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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/10/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1457/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese – Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1457/2023 e promosso da:
già in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume;
- appellante -
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Elisa Imarisio, c/o Avvocatura Civica del Comune di Casale Monferrato - come da procura in atti;
- appellata –
Conclusioni delle parti
Per parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di Torino, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 1038/23 emessa dal Tribunale di Vercelli e pubblicata il 18 aprile
pagina 1 di 8 2023 nel giudizio RG 2228/22 tra - nuova denominazione di Parte_1 Controparte_2
- e il e non notificata;
Controparte_1 in via principale: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del : Parte_3 Controparte_1
• euro 21.284,92 per sorte capitale, portata dalla fattura n. 111153 emessa l'11 novembre
2015 da MA Consortile a r.l. a titolo di corrispettivo delle prestazioni dei servizi erogate Part a favore del scaduta l'11 gennaio 2016 e ceduta da MA a mediante l'atto CP_1 di cessione prodotto in primo grado sub doc. n. 3
• gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, <determinati nella misura degli interessi legali di mora> ex artt. 2 e 5 del d. lgs. n. 213/02 come novellato dal
d. lgs. n. 192/12 - e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura degli < interessi legali di mora> ex artt. 2 e 5 del d. lgs. n.
213/02 come novellato dal d. lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• euro 40 ai sensi dell'art. 6 comma 2 d. lgs. n. 231/02 per l'omesso pagamento della fattura;
Part condannare il al relativo pagamento in favore di oltre al Controparte_1 pagamento delle spese del giudizio di primo grado e condannare il a Controparte_1 Part restituire a le somme da essa pagate/da pagare a titolo di spese di lite e di risarcimento ex art. 96 cpc in esecuzione della sentenza appellata;
In via subordinata: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Parte_1 [...]
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 [...]
a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte Controparte_1 Parte_1 capitale, interessi di mora e interessi anatocistici e somma ex art. 6 d. lgs. n. 231/02;
In ogni caso: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex DM n. 35/14, oltre
Cpa e successive”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Appello respingere ogni domanda ex adverso proposta, giacchè infondata per le ragioni esposte.
Per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli n.
1038/2023 del 18.4.2023;
Confermare altresì la condanna ex art. 96 comma 3 cpc inflitta all'attrice odierna appellante;
pagina 2 di 8 Con vittoria di oneri, diritti e spese di giudizio, che l'Ill.mo Giudicante vorrà liquidare.”
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione 21.12.22, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Parte_1
Vercelli, il , esponendo di essere creditrice dello stesso dell'importo Controparte_1 di euro 21.284,92 per sorte capitale, credito che le era stato ceduto da MA Consortire per i
Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile;
quest'ultima aveva emesso regolare fattura per corrispettivi di servizi di pulizia, mentre il convenuto era rimasto inadempiente. La banca CP_1 attrice chiedeva pertanto la condanna del al pagamento a suo Controparte_1 favore della predetta somma (e, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c.) oltre ad euro 40 ex art. 6 del d. lgs. 231/2002 e smi ed interessi.
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, Controparte_1 in quanto: (i) la fattura azionata era stata pagata al creditore cedente prima della cessione: la liquidazione della fattura era avvenuta in data 19.11.15, il mandato di pagamento era stato emesso in data 30.11.15 e la cessione del credito era stata notificata a mezzo pec in data
14.1.16; (ii) la fattura scadeva in data 11.1.16, prima della notifica della cessione;
(iii) il Comune non poteva conoscere l'esistenza della cessione, registrata a Milano il 4.12.15, dopo la data di pagamento;
(iv) la cessione prodotta da riguardava le fatture emesse dopo il Parte_1
21.11.15, mentre la fattura di MA azionata (111153/2015) era stata emessa l'11.11.15; (v) non essendo dovuto il capitale era infondata la domanda di pagamento di interessi maturati dopo di esso e quella ex art. 6 del d. lgs. 231/2002.
2. Con la sentenza n. 1038/2023 pubblicata in data 18.4.2023, il Tribunale di Vercelli ha respinto le domande della banca attrice, condannandola a rimborsare al le Controparte_1 spese di lite e a corrispondere al convenuto il risarcimento di cui all'art. 96 comma 3 cpc, equitativamente liquidato in euro 3.392,00.
