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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 16/02/2026, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2593/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DA ANTONIO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14407/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola F13 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250084419827000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1591/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, a mezzo del suo procuratore costituito, con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e alla Regione Campania, impugnava la cartella di pagamento n.
07120250084419827000, per Tassa automobilistica, anno 2020, per l'importo complessivo di Euro
291,74, notificata in data 3/06/2025.
La parte ricorrente rappresentava che l'avviso di accertamento n. 064059525375, quale atto presupposto alla cartella di pagamento suindicata, era affetto da insanabile nullità/inefficacia, in quanto non era mai stato notificato.
Inoltre, la Tassa automobilistica si prescriveva con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Chiedeva la sospensione dell'esecuzione della cartella di pagamento;
l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali con attribuzione al difensore antistatario;
in via gradata, rideterminare le sanzioni e gli interessi come di giustizia;
la discussione in pubblica udienza.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, a mezzo del suo difensore, si costituiva in giudizio in data
27/08/2025 e con controdeduzioni rappresentava la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla pretesa creditoria;
ed in ordine all'eccepita prescrizione/decadenza ed alla mancata notifica degli atti precedenti, tutti riferibili all'Ente impositore Regione Campania.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
La Regione Campania, a mezzo del suo difensore, si costituiva in giudizio in data 7/01/2026, e con controdeduzioni rilevava che l'avviso di accertamento n. 064059525375, era stato notificato, per compiuta giacenza, in data 15/09/2023, come da allegata documentazione, con conseguente restituzione del plico al mittente.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto non merita accoglimento. Esaminati gli atti e valutate le argomentazioni, considerato che la Regione Campania ha fornito elementi probatori validi a sostenere le proprie eccezioni, accoglie le richieste avanzate dalla stessa.
Notoriamente il processo tributario è processo di impugnazione di un atto.
Ne consegue che se da un punto di vista formale la veste di attore è attribuita al ricorrente, il quale impugna l'atto investendo il Giudice della cognizione della lite, sul piano sostanziale occorre riconoscere che attore è, in realtà, l'Ufficio impositore. Ciò in quanto l'atto impugnato delimita i fatti costituitivi della pretesa tributaria e costituisce titolo e causa per l'azione, quindi, è chiaro che il ricorrente è qualificabile come convenuto sostanziale e, di conseguenza, attore solo dal punto di vista procedimentale.
Ciò, si riflette su una serie di istituti, primo fra tutti quello concernente la ripartizione dell'onere della prova, che conduce ad individuare, nella fattispecie, l'Ufficio Finanziario, la parte gravata dall'onere di dimostrare, anche in sede processuale, la fondatezza del credito vantato, cioè la pretesa tributaria.
È ormai principio consolidato in giurisprudenza che l'onere della prova incombe sull'Ufficio Tributario impositore in base a quanto stabilito dall'art. 2697 del c. c., secondo il quale spetta al soggetto attivo della pretesa l'onere di darne giustificazione.
Appunto, perché il provare è un onere, ed è quello che la Regione Campania ha effettuato.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, il ricorso è da rigettare.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 200,00 in favore della Regione Campania.
Così deciso in Napoli il 29/01/2026
IL GIUDICE UNICO
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DA ANTONIO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14407/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola F13 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250084419827000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1591/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, a mezzo del suo procuratore costituito, con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e alla Regione Campania, impugnava la cartella di pagamento n.
07120250084419827000, per Tassa automobilistica, anno 2020, per l'importo complessivo di Euro
291,74, notificata in data 3/06/2025.
La parte ricorrente rappresentava che l'avviso di accertamento n. 064059525375, quale atto presupposto alla cartella di pagamento suindicata, era affetto da insanabile nullità/inefficacia, in quanto non era mai stato notificato.
Inoltre, la Tassa automobilistica si prescriveva con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Chiedeva la sospensione dell'esecuzione della cartella di pagamento;
l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali con attribuzione al difensore antistatario;
in via gradata, rideterminare le sanzioni e gli interessi come di giustizia;
la discussione in pubblica udienza.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, a mezzo del suo difensore, si costituiva in giudizio in data
27/08/2025 e con controdeduzioni rappresentava la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla pretesa creditoria;
ed in ordine all'eccepita prescrizione/decadenza ed alla mancata notifica degli atti precedenti, tutti riferibili all'Ente impositore Regione Campania.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
La Regione Campania, a mezzo del suo difensore, si costituiva in giudizio in data 7/01/2026, e con controdeduzioni rilevava che l'avviso di accertamento n. 064059525375, era stato notificato, per compiuta giacenza, in data 15/09/2023, come da allegata documentazione, con conseguente restituzione del plico al mittente.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto non merita accoglimento. Esaminati gli atti e valutate le argomentazioni, considerato che la Regione Campania ha fornito elementi probatori validi a sostenere le proprie eccezioni, accoglie le richieste avanzate dalla stessa.
Notoriamente il processo tributario è processo di impugnazione di un atto.
Ne consegue che se da un punto di vista formale la veste di attore è attribuita al ricorrente, il quale impugna l'atto investendo il Giudice della cognizione della lite, sul piano sostanziale occorre riconoscere che attore è, in realtà, l'Ufficio impositore. Ciò in quanto l'atto impugnato delimita i fatti costituitivi della pretesa tributaria e costituisce titolo e causa per l'azione, quindi, è chiaro che il ricorrente è qualificabile come convenuto sostanziale e, di conseguenza, attore solo dal punto di vista procedimentale.
Ciò, si riflette su una serie di istituti, primo fra tutti quello concernente la ripartizione dell'onere della prova, che conduce ad individuare, nella fattispecie, l'Ufficio Finanziario, la parte gravata dall'onere di dimostrare, anche in sede processuale, la fondatezza del credito vantato, cioè la pretesa tributaria.
È ormai principio consolidato in giurisprudenza che l'onere della prova incombe sull'Ufficio Tributario impositore in base a quanto stabilito dall'art. 2697 del c. c., secondo il quale spetta al soggetto attivo della pretesa l'onere di darne giustificazione.
Appunto, perché il provare è un onere, ed è quello che la Regione Campania ha effettuato.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, il ricorso è da rigettare.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 200,00 in favore della Regione Campania.
Così deciso in Napoli il 29/01/2026
IL GIUDICE UNICO