TAR Brescia, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 424
TAR
Ordinanza cautelare 24 maggio 2025
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TAR
Decreto cautelare 30 maggio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
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TAR
Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizi di violazione e falsa applicazione normativa ed eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e violazione dei principi di proporzionalità e trasparenza

    Il Collegio, pur esprimendo perplessità sull'idoneità del voto numerico come unica motivazione, ritiene di dover aderire all'orientamento consolidato del Consiglio di Stato che considera il voto numerico sufficiente e persino maggiormente adeguato rispetto al giudizio discorsivo. Vengono richiamate le argomentazioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 9734/2025.

  • Rigettato
    Questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 9734/2025, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per sottoporre nuovamente alla Corte costituzionale le medesime questioni, ritenendo che i principi enunciati conservino attualità e validità e che le asserite ragioni empiriche non siano sufficienti per una rimeditazione. Il TAR Lombardia si allinea a tale orientamento.

  • Accolto
    Vizi di violazione e falsa applicazione normativa, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto

    Il Collegio ritiene fondato il motivo, accertando, attraverso una verifica estrinseca e formale, che il giudizio di insufficienza attribuito dalla Commissione sia viziato da macroscopica illogicità e irragionevolezza. Si ordina il riesame dell'elaborato da parte di una diversa commissione.

  • Rigettato
    Vizi di violazione e falsa applicazione normativa ed eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e violazione dei principi di proporzionalità e trasparenza

    Il Collegio, pur esprimendo perplessità sull'idoneità del voto numerico come unica motivazione, ritiene di dover aderire all'orientamento consolidato del Consiglio di Stato che considera il voto numerico sufficiente e persino maggiormente adeguato rispetto al giudizio discorsivo. Vengono richiamate le argomentazioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 9734/2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 424
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 424
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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