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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/05/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est. dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G 10028/19, avente ad oggetto divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Presicce, come da Parte_1 mandato in atti
RICORRENTE
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Costantini, come da mandato in CP_1 atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.10.19 la esponeva di aver contratto, Parte_1
in data 1.7.2000, matrimonio concordatario con il resistente, unitamente al quale aveva generato due figli, nati nel 2005 e nel 2010; evidenziava che la separazione consensuale della coppia fosse stata omologata con decreto del 8.3.19 e che non vi fossero possibilità di ricostituzione della comunità familiare;
chiedeva, pertanto, pronunciarsi il divorzio, invocando l'aumento del contributo paterno al sostentamento dei figli;
evidenziava, a tal fine, il miglioramento delle condizioni economiche del medesimo, residente in un'abitazione di proprietà, nonché
l'accrescimento delle esigenze della prole;
instava, altresì, per l'attribuzione di un assegno divorzile, ponendo l'accento sul proprio significativo contributo alla
CP_ formazione del patrimonio di costui;
chiedeva, altresì, invitarsi il al rispetto del calendario fissato per l'esercizio del diritto di visita ed invocava la determinazione delle modalità di frequentazione con il figlio nei periodi estivi e festivi.
Il resistente, costituendosi, aderiva alla richiesta di divorzio e precisava di avere una capacità lavorativa ridotta in maniera decisiva dall'invalidità all' 85% riconosciuta dall' foriera anche di prolungati ricoveri;
indicava che alcuna variazione della CP_2
condizione reddituale delle parti fosse occorsa rispetto all'epoca della separazione, precisando che gli immobili a lui intestati fossero frutto delle donazioni operate dai genitori;
specificava che prima dell'udienza fissata per la separazione le parti, con scrittura privata, avessero suddiviso i beni mobili e le somme cointestate, convenendo l'attribuzione alla ricorrente dell'importo di € 20.000,00; precisava che in sede di separazione la avesse osteggiato la sua proposta di suddivisione Parte_1
dell'abitazione coniugale, avente una significativa consistenza;
instava, pertanto, per il rigetto delle pretese economiche avverse, invocando la divisione della casa familiare e l'ampliamento della propria frequentazione con i minori.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 15.12.20 le parti convenivano l'affido condiviso della prole, con collocazione prevalente presso la madre;
stabilivano,
CP_ inoltre, che il potesse tenere con sé i figli :
- Infrasettimanalmente, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 13 alle 21 ;
- A fine settimana alternati, dalle 13 del sabato alle 21 della domenica;
- Ad anni alterni, per tutte le date festive;
- In ciascuno dei tre mei estivi, per una settimana – che si indicava nella terza negli anni pari e nella seconda negli anni dispari, in difetto di diverso accordo tra le parti da adottarsi entro il 31.5.
Con ordinanza presidenziale emessa in data 15.12.20, preso atto dell'assenza di elementi attestanti un aumento delle possibilità economiche del resistente, i rapporti economici tra le parti venivano regolati in ossequio alle pattuizioni cui le stesse erano addivenute in sede di separazione.
Nel corso del procedimento veniva adottata la pronuncia inerente lo status, quindi veniva disposta un'indagine, tramite Guardia di Finanza, in ordine alla condizione economico – patrimoniale del resistente;
venivano, altresì, espletati i mezzi istruttori ammessi come da ordinanza resa in data 3.5.22; in seguito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 17.7.24 i procuratori delle parti curavano il prefato incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La statuizione inerente la cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta già adottata nel corso del procedimento, pertanto devono valutarsi in questa sede unicamente i profili accessori.
Il figlio delle parti ha raggiunto la maggiore età nel corso del giudizio;
quanto alla figlia, deve trovare conferma l'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre che entrambe le parti hanno richiesto nei rispettivi atti di costituzione, non essendo emerse condizioni ostative;
del pari, risulta tuttora adeguata, con riferimento alla medesima, la modalità di interazione con il padre che le parti avevano concordemente stabilito in sede presidenziale.
