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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 26/11/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO N.96 /2021
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA
Oggi 24/11/2025 il giudice SS GI da corso a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lettura delle note depositate dai
All'esito decide come da sentenza in separato foglio allegato al presente verbale.
Omette lettura del dispositivo e delle motivazioni in udienza, adempimenti incompatibili con la trattazione scritta
Il Giudice
SS GI
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA Sezione civile unica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice SS
GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 2436/2022 del Ruolo Generale dell'anno
2022 , trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
24/11/2025 promossa da e Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. ANGELINI VIRGINIO, elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso lo studio del difensore in VIA UGO BASSI, 6 19124 LA SPEZIA, per mandato a margine dell'atto di citazione
Attrice contro
C.F. e difeso dall'avv. VOLPI Controparte_1 CodiceFiscale_2
CLAUDIA ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in VIA DON
MINZONI N. 21 54033 CARRARA presso lo studio del difensore per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
Convenuto
rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2
2 difeso dall'avv. Carlo Boggi ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per delega in atti calce alla copia notificata dell'atto di citazione
convenuto
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 P.IVA_3
EL E. NO ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per delega in atti calce alla copia notificata dell'atto di citazione convenuto
CP_4 C.F._3 CP_5 C.F._4
Convenuti contumaci
OGGETTO: Risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE ATTRICE: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, Rigettare tutte le eccezioni preliminari avanzate dalle controparti, in quanto infondate in fatto e in diritto. Accertare e individuare la causa delle infiltrazioni verificatesi in data 4.11.2014 e in data 30.7.2022 nell'immobile sito in Comune di Carrara (MS), in Località Avenza, Via del Campo D'Appio n. 33/D, identificato al Foglio 80, Particella 936, Subalterni 3 e 27, posto al piano terra e piano seminterrato, di proprietà degli attori. Accertare la responsabilità del
[...] Controparte_
in persona dell'Amministratore pro tempore, e dei Sig.ri , e , tutti in Controparte_2 CP_4 CP_5 solido tra loro e nella misura che il Giudice riterrà all'esito della istruttoria, nella causazione dei danni subiti dall'immobile di proprietà di parte attrice Conseguentemente condannare il in persona dell'Amministratore pro tempore, e Controparte_2 Controparte_ ove ricorrano i presupposti, nonché i Sig.ri , e , tutti in solito tra loro, a Controparte_6 CP_4 CP_5 porre in essere i lavori necessari a fare cessare le cause delle infiltrazioni e a corrispondere alla Sig.ra ed alla Parte_1 Parte_2 società semplice, a titolo di risarcimento danni subiti dall'immobile, la somma di Euro 42.300,00 o la diversa minore somma che verrà accertata in corso di causa. - Con vittoria di spese e compenso professionale PARTE CONVENUTA : Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa: In tesi: - Respingere le domande attoree poiché inammissibili CP_1 in quanto coperte dal giudicato riferito alla sentenza n. 595/19 emessa dal Tribunale di Massa;
- respingere le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, come sopra meglio esplicitato. In ipotesi: dichiarare la responsabilità del
[...] per la mancata esecuzione della manutenzione della terrazza dell'immobile posto al n. 35 di via Campo Controparte_2 d'Appio, Carrara. Vinte le spese. PARTE CONVENUTA LA DA EL : IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: – dichiarare CP_2 l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda avanzata dalle parti attrici tesa ad ottenere la condanna del alla CP_2 esecuzione di opere di manutenzione per il mancato esperimento, sul punto, del procedimento di mediazione obbligatoria ex Dlgs 28/2010. – IN TESI: a) respingere le domande tutte avanzate dalle parti attrici nei confronti del convenuto perchè CP_2 infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate e/o prescritte;
