla famiglia, era unico detentore delle chiavi.
Avrebbe poi ivi installato tubi ed impianti di allaccio alla fogna comunale, oltre a posizionare serbatoio di GPL poi sostituito con l'allaccio alla rete del metano. Deducevano, pertanto, l'usucapione per possesso ininterrotto, pacifico ed ultraventennale a decorrere dal 1990.
6. Ebbene, viene dunque invocata la sussistenza in capo agli attori di un diritto di proprietà per intervenuta usucapione.
In primo luogo, deve affermarsi che alcun rilievo può attribuirsi alla citata donazione quale atto di trasferimento del diritto in sé, dal momento che la stessa è senza dubbio inopponibile alla procedura esecutiva e di conseguenza all'aggiudicatario divenuto proprietario.
Il pignoramento è stato trascritto in data 28.2.2011 n.
6617/4762, mentre la donazione effettuata nell'interesse degli odierni opponenti, risulta trascritta successivamente (in data 17.05.2016 Rep.
n. 33467) e quale atto trascritto successivamente al pignoramento è certamente inopponibile alla espropriazione. Detto atto, invero, a parere del giudicante, può essere considerato esclusivamente ai fini di una potenziale accessione nel possesso di cui al punto successivo.
Quanto all'istituto della accessione nel possesso, ex art.1146 c.c. esso consente all'erede ed al successore a titolo particolare di unire al proprio possesso quello esercitato dal dante causa, per goderne gli effetti ai fini dell'usucapione e della tutela possessoria, ed in base alla predetta norma il possesso continua nell'erede con effetto automatico dall'apertura della successione o, nel caso di successione a titolo particolare, dal momento dell'immissione nel possesso della cosa trasferita (cfr. Cass. n. 8205/2005)
In tale ultima ipotesi, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, affinché il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento
trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene (cfr. Cass. n.
8596/2022, 19724/2016, 6353/2010, 22348/2011, 12034/2000,
6489/1998, 9884/1996). Di conseguenza, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa (cfr. Cass. n.
20715/2018, 6353/2010, 8502/2005). L'accessione nel possesso, di cui all'art. 1146 co. 2 c.c. opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo (e non oltre lo stesso), e in tali limiti può avvenire la 'traditio': all'acquisto deve infatti seguire l'immissione di fatto nel possesso del bene attraverso il passaggio del potere di agire liberamente sullo stesso,
e da tale momento si verificano gli effetti dell'accessione (cfr. Cass. n.
20715/2018, 22348/2011, 12034/2000, 6382/1999, 6489/1998,
9884/1996).
Nel caso in esame, la particolarità della vicenda sta nel fatto che il titolo astrattamente idoneo (e si ricorda che la giurisprudenza lo ritiene sufficiente anche se viziato) si fonda su una autodichiarazione, circa la sussistenza del possesso, che viene contestata in questa sede e che dunque deve essere dimostrata. In altri termini, la sussistenza del possesso antecedente è il presupposto per saldare quello successivo e detto presupposto è appunto in contestazione (a tacere della circostanza che per invocare l'istituto dell'art-1146 c.c. è necessaria la traditio ovvero la immissione nel possesso, di cui non vi è traccia negli atti di causa).
Da ultimo, la giurisprudenza è stata chiara nell'affermare che
“costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte
(Cass. 4630 del 29 marzo 2001) quello secondo il quale l'operatività della successione nel possesso (di cui all'art. 1146 c.c., comma 1) presuppone l'esistenza in capo al "de cuius" del possesso della "res", il quale, secondo la nozione fornitane dall'art. 1140 c.c., si identifica nella manifestazione di un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio di un diritto reale. Ne consegue che ove la "successio possessionis" sia - come nel caso di specie negata da colui nei cui confronti essa sia fatta valere è onere di colui che si attribuisce la qualità di erede dimostrare l'esistenza in capo al "de cuius" del suddetto rapporto di fatto con il bene in contestazione (cfr. Cass. 11914 del 2000
e 6552 del 1981)' (cfr. Cass. n° 14760/2007”
Pertanto, appare preliminare alla valutazione dell'istituto della accessione, la valutazione del possesso precedente in capo al donante, essendo la circostanza contestata.
In altri termini, al fine di saldare il dedotto possesso ad usucapionem dei donatari (che deve essere comunque provato) a quello precedente del donante, occorre dare la prova del possesso ad usucapionem in capo a quest'ultimo.
7. Qualche breve considerazione in diritto si impone.
Senza volter troppo indugiare sulla prova dell'acquisto ad usucapionem – tema oltremodo noto – ritiene questo Giudice che la prova utile ad usucapire è particolarmente rigorosa e deve essere certa,
trattandosi di una prova tale da legittimare il sacrificio delle ragioni della proprietà.