Quanto alla sorte dell'immobile coniugale, giovi puntualizzare che in sede di separazione i coniugi ne avessero convenuto l'assegnazione integrale alla Parte_1
e che l'astratta divisibilità del bene non risulti in questa sede rilevante rispetto all'invocata modifica dell'assetto in precedenza concordato;
tanto, in ragione del rilievo che la funzione del provvedimento di assegnazione medesima vada rinvenuta nella necessità di garantire alla prole la fruizione dei medesimi spazi familiari di cui si giovavano in costanza di rapporto matrimoniale tra i genitori;
con riferimento, invece, al giardino confinante con l'abitazione coniugale, nel ricorso per separazione consensuale le parti avessero espressamente escluso tale porzione dell'assegnazione, riconoscendone testualmente la natura di bene separato e
CP_ vocato all'utilizzo autonomo da parte del – utilizzo attestato anche dai testi escussi in questo giudizio, ivi compreso il figlio delle parti - ; sull'accordo delle medesime in tal sede costui era stato autorizzato anche alla collocazione di un muro per consentirne la fisica divisione dal fabbricato, sicchè non risultano condivisibili le pretese oggi azionate dalla , non potendosi apprezzare, in ragione dello Parte_1
stesso assetto cui le parti avevano volontariamente dato corso, la destinazion, all'uso familiare di tale area.
In ordine ai profili economici, giovi osservare, in primo luogo, come il resistente abbia depositato in atti il contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale sottoscritto dal figlio maggiorenne nel maggio 2023, nonché le buste paga attestanti una retribuzione erogata al medesimo superiore ad € 1.000,00: in virtù di tali elementi, rapportati alla condizione economica delle parti, deve ritenersi che costui abbia raggiunto l'autosufficienza economica.
La – in favore della quale, in sede di separazione non veniva previsto Parte_1
alcun assegno di mantenimento - ha instato per l'attribuzione di un assegno divorzile: in punto di diritto, va osservato come tale emolumento risulti connotato da “natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto …fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole. ( cfr. Cass. Civ. sent. n. 5603/20). La ricorrente svolge, sin dall'epoca della separazione, attività lavorativa, con introiti attuali di circa € 1.600,00 mensili;
in precedenza era titolare di un' CP_1
autofficina insieme al fratello e, dopo la cessione della quota dell'attività al medesimo, avvenuta nel 2005, ha lavorato presso la società Impregico nel 2020, sino al licenziamento;
nel 2021, ha operato alle dipendenze del germano per alcuni mesi, come rilevato dalla Guardia di Finanza, con introiti complessivi pari ad €
320,00 annui;
dal 2014 egli beneficia di un trattamento di invalidità in misura CP_2
prossima ad € 500,00, in ragione di un'invalidità che riduce la capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3, nonché di canoni di locazione prossimi ad € 600,00 mensili;
a fronte della concludenza della documentazione in atti, non CP_2
possono ritenersi indicative dello svolgimento di una stabile attività lavorativa le notazioni, peraltro generiche, svolte dal compagno, dal fratello e dal padre della in ordine alla persistente presenza del resistente presso l'autofficina del Parte_1
fratello.
CP_ Ancora, dal report delle indagini della Guardia di Finanza di evince che il sia, allo stato, titolare solo di un libretto postale con saldo di circa € 19.000,00; diversi libretti e buoni postali cointestati a lui ed alla madre risultano estinti già in epoca antecedente alla separazione.
I suddetti riscontri denotano, da un lato, la titolarità, in capo alla ricorrente, di redditi che le consentano l'autonomo sostentamento;
dall'altro, attestano una condizione reddituale del resistente sostanzialmente sovrapponibile a quella della
Parte_1
Ancora, il riconoscimento della componente compensativa-perequativa dell'assegno divorzile postula comunque l'adempimento degli oneri di allegazione e prova, gravanti sul richiedente, in ordine all'apprezzabilità di un valido contributo alla formazione del patrimonio familiare e di quello personale del coniuge ed alla rinuncia ad opportunità lavorative ( cfr. Cass. civ. sent. n. 6253/24 e 22358/24).
La ricorrente ha assunto che i proventi dell' attività lavorativa da lei espletata nel corso del rapporto matrimoniale fossero stati versati sul conto corrente cointestato, gestito dal coniuge, ed utilizzati per le esigenze familiari, ivi compresa la realizzazione della casa coniugale intestata al solo ricorrente, ma non ha fornito alcun dato concreto in ordine alla storicità e consistenza del proprio apporto;
peraltro, ella fruisce materialmente di tale bene sin dall'epoca della separazione, in virtù del provvedimento di assegnazione, i cui effetti permarranno sino alla indipendenza economia della figlia, ancora minorenne.
