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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/12/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
- Sezione Prima-
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Marco Tremolada Presidente
Dott. Mirco Lombardi Giudice
Dott. Dario Colasanti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 41/2025, avente per oggetto
“cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa
DA
c.f. , residente in [...] C.F._1
Grandi n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Tosoni, ricorrente
CONTRO
(c.f. , residente in [...]C.F._2
IA (LC) Via AZ RO, 33, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo
Bardi, resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI
Ricorrente
“NEL MERITO
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n.2, lett. b), della legge 1°dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il SI. e Parte_1 CP_2 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
CP_
2. La signora perderà il cognome del marito ripristinando il proprio;
Pt_1 CP_2
3. Revocare l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne riducendo Persona_1
l'assegno di mantenimento per i figli minori a € 600 mensili;
4. Confermare, per il resto, le condizioni già stabilite nella sentenza n. 136 del 10.02.2024. Vinte le spese di giudizio Con ogni ulteriore statuizione che l'Ill.mo Tribunale riterrà opportuna.
Resistente
“NEL MERITO Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta,
1) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b, della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il signor e Parte_1 CP_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) Autorizzare la SInora a mantenere il cognome . CP_1 Pt_1
3) Affidare in modo super esclusivo i figli attualmente minorenni alla madre e per l'effetto accertare il diritto della SI.ra a percepire nella misura del 100% l'assegno CP_1 unico inps.
4) Accertare in capo al SI. l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli Parte_1 minori nella misura di euro 1200,00 euro mensili.
5) In via istruttoria si chiede che vengano ascoltati i figli minori ex art. 473 bis 4 cpc. In ordine alla conflittualità con il padre. Con vittoria di spese
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
VE (Albania), in data 10.01.2002, n.20, trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Cassago IA anno 2023- Numero 3- Parte II- Serie C- numero 3, fissando la residenza coniugale in un immobile sito in Cassago IA (LC) Via
AZ RO n. 33.
2 Dall'unione coniugale, sono nati tre figli: nata a [...]_2
(MB) il 10.11.2005, nata a [...] il [...] e Persona_3
nato a [...] il [...]; Parte_2
Con Sentenza n. 136/2024, pubblicata il 10/02/2024, il Tribunale di Lecco ha pronunciato la separazione dei coniugi omologando le condizioni concordate tra le parti sulla base degli accordi relativi agli aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento che qui si riportano:
1. Previa autorizzazione del Giudice, i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Disporre l'affido condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente Per_3 Pt_2 degli stessi presso la madre e facoltà per il padre di tenere con sé i figli nel rispetto delle loro esigenze e impegni scolastici nonché interessi extrascolastici e salva diversa volontà dei minori.
3. La casa in cui risiedono attualmente i ricorrenti, sita in Cassago IA (LC), Via AZ
RO n. 33, rimarrà assegnata alla sig.ra con tutti i mobili e gli arredi CP_1 esistenti, che ivi coabiterà con i figli , e;
Per_1 Per_3 Pt_2
4. Il sig. si impegna a rilasciare l'abitazione coniugale, alla data di Parte_1 sottoscrizione del presente ricorso, contestualmente prelevando i propri beni ed effetti personali, il materasso del letto matrimoniale, parte delle stoviglie ed utensili della cucina, il televisore della camera da letto, impegnandosi inoltre a richiedere il trasferimento della propria residenza, una volta che avrà reperito una nuova stabile abitazione;
5. Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare all'altro ogni cambiamento di residenza e/o domicilio;
6. Il padre si impegna a versare, a titolo di contributo al mantenimento per i figli Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, e minorenni, la Per_3 Pt_2 somma mensile complessiva di € 900,00 (novecento/00)- ossia € 300,00 (trecento/00) per ogni figlio- e ciò sino all'indipendenza e autosufficienza economica degli stessi. Detto importo, rivalutato annualmente in base agli indici Istat, verrà corrisposto, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, sig.ra che la stessa provvederà a comunicare al marito. CP_1
7. I coniugi si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie relative alle figlie minori, secondo quanto previsto dal Protocollo- Linee guida condivise dal
3 Tribunale di Lecco e Ordine Avvocati di Lecco del 29.03.2018, che gli stessi dichiarano di conoscere e qui da intendersi integralmente riportato;
8. I coniugi concordano che l'SS IC Universale, o altro sostegno economico alla famiglia che dovesse essere riconosciuto per lo stesso titolo, verrà percepito da parte dei coniugi nella misura del 50% ciascuno.
9. I coniugi si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, della rata mensile relativa al mutuo gravante sull'abitazione familiare sita in Cassago IA (LC) Via AZ RO n.