b) accertare e dichiarare che le infiltrazioni lamentate dalla parte attrice si sono determinate per fatto e colpa da addebitare esclusivamente e/o prevalentemente e/o concorsualmente alla Controparte_ proprietà della terrazza ovvero ai convenuti , e assumendo ogni altro conseguenziale CP_4 CP_5 provvedimento. - IN IPOTESI: Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di una qualche responsabilità, anche concorsuale, del convenuto: A) condannare il al pagamento delle sole CP_2 Controparte_2 somme che risulteranno rigorosamente provate nel corso del giudizio;
B) condannare la in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, Via Stalingrado n° 45, a garantire, tenere indenne e manlevare il convenuto, come in atti rappresentato, domiciliato e difeso, da ogni e qualsiasi spesa o pregiudizio che al medesimo CP_2 dovesse derivare dall'accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate da e/o dalla società Parte_1 Parte_2
. Il tutto nei termini e con i limiti di cui alla polizza inter C) compensare le somme eventualmente dovute dal
[...] CP_2 con il credito vantato dal medesimo per oneri condominiali scaduti e non pagati. CP_2
– IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del presente procedimento PARTE CONVENUTA “Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis: IN TESI PRINCIPALE: Respingere le domande CP_6 formulate dalla e dalla Sig.ra in quanto inammissibili e/o improponibili per intervenuto Parte_3 Parte_1
3 giudicato. IN TESI SUBORDINATA Respingere le domande formulate dalla e dalla Sig.ra Parte_3 Parte_1 in quanto relative a diritti prescritti. IN ULTERIORE TESI SUBORDINATA: Dichiarare l'inoperatività della polizza sottoscritta dal per essere i danni lamentati esclusi dalle garanzie di polizza. Controparte_2 IN IPOTESI NEL MERITO E SALVO GRAVAME: Respingere le istanze tutte e da chiunque proposte contro l Controparte_3
perché infondate in fatto e diritto SEMPRE: Con vittoria di spese e le competenze di giudizio, oltre a spese generali del 15%, Iva e Cpa.
[...]
AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risulta fondata e può essere accolta nei termini che seguono.
Riguardo alle questioni preliminari sollevate dalle parti, pur ritenendo che la controversia condominiale relativa a risarcimento dei danni ex art 2051 c.c. non sia sottoposta a condizione di procedibilità (Trib. Napoli 2186/2024), va rilevato che alla udienza del 21.7.2025 il non ha reiterato l'eccezione e che, CP_2
successivamente a detta comparizione, l'improcedibilità della domanda non possa più essere pronunciata né la relativa questione sollevata (arg. da Cass.
32797/2019, Trib. S.M. Capua Vetere 14.3.2023 n. 1033).
Peraltro l'attore ha successivamente esibito verbale di mediazione negativo,
depositato il 28.6.2023, di talchè la reiterazione dell'eccezione da parte del in sede di conclusioni appare vieppiù infondata CP_2
In ordine alla eccezione di giudicato esterno, avanzata sia da che da CP_1 CP_6
con riguardo alla sentenza 59/2019 emessa da questo giudice (con la quale è
[...]
stata rigettata la stessa domanda, in allora avanzata dal conduttore, sull'assunto che costui non avesse legittimazione attiva a domandare i danni subiti dalla struttura dell'immobile), va rilevato che nessuna delle due argomentazioni coglie nel segno: il principio del c.d. giudicato esterno comporta il divieto di nuovo giudizio anche per punti fondamentali comuni a cause diverse tra le stesse parti,
se quell'accertamento è premessa logica indispensabile della decisione (giudicato implicito); in tal senso, da ultimo Cass. 32545/2024 (“non ricorrendo l'ipotesi di giudicato esterno ai sensi dell'articolo 2909 c.c. poichè la pronunzia in questione non ha ad oggetto un diritto che e' suscettibile di acquistare autorità di giudicato,
trattandosi di giudizio fra altre parti e di una valutazione incidentale in ordine agli
4 effetti di una attività processuale”)
LA pronuncia del 2019 di questo Tribunale si fonda unicamente sulla accertata insussistenza della legittimazione del conduttore a richiedere le poste di danno oggi nuovamente reclamate dal proprietario del bene immobile posto in condominio: oltre ad essere pronuncia intercorsa fra gli stessi convenuti e altro attore, dunque senza che sussista identità di parti, va ancora osservato che le considerazioni ivi svolte sulla sussistenza di evento meteorologico eccezionale o sulla (non) ascrivibilità delle cause alla condotta del proprietario della terrazza a livello (eccezione ) avevano mera valenza di obiter dicta (Cass. 17568/2005), CP_1
senza che abbiano in alcun modo concorso a sorreggere la decisione, circostanza che impedisce di ritenere che su tali profili si sia formato alcun giudicato.