Non è contestata la provenienza ereditaria dei beni del resistente diversi da tale immobile;
peraltro, con scrittura privata a latere della separazione le parti hanno spontaneamente concordato le modalità di suddivisione delle somme cointestate, con attribuzione alla dell'importo di € 20.0000: non può, pertanto, Parte_1
apprezzarsi, dal punto di vista probatorio un decisivo apporto, non ancora compensato, della alla creazione dell'attuale assetto patrimoniale del Parte_1
coniuge e, conseguentemente, non può ritenersi alla medesima spettante alcun importo anche rispetto alla componente suddetta.
Quanto alla posizione della minore, le esigenze della medesima appaiono accresciute, a fronte dell'attuale età, rispetto alla datazione del provvedimento presidenziale;
ancora, il padre non risulta ulteriormente gravato del concorso al sostentamento dell'altro figlio: l'importo da porsi a suo carico per il mantenimento della minore, pertanto, deve essere rideterminato in € 350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale istat, con decorrenza dalla data della presente statuizione, mente resta confermato, per il periodo precedente, il diverso importo stabilito in sede presidenziale.
Deve, invece, trovare conferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie alla medesima inerenti, da individuarsi sulla scorta del Protocollo in uso presso il
Tribunale di Lecce.
Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, vengono compensate tra le parti. P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione colleg iale, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Dispone l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre, cui assegna l' intera abitazione coniugale, con esclusione del giardino, rigettando la domanda di divisione del fabbricato;
- Dispone che il padre frequenti la figlia con le modalità convenute dalle parti in sede presidenziale;
- Dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al sostentamento della minore, l'importo di €
350,00, oltre rivalutazione annuale istat, con decorrenza dalla data della presente statuizione e conferma il provvedimento presidenziale quanto al periodo precedente;
- Revoca, con decorrenza dalla data della presente statuizione, il contributo paterno al sostentamento del figlio maggiorenne, divenuto indipendente, confermando per il periodo precedente i provvedimenti assunti in costanza di procedimento;
- Dispone che ciascuna delle parti sostenga il 50% delle spese straordinarie inerenti la figlia, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
- Rigetta la domanda di attribuzione di un assegno divorzile formulata in ricorso;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 2.5.25
Il Giudice Est. La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est. dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G 10028/19, avente ad oggetto divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Presicce, come da Parte_1 mandato in atti
RICORRENTE
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Costantini, come da mandato in CP_1 atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.10.19 la esponeva di aver contratto, Parte_1
in data 1.7.2000, matrimonio concordatario con il resistente, unitamente al quale aveva generato due figli, nati nel 2005 e nel 2010; evidenziava che la separazione consensuale della coppia fosse stata omologata con decreto del 8.3.19 e che non vi fossero possibilità di ricostituzione della comunità familiare;
chiedeva, pertanto, pronunciarsi il divorzio, invocando l'aumento del contributo paterno al sostentamento dei figli;
evidenziava, a tal fine, il miglioramento delle condizioni economiche del medesimo, residente in un'abitazione di proprietà, nonché
l'accrescimento delle esigenze della prole;
instava, altresì, per l'attribuzione di un assegno divorzile, ponendo l'accento sul proprio significativo contributo alla
CP_ formazione del patrimonio di costui;
chiedeva, altresì, invitarsi il al rispetto del calendario fissato per l'esercizio del diritto di visita ed invocava la determinazione delle modalità di frequentazione con il figlio nei periodi estivi e festivi.
Il resistente, costituendosi, aderiva alla richiesta di divorzio e precisava di avere una capacità lavorativa ridotta in maniera decisiva dall'invalidità all' 85% riconosciuta dall' foriera anche di prolungati ricoveri;
indicava che alcuna variazione della CP_2
condizione reddituale delle parti fosse occorsa rispetto all'epoca della separazione, precisando che gli immobili a lui intestati fossero frutto delle donazioni operate dai genitori;
specificava che prima dell'udienza fissata per la separazione le parti, con scrittura privata, avessero suddiviso i beni mobili e le somme cointestate, convenendo l'attribuzione alla ricorrente dell'importo di € 20.000,00; precisava che in sede di separazione la avesse osteggiato la sua proposta di suddivisione Parte_1
dell'abitazione coniugale, avente una significativa consistenza;
instava, pertanto, per il rigetto delle pretese economiche avverse, invocando la divisione della casa familiare e l'ampliamento della propria frequentazione con i minori.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 15.12.20 le parti convenivano l'affido condiviso della prole, con collocazione prevalente presso la madre;
stabilivano,
CP_ inoltre, che il potesse tenere con sé i figli :
- Infrasettimanalmente, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 13 alle 21 ;
- A fine settimana alternati, dalle 13 del sabato alle 21 della domenica;
- Ad anni alterni, per tutte le date festive;
- In ciascuno dei tre mei estivi, per una settimana – che si indicava nella terza negli anni pari e nella seconda negli anni dispari, in difetto di diverso accordo tra le parti da adottarsi entro il 31.5.