Sul punto, la giurisprudenza ha più volte chiarito che << Colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l' usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 cod. civ., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso. >> ( ex plurimis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12984 del
06/09/2002).
Come è altresì noto, il soggetto che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene per usucapione deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del 'corpus' ma anche dell'“animus”.
Venendo all'elemento di fatto e dunque al possesso ad usucapionem, esso deve essere pubblico, continuo, pacifico, ininterrotto
( per il tempo necessario ad usucapire) ed uti domini ovvero deve corrispondere all'esercizio del diritto che si intende usucapire.
Con il tempo, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire diversi aspetti della fattispecie acquisitiva in esame. Per esempio, è stato affermato che a fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere. Ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del
dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene ( ex plurimis,
Cassazione civile sez. II, 22/10/2021, n.29594).
7.1 Calando i menzionati principi nella fattispecie concreta ed esaminando le risultanze istruttorie, deve osservarsi che sull'elemento del possesso devono essere svolti diversi rilievi.
Occorre muovere dalla circostanza dedotta dagli attori, ed ovvero che il donante ha posseduto la zona in contestazione Persona_2
dall'inizio degli anni 90.
Il teste ha riferito di aver collocato in quell'epoca Testimone_1
una porta di ferro per l'accesso al terreno in contestazione su mandato del , ma la circostanza appare smentita dalla Persona_2
consulenza tecnica resa nel giudizio di espropriazione, nella quale, quanto alle modalità di accesso alla zona di terreno de qua si legge “si arriva dal palazzo condominiale attraverso un corpo scala comune ove sul pianerottolo ammezzato tra piano terra e primo piano vi è una porta in legno che immette su una piccola rampa e quindi al corridoio che apre su un portico comune e quindi allo spazio esterno”. Appare dunque evidente che il contrasto tra le due circostanze fattuali non consente di ancorare alla esistenza della presunta porta di ferro,
l'accesso esclusivo al terreno.
Le ulteriori circostanze emerse dalla prova testimoniale, tra le quali per esempio l'utilizzo dell'area in esame come area di cantiere e
l'utilizzo della stessa come parcheggio delle auto del sig. , non Parte_2
appaiono idonee a dimostrare un possesso uti domini, ben potendo ricondursi ad atti di tolleranza del proprietario. Dalla dichiarazione del teste non si tiene possano ritrarsi elementi utili, così come Tes_2
da quella del geometra che riferisce circostanze di fatto Tes_3
collocabili temporalmente ad un'epoca successiva all'instaurazione del corrente giudizio. Il teste , invece, ha dichiarato che Testimone_4
allorquando, in qualità di custode (e dunque in una epoca successiva alla donazione e successiva all'accettazione dell'incarico avvenuta nell'anno 2020), accedeva all'immobile oggetto di espropriazione ed al pertinenziale giardino non aveva richiesto a nessuno le chiavi, attestando che la porta interna del fabbricato condominiale che immette nella porzione di giardino oggetto della domanda era aperta. Tra l'altro, lo stesso teste ha chiarito che anche nei successivi accessi al giardino
“ha trovato sempre la porta di ingresso dal fabbricato al giardino aperta”. Inoltre, il teste ha confermato che, anche all'atto dell'immissione in possesso dell'aggiudicatario, sig. , la porta di CP_1
accesso al giardino era aperta e “senza alcun impedimento”. E ha confermato che durante i suoi accessi non ha mai incontrato né
, né gli opponenti e , avendo potuto Persona_2 Pt_1 Parte_2
girare liberamente con i potenziali acquirenti. Né ha visto auto parcheggiate nel giardino. Così come ha fatto libero accesso la signora moglie dell'aggiudicatario. Per quanto concerne ancora le Parte_3
dichiarazioni di e le stesse sono riferibili ad un periodo CP_5 CP_6
limitato nel tempo e non sono utili per la dimostrazione di un possesso
ininterrotto per il tempo necessario alla usucapione. Da ultimo, le dichiarazioni della signora RI hanno confermato che la porta di accesso alla zona in contestazione non era sempre stata chiusa, ma che l'aveva chiusa lei stessa, e pertanto non può dirsi che l'accesso all'area giardino non fosse libero. Irrilevanti risultano le dichiarazioni afferenti alle chiavi a fronte dello scenario emerso di una porta precedentemente sempre aperta e chiusa solo in tempi recenti.
Dalle risultanze della istruttoria svolta, dunque, non appare raggiunta la prova inconfutabile innanzitutto di un possesso esclusivo.
Da più elementi si ritrae che l'accesso all'area era libero (quantomeno per buona parte degli accessi del custode). Ancora, per buona parte delle attività emerse, può dirsi che esse non sono idonee a dimostrare un possesso uti domini in capo al . Persona_2
Questo per il possesso antecedente del donante.