33, assegnata in sede di separazione alla SI.ra . CP_1
10. I coniugi si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese condominiali straordinarie relative sull'abitazione familiare sita in Cassago IA (LC) Via AZ
RO n. 33, assegnata in sede di separazione alla sig.ra . CP_1
11. L'autovettura marca Hyundai, modello ix20 tg. FW160DK, intestata alla sig.ra CP_1
in sede di separazione viene alla stessa assegnata. La sig.ra provvederà
[...] CP_1 in via esclusiva al pagamento delle rate residue del finanziamento sottoscritto per l'acquisto del mezzo sino all'estinzione dello stesso. L'autovettura marca Opel modello Astra tg
EL452DY intestata al sig. in sede di separazione allo stesso assegnata. Parte_1
12. I ricorrenti, sin d'ora, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto, delle carte di identità e degli altri documenti validi per l'espatrio per sé e per i minori.
13. I coniugi dichiarano di essere entrambi indipendenti e economicamente autosufficienti.
14. Le spese di giudizio restano interamente compensate tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà.
Dal giorno della separazione, sul presupposto che non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale tra gli stessi è definitivamente venuta meno, con ricorso depositato in data 09.01.2025, ha convenuto in Parte_1
giudizio la moglie, chiedendo, contestualmente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, che la sig.ra perda il cognome del marito ripristinando il proprio CP_1
(Puriqi), la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne Per_1
la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli minori a € 600,00
[...]
mensili e la conferma, per il resto, delle condizioni già stabilite nella Sentenza n. 136 del 10.02.2024.
4 In data 9.03.2025 si è costituita in giudizio la quale, pur Controparte_1
aderendo alla domanda sullo status, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, sia in relazione alla perdita del cognome sia con riferimento alla riduzione Pt_1
dell'assegno di mantenimento per i figli non ancora indipendenti economicamente, e la conferma delle condizioni di cui all'accordo di separazione;
All'udienza del 9.4.2025, a seguito dell'ampia discussione e del tentativo di conciliazione ivi espletato, le parti si impegnavano ad un dialogo più civile senza trascendere in insulti, recriminazioni e minacce e chiedevano congiuntamente un rinvio di tre mesi per verificare le basi per una conciliazione.
Alla successiva udienza del 16.07.2025 le parti comunicavano l'impossibilità di addivenire ad un accordo ed insistevano nelle proprie istanze, per cui il Giudice, sciogliendo la riserva provvedeva con ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc, fissando l'udienza del 22.10.2025 per le conclusioni.
Nell'ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis 22 cpc il Giudice ha disposto:
1. L'affidamento super- esclusivo dei minori nata il [...] e di il 2.3.2010 alla madre, Persona_3 Parte_2 dunque con esclusione del padre anche dalle decisioni di maggior interesse per i figli, con collocamento presso la madre;
2. La conferma delle modalità di frequentazione tra padre e figlia come già stabilite in sede di separazione;
3. L'obbligo a carico di di versare entro il giorno 15 di ogni mese a a titolo di mantenimento Parte_1 CP_1 ordinario dei figli e l'importo di euro 350,00 ciascuno, cui va aggiunta la rivalutazione monetaria con cadenza Per_3 Pt_2 annuale da calcolare in base agli indici ISTAT ex costo vita;
4. La ripartizione tra i genitori al 50% delle spese straordinarie secondo i criteri stabiliti nel Protocollo in uso presso questo
Tribunale e che di seguito si riporta:
a.- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
b.- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste di attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e , solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
c.- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica
(come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato
5 predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio e difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto..
d.- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
e.- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
f.- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi di ulteriori e(o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
g.-Le spese straordinarie si intendono concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente
(comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h. la quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
Infine, in occasione dell'udienza del 22.10.2025, la resistente ha rinunciato alla domanda inerente al cognome e ha chiesto la conferma delle misure adottate con l'ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc, mentre il ricorrente ha preso atto della rinuncia e ha insistito nelle conclusioni già formulate, cosicché il Giudice Relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione:
1) Pronuncia sullo status. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da alla quale ha Parte_3 CP_1
aderito, è fondata e pertanto deve essere accolta. Essendo stata dedotta la mancata riconciliazione tra le parti e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra le stesse non può più essere mantenuta o ricostituita, circostanze comprovate dalle richieste avanzate in questa sede da entrambi i coniugi, dal periodo trascorso dalla separazione e dell'aver intrapreso entrambi i coniugi separati progetti di vita, ricorre nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), Legge n.