Ancor meno fondata appare l'eccezione di in ordine alla preclusione che CP_6
tale titolo comporterebbe per un nuovo giudizio sugli stessi fatti, posto che la statuizione sulla legittimazione ad agire del conduttore in quel giudizio è
pronuncia che, non decidendo sul merito, consente la riproposizione della domanda da parte dell'effettivo titolare, non determinando preclusione sostanziale sulla titolarità della posizione soggettiva vantata nel processo (arg. da Cass.
sez.un. 2951/2016).
Quanto al merito, va rilevato che la consulenza tecnica svolta in questa sede e i documenti addotti dalle parti, non hanno consentito di ritenere raggiunta la prova di evento eccezionale metereologico idoneo ad escludere il nesso causale fra il bene oggetto di custodia e l'evento dannoso, posto che la sussistenza di eventi meteorologici fortemente avversi sulla provincia non consente di ritenere, tout court e in assenza di prova specifica, che nell'evento per cui è causa abbiano avuto efficacia scriminante (vieppiù alla luce del fatto che le medesime infiltrazioni si sono ripetute in più occasioni anche successivamente, come dedotto dall'attore e non contestato dalle altre parti).
5 Sotto tale profilo appare ancor più dirimente la circostanza che sia dalla relazione svolta dal EO in altro giudizio, e qui acquisita, che da quella svolta in CP_7
questa sede dalla geom. , nonché dalle testimonianze assunte, è CP_8
pacificamente emerso che nell'evento del 4.11.2014 abbiano concorso a determinare l'inusuale allagamento (da cui poi sono derivati i danni al fondo sottostante) sia la scarsa pulizia della terrazza di proprietà , ingombra di CP_1
foglie provenienti dalle piante ivi ubicate (ben visibili nelle foto doc. 9 di parte attrice e in quelle allegate alla CTU), che hanno occluso i fori di deflusso delle acque dalla terrazza, sia una connaturata inadeguatezza della dimensione dei medesimi a costituire idonea via di deflusso in caso di precipitazioni rilevanti: se la prima rappresenta condotta ascrivibile al proprietario esclusivo del lastrico,
non vi è dubbio che la seconda rappresenti una inadeguatezza del manufatto nella sua attitudine a fungere da copertura e protezione dell'edificio, che non può che essere ricondotta al Condominio.
Tale circostanza, oltre a rappresentare fonte di solidarietà ex art 2055 c.c. nei confronti del danneggiato, induce anche a ritenere paritario l'apporto nel riparto interno fra corresponsabili, in assenza di prova su diversa portata delle rispettive responsabilità, che era onere dei convenuti provare.
Il CTu geom. ha individuato in euro 27.670,00 l'importo delle opere CP_8
necessarie a ripristinare il fondo di proprietà degli attori, importo che dunque andrà posto solidalmente e in parti uguali a carico dei e del CP_1 CP_2
(quest'ultima peraltro da suddividere secondo i parametri di cui all'art. 1126 c.c.
secondo quanto delineato da Cass. sez. un. 9449/2016).
Restano da esaminare, dichiarandone l'infondatezza, le ulteriori eccezioni sollevate da quanto alla sollevata prescrizione, va osservato che l'attore ha CP_6
provato di averne interrotto il decorso nei confronti di e del CP_1 CP_2
mentre riguardo alla compagnia vale certamente il disposto di cui all'art. 2952
6 comma Iv c.c.
