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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/05/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in c.da Tre Casuzze s.n.
e da
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_2 C.F._2
c.da Tre Casuzze s.n., entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Francesco Allù, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 02.04.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c o ncordatario a Ragusa il giorno 01.06.2022, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, Serie
A, dell'anno 2022, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 10.01.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati e precisamente la sig.ra si stabilirà in abitazione diversa Parte_2 da quella coniugale, mentre il sig. rimarrà nell'abitazione coniugale di sua proprietà CP_1 esclusiva sita in Ragusa c/da Cilone - Tre Casuzze.
2. I mobili che arredano l'abitazione coniugale vengono attribuiti al ricorrente. Gli altri oggetti sono stati già divisi tra i coniugi.
3. Il ricorrente si farà carico in via esclusiva del pagamento delle rate residue, relative al mutuo stipulato dai coniugi avanti il notaio Rep. N.14970 in data 18.10. 2021, a favore di Per_1 CP_2 ora e gravante sull'immobile destinato ad abitazione coniugale, dapprima di proprietà CP_3 comune e successivamente divenuto di proprietà esclusiva del ricorrente. I ricorrenti si impegnano reciprocamente sin dalla sottoscrizione della presente a quanto a tal fine necessario e/o richiesto dalla Banca creditrice anche per la rinegoziazione e/o modifiche del mutuo e per l'accollo a carico del solo ricorrente.
4. I coniugi rinunciano reciprocamente ed espressamente a qualsiasi pretesa di mantenimento e/o alimentare;
5. Le parti dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto sopra, hanno regolato ogni rapporto anche economico tra di loro sussistente.
6. Gli accordi del presente ricorso avranno effetto tra le parti sin dalla sua sottoscrizione. che l'udienza di comparizione del dì 02.04.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni inerenti ai rapporti economici convenute dalle parti in occasione della separazione vertenti su diritti disponibili, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il
Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale dei coniugi e che hanno Parte_3 Parte_2
contratto matrimonio c oncor datario a Ragusa in data 01.06.2022, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, Serie A, dell'anno 2022;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in c.da Tre Casuzze s.n.
e da
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_2 C.F._2
c.da Tre Casuzze s.n., entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Francesco Allù, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 02.04.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c o ncordatario a Ragusa il giorno 01.06.2022, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, Serie
A, dell'anno 2022, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 10.01.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati e precisamente la sig.ra si stabilirà in abitazione diversa Parte_2 da quella coniugale, mentre il sig. rimarrà nell'abitazione coniugale di sua proprietà CP_1 esclusiva sita in Ragusa c/da Cilone - Tre Casuzze.
2. I mobili che arredano l'abitazione coniugale vengono attribuiti al ricorrente. Gli altri oggetti sono stati già divisi tra i coniugi.
3. Il ricorrente si farà carico in via esclusiva del pagamento delle rate residue, relative al mutuo stipulato dai coniugi avanti il notaio Rep. N.14970 in data 18.10. 2021, a favore di Per_1 CP_2 ora e gravante sull'immobile destinato ad abitazione coniugale, dapprima di proprietà CP_3 comune e successivamente divenuto di proprietà esclusiva del ricorrente. I ricorrenti si impegnano reciprocamente sin dalla sottoscrizione della presente a quanto a tal fine necessario e/o richiesto dalla Banca creditrice anche per la rinegoziazione e/o modifiche del mutuo e per l'accollo a carico del solo ricorrente.
4. I coniugi rinunciano reciprocamente ed espressamente a qualsiasi pretesa di mantenimento e/o alimentare;
5. Le parti dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto sopra, hanno regolato ogni rapporto anche economico tra di loro sussistente.
6. Gli accordi del presente ricorso avranno effetto tra le parti sin dalla sua sottoscrizione. che l'udienza di comparizione del dì 02.04.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni inerenti ai rapporti economici convenute dalle parti in occasione della separazione vertenti su diritti disponibili, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il
Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale dei coniugi e che hanno Parte_3 Parte_2
contratto matrimonio c oncor datario a Ragusa in data 01.06.2022, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, Serie A, dell'anno 2022;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti