Ordinanza cautelare 24 maggio 2025
Decreto cautelare 30 maggio 2025
Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00424/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00524/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 524 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Piero Zoppolato e Federico Vaccarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- della decisione di cui al verbale n. -OMISSIS- di data -OMISSIS- della Seconda Sottocommissione per l’esame di avvocato istituita presso la Corte d’EL di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa una valutazione insufficiente (pari a -OMISSIS-) per l’elaborato del ricorrente, contrassegnato dal numero -OMISSIS-, con una motivazione soltanto numerica;
- della conseguente non ammissione alle prove orali dell’esame di avvocato per la sessione 2024, in imminente svolgimento presso la Corte d’EL di -OMISSIS-;
- della circolare ministeriale di data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico;
- del verbale n. -OMISSIS- di data -OMISSIS- delle tre Sottocommissioni istituite presso la Corte d’EL di -OMISSIS-, nella parte in cui, dopo il recepimento dei criteri di correzione ministeriali, viene deliberato “di fare esclusivo utilizzo del voto numerico per la correzione degli elaborati, con esclusione di qualsivoglia motivazione” e “di evitare l’utilizzo di matite rossa/blu (per non lasciare segni sugli elaborati corretti)”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. RT AB IM e uditi l’avv. Vaccarino per la parte ricorrente e l’avv. -OMISSIS- per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I provvedimenti impugnati .
1.1. Il ricorrente ha sostenuto in data -OMISSIS-, presso la Corte d’EL di -OMISSIS-, la prova scritta dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2024.
1.2. Come previsto dall’art. 4 quater del D.L. 10 maggio 2023, n. 53 - con disposizione applicabile alle sessioni d’esame 2023, 2024, 2025 - la prova è consistita nella redazione di un unico atto (non più tre, come in precedenza) su un quesito proposto in materia scelta dal candidato fra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo: nel caso di specie, il candidato ha scelto il quesito di diritto penale.
1.3. All’esito della correzione dell’elaborato, con verbale n. -OMISSIS-, la II Sottocommissione per gli esami di Avvocati istituita presso la Corte di EL di -OMISSIS-, richiamati e fatti propri i criteri di valutazione stabiliti con verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-delle Sottomissioni presso la medesima Corte di EL nonché quelli di cui al verbale n.-OMISSIS-della Commissione centrale, ha attribuito all’elaborato la votazione di -OMISSIS-, inferiore al punteggio minimo di “almeno 18 punti” previsto dal citato articolo 4 quater ai fini del superamento della prova.
1.4. Il ricorrente, pertanto, non è stato ammesso a sostenere la prova orale.
1.5. L’esito della prova è stato pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia in data 14 aprile 2025, e il ricorrente ne ha preso cognizione lo stesso giorno.
1.6. Il ricorrente ha quindi presentato istanza di accesso agli atti della procedura, acquisendo in particolare il verbale di correzione e la copia del proprio elaborato.
2. Il ricorso .
2.1. Con ricorso notificato in data 30 aprile 2025 e depositato in pari data, il ricorrente ha impugnato il predetto verbale della competente Sottocommissione n-OMISSIS-e il giudizio di non ammissione alla prova orale, e ne ha chiesto l’annullamento ai fini della riedizione della correzione del proprio elaborato ad opera di diversa sottocommissione.
2.2. Il ricorrente ha impugnato altresì, quali atti presupposti a quelli impugnati in principalità, la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024, recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico, nonché il verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui la Corte d’EL di -OMISSIS-, sottocommissione esami avvocato, ha recepito i criteri di correzione ministeriali, nella parte in cui delibera «di fare esclusivo utilizzo del voto numerico per la correzione degli elaborati, con esclusione di qualsivoglia motivazione» e «di evitare l’utilizzo di matite rossa/blu (per non lasciare segni sugli elaborati corretti)» .
2.3. In sintesi, secondo il ricorrente, il giudizio di non ammissione alla prova orale non sarebbe supportato dalla benché minima motivazione che consenta di comprendere quali errori abbia commesso, e comunque, la votazione assegnata risulterebbe macroscopicamente errata e irragionevole.