Con ordinanza presidenziale emessa in data 15.12.20, preso atto dell'assenza di elementi attestanti un aumento delle possibilità economiche del resistente, i rapporti economici tra le parti venivano regolati in ossequio alle pattuizioni cui le stesse erano addivenute in sede di separazione.
Nel corso del procedimento veniva adottata la pronuncia inerente lo status, quindi veniva disposta un'indagine, tramite Guardia di Finanza, in ordine alla condizione economico – patrimoniale del resistente;
venivano, altresì, espletati i mezzi istruttori ammessi come da ordinanza resa in data 3.5.22; in seguito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 17.7.24 i procuratori delle parti curavano il prefato incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La statuizione inerente la cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta già adottata nel corso del procedimento, pertanto devono valutarsi in questa sede unicamente i profili accessori.
Il figlio delle parti ha raggiunto la maggiore età nel corso del giudizio;
quanto alla figlia, deve trovare conferma l'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre che entrambe le parti hanno richiesto nei rispettivi atti di costituzione, non essendo emerse condizioni ostative;
del pari, risulta tuttora adeguata, con riferimento alla medesima, la modalità di interazione con il padre che le parti avevano concordemente stabilito in sede presidenziale.
Quanto alla sorte dell'immobile coniugale, giovi puntualizzare che in sede di separazione i coniugi ne avessero convenuto l'assegnazione integrale alla Parte_1
e che l'astratta divisibilità del bene non risulti in questa sede rilevante rispetto all'invocata modifica dell'assetto in precedenza concordato;
tanto, in ragione del rilievo che la funzione del provvedimento di assegnazione medesima vada rinvenuta nella necessità di garantire alla prole la fruizione dei medesimi spazi familiari di cui si giovavano in costanza di rapporto matrimoniale tra i genitori;
con riferimento, invece, al giardino confinante con l'abitazione coniugale, nel ricorso per separazione consensuale le parti avessero espressamente escluso tale porzione dell'assegnazione, riconoscendone testualmente la natura di bene separato e
CP_ vocato all'utilizzo autonomo da parte del – utilizzo attestato anche dai testi escussi in questo giudizio, ivi compreso il figlio delle parti - ; sull'accordo delle medesime in tal sede costui era stato autorizzato anche alla collocazione di un muro per consentirne la fisica divisione dal fabbricato, sicchè non risultano condivisibili le pretese oggi azionate dalla , non potendosi apprezzare, in ragione dello Parte_1
stesso assetto cui le parti avevano volontariamente dato corso, la destinazion, all'uso familiare di tale area.
In ordine ai profili economici, giovi osservare, in primo luogo, come il resistente abbia depositato in atti il contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale sottoscritto dal figlio maggiorenne nel maggio 2023, nonché le buste paga attestanti una retribuzione erogata al medesimo superiore ad € 1.000,00: in virtù di tali elementi, rapportati alla condizione economica delle parti, deve ritenersi che costui abbia raggiunto l'autosufficienza economica.
La – in favore della quale, in sede di separazione non veniva previsto Parte_1
alcun assegno di mantenimento - ha instato per l'attribuzione di un assegno divorzile: in punto di diritto, va osservato come tale emolumento risulti connotato da “natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto …fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole. ( cfr. Cass. Civ. sent. n. 5603/20). La ricorrente svolge, sin dall'epoca della separazione, attività lavorativa, con introiti attuali di circa € 1.600,00 mensili;
in precedenza era titolare di un' CP_1
autofficina insieme al fratello e, dopo la cessione della quota dell'attività al medesimo, avvenuta nel 2005, ha lavorato presso la società Impregico nel 2020, sino al licenziamento;
nel 2021, ha operato alle dipendenze del germano per alcuni mesi, come rilevato dalla Guardia di Finanza, con introiti complessivi pari ad €
320,00 annui;
dal 2014 egli beneficia di un trattamento di invalidità in misura CP_2
prossima ad € 500,00, in ragione di un'invalidità che riduce la capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3, nonché di canoni di locazione prossimi ad € 600,00 mensili;
a fronte della concludenza della documentazione in atti, non CP_2
possono ritenersi indicative dello svolgimento di una stabile attività lavorativa le notazioni, peraltro generiche, svolte dal compagno, dal fratello e dal padre della in ordine alla persistente presenza del resistente presso l'autofficina del Parte_1
fratello.