Osservava il Tribunale che il aveva dimostrato di non dover corrispondere alcunché a CP_1
in quanto: (i) aveva provato con il doc. n. 5 (atto di liquidazione n. 1879 del Parte_1
19.11.2015) di aver liquidato ex art. 184 Tuel la fattura n. 111153/15 di MA prima della cessione, notificatagli in data 14.2.16; nell'atto di liquidazione era indicato sia il numero della fattura azionata in giudizio, sia il relativo importo;
(ii) aveva provato con il doc. n. 6, firmato digitalmente dal ragioniere capo, di aver emesso l'ordine di pagamento il 30.11.15. Anche in questo atto erano stati indicati gli estremi della fattura e il relativo importo;
(iii) aveva dimostrato di aver ricevuto la notifica della cessione non solo dopo il pagamento, ma anche dopo che l'atto di pagina 3 di 8 cessione era stato registrato e che tutte queste cose erano avvenute, comunque, dopo il pagamento nelle mani del creditore MA.
Aggiungeva il primo giudice che, a fronte delle descritte evidenze, la banca attrice non aveva replicato nulla e anzi aveva chiesto un rinvio per una definizione stragiudiziale della vertenza, “che non solo non ha dimostrato di aver avviato prima dell'udienza … ma che non si è tradotta in alcuna contestazione di quanto eccepito dal e che, non essendo fondata la domanda CP_1 attore in punto capitale, non lo era neppure in punto interessi.
Il rigetto della domanda attorea e la sua palese infondatezza comportavano la condanna di parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di causa e il risarcimento ex art. 96 comma 3 cpc.
3. Avverso detta sentenza, ha proposto appello chiedendone la riforma e Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante si duole della decisione del primo giudice, che ha ritenuto che la fattura fosse stata pagata dal mentre invece la documentazione CP_1 dallo stesso fornita - determina di liquidazione e mandato di pagamento - sono, la prima, un atto meramente interno e, il secondo, privo di quietanza, e quindi non forniscono la prova del pagamento. Peraltro il non ha prodotto la documentazione comprovante l'effettivo CP_1 accredito delle somme, quali estratti conto/schermate/videate dell'accredito/bonifico/estratto del proprio conto corrente.
Con il secondo motivo, parte appellante lamenta l'avvenuta applicazione nei suoi confronti dell'art. 96 comma 3 cpc, in quanto (oltre a non esservi prova del pagamento) essa banca ha agito per recuperare un credito cedutole da MA e non poteva essere a conoscenza delle difese del prima del giudizio. CP_1
Con il terzo motivo, parte appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui la condanna al rimborso a favore del delle spese di causa. CP_1
4. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma dell'impugnata sentenza.
Ribadisce in di aver dimostrato di aver pagato la fattura prima della cessione - e dunque CP_1 con pieno effetto liberatorio ex art. 1264 c.c. - come rilevato dal primo giudice: (i) la liquidazione della fattura è stata fatta in data 19.11.15; (ii) il mandato di pagamento della fattura è stato emesso in data 30.11.15; (iii) la scadenza della fattura/termine ultimo per il pagamento sarebbe stato il 10.1.16; (iv) la cessione è stata notificata solo in data 14.1.16. Inoltre, come sottolineato dal Tribunale, di fronte alle evidenze rappresentate, l'odierna appellante nulla ha eccepito né verbalizzato pur avendone la possibilità all'udienza tenuta in presenza del 18.4.2023. Nulla
pagina 4 di 8 dunque è dovuto per capitale e, conseguentemente, per gli accessori ex adverso richiesti e infondata è la domanda ex art. 2041 c.c.
A ciò aggiungasi, ribadisce il “-e la circostanza pare dirimente - che la cessione ex CP_1 adverso invocata riguarda le sole fatture emesso dopo il 21.11.15 (pag. 2, lett. c, penultima riga doc. 3 avversario in primo grado): la fattura MA 111153-2015 è stata emessa l'11.11.2015”.
Quanto al secondo motivo di appello, il richiama le circostanze Controparte_1 documentali soprariportate e, particolarmente, quella che la cessione ha espressamente ad oggetto solo le fatture emesse dopo il 21.11.2015, sottolinea di aver già potuto constatare “come
non sia nuova a tentativi di recupero di crediti aggressivi e infondati, avendo il Parte_1
subito simili cause, rivelatesi pretestuose e infondate” e rileva che Controparte_1 tale comportamento processuale ha meritato la condanna ex art. 96 comma 3 cpc operato dal primo giudice.
5. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sono stati assegnati i termini per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusivi e successivamente la causa è stata trattenuta a decisione.
6. Ritiene la Corte che la sentenza del primo giudice debba essere confermata con motivazione su un punto preliminare della vicenda.
7. E' pacifico e documentato in atti che oggetto di causa è la fattura n. 111153/15 emessa da
MA Consortile a r.l. nei confronti del in data 11.11.2015 e Controparte_1 [...]
assume di essersi resa cessionaria del credito in forza dell'atto registrato in Milano il Pt_1
4.12.15 e prodotto come doc. n. 3.
Nel primo grado del giudizio, il odierno appellato ha prodotto elementi documentali circa CP_1
l'avvenuto pagamento della somma portata dalla predetta fattura direttamente a MA prima della notifica della cessione e ha anche eccepito che comunque la fattura in discorso non rientrava nei crediti ceduti da MA con l'atto di cessione prodotto in causa dall'odierna appellante.
Tale difesa è stata riproposta dal anche nel presente giudizio nei Controparte_1 termini indicati al precedente punto 4 e la Corte la ritiene fondata. Part Al pagina due dell'atto di cessione prodotto da si legge infatti: “nell'ambito del sopracitato rapporto [factoring/ndr] la Cedente intende cedere alla Concessionaria: … (c ) nonché tutte le fatture che verranno emesse dalla cedente a far data dal 21.11.2015”. Nel caso di specie la fattura n. 111153/15 è stata emessa in data 11.11.15 e dunque è esclusa dalla cessione in virtù del predetto passaggio. Peraltro, osserva la Corte, la fattura in questione non rientra neppure nei punti precedenti e, particolarmente, nel punto (b) che riguarda i crediti futuri che sorgeranno da contratti/ordini di fornitura già perfezionati: nel caso, infatti, non si tratta di un credito futuro ma pagina 5 di 8 di un credito già esistente e cristallizzato in una fattura già emessa ed esclusa dalla cessione ex punto c) dell'atto, come già esposto.
Consapevole di ciò, né nella comparsa conclusionale 30.6.25, né nella memoria di replica 29.9.25
ha preso alcuna posizione sul punto. Parte_1
Il primo motivo di appello è dunque infondato e comporta il rigetto della pretesa in punto capitale e ulteriori accessori.
Conseguentemente infondato è il terzo motivo di appello afferente le spese del primo grado di giudizio, motivo che, comunque, non ha autonoma valenza non essendo stato proposto come autonomo motivo di gravame, indipendente dall'accoglimento dei precedenti, ma esclusivamente quale conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi di appello.
E' altresì infondato il secondo motivo di appello relativo alla condanna ex art. 96 comma 3 cpc perché le motivazioni espresse dal primo giudice hanno trovato ulteriore conferma in questo grado. Come si è detto, la fattura azionata è letteralmente fuori della cessione e neppure negli ultimi scritti conclusivi ha speso alcuna parola sul punto. Tutto ciò, ad avviso della Parte_1
Corte, manifesta la colpa grave con cui ha agito anche in appello e comporta Parte_1
l'ulteriore applicazione dell'art. 96 comma 3 cpc.
8. L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della domanda, dell'attività espletata e del tenore delle difese, DM 2014 n. 55 e smi, scaglione fino a
26 mila euro, parametri medi ed esclusa la fase istruttoria in mancanza di prove costituende. Si riconoscono pertanto a favore del complessivi euro 3.397,00. Oltre Controparte_1 alle spese, deve essere corrisposto a parte appellata - rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Civica interna - il rimborso forfettario (nella misura del 15%) ma non gli oneri riflessi.
Si richiama sul punto, la sentenza n. 422/18 CA Torino, sezione lavoro: della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) dispone che “Le somme fínalizzate alla corresponsione dei compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”. Secondo la recente interpretazione della Suprema Corte (Cass. 16579/2017, in espressa adesione ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 33/2009), la norma risulta inserita nell'ambito di un complesso di disposizioni volte al contenimento della spesa per il pubblico impiego ed è diretta ad incidere sull'assetto del riparto interno degli oneri contributivi inerenti la prestazione del personale dell'avvocatura delle pubbliche amministrazioni. In particolare, con la disposizione in esame il legislatore ha inteso introdurre una deroga al principio del concorso paritario previsto dall'art.
2115 c.c., stabilendo che la componente accessoria della retribuzione, costituita dalle somme
pagina 6 di 8 erogate al pubblico dipendente per compensi professionali ( cd. propine), sia da ritenersi al lordo, ossia comprensiva anche della quota degli oneri contributivi gravante sull'Amministrazione datore di lavoro. L'art. 1, comma 208, l. 207/2005 non assume, pertanto, alcun rilievo diretto ai fini della liquidazione giudiziale delle spese di lite, come del resto indirettamente confermato dal fatto che
l'incidenza di tali oneri non è direttamente correlata all'ammontare dei compensi professionali liquidati dal giudice a favore dell'amministrazione, quanto alle somme “finalizzate” alla corresponsione di tali compensi, ossia alle quote corrisposte dall'Amministrazione al dipendente a titolo di compensi professionali, nell'importo determinato secondo i criteri definiti dal CCNL e dalla disciplina regolamentare>.
10. Come già anticipato al punto 7, sussistono i presupposti per il riconoscimento d'ufficio di una somma a carico della parte appellante soccombente e a favore della controparte ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., somma viene equitativamente determinata in misura pari all'ammontare dei compensi, e quindi in € 3.397,00.
11. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Vercelli n. 1038/2023 pubblicata in data 18.4.2023 – ogni contraria istanza disattesa:
Rigetta l'appello confermando la sentenza n. 1038/2023 del Tribunale di Vercelli;
Condanna l'appellante in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 pagare alla parte appellata, , le spese del grado, liquidate in Controparte_1 complessivi €3.397,00 oltre rimborso spese generali 15%;
Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata dell'ulteriore somma di €
3.397,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
pagina 7 di 8 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data
17/10/2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese – Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1457/2023 e promosso da:
già in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume;
- appellante -
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Elisa Imarisio, c/o Avvocatura Civica del Comune di Casale Monferrato - come da procura in atti;
- appellata –
Conclusioni delle parti
Per parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di Torino, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 1038/23 emessa dal Tribunale di Vercelli e pubblicata il 18 aprile
pagina 1 di 8 2023 nel giudizio RG 2228/22 tra - nuova denominazione di Parte_1 Controparte_2
- e il e non notificata;
Controparte_1 in via principale: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del : Parte_3 Controparte_1
• euro 21.284,92 per sorte capitale, portata dalla fattura n. 111153 emessa l'11 novembre
2015 da MA Consortile a r.l. a titolo di corrispettivo delle prestazioni dei servizi erogate Part a favore del scaduta l'11 gennaio 2016 e ceduta da MA a mediante l'atto CP_1 di cessione prodotto in primo grado sub doc. n. 3
• gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, <determinati nella misura degli interessi legali di mora> ex artt. 2 e 5 del d. lgs. n. 213/02 come novellato dal
d. lgs. n. 192/12 - e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura degli < interessi legali di mora> ex artt. 2 e 5 del d. lgs. n.
213/02 come novellato dal d. lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• euro 40 ai sensi dell'art. 6 comma 2 d. lgs. n. 231/02 per l'omesso pagamento della fattura;
Part condannare il al relativo pagamento in favore di oltre al Controparte_1 pagamento delle spese del giudizio di primo grado e condannare il a Controparte_1 Part restituire a le somme da essa pagate/da pagare a titolo di spese di lite e di risarcimento ex art. 96 cpc in esecuzione della sentenza appellata;
In via subordinata: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Parte_1 [...]
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 [...]
a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte Controparte_1 Parte_1 capitale, interessi di mora e interessi anatocistici e somma ex art. 6 d. lgs. n. 231/02;
In ogni caso: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex DM n. 35/14, oltre
Cpa e successive”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Appello respingere ogni domanda ex adverso proposta, giacchè infondata per le ragioni esposte.
Per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli n.
1038/2023 del 18.4.2023;
Confermare altresì la condanna ex art. 96 comma 3 cpc inflitta all'attrice odierna appellante;
pagina 2 di 8 Con vittoria di oneri, diritti e spese di giudizio, che l'Ill.mo Giudicante vorrà liquidare.”