2.4. Più nello specifico.
2.4.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 4-quater, comma 8, del D.L. 10 maggio 2023 n. 52, degli articoli 46 e seguenti della L. 31 dicembre 2021 n. 247, dei principi generali in materia di procedimento amministrativo, nonché vizi di eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e violazione dei principi di proporzionalità e trasparenza:
- secondo il ricorrente, l’orientamento giurisprudenziale circa la sufficienza del mero voto numerico per la valutazione delle prove scritte dell’esame di avvocato non sarebbe applicabile al caso di specie, attese le peculiarità che contraddistinguono la sessione 2024 dell’esame di abilitazione; tale orientamento, infatti (ribadito, tra le altre, dalle pronunce di Corte Costituzionale n. 175 del 8 giugno 2011 e Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 7 del 20 settembre 2017) non avrebbe stabilito un principio di carattere assoluto, ma cercato di individuare un delicato bilanciamento tra il diritto dei candidati a ricostruire l’iter logico seguito dai commissari nel giudicare negativamente l’elaborato e le esigenze di speditezza e di economicità dell’azione amministrativa, in un contesto storico caratterizzato - all’epoca di dette pronunce - dall’elevato numero di partecipanti all’esame di avvocato, dall’articolazione dell’esame su tre prove scritte, dall’essere le sottocommissioni composte da cinque membri, e, nel contempo, dall’esigenza di concludere le operazioni in tempi strettissimi; tale contesto storico sarebbe però - ad oggi - profondamente mutato, atteso che: il numero degli iscritti nel 2024 si è ridotto di circa due terzi rispetto ai quello del 2017, a valle di una decrescita costante nel corso degli anni; la prova scritta per le sessioni 2023-2024-2025 non si articola più nella redazione di tre atti, ma di un atto soltanto, sicchè, a livello nazionale, il numero di elaborati da correggere si è ridotto da 74.601 nel 2017 a 10.316 del 2024, con un calo dell’86%; le sottocommissioni non sono più composte da cinque membri, ma da tre soltanto, con conseguente riduzione dei tempi di correzione, vista la possibilità di comporre, con lo stesso numero di commissari del 2017, un numero parecchio superiore di sottocommissioni, come peraltro confermato dal fatto che per la sessione 2024 di cui si discute, la correzione degli elaborati è terminata a marzo 2024, mentre in passato terminava intorno al mese di luglio;
- escluso quindi che per la sessione 2024 potesse trovare applicazione il principio giurisprudenziale di sufficienza del mero voto numerico, i provvedimenti impugnati si caratterizzerebbero per la totale assenza di motivazione, dal momento che il giudizio di non ammissione è stato affidato soltanto all’espressione del punteggio numerico -OMISSIS-), senza il benchè minimo giudizio discorsivo o segno grafico che consenta di comprendere i profili di presunta inadeguatezza della prova;
- sarebbe stato violato in tal modo anche il principio di proporzionalità, atteso che il bilanciamento tra le contrapposte esigenze avrebbe potuto essere conseguito utilizzando ragionevoli modalità di correzione alternative al mero voto numerico, compatibili con la speditezza dei tempi di correzione, già utilizzate attualmente da altre TI d’EL (citati i casi di Bologna, Ancona, Torino, Milano), quali ad esempio, l’utilizzo di una motivazione sintetica che individui in modo essenziale ma eloquente i profili deficitari dell’elaborato, o di una motivazione scritta al computer e non a mano; la predisposizione di griglie motivazionali con caselle da spuntare da parte dei commissari; l’apposizione di segni grafici in corrispondenza dei passaggi degli elaborati ritenuti deficitari;
- la motivazione del giudizio insufficiente non potrebbe desumersi indirettamente dai criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione, non essendo possibile comprendere, nella totale assenza di qualsiasi riferimento da parte dei commissari, quali dei predetti criteri abbiano condotto al voto di insufficienza;
- ulteriore profilo di carenza di istruttoria e di motivazione sarebbe costituito dalla mancata verbalizzazione dei voti dati da ciascuno dei tre commissari, avendo talvolta la giurisprudenza individuato profili di eccesso di potere qualora nelle valutazioni dei singoli commissari via sia una notevole divergenza tra le valutazioni (positive) date da alcuni di essi rispetto a quelle (negative) date da altri;
- sarebbe stato violato anche l’art. 46 della L. 247/2012, che ha imposto l’apposizione di osservazioni positive o negative nei vari punti dell’elaborato a motivazione del voto numerico; sebbene, infatti, l’entrata in vigore di detta norma sia stata (e sia tuttora) prorogata, nondimeno essa sarebbe espressione di una chiara volontà normativa circa l’introduzione di un preciso obbligo motivazionale a superamento del sistema previgente.
2.4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto vizi di violazione, sotto un diverso profilo, delle stesse norme richiamate nel primo motivo, nonché vizi di eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, atteso che:
- il giudizio meramente numerico attribuito dalla commissione all’elaborato del ricorrente sarebbe macroscopicamente inattendibile (e quindi sindacabile da questo giudice), dal momento che, già ad una prima lettura, l’elaborato risulterebbe perfettamente leggibile, sintatticamente corretto, non eccessivamente prolisso né eccessivamente sintetico, nonché dotato di tutti gli elementi essenziali previsti dal Ministero con il richiamato verbale della commissione centrale;
- vi sarebbe inoltre una macroscopica disparità di trattamento rispetto agli elaborati (acquisiti in sede di accesso) di altri partecipanti, che hanno riportato valutazioni ampiamente positive pur essendo gravemente deficitari;
- a conforto della censura, il ricorrente ha fatto riserva di produrre in giudizio parere pro veritate (effettivamente prodotto nell’ulteriore corso del processo sub doc. 17).
2.4.3. Infine, con il terzo motivo, dedotto in via dichiaratamente subordinata, il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale della normativa di settore attualmente in vigore (art. 17-bis, comma 2, art. 23, comma 5, art. 24, comma 1, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, come novellato dal decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180; art. 46 e seguenti della legge 31 dicembre 2012 n. 247), nella parte in cui essa, secondo l’interpretazione giurisprudenziale prevalente (qualificabile come “diritto vivente”) consente che i giudizi di non ammissione dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione alla professione forense possano essere motivati con l’attribuzione di un mero punteggio numerico.
2.4.4. In via cautelare, il ricorrente ha chiesto la sottoposizione del proprio elaborato a una diversa commissione, con rispetto dell’anonimato, ai fini di una nuova correzione in tempo utile per consentirgli di sostenere la prova orale già nell’estate 2025 o al più tardi entro settembre/ottobre dello stesso anno, “in coda” ai candidati in attesa di sostenere la prova orale.