CP_ Ancora, dal report delle indagini della Guardia di Finanza di evince che il sia, allo stato, titolare solo di un libretto postale con saldo di circa € 19.000,00; diversi libretti e buoni postali cointestati a lui ed alla madre risultano estinti già in epoca antecedente alla separazione.
I suddetti riscontri denotano, da un lato, la titolarità, in capo alla ricorrente, di redditi che le consentano l'autonomo sostentamento;
dall'altro, attestano una condizione reddituale del resistente sostanzialmente sovrapponibile a quella della
Parte_1
Ancora, il riconoscimento della componente compensativa-perequativa dell'assegno divorzile postula comunque l'adempimento degli oneri di allegazione e prova, gravanti sul richiedente, in ordine all'apprezzabilità di un valido contributo alla formazione del patrimonio familiare e di quello personale del coniuge ed alla rinuncia ad opportunità lavorative ( cfr. Cass. civ. sent. n. 6253/24 e 22358/24).
La ricorrente ha assunto che i proventi dell' attività lavorativa da lei espletata nel corso del rapporto matrimoniale fossero stati versati sul conto corrente cointestato, gestito dal coniuge, ed utilizzati per le esigenze familiari, ivi compresa la realizzazione della casa coniugale intestata al solo ricorrente, ma non ha fornito alcun dato concreto in ordine alla storicità e consistenza del proprio apporto;
peraltro, ella fruisce materialmente di tale bene sin dall'epoca della separazione, in virtù del provvedimento di assegnazione, i cui effetti permarranno sino alla indipendenza economia della figlia, ancora minorenne.
Non è contestata la provenienza ereditaria dei beni del resistente diversi da tale immobile;
peraltro, con scrittura privata a latere della separazione le parti hanno spontaneamente concordato le modalità di suddivisione delle somme cointestate, con attribuzione alla dell'importo di € 20.0000: non può, pertanto, Parte_1
apprezzarsi, dal punto di vista probatorio un decisivo apporto, non ancora compensato, della alla creazione dell'attuale assetto patrimoniale del Parte_1
coniuge e, conseguentemente, non può ritenersi alla medesima spettante alcun importo anche rispetto alla componente suddetta.
Quanto alla posizione della minore, le esigenze della medesima appaiono accresciute, a fronte dell'attuale età, rispetto alla datazione del provvedimento presidenziale;
ancora, il padre non risulta ulteriormente gravato del concorso al sostentamento dell'altro figlio: l'importo da porsi a suo carico per il mantenimento della minore, pertanto, deve essere rideterminato in € 350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale istat, con decorrenza dalla data della presente statuizione, mente resta confermato, per il periodo precedente, il diverso importo stabilito in sede presidenziale.
Deve, invece, trovare conferma la suddivisione al 50% delle spese straordinarie alla medesima inerenti, da individuarsi sulla scorta del Protocollo in uso presso il
Tribunale di Lecce.
Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, vengono compensate tra le parti. P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione colleg iale, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Dispone l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre, cui assegna l' intera abitazione coniugale, con esclusione del giardino, rigettando la domanda di divisione del fabbricato;
- Dispone che il padre frequenti la figlia con le modalità convenute dalle parti in sede presidenziale;
- Dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al sostentamento della minore, l'importo di €
350,00, oltre rivalutazione annuale istat, con decorrenza dalla data della presente statuizione e conferma il provvedimento presidenziale quanto al periodo precedente;
- Revoca, con decorrenza dalla data della presente statuizione, il contributo paterno al sostentamento del figlio maggiorenne, divenuto indipendente, confermando per il periodo precedente i provvedimenti assunti in costanza di procedimento;
- Dispone che ciascuna delle parti sostenga il 50% delle spese straordinarie inerenti la figlia, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
- Rigetta la domanda di attribuzione di un assegno divorzile formulata in ricorso;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 2.5.25
Il Giudice Est. La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)