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione 21.12.22, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Parte_1
Vercelli, il , esponendo di essere creditrice dello stesso dell'importo Controparte_1 di euro 21.284,92 per sorte capitale, credito che le era stato ceduto da MA Consortire per i
Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile;
quest'ultima aveva emesso regolare fattura per corrispettivi di servizi di pulizia, mentre il convenuto era rimasto inadempiente. La banca CP_1 attrice chiedeva pertanto la condanna del al pagamento a suo Controparte_1 favore della predetta somma (e, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c.) oltre ad euro 40 ex art. 6 del d. lgs. 231/2002 e smi ed interessi.
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, Controparte_1 in quanto: (i) la fattura azionata era stata pagata al creditore cedente prima della cessione: la liquidazione della fattura era avvenuta in data 19.11.15, il mandato di pagamento era stato emesso in data 30.11.15 e la cessione del credito era stata notificata a mezzo pec in data
14.1.16; (ii) la fattura scadeva in data 11.1.16, prima della notifica della cessione;
(iii) il Comune non poteva conoscere l'esistenza della cessione, registrata a Milano il 4.12.15, dopo la data di pagamento;
(iv) la cessione prodotta da riguardava le fatture emesse dopo il Parte_1
21.11.15, mentre la fattura di MA azionata (111153/2015) era stata emessa l'11.11.15; (v) non essendo dovuto il capitale era infondata la domanda di pagamento di interessi maturati dopo di esso e quella ex art. 6 del d. lgs. 231/2002.
2. Con la sentenza n. 1038/2023 pubblicata in data 18.4.2023, il Tribunale di Vercelli ha respinto le domande della banca attrice, condannandola a rimborsare al le Controparte_1 spese di lite e a corrispondere al convenuto il risarcimento di cui all'art. 96 comma 3 cpc, equitativamente liquidato in euro 3.392,00.
Osservava il Tribunale che il aveva dimostrato di non dover corrispondere alcunché a CP_1
in quanto: (i) aveva provato con il doc. n. 5 (atto di liquidazione n. 1879 del Parte_1
19.11.2015) di aver liquidato ex art. 184 Tuel la fattura n. 111153/15 di MA prima della cessione, notificatagli in data 14.2.16; nell'atto di liquidazione era indicato sia il numero della fattura azionata in giudizio, sia il relativo importo;
(ii) aveva provato con il doc. n. 6, firmato digitalmente dal ragioniere capo, di aver emesso l'ordine di pagamento il 30.11.15. Anche in questo atto erano stati indicati gli estremi della fattura e il relativo importo;
(iii) aveva dimostrato di aver ricevuto la notifica della cessione non solo dopo il pagamento, ma anche dopo che l'atto di pagina 3 di 8 cessione era stato registrato e che tutte queste cose erano avvenute, comunque, dopo il pagamento nelle mani del creditore MA.
Aggiungeva il primo giudice che, a fronte delle descritte evidenze, la banca attrice non aveva replicato nulla e anzi aveva chiesto un rinvio per una definizione stragiudiziale della vertenza, “che non solo non ha dimostrato di aver avviato prima dell'udienza … ma che non si è tradotta in alcuna contestazione di quanto eccepito dal e che, non essendo fondata la domanda CP_1 attore in punto capitale, non lo era neppure in punto interessi.
Il rigetto della domanda attorea e la sua palese infondatezza comportavano la condanna di parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di causa e il risarcimento ex art. 96 comma 3 cpc.
3. Avverso detta sentenza, ha proposto appello chiedendone la riforma e Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante si duole della decisione del primo giudice, che ha ritenuto che la fattura fosse stata pagata dal mentre invece la documentazione CP_1 dallo stesso fornita - determina di liquidazione e mandato di pagamento - sono, la prima, un atto meramente interno e, il secondo, privo di quietanza, e quindi non forniscono la prova del pagamento. Peraltro il non ha prodotto la documentazione comprovante l'effettivo CP_1 accredito delle somme, quali estratti conto/schermate/videate dell'accredito/bonifico/estratto del proprio conto corrente.
Con il secondo motivo, parte appellante lamenta l'avvenuta applicazione nei suoi confronti dell'art. 96 comma 3 cpc, in quanto (oltre a non esservi prova del pagamento) essa banca ha agito per recuperare un credito cedutole da MA e non poteva essere a conoscenza delle difese del prima del giudizio. CP_1
Con il terzo motivo, parte appellante chiede la riforma della sentenza nella parte in cui la condanna al rimborso a favore del delle spese di causa. CP_1
4. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma dell'impugnata sentenza.