3. Svolgimento del processo .
3.1. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio depositando gli atti del procedimento amministrativo e resistendo al ricorso con atto di stile.
3.2. Con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, la Sezione ha accolto la domanda cautelare con articolata motivazione, in sostanza condividendo le censure proposte dal ricorrente con il primo motivo di ricorso (in ordine all’insufficienza, nel mutato contesto storico e ordinamentale, della motivazione espressa in forma meramente numerica), e per l’effetto ha sospeso l’esecuzione del provvedimento impugnato ai fini di un riesame della fattispecie da parte dell’Amministrazione nei sensi e nei termini indicati in motivazione, compensando le spese della fase e fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 4 febbraio 2026.
3.3. L’ordinanza cautelare di questo TAR è stata però sospesa, su appello del Ministero, già in data -OMISSIS-dal Presidente della Terza Sezione del Consiglio di Stato con decreto n.-OMISSIS-, con il quale è stata ribadita la perdurante attualità dell’orientamento giurisprudenziale che ritiene sufficiente il punteggio numerico per la valutazione degli elaborati scritti nell’esame di abilitazione per la professione di avvocato, mentre, in relazione alla censura di irrazionalità del voto di-OMISSIS- (dedotta con il secondo motivo di ricorso), si è ritenuto necessario l’approfondimento collegiale nella fase di merito, anche in considerazione della mancata produzione in giudizio della traccia a cui l’elaborato doveva rispondere e, quindi, dell’impossibilità di verificare, allo stato, la rispondenza dell’elaborato alla traccia.
3.4. Con successiva ordinanza collegiale della Terza Sezione n.-OMISSIS-, il Consiglio di Stato ha accolto definitivamente l’appello cautelare proposto dal Ministero con motivazione sostanzialmente omogenea a quella del Presidente della Sezione, pur evidenziando la necessità di un adeguato esame da parte del TAR nella sede di merito.
3.5. In prossimità dell’udienza di merito, entrambe le parti hanno depositato memorie conclusive nei termini di rito.
3.5.1. La difesa dell’Amministrazione ha insistito per il rigetto del ricorso, richiamando a conforto la recente sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 9734/2025, nella quale è stato ribadito il principio della sufficienza della motivazione in forma numerica nella valutazione della prova scritta dell’esame di Avvocato ed è stata ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la riproposizione di una questione di legittimità costituzionale dinanzi al Giudice delle leggi; quanto al secondo motivo, ha eccepito l’inammissibilità della censura proposta da parte ricorrente, in quanto impingente nelle valutazioni di merito dell’Amministrazione, non intaccabili dal parere pro veritate prodotto dal ricorrente, anche perché ”singolarmente espresso” a fronte della valutazione collegiale espressa dalla Commissione.
3.5.2. La difesa di parte ricorrente ha evidenziato la persistenza del proprio interesse all’accoglimento del ricorso; ha sottoposto a critica le valutazioni espresse dal Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 9734 del 10 dicembre 2025; in subordine, ha insistito per l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale dedotta con il terzo motivo; da ultimo, ha ribadito la censura di irragionevolezza e disparità di trattamento cui al secondo motivo di ricorso, evidenziando come proprio sotto tale profilo il Consiglio di Stato (Terza Sezione) abbia manifestato di recente alcune “aperture”, accogliendo le domande cautelari dei ricorrenti e disponendo il riesame della prova scritta da parte di diversa commissione (ordinanze 28 giugno 2024, n. 2452, 31 luglio 2024 n. 2947 e 2950: tutti casi in cui, in esito al riesame, i ricorrenti hanno ottenuto valutazioni positive).
3.6. All’udienza pubblica del 4 febbraio 2026, dopo la discussione dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Decisione .
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato in parte, limitatamente alle censure dedotte con il secondo motivo, nei sensi e per gli effetti di seguito precisati, mentre va respinto in relazione agli altri due motivi: in entrambi i casi, in allineamento alle posizioni autorevolmente espresse, di recente, dal Consiglio di Stato in relazione a fattispecie analoghe a quella qui in esame.
4.1. Il primo e il terzo motivo attengono entrambi alla nota questione del voto numerico e alla sua sufficienza (o meno) ai fini di integrare una motivazione trasparente e comprensibile del giudizio formulato dalla commissione.
4.1.1 Al riguardo, va osservato che le censure proposte dal ricorrente sono state sostanzialmente ricalcate sulle argomentazioni contenute in alcune pronunce, cautelari e di merito, del TAR Milano che, pronunciandosi su casi analoghi relativi alla sessione 2023 dell’esame di abilitazione alla professione di Avvocato, dapprima hanno accolto la domanda cautelare proposta dai ricorrenti ai fini del riesame dell’elaborato da parte di una commissione istituita presso una diversa Corte di EL; e successivamente hanno accolto i ricorsi nel merito, attraverso un’ampia ricostruzione ed interpretazione diacronica del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, rilevandone i profili di criticità e, per così dire, di inattualità, in relazione alla più recente realtà dell’esame di Avvocato, caratterizzato, dopo il periodo pandemico, da un drastico ridimensionamento del numero dei partecipanti, da una riduzione delle prove di esame e, correlativamente, da una sensibile contrazione dei tempi di correzione: si tratta, in particolare, limitandosi alle pronunce di merito, delle sentenze della Terza Sezione del TAR Milano nn. 1304/2025, 1170/2025, 1305/2025 e 1400/2025.