Quanto alla eccepita inoperatività della polizza per l'occlusione di pluviali, va rilevato che i testi e il CTu hanno riferito di occlusione non dei pluviali ma dei fori di deflusso e comunque una loro inadeguatezza per numero e dimensioni, di talchè già letteralmente non pare evento riconducibile ai pluviali e comunque l'inadeguatezza del manufatto prescinde (almeno quale concausa) dalla occlusione.
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate secondo valori emdi di scaglione avuto riguardo al decisum
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Accoglie la domanda avanzata dagli attori e condanna il
[...]
e , e in via Controparte_2 Controparte_1 CP_4 CP_5
solidale fra loro a pagare a e a Parte_1 Parte_3
l'importo di euro 27.670,00 oltre rivalutazione ed interessi dal 4.11.2014, da porsi nei rapporti interni fra condebitori solidali nella misura del 50% a carico del convenuto – previa compensazione per euro 14.761,77 o per i diversi CP_2
importi dovuti per quote condominiali - e nell'altro 50% a carico di
[...]
, e CP_1 CP_4 CP_5
Condanna a tenere indenne il dalle somme CP_6 Controparte_2
sopra indicate e poste a carico di questo.
Condanna il e , Controparte_2 Controparte_1
e (in via solidale e da porsi nei rapporti interni fra CP_4 CP_5
condebitori solidali nella misura del 50% a carico del convenuto –- e CP_2
nell'altro 50% a carico di , e ) a rifondere Controparte_1 CP_4 CP_5
a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 518 per esborsi ed euro 7.616,00
per competenze, oltre a 15% spese generali e accessori di legge
7 Condanna a rifondere al convenuto le spese di lite che CP_6 CP_2
liquida in euro 518 per esborsi ed euro 7.616,00 per competenze, oltre a 15%
spese generali e accessori di legge
Pone le spese di CTu a carico di per Controparte_2
il 50% e per il 50% a carico di , e , con Controparte_1 CP_4 CP_5
condanna alla manleva da parte di in favore del condominio anche per tali CP_6
importi.
Respinge ogni altra domanda delle parti
Così deciso dal Tribunale di Massa il 24/11/2025
Il Giudice
SS GI
8
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA
Oggi 24/11/2025 il giudice SS GI da corso a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lettura delle note depositate dai
All'esito decide come da sentenza in separato foglio allegato al presente verbale.
Omette lettura del dispositivo e delle motivazioni in udienza, adempimenti incompatibili con la trattazione scritta
Il Giudice
SS GI
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA Sezione civile unica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice SS
GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 2436/2022 del Ruolo Generale dell'anno
2022 , trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
24/11/2025 promossa da e Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. ANGELINI VIRGINIO, elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso lo studio del difensore in VIA UGO BASSI, 6 19124 LA SPEZIA, per mandato a margine dell'atto di citazione
Attrice contro
C.F. e difeso dall'avv. VOLPI Controparte_1 CodiceFiscale_2
CLAUDIA ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in VIA DON
MINZONI N. 21 54033 CARRARA presso lo studio del difensore per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
Convenuto
rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2
2 difeso dall'avv. Carlo Boggi ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per delega in atti calce alla copia notificata dell'atto di citazione
convenuto
EL E. NO ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per delega in atti calce alla copia notificata dell'atto di citazione convenuto
CP_4 C.F._3 CP_5 C.F._4
Convenuti contumaci
OGGETTO: Risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE ATTRICE: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, Rigettare tutte le eccezioni preliminari avanzate dalle controparti, in quanto infondate in fatto e in diritto. Accertare e individuare la causa delle infiltrazioni verificatesi in data 4.11.2014 e in data 30.7.2022 nell'immobile sito in Comune di Carrara (MS), in Località Avenza, Via del Campo D'Appio n. 33/D, identificato al Foglio 80, Particella 936, Subalterni 3 e 27, posto al piano terra e piano seminterrato, di proprietà degli attori. Accertare la responsabilità del
[...] Controparte_
in persona dell'Amministratore pro tempore, e dei Sig.ri , e , tutti in Controparte_2 CP_4 CP_5 solido tra loro e nella misura che il Giudice riterrà all'esito della istruttoria, nella causazione dei danni subiti dall'immobile di proprietà di parte attrice Conseguentemente condannare il in persona dell'Amministratore pro tempore, e Controparte_2 Controparte_ ove ricorrano i presupposti, nonché i Sig.ri , e , tutti in solito tra loro, a Controparte_6 CP_4 CP_5 porre in essere i lavori necessari a fare cessare le cause delle infiltrazioni e a corrispondere alla Sig.ra ed alla Parte_1 Parte_2 società semplice, a titolo di risarcimento danni subiti dall'immobile, la somma di Euro 42.300,00 o la diversa minore somma che verrà accertata in corso di causa. - Con vittoria di spese e compenso professionale PARTE CONVENUTA : Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa: In tesi: - Respingere le domande attoree poiché inammissibili CP_1 in quanto coperte dal giudicato riferito alla sentenza n. 595/19 emessa dal Tribunale di Massa;
- respingere le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, come sopra meglio esplicitato. In ipotesi: dichiarare la responsabilità del
[...] per la mancata esecuzione della manutenzione della terrazza dell'immobile posto al n. 35 di via Campo Controparte_2 d'Appio, Carrara. Vinte le spese. PARTE CONVENUTA LA DA EL : IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: – dichiarare CP_2 l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda avanzata dalle parti attrici tesa ad ottenere la condanna del alla CP_2 esecuzione di opere di manutenzione per il mancato esperimento, sul punto, del procedimento di mediazione obbligatoria ex Dlgs 28/2010. – IN TESI: a) respingere le domande tutte avanzate dalle parti attrici nei confronti del convenuto perchè CP_2 infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate e/o prescritte;
b) accertare e dichiarare che le infiltrazioni lamentate dalla parte attrice si sono determinate per fatto e colpa da addebitare esclusivamente e/o prevalentemente e/o concorsualmente alla Controparte_ proprietà della terrazza ovvero ai convenuti , e assumendo ogni altro conseguenziale CP_4 CP_5 provvedimento. - IN IPOTESI: Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di una qualche responsabilità, anche concorsuale, del convenuto: A) condannare il al pagamento delle sole CP_2 Controparte_2 somme che risulteranno rigorosamente provate nel corso del giudizio;
B) condannare la in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, Via Stalingrado n° 45, a garantire, tenere indenne e manlevare il convenuto, come in atti rappresentato, domiciliato e difeso, da ogni e qualsiasi spesa o pregiudizio che al medesimo CP_2 dovesse derivare dall'accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate da e/o dalla società Parte_1 Parte_2
. Il tutto nei termini e con i limiti di cui alla polizza inter C) compensare le somme eventualmente dovute dal
[...] CP_2 con il credito vantato dal medesimo per oneri condominiali scaduti e non pagati. CP_2
– IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del presente procedimento PARTE CONVENUTA “Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis: IN TESI PRINCIPALE: Respingere le domande CP_6 formulate dalla e dalla Sig.ra in quanto inammissibili e/o improponibili per intervenuto Parte_3 Parte_1
3 giudicato. IN TESI SUBORDINATA Respingere le domande formulate dalla e dalla Sig.ra Parte_3 Parte_1 in quanto relative a diritti prescritti. IN ULTERIORE TESI SUBORDINATA: Dichiarare l'inoperatività della polizza sottoscritta dal per essere i danni lamentati esclusi dalle garanzie di polizza. Controparte_2 IN IPOTESI NEL MERITO E SALVO GRAVAME: Respingere le istanze tutte e da chiunque proposte contro l Controparte_3
perché infondate in fatto e diritto SEMPRE: Con vittoria di spese e le competenze di giudizio, oltre a spese generali del 15%, Iva e Cpa.
[...]
AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risulta fondata e può essere accolta nei termini che seguono.
