Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Istruttore dott.ssa Vincenzina Andricciola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1117/2020 RGAC, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Forte ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Milano alla via Galleria Strasburgo n. 2, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Lo Presti, presso il cui studio in Napoli alla via
San Pietro n. 23, è elettivamente domiciliato;
OPPOSTA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore;
TERZO CONTUMACE CP_3
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex art. 615 e 617 c.p.c.;
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso la procedura esecutiva presso terzi intrapresa nei suoi confronti
14999,51, terzo pignorato la . Controparte_2
A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva la nullità del pignoramento per omessa preventiva notifica della intimazione ad adempiere ex art. 50 del D.P.R. n.
602/1973, la nullità del pignoramento per la mancata indicazione della natura del credito e degli interessi richiesti, nonché, infine, per la omessa indicazione dei documenti giustificativi, in violazione dell'obbligo di motivazione degli atti e provvedimenti della amministrazione finanziaria.
Il G.E. rigettava la richiesta di sospensione ed assegnava alle parti termine perentorio per la introduzione del giudizio di merito che veniva , quindi, istaurato su iniziativa della opponente la quale reiterava in questa sede i motivi di opposizione già proposti nell'ambito del giudizio esecutivo.
Si costituiva in giudizio l' la quale- preliminarmente- eccepiva il Controparte_4
difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del giudice tributario e nel merito contestava la fondatezza della proposta opposizione chiedendone il rigetto.
Disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato CP_5 all'udienza del 18.12.2024 le parti formulano le proprie richieste difensive finali
[...]
e, successivamente, la causa era assegnata a sentenza senza la concessione dei termini di cui all'art, 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della in CP_6
persona del legale rappresentante pro tempore, ritualmente citato e non comparso.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla resistente di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Detta eccezione deve ritenersi parzialmente fondata. Ed invero il credito per il quale è stata intrapresa dalla l'esecuzione presso Controparte_4
terzi oggetto della presente opposizione ha natura tributaria, ed il ricorrente a sostegno della proposta opposizione ha allegato, tra gli altri motivi, la nullità ed irritualità della notifica degli atti prodromici al pignoramento. Sul punto occorre, dunque, richiamare l'art. 2 comma 1 secondo periodo del D.lgs 546 del 1992 il quale individua essenzialmente il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella notificazione della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di cui al DPR 602 del
1973 o della intimazione di pagamento, con la conseguenza che debbono considerarsi rientranti nella giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie sugli atti che siano espressione della potestà impositiva, mentre gli atti propri della riscossione sono di competenza del giudice ordinario. Con riguardo poi al caso in esame nel quale, come detto, risulta allegata l'omessa notifica degli atti prodromici la Corte di Cassazione, a sezioni Unite, ha affermato il principio per il quale la controversia deve rientrare nella giurisdizione del giudice tributario trattandosi di opposizione ex art. 617 c.p.c. nella quale si fa valere una nullità derivata dell'atto espropriativo, e ciò in quanto viene in considerazione un vizio che si colloca prima della notificazione del pignoramento, e ciò indipendentemente dal se la cartella di pagamento, l'avviso o l'ingiunzione siano stati effettivamente notificati in quanto questione attinente al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione e, quindi, secundum eventus. Deriva da quanto detto che deve essere dichiarata la giurisdizione delle commissioni tributarie a decidere della controversia de qua con riguardo alle contestazioni inerenti la nullità della notifica degli atti prodromici e ai vizi propri delle cartelle esattoriali e delle intimazioni di pagamento. Quanto, invece, all'eccepito difetto di motivazione dell'atto di pignoramento lo stesso appare destituito di fondamento. Ed infatti l'atto di pignoramento reca l'indicazione del debito scaduto e della sua composizione, le causali dello stesso, la descrizione degli importi inevasi, inoltre, quanto alla dedotta mancata allegazione dei documenti giustificativi va rammentato che per giurisprudenza costante l'atto impositivo motivato "per relationem" è legittimo purché lo stesso riproduca il loro contenuto essenziale e consenta al contribuente il corretto esercizio del proprio diritto alla difesa con la conseguenza, quindi, che il contribuente non può invocare il difetto di motivazione dell'atto impositivo che lo riguarda per mancata allegazione dei documenti e degli atti probatori richiamati ogniqualvolta la motivazione appaia idonea a individuare la causa giustificativa della pretesa tributaria in relazione al contenuto dell'atto richiamato. Si afferma, inoltre, che l'amministrazione è sempre tenuta a porre il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali ma non è tenuta ad includere nell'atto impositivo la notizia delle prove raccolte essendo sufficiente che le predette informazioni siano accessibili, anche in forma riassuntiva, al contribuente interessato. Orbene nel caso di specie l'atto tributario contiene tutti gli elementi necessari- anche mediante il richiamo ad atti e documenti, collegati all'atto notificato, idonei e sufficienti ad individuare la causa giustificativa della pretesa tributaria e a garantire l'esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente, dunque assolve tutti gli obblighi di motivazione della pretesa tributaria previsti dalla norma.
La causa deve, pertanto, essere decisa nei termini innanzi indicati
Le spese vengono liquidate, come da dispositivo, secondo il criterio della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Benevento -in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da così provvede: Parte_1
- Dichiara la contumacia della , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore;
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore delle commissioni tributarie con riguardo alla dedotta mancata notifica degli atti prodromici al pignoramento presso terzi;
- rigetta nel resto la opposizione proposta;
- condanna al pagamento in favore dell' Parte_2 Controparte_4
delle spese di lite liquidate in € 2100,00 per onorari, oltre iva e c.p.a.
[...]
e rimborso spese generali.
Benevento, 03.01.2025
Il Giudice Così deciso in Benevento, 01.08.2024
IL GIUDICE
dott.ssa Vincenzina Andricciola