4.1.2. I principi affermati nelle predette sentenze del TAR Milano sono stati condivisi anche da questa Sezione nell’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-con cui è stata accolta la domanda cautelare dell’odierno ricorrente ai fini del riesame del suo elaborato scritto da parte di una diversa Commissione istituita presso altra Corte di EL (-OMISSIS-, anziché -OMISSIS-).
4.1.3. Va però osservato che, non soltanto la predetta ordinanza cautelare di questo TAR è stata sospesa dal Consiglio di Stato con i provvedimenti (monocratico e collegiale) sopra richiamati, con argomenti univocamente riaffermativi del tradizionale orientamento della giurisprudenza amministrativa circa la sufficienza della motivazione meramente numerica; ma soprattutto le predette sentenze del TAR Milano sono state esaminate in appello dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato, che con la recente sentenza n. 9734 del 10 dicembre 2025, dopo aver riunito i quattro gravami: a) ha accolto gli appelli dell’Amministrazione e per l’effetto ha rigettato il primo motivo dei ricorsi in primo grado, ribadendo la piena legittimità della motivazione espressa in forma numerica; b) ha disposto il deferimento all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato di tre quesiti formulati nella parte conclusiva della decisione, prefigurando la possibilità della declaratoria di nullità delle sentenze di primo grado (con conseguente rinvio al primo giudice) nella parte in cui queste ultime, in ragione dell’accoglimento del motivo di carattere “formale” concernente la dedotta illegittimità della motivazione espressa in forma meramente numerica, hanno disposto l’assorbimento del motivo residuo, di carattere “sostanziale”, relativo alla presunta irragionevolezza o illogicità della valutazione negativa della Commissione, benchè tale motivo fosse (e sia) idoneo, ove accolto, a soddisfare pienamente il bene della vita dedotto in giudizio, consentendo all’interessato di superare direttamente l’esame anzichè ottenere semplicemente una rivalutazione del proprio elaborato da parte di una diversa commissione.
4.1.4. Tralasciando per il momento questo secondo profilo e concentrando l’esame su quello relativo alla sufficienza o meno della motivazione espressa in forma meramente numerica, il Collegio deve prendere atto che con la richiamata sentenza n. 9734/2025 il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire, e anzi di rafforzare, il tradizionale orientamento del giudice amministrativo con motivazioni articolate e diffuse che - condivisibili o meno, come qualsiasi argomentazione giuridica - non possono essere ignorate da questo giudice, vista l’autorevolezza dell’organo giudicante e la pervasività degli argomenti utilizzati.
4.1.5. Si richiamano, in particolare - anche ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a. - le diffuse considerazioni contenute nei paragrafi da 6 a 11 della citata sentenza del giudice di appello, sottolineandosi soltanto alcuni snodi argomentativi:
- la sentenza contesta, in primo luogo, la fondatezza della tesi del primo giudice secondo cui le decisioni dell’Adunanza Plenaria e della Corte Costituzionale (rispettivamente sent. 20 settembre 2017 n. 7, e 8 giugno 2011 n. 175) circa la sufficienza del voto numerico sarebbero state determinate eminentemente da ragioni pratiche, connesse all’esigenza di assicurare il rapido svolgimento delle procedure concorsuali, evidenziandosi, al contrario, che tale argomento era stato svolto nelle citate decisioni “ in maniera accessoria e ad adiuvandum, con richiamo al principio di buon andamento di cui all’articolo 97 Cost.”, e soltanto dopo aver riaffermato, in termini generali, l’adeguatezza e la sufficienza del voto numerico a costituire motivazione dei giudizi di sufficienza e insufficienza, in ossequio all’obbligo di motivazione imposto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché ai superiori parametri di costituzionalità;
- il punteggio numerico, infatti, secondo il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa, “già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest’ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato”;
- anzi, il punteggio numerico, non soltanto sarebbe motivazione sufficiente e adeguata del giudizio di sufficienza/insufficienza, ma sarebbe addirittura motivazione maggiormente adeguata a dar conto delle ragioni del giudizio rispetto ad un giudizio discorsivo, “che per sua natura può dar luogo a incertezze e ambiguità interpretative, avendo tra l’altro il vantaggio della standardizzazione e della immediata percepibilità del suo significato, se riferito a una scala di valori oggettiva e predefinita attraverso i criteri di valutazione”;
- per questo motivo, l’utilizzo del criterio motivazionale del voto numerico, “adeguatamente contestualizzato e inteso in modo non acritico” , sarebbe “maggiormente in linea con i principi di imparzialità e buon andamento ex articolo 97 Cost. anche per ragioni teoriche e di principio, e non solo per motivi contingenti e pratici” .
4.1.6. In relazione a quest’ultimo profilo, il giudice di appello ha anche escluso che, allo stato, sussistano i presupposti per la sottoposizione alla Corte delle leggi di una nuova questione di legittimità costituzionale della normativa di settore, alla luce di un articolato percorso argomentativo, di cui giova riportare qui di seguito soltanto alcuni stralci:
“8.1. (…) non sussistono i presupposti per sottoporre nuovamente alla Corte costituzionale le medesime questioni di legittimità costituzionale sulle quali essa si è pronunciata con le sue precedenti sentenze (l’ultima delle quali è la citata n. 175/2011), giacché, alla stregua di quanto si è osservato al punto precedente, i principi in esse enunciati conservano attualità e validità e non sono sufficienti asserite ragioni “empiriche” per sollecitarne una rimeditazione.