Riguardo alle questioni preliminari sollevate dalle parti, pur ritenendo che la controversia condominiale relativa a risarcimento dei danni ex art 2051 c.c. non sia sottoposta a condizione di procedibilità (Trib. Napoli 2186/2024), va rilevato che alla udienza del 21.7.2025 il non ha reiterato l'eccezione e che, CP_2
successivamente a detta comparizione, l'improcedibilità della domanda non possa più essere pronunciata né la relativa questione sollevata (arg. da Cass.
32797/2019, Trib. S.M. Capua Vetere 14.3.2023 n. 1033).
Peraltro l'attore ha successivamente esibito verbale di mediazione negativo,
depositato il 28.6.2023, di talchè la reiterazione dell'eccezione da parte del in sede di conclusioni appare vieppiù infondata CP_2
In ordine alla eccezione di giudicato esterno, avanzata sia da che da CP_1 CP_6
con riguardo alla sentenza 59/2019 emessa da questo giudice (con la quale è
[...]
stata rigettata la stessa domanda, in allora avanzata dal conduttore, sull'assunto che costui non avesse legittimazione attiva a domandare i danni subiti dalla struttura dell'immobile), va rilevato che nessuna delle due argomentazioni coglie nel segno: il principio del c.d. giudicato esterno comporta il divieto di nuovo giudizio anche per punti fondamentali comuni a cause diverse tra le stesse parti,
se quell'accertamento è premessa logica indispensabile della decisione (giudicato implicito); in tal senso, da ultimo Cass. 32545/2024 (“non ricorrendo l'ipotesi di giudicato esterno ai sensi dell'articolo 2909 c.c. poichè la pronunzia in questione non ha ad oggetto un diritto che e' suscettibile di acquistare autorità di giudicato,
trattandosi di giudizio fra altre parti e di una valutazione incidentale in ordine agli
4 effetti di una attività processuale”)
LA pronuncia del 2019 di questo Tribunale si fonda unicamente sulla accertata insussistenza della legittimazione del conduttore a richiedere le poste di danno oggi nuovamente reclamate dal proprietario del bene immobile posto in condominio: oltre ad essere pronuncia intercorsa fra gli stessi convenuti e altro attore, dunque senza che sussista identità di parti, va ancora osservato che le considerazioni ivi svolte sulla sussistenza di evento meteorologico eccezionale o sulla (non) ascrivibilità delle cause alla condotta del proprietario della terrazza a livello (eccezione ) avevano mera valenza di obiter dicta (Cass. 17568/2005), CP_1
senza che abbiano in alcun modo concorso a sorreggere la decisione, circostanza che impedisce di ritenere che su tali profili si sia formato alcun giudicato.
Ancor meno fondata appare l'eccezione di in ordine alla preclusione che CP_6
tale titolo comporterebbe per un nuovo giudizio sugli stessi fatti, posto che la statuizione sulla legittimazione ad agire del conduttore in quel giudizio è
pronuncia che, non decidendo sul merito, consente la riproposizione della domanda da parte dell'effettivo titolare, non determinando preclusione sostanziale sulla titolarità della posizione soggettiva vantata nel processo (arg. da Cass.
sez.un. 2951/2016).
Quanto al merito, va rilevato che la consulenza tecnica svolta in questa sede e i documenti addotti dalle parti, non hanno consentito di ritenere raggiunta la prova di evento eccezionale metereologico idoneo ad escludere il nesso causale fra il bene oggetto di custodia e l'evento dannoso, posto che la sussistenza di eventi meteorologici fortemente avversi sulla provincia non consente di ritenere, tout court e in assenza di prova specifica, che nell'evento per cui è causa abbiano avuto efficacia scriminante (vieppiù alla luce del fatto che le medesime infiltrazioni si sono ripetute in più occasioni anche successivamente, come dedotto dall'attore e non contestato dalle altre parti).