A bene vedere, non minori ragioni di dubbio si pongono sul possesso degli odierni attori, con riferimento sia alle risultanze della consulenza tecnica della espropriazione immobiliare che alle dichiarazioni testimoniali. A ciò si aggiunga che non appare provata la traditio del possesso e dunque la immissione dei medesimi nel possesso come richiesto dall'art.1146 c.c..
7.2 Da ultimo, elementi utili al riconoscimento del possesso ad usucapionem non si ritraggono neppure dalle risultanze documentali.
Le deduzioni in merito alla presunta erronea indicazione catastale della porzione di terreno oggetto di contestazione e presunta usucapione sono infondate. La particella 2111 (oggetto di contestazione) risulta così
identificata già dal 26.3.1985 (epoca di impianto meccanografico) e come tale viene riportata in tutti gli atti di trasferimento, come emerge dalla certificazione notarile del 21.7.21. La stessa viene così indicata nell'atto del 13.10.2005 per Notar relativo all'acquisto di Per_3 [...]
(dante causa degli esecutati e . Solo nella Per_4 CP_5 CP_6
registrazione 6.12.1983 della successione di , in Persona_5
favore di (dante causa di , atto non avente Persona_6 Per_4
alcuna rilevanza probatoria ma solo fiscale, vi è una indicazione della particella con il n. 1148/a (evidentemente divenuto poi 2111). Tuttavia, quando viene trascritta l'accettazione tacita di (il Persona_6
30.3.2011) la particella viene indicata come 2111 ovvero come individuata nell'atto di pignoramento del 10.2.2011, trascritto il
28.2.2011.
Ne consegue che non si ravvisa alcuna incertezza in ordine alla individuazione della particella.
Ciò posto, visto che non si ritiene provato il possesso uti domini, deve ritenersi irrilevante l'ulteriore profilo di indagine della interruzione del possesso ad usucapionem, dedotto dalle parti convenute con riferimento sia alla iscrizione ipotecaria che alla trascrizione dell'atto di pignoramento.
Per tutto quanto fin qui argomentato, deve ritenersi infondata la domanda principale.
8. Per quanto concerne la domanda riconvenzionale volta ad ottenere una statuizione di rilascio, essa non è accoglibile, trattandosi di una duplicazione del titolo esecutivo per rilascio che è già contenuto
nel decreto di trasferimento di cui gode la parte convenuta e la cui efficacia non appare sospesa in assenza di opposizione ex art.617 c.p.c.
L'accoglimento della domanda principale determina la non necessità di pronunciare sulla domanda subordinata ulteriore come indicato anche nella comparsa conclusionale e memoria di replica del , dove si CP_1
legge “In estremo subordine e nella denegata ipotesi di un accoglimento della opposizione di terzo ci si riporta alla domanda riconvenzionale ed alla richiesta di danni come evidenziata in atti, per nulla scalfita dalla difese degli opponenti”.
9. Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza, ma, nel caso di specie, si ravvisano gli estremi di una soccombenza reciproca quanto alle statuizioni rese sulla domanda principale e su quella riconvenzionale che giustificano la compensazione tra le parti attrici ed il convenuto . Con riferimento alle altre parti processuali, CP_1
devono ritenersi sussistenti idonee ragioni per la declaratoria di compensazione delle spese di lite ex art.92, secondo comma, c.p.c. individuate nella complessità delle argomentazioni sollevate, non sempre conferenti con le questioni effettivamente dirimenti nella decisione e nella complessità della attività processuale più ampiamente.
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Rigetta la opposizione;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale.
3. Compensa le spese di lite
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 30 giugno 2025
Il Giudice
Dott. ssa Elmelinda Mercurio
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 R. G. A. C. 5269 2022 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio
2 R. G. A. C. 5269 2022 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio
3 R. G. A. C. 5269 2022 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio
4 R. G. A. C. 5269 2022 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio
5 R. G. A. C. 5269 2022 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio
6 R. G. A. C. 5269 2022 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio
7 R. G. A. C. 5269 2022 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio
8 R. G. A. C. 5269 2022 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio
9 R. G. A. C. 5269 2022 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio
10 R. G. A. C. 5269 2022 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio
11 R. G. A. C. 5269 2022 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio
12 R. G. A. C. 5269 2022 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio
13 R. G. A. C. 5269 2022 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio
14 R. G. A. C. 5269 2022 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio
15 R. G. A. C. 5269 2022 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio
16 R. G. A. C. 5269 2022 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio
17 R. G. A. C. 5269 2022 Il Giudice Monocratico
Dott. Elmelinda Mercurio