8.2. Diverso discorso potrebbe essere fatto per il continuo prolungamento del regime transitorio previsto dall’articolo 49 della legge n. 247 del 2012 per l’entrata in vigore della nuova disciplina, da ultimo arrivato a 13 anni per effetto del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.
In questo caso, effettivamente il mutamento della situazione di fatto (…) potrebbe effettivamente incidere nel senso di far venire meno le condizioni che in illo tempore avevano suggerito al legislatore di differire l’immediata entrata in vigore della nuova disciplina, inducendo a sospettare che tale prolungata stasi risponda oggi a una ratio cui sono del tutto estranee ragioni organizzative e logistiche.
Un simile fenomeno, per quanto non lineare, rientra evidentemente nell’ambito della discrezionalità del legislatore, e non è di per sé motivo di possibile illegittimità costituzionale.(…): la scelta del legislatore nel senso dell’una o dell’altra tecnica motivatoria non incide infatti sull’efficacia e sulla funzionalità – rilevanti in termini di conformità ai richiamati parametri costituzionali - dell’istituto sottostante (…), risolvendosi in una scelta di politica legislativa che conforma in un modo o nell’altro tale istituto, pur sempre nell’ottica di assicurare una adeguata motivazione in merito alla scelta valutativa compiuta.
Sicché il suo differimento, pur risultando – come già segnalato – significativamente reiterato e perciò sicuramente anomalo, non incide sulla conformità a Costituzione, neppure sotto il profilo dell’affidamento: dal momento che gli interessati ambiscono, come detto, ad una motivazione corretta, logica e perspicua, indifferente essendo la forma espressiva della stessa rispetto alla sostanza dell’operazione valutativa di cui tale motivazione dà conto (torna dunque il tema della strumentalità della forma espressiva).(…)”.
4.1.7. Il giudice di appello ha infine ritenuto non condivisibile l’interpretazione costituzionalmente orientata sviluppata dal TAR Milano nelle sentenze esaminate (e condivisa anche da questo TAR nell’ordinanza cautelare resa nel presente giudizio) secondo cui la regola dell’obbligo di motivazione analitica introdotta ex novo dall’articolo 46, comma 5, della legge n. 247/2012 non rientrerebbe fra quelle la cui entrata in vigore è sospesa dalla norma transitoria di cui al successivo articolo 49. Al riguardo, il giudice di secondo grado ha osservato che tale interpretazione, “ per un verso risulta in contrasto con la lettura che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha reso del citato articolo 49 come riferito specificamente alla perdurante applicabilità delle norme previgenti “sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame” (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., ord. 14 dicembre 2018, n. 18)”, e per altro verso “si risolve nella creazione in via interpretativa di una nuova e diversa norma rispetto ad un contesto disciplinare finora pacificamente inteso nel senso della necessità che i giudizi debbano essere sempre motivati con il solo voto numerico. (…)”,
4.1.8. Questo giudice deve riconoscere di non essere pienamente convinto degli argomenti utilizzati dal Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa per ribadire il principio giurisprudenziale di idoneità del voto meramente numerico, sancendone addirittura la “maggiore idoneità”, rispetto al giudizio discorsivo, ad esternare in modo trasparente il giudizio della commissione: che il voto numerico renda immediatamente percepibile, anche in virtù della sua standardizzazione, se il candidato abbia o meno superato la prova d’esame e anche la misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione all’elaborato, e quindi del grado di idoneità o inidoneità riscontrato, non è seriamente contestabile; quello che però, secondo il Collegio, continua a mancare nel voto espresso in forma meramente numerica – e che poi costituisce, per così dire, l’essenza di ogni motivazione – è il “perché” di quel voto numerico, positivo o negativo che sia, e quindi le ragioni che hanno indotto la commissione a ritenere il candidato idoneo o non idoneo, e in quella misura; ragioni che non diventano di per sé intellegibili solo perché a monte siano stati predeterminati criteri di valutazione, laddove la motivazione non chiarisca quale di tali criteri non sia stato soddisfatto dall’elaborato e per quali ragioni, sia pure sinteticamente espresse; tanto più quando l’interessato abbia la percezione, come nel caso di specie, della macroscopica ingiustizia e irragionevolezza della valutazione negativa espressa dalla commissione, e nondimeno si trovi nella sostanziale impossibilità di comprenderne (e quindi di sindacarne) le ragioni, anche per i ben noti limiti afferenti alla sindacabilità delle valutazioni di discrezionalità tecnica della P.A.: discrezionalità che, tuttavia, allorchè venga esternata in forma meramente numerica, può assumere facilmente i caratteri dell’arbitrio amministrativo, o essere percepita per tale.
4.1.9. Né del resto appare conforme a principi generali dell’ordinamento l’effetto ultimo indotto dall’affermazione del principio qui in esame, ossia quello di demandare in definitiva al giudice, in sede di contenzioso, il compito di desumere a posteriori il percorso logico seguito dalla commissione nel pervenire al giudizio di inidoneità di un candidato, ponendo a raffronto l’elaborato del candidato e il voto numerico ad esso assegnato con i criteri di valutazione predeterminati dalla commissione; in tal modo, infatti, sembra al Collegio che si finisca per assegnare un rilievo dirimente, ai fini del sindacato di legittimità dell’atto impugnato, non alle valutazioni concretamente effettuate dalla commissione, ma a quelle che il giudice ipotizza possano essere state effettuate dalla commissione, così trasformando il sindacato di legittimità sugli atti caratterizzati da discrezionalità tecnica in un sindacato di carattere sostitutivo, per di più fondato su presupposti del tutto ipotetici e congetturali, non essendovi alcuna certezza che le ragioni del voto ipotizzate dal giudice a posteriori corrispondano effettivamente a quelle assunte ex ante dalla commissione a fondamento del proprio giudizio.
4.1.10. In tale prospettiva, il Collegio valuta positivamente le pratiche sperimentali già spontaneamente introdotte da alcune TI d’EL (in giudizio sono stati citati e documentati i casi di Bologna, Ancona, Torino e Milano) finalizzate a coniugare le esigenze di speditezza delle operazioni di correzione degli elaborati con quelle di buon andamento e di trasparenza dell’azione amministrativa; pratiche consistenti, a seconda dei casi, o nell’affiancare al voto numerico sintetiche motivazioni in grado di evidenziare in modo eloquente i punti critici dell’elaborato, oppure nel predisporre griglie motivazionali con caselle da spuntare da parte dei commissari, ovvero ancora nell’apporre segni grafici in corrispondenza dei passaggi degli elaborati ritenuti deficitari.
4.1.11. Ciò detto, peraltro, pur con le perplessità che la decisione del Consiglio di Stato continua tuttora a suscitare, ritiene il Collegio che, allo stato, le esigenze di certezza del diritto e di tendenziale uniformità degli orientamenti giurisprudenziali debbano prevalere sul soggettivo convincimento di questo giudice, disinnescando sul nascere un potenziale contrasto tra le decisioni di primo e secondo grado che avrebbe, in definitiva, come unico effetto, quello di alimentare un contenzioso sostanzialmente inutile e defatigatorio in quanto privo, allo stato, di concrete prospettive di positiva evoluzione nel senso auspicato dai ricorrenti, vista la radicalità degli argomenti spesi dal giudice di appello nel ribadire l’orientamento tradizionale circa la sufficienza del punteggio numerico.
4.1.12. Sotto questo profilo, pertanto, questo T.A.R. ritiene di richiamare e far propri, anche ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a., gli argomenti contenuti nei paragrafi da 6 a 11 della citata sentenza del giudice di appello, anche in ordine ai profili di legittimità costituzionale, conseguendone pertanto il rigetto sia del primo che del terzo motivo di ricorso.
4.2. È invece fondato il secondo motivo, quanto meno al fine di giustificare un riesame dell’elaborato da parte di diversa commissione.
4.2.1. Nella prospettazione del ricorrente, il voto insufficiente attribuito dalla Commissione al suo elaborato sarebbe macroscopicamente ingiusto, irragionevole e illogico, e quindi inattendibile; ciò in quanto, già ad una prima lettura, l’elaborato risulterebbe perfettamente leggibile, sintatticamente corretto, non eccessivamente prolisso né eccessivamente sintetico, nonché dotato di tutti gli elementi essenziali previsti dal Ministero con il già richiamato verbale della Commissione centrale. Vi sarebbe, inoltre, una macroscopica disparità di trattamento rispetto ad un altro elaborato esaminato dalla stessa Sottocommissione lo stesso giorno, e giudicato ampiamente sufficiente (voto -OMISSIS-) benchè affetto, secondo il ricorrente, da macroscopiche ed evidenti lacune, evidenziate nella formulazione del motivo.
4.2.2. Le doglianze del ricorrente sono state supportate da un parere pro veritate reso da un docente universitario di diritto processuale penale, che ha concluso nel senso che “Complessivamente l’elaborato denota una sufficiente padronanza delle questioni giuridiche sottese nonché una buona capacità argomentativa” .
4.2.3. Nel richiamato decreto cautelare del Presidente della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, il motivo di ricorso è stato ritenuto bisognevole dell’approfondimento proprio della fase di merito, anche in ragione della mancata produzione in giudizio della traccia a cui l’elaborato avrebbe dovuto rispondere e, quindi dell’impossibilità per il giudice di verificare la rispondenza dell’elaborato alla traccia e ai criteri generali di valutazione predisposti dalla commissione. Analoga esigenza di approfondimento della censura nel merito è stata ribadita dal giudice di appello nella fase collegiale di esame della domanda cautelare.
4.2.4. Al riguardo, va osservato che nel prosieguo del giudizio di primo grado la parte ricorrente ha depositato la traccia della prova scritta (doc. 18), e ciò consente a questo giudice di procedere agli approfondimenti ritenuti necessari dal giudice di appello.
4.2.5. Il Collegio è evidentemente consapevole dei limiti fissati da consolidata giurisprudenza alla sindacabilità dei giudizi di discrezionalità tecnica delle commissioni di esame e di concorso, e quindi del principio secondo cui “ In tema di esami per l'accesso alla professione di avvocato il potere di valutazione, esercitato dalle commissioni di esame, è espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti ” (cfr, tra le tante, Consiglio di Stato sez. IV, 29/03/2019, n. 2087).