5 Sotto tale profilo appare ancor più dirimente la circostanza che sia dalla relazione svolta dal EO in altro giudizio, e qui acquisita, che da quella svolta in CP_7
questa sede dalla geom. , nonché dalle testimonianze assunte, è CP_8
pacificamente emerso che nell'evento del 4.11.2014 abbiano concorso a determinare l'inusuale allagamento (da cui poi sono derivati i danni al fondo sottostante) sia la scarsa pulizia della terrazza di proprietà , ingombra di CP_1
foglie provenienti dalle piante ivi ubicate (ben visibili nelle foto doc. 9 di parte attrice e in quelle allegate alla CTU), che hanno occluso i fori di deflusso delle acque dalla terrazza, sia una connaturata inadeguatezza della dimensione dei medesimi a costituire idonea via di deflusso in caso di precipitazioni rilevanti: se la prima rappresenta condotta ascrivibile al proprietario esclusivo del lastrico,
non vi è dubbio che la seconda rappresenti una inadeguatezza del manufatto nella sua attitudine a fungere da copertura e protezione dell'edificio, che non può che essere ricondotta al Condominio.
Tale circostanza, oltre a rappresentare fonte di solidarietà ex art 2055 c.c. nei confronti del danneggiato, induce anche a ritenere paritario l'apporto nel riparto interno fra corresponsabili, in assenza di prova su diversa portata delle rispettive responsabilità, che era onere dei convenuti provare.
Il CTu geom. ha individuato in euro 27.670,00 l'importo delle opere CP_8
necessarie a ripristinare il fondo di proprietà degli attori, importo che dunque andrà posto solidalmente e in parti uguali a carico dei e del CP_1 CP_2
(quest'ultima peraltro da suddividere secondo i parametri di cui all'art. 1126 c.c.
secondo quanto delineato da Cass. sez. un. 9449/2016).
Restano da esaminare, dichiarandone l'infondatezza, le ulteriori eccezioni sollevate da quanto alla sollevata prescrizione, va osservato che l'attore ha CP_6
provato di averne interrotto il decorso nei confronti di e del CP_1 CP_2
mentre riguardo alla compagnia vale certamente il disposto di cui all'art. 2952
6 comma Iv c.c.
Quanto alla eccepita inoperatività della polizza per l'occlusione di pluviali, va rilevato che i testi e il CTu hanno riferito di occlusione non dei pluviali ma dei fori di deflusso e comunque una loro inadeguatezza per numero e dimensioni, di talchè già letteralmente non pare evento riconducibile ai pluviali e comunque l'inadeguatezza del manufatto prescinde (almeno quale concausa) dalla occlusione.
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate secondo valori emdi di scaglione avuto riguardo al decisum
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Accoglie la domanda avanzata dagli attori e condanna il
[...]
e , e in via Controparte_2 Controparte_1 CP_4 CP_5
solidale fra loro a pagare a e a Parte_1 Parte_3
l'importo di euro 27.670,00 oltre rivalutazione ed interessi dal 4.11.2014, da porsi nei rapporti interni fra condebitori solidali nella misura del 50% a carico del convenuto – previa compensazione per euro 14.761,77 o per i diversi CP_2
importi dovuti per quote condominiali - e nell'altro 50% a carico di
[...]
, e CP_1 CP_4 CP_5
Condanna a tenere indenne il dalle somme CP_6 Controparte_2
sopra indicate e poste a carico di questo.
Condanna il e , Controparte_2 Controparte_1
e (in via solidale e da porsi nei rapporti interni fra CP_4 CP_5
condebitori solidali nella misura del 50% a carico del convenuto –- e CP_2
nell'altro 50% a carico di , e ) a rifondere Controparte_1 CP_4 CP_5
a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 518 per esborsi ed euro 7.616,00
per competenze, oltre a 15% spese generali e accessori di legge
7 Condanna a rifondere al convenuto le spese di lite che CP_6 CP_2
liquida in euro 518 per esborsi ed euro 7.616,00 per competenze, oltre a 15%
spese generali e accessori di legge
Pone le spese di CTu a carico di per Controparte_2
il 50% e per il 50% a carico di , e , con Controparte_1 CP_4 CP_5
condanna alla manleva da parte di in favore del condominio anche per tali CP_6
importi.
Respinge ogni altra domanda delle parti
Così deciso dal Tribunale di Massa il 24/11/2025
Il Giudice
SS GI
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