6 898/70. Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
2) Rapporti personali tra genitori e figli - Affidamento super-esclusivo del minore In occasione delle varie udienze è emerso in modo palese Parte_2
il rapporto estremamente conflittuale tra padre e figlio minore, connotato dall'atteggiamento rigido e polemico del sig. che, anche con riferimento Pt_1
alla questione dell'autorizzazione della vacanza in Albania discussa all'udienza del
16.7.2025, si è dimostrato privo di preoccupazione per il benessere del minore ed interessato più che altro a rinfacciare l'attuale indisponibilità di a frequentarlo. Pt_2
Del resto, nonostante l'invito formulato sin dalla prima udienza a rimeditare il proprio comportamento ed evitare insulti e minacce, il SI. non ha mai cambiato Pt_1
atteggiamento, cosicché non vi è dubbio circa la necessità di concentrare l'affidamento in capo alla madre, nella modalità più intensa, così assicurando un più agevole esercizio del potere decisionale del genitore, che ha manifestato maggiore consapevolezza del ruolo. Per le stesse ragioni è opportuno subordinare espressamente la frequentazione tra padre e figlio minore, pur confermando le previsioni della separazione, alla disponibilità di . Pt_2
Nulla, invece, deve essere disposto riguardo alle figlie già maggiorenne al Per_1
momento dell'introduzione del presente procedimento, e , che lo è divenuta Per_3
nelle more.
3) Mantenimento dei figli e Con riferimento all'aspetto Per_3 Parte_2
economico, è fondata la richiesta del ricorrente di revoca della quota spettante alla figlia che nelle more del giudizio ha raggiunto l'indipendenza economica, Per_1
come ammesso implicitamente dalla sig.ra sin dalla comparsa di costituzione. CP_1
Invece, per quanto riguarda i figli , ancora non autosufficiente, e Per_3 Pt_2
appare congruo disporre il limitato aumento, pari ad euro 50 per ciascun figlio, già previsto nel provvedimento interinale, in ragione della permanenza costante dei figli con la madre a causa della mancata frequentazione del padre. Inoltre, l'affidamento super esclusivo determina la spettanza integrale dell'SS unico al genitore
7 collocatario. Infine, non vi è motivo di regolare diversamente il regime delle spese straordinarie rispetto a quanto stabilito dal Protocollo in uso presso questo Tribunale.
4) Restituzione delle somme percepite a titolo di mantenimento per la figlia divenuta economicamente indipendente. Il ricorrente nella memoria Per_1
difensiva ha richiesto la ripetizione dell'importo di euro 300.00 dal momento in cui la figlia maggiore è diventata economicamente indipendente ma la domanda è tardiva.
Infatti, nel ricorso introduttivo il ricorrente ha chiesto esclusivamente la revoca dell'assegno di mantenimento, cosicché la domanda formulata successivamente deve considerarsi inammissibile;
5) Spese di lite. La prevalente soccombenza del ricorrente impone la sua condanna alla refusione delle spese di lite sopportate dalla controparte, quantificate sulla base dello scaglione delle cause di valore indeterminabile, parametri medi per le prime due fasi e minimi per le altre due. La natura costitutiva della sentenza divorzile, la convergenza sulle questioni dello status e del cognome, nonché sulla revoca del mantenimento alla figlia maggiore, giustificano la compensazione nella misura dei
1/2.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato da
contro
Parte_3 [...]
CP_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_3 CP_1
in VE (Albania), in data 10.01.2002, n. 20, Trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Cassago IA anno 2023- Numero 3- Parte II- Serie C- numero 3
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cassago IA (LC) di procedere alla annotazione della presente sentenza;
CONFERMA
8 - l'affidamento super-esclusivo del minore nato il [...] Parte_2
alla madre, con esclusione del padre anche dalle decisioni di maggior interesse per il figlio, con collocamento presso la madre;
- le modalità di frequentazione padre e figlio come stabilite nella separazione, a condizione che sia disponibile ad incontrare il padre. Pt_2
- il contributo al mantenimento ordinario della prole in capo al padre per l'importo complessivo mensile di € 700 (€ 350,00 ciascuno per e ), da Per_3 Pt_2
versarsi in via anticipata entro il 10 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie di già note, somma soggetta a rivalutazione CP_1
ISTAT e ciò fino all'effettiva indipendenza economica delle figlie;
- la ripartizione tra i genitori nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie per le figlie minori secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco,
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili
(apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
9 Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico d'inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi d'istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato
(comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetti a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo
10 prolungato, pre - scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g)
l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a tre giorni), in caso di necessità o urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno);
DISPONE che l'SS IC sia percepito al 100% dalla madre CP_1
RIGETTA le altre domande del ricorrente;
COMPENSA
Le spese in misura di ½;
CONDANNA alla refusione a favore di delle spese di lite, Controparte_3 CP_1
quantificate in euro 2.630,25, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, già operata la compensazione in misura di ½;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
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