4.2.6. Secondo i principi ribaditi di recente dal giudice di appello, tale sindacato di legittimità, allorchè la valutazione di discrezionalità tecnica della commissione d’esame si sia concretizzata nell’attribuzione di un mero punteggio numerico, deve essere esercitato ponendo a raffronto il voto numerico con i criteri di valutazione predeterminati dalla commissione, e quindi verificando se, alla luce della traccia assegnata e del contenuto dell’elaborato svolto dal candidato, quel voto sia o meno macroscopicamente ingiustificato ( id est , illogico, irragionevole, affetto da travisamento dei fatti) applicando i criteri che l’elaborato avrebbe dovuto soddisfare.
4.2.7. Nell’espletamento di tale verifica, il giudice amministrativo non può sostituirsi alla commissione d’esame sovrapponendo la propria opinabile valutazione a quella della commissione, ma deve limitarsi ad un controllo estrinseco, finalizzato ad individuare eventuali profili di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti.
Nel rispetto di tali principi, il Collegio osserva quanto segue.
4.2.8. La traccia di diritto penale svolta dal ricorrente era formulata nel seguente modo:
“IZ, madre del piccolo IO, di soli due anni, innervosita da una notte insonne, a causa del pianto insistente del figlioletto, lo colpisce con uno schiaffo; il piccolo impatta con la testa sulla barra di legno del lettino riportando un grave trauma cranico. Dopo qualche istante di pianto, il piccolo non dà più alcun segno di vita, e IZ, convinta di averlo ucciso, decide di occultare il cadavere all'interno dell'armadio, riponendolo in un sacchetto di plastica, per poi potersene disfare in seguito.
Dall'esito della disposta autopsia risulta che IO, pur avendo riportato un notevole trauma cranico, è deceduto per asfissia a seguito della condotta della madre che l'aveva chiuso ancora vivo all'interno del sacchetto di plastica.
In esito al giudizio di primo grado, la Corte di Assise di Roma condanna IZ alla pena dell'ergastolo per il delitto di omicidio volontario pluriaggravato (art. 61 n.1, 5 e 11, art. 575 e art. 577 c.p.).
Il candidato, assunte le vesti del legale di IZ, rediga l'atto di appello soffermandosi sugli istituti e le problematiche sottesi al caso in esame” .
4.2.9. Il caso prospettato implicava l’applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali relativi alla tematica del cosiddetto “dolo colpito a mezza via dall’errore”, desunti dalla fattispecie di cui all’art. 47 c.p.
4.2.10. Senza entrare nel merito delle soluzioni tecniche prescelte dall’odierno ricorrente e limitando il sindacato di legittimità alla mera verifica estrinseca di corrispondenza dell’elaborato ai criteri generali predeterminati dalla Commissione, osserva il Collegio che l’elaborato svolto dal candidato, consistente nella redazione dell’atto di appello averso la sentenza di primo grado che aveva condannato l’imputata per omicidio volontario, propone una prima soluzione più favorevole per la propria assistita (assoluzione perché il fatto non costituisce reato), una soluzione subordinata (riqualificazione nella meno grave ipotesi di omicidio colposo in concorso con il delitto di lesioni personali), e una soluzione residuale (rideterminazione della pena per omicidio volontario nel minimo edittale, escludendo l’applicazione delle aggravanti applicate dal primo giudice e riconoscendo invece le circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p., ritenute comunque prevalenti sulle aggravanti). Prescindendo - si ripete - dal merito delle soluzioni prescelte, la cui valutazione non compete a questo giudice, ciascuna delle soluzioni prospettate è stata argomentata dal candidato in forma chiara e agevolmente comprensibile, anche mediante riferimenti a precedenti giurisprudenziali. L’elaborato sembra rispondere alla traccia assegnata e soddisfare anche i requisiti di forma prescritti dall’ordinamento per il tipo di atto giudiziario oggetto della prova scritta.
4.2.11. Il parere pro veritate prodotto dal ricorrente conclude osservando che “Il candidato (…), nel suo atto di appello, ha correttamente inquadrato la soluzione nella tematica dell’errore inficiante il dolo, con la conseguente riqualificazione del fatto. Il caso si prestava ad un’analisi articolata che il candidato ha sviluppato con buona capacità di ragionamento e adeguata chiarezza espositiva. La scelta di ritenere le lesioni volontarie è il portato di una traccia che, nella sommaria descrizione del fatto, si prestava a un diverso, magari erroneo, inquadramento giuridico”.
4.2.12. Il parere lascia intravedere un possibile profilo deficitario dell’elaborato nell’inquadramento dogmatico della fattispecie delittuosa, anche se ne minimizza l’incidenza sulla valutazione complessiva dell’elaborato. Certo è che, in presenza di una motivazione meramente numerica e dell’impossibilità per il giudice amministrativo di sindacare nel merito le valutazioni di discrezionalità tecnica delle commissioni d’esame, diventa pressochè impossibile comprendere se, nel contesto di un elaborato che sotto il profilo formale non sembra presentare elementi tali da giustificare una valutazione di insufficienza, questa possa essere stata determinata, di per sé, da valutazioni sostanziali afferenti al merito della soluzione difensiva prescelta (che restano insindacabili dal giudice amministrativo), con buona pace del diritto di difesa e del principio costituzionale di giustiziabilità delle posizioni di interesse legittimo. Né l’Amministrazione resistente ha aiutato in alcun modo a comprendere la sostanza delle questioni dibattute in giudizio, omettendo di produrre in giudizio una relazione esplicativa della Commissione di esame o deduzioni difensive afferenti al merito della censura qui in esame, limitandosi ad astratte considerazioni di principio in ordine alla insindacabilità dei giudizi di merito delle commissioni.
4.2.13. In definitiva, il Collegio ritiene che, alla luce della verifica estrinseca di competenza di questo giudice, condotta avendo come punti di riferimento la traccia, l’elaborato e i criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione, il giudizio di insufficienza attribuito dalla Commissione con punteggio meramente numerico sia viziato, allo stato degli atti, da macroscopica illogicità e irragionevolezza, e debba pertanto essere annullato ai fini di un motivato riesame da parte di una diversa commissione, alla quale spetterà di rivalutare anche i profili di merito delle soluzioni tecniche prescelte dal candidato, che restano invece insindacabili dal giudice amministrativo.
4.2.14. Va osservato, a questo riguardo, che lo stesso giudice di appello, in una serie di recenti decisioni cautelari, ha mostrato sensibilità per i profili di illogicità e irragionevolezza del giudizio di inidoneità (espresso in forma meramente numerica) e per quelli di disparità di trattamento rispetto alle prove scritte di altri candidati, accogliendo sotto tale profilo le domande cautelari e disponendo il riesame della prova scritta da parte di diversa Commissione: cfr., quanto alla sessione di esame 2023, le ordinanze della Terza Sezione del Consiglio di Stato 28 giugno 2024, n. 2452; 31 luglio 2024 n. 2947 e 31 luglio 2024 n. 2950: tutti casi in cui, in esito al riesame, i ricorrenti hanno ottenuto valutazioni positive; nonchè, quanto alla sessione di esame 2024, le ordinanze della medesima Sezione del Consiglio di Stato nn. 2775, 2776 e 2777 del 30 luglio 2025, rese peraltro in relazione alla medesima procedura oggetto del giudizio qui in esame; a seguito di tali ordinanze, il riesame da parte di diversa commissione si è concluso positivamente in un caso e negativamente negli altri due; tutti e tre i giudizi, già pendenti dinanzi a questo TAR, sono stati successivamente abbandonati nella fase di merito.
4.2.15. Va anche osservato che la stessa sentenza non definitiva della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 9734 del 10 dicembre 2025, sopra ampiamente richiamata, ha mostrato di attribuire un rilievo preminente e potenzialmente assorbente ai profili di possibile illogicità e irragionevolezza del giudizio di inidoneità della commissione, nel momento in cui ha stigmatizzato la decisione del primo giudice di non esaminare tale doglianza e di ritenere di per sé assorbente l’accoglimento della censura formale relativa al difetto di motivazione (espressa in forma numerica), benchè l’accoglimento della censura di irragionevolezza avrebbe potuto determinare la soddisfazione piena ed integrale dell’interesse sostanziale azionato in giudizio dall’interessato, consentendogli di superare direttamente la prova scritta dell’esame anziché ottenere unicamente il diritto ad un riesame dell’elaborato da parte di diversa commissione.
4.2.16. Per le ragioni sopra esposte, e sulla base dei precedenti cautelari sopra richiamati nonché delle indicazioni desumibili dalla sentenza non definitiva del Consiglio di Stato n. 9734/2025, il Collegio ribadisce che, allo stato degli atti, il giudizio di insufficienza espresso dalla Commissione nei confronti dell’elaborato del ricorrente risulta affetto dai profili di manifesta illogicità e irragionevolezza denunciati con il secondo motivo di ricorso, per come emergono da un esame estrinseco e formale della traccia e del suo svolgimento condotto sulla scorta dei criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione, e che ciò giustifichi un riesame dell’elaborato da parte di diversa Commissione, alla quale spetterà di confermare o meno il giudizio impugnato anche alla luce di una valutazione sostanziale (preclusa al giudice amministrativo) afferente al merito delle soluzioni tecniche prescelte dall’interessato.
5. Conclusioni .
5.1. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va accolto limitatamente alle censure dedotte con il secondo motivo, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato ai fini di un riesame dell’elaborato del ricorrente da parte di una diversa commissione istituita presso altra Corte di appello, che il Tribunale reputa opportuno individuare nella Corte di appello di -OMISSIS-.
5.2. A tal fine, sarà cura del Ministero resistente trasmettere alla predetta Corte di EL, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente sentenza, l’elaborato del ricorrente in forma anonima e senza alcuna indicazione di voto, unitamente a copia della presente sentenza debitamente oscurata delle generalità del ricorrente e delle indicazioni di voto e di giudizio relative alla prova scritta sostenuta dal medesimo.
5.3. Il Presidente della Corte di EL di -OMISSIS- provvederà alla nomina della Commissione entro il termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento degli atti.
5.4. La Commissione così designata provvederà al riesame dell’elaborato entro i 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione della propria costituzione. Conformemente ai principi ribaditi di recente dal Consiglio di Stato, il riesame si concluderà con l’attribuzione all’elaborato di un punteggio meramente numerico, ferma restando la facoltà della Commissione di integrare il voto numerico attraverso una sintetica motivazione secondo le pratiche sperimentali già in uso e sopra richiamate.
5.5. Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la complessità delle questioni esaminate e la parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, nei sensi nei limiti e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente, nonché delle indicazioni di voto e di giudizio relative alla prova scritta sostenuta dal medesimo.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA PE, Presidente
RT AB IM, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT AB IM | MA PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.