Ribadisce in di aver dimostrato di aver pagato la fattura prima della cessione - e dunque CP_1 con pieno effetto liberatorio ex art. 1264 c.c. - come rilevato dal primo giudice: (i) la liquidazione della fattura è stata fatta in data 19.11.15; (ii) il mandato di pagamento della fattura è stato emesso in data 30.11.15; (iii) la scadenza della fattura/termine ultimo per il pagamento sarebbe stato il 10.1.16; (iv) la cessione è stata notificata solo in data 14.1.16. Inoltre, come sottolineato dal Tribunale, di fronte alle evidenze rappresentate, l'odierna appellante nulla ha eccepito né verbalizzato pur avendone la possibilità all'udienza tenuta in presenza del 18.4.2023. Nulla
pagina 4 di 8 dunque è dovuto per capitale e, conseguentemente, per gli accessori ex adverso richiesti e infondata è la domanda ex art. 2041 c.c.
A ciò aggiungasi, ribadisce il “-e la circostanza pare dirimente - che la cessione ex CP_1 adverso invocata riguarda le sole fatture emesso dopo il 21.11.15 (pag. 2, lett. c, penultima riga doc. 3 avversario in primo grado): la fattura MA 111153-2015 è stata emessa l'11.11.2015”.
Quanto al secondo motivo di appello, il richiama le circostanze Controparte_1 documentali soprariportate e, particolarmente, quella che la cessione ha espressamente ad oggetto solo le fatture emesse dopo il 21.11.2015, sottolinea di aver già potuto constatare “come
non sia nuova a tentativi di recupero di crediti aggressivi e infondati, avendo il Parte_1
subito simili cause, rivelatesi pretestuose e infondate” e rileva che Controparte_1 tale comportamento processuale ha meritato la condanna ex art. 96 comma 3 cpc operato dal primo giudice.
5. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, sono stati assegnati i termini per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusivi e successivamente la causa è stata trattenuta a decisione.
6. Ritiene la Corte che la sentenza del primo giudice debba essere confermata con motivazione su un punto preliminare della vicenda.
7. E' pacifico e documentato in atti che oggetto di causa è la fattura n. 111153/15 emessa da
MA Consortile a r.l. nei confronti del in data 11.11.2015 e Controparte_1 [...]
assume di essersi resa cessionaria del credito in forza dell'atto registrato in Milano il Pt_1
4.12.15 e prodotto come doc. n. 3.
Nel primo grado del giudizio, il odierno appellato ha prodotto elementi documentali circa CP_1
l'avvenuto pagamento della somma portata dalla predetta fattura direttamente a MA prima della notifica della cessione e ha anche eccepito che comunque la fattura in discorso non rientrava nei crediti ceduti da MA con l'atto di cessione prodotto in causa dall'odierna appellante.
Tale difesa è stata riproposta dal anche nel presente giudizio nei Controparte_1 termini indicati al precedente punto 4 e la Corte la ritiene fondata. Part Al pagina due dell'atto di cessione prodotto da si legge infatti: “nell'ambito del sopracitato rapporto [factoring/ndr] la Cedente intende cedere alla Concessionaria: … (c ) nonché tutte le fatture che verranno emesse dalla cedente a far data dal 21.11.2015”. Nel caso di specie la fattura n. 111153/15 è stata emessa in data 11.11.15 e dunque è esclusa dalla cessione in virtù del predetto passaggio. Peraltro, osserva la Corte, la fattura in questione non rientra neppure nei punti precedenti e, particolarmente, nel punto (b) che riguarda i crediti futuri che sorgeranno da contratti/ordini di fornitura già perfezionati: nel caso, infatti, non si tratta di un credito futuro ma pagina 5 di 8 di un credito già esistente e cristallizzato in una fattura già emessa ed esclusa dalla cessione ex punto c) dell'atto, come già esposto.
Consapevole di ciò, né nella comparsa conclusionale 30.6.25, né nella memoria di replica 29.9.25
ha preso alcuna posizione sul punto. Parte_1
Il primo motivo di appello è dunque infondato e comporta il rigetto della pretesa in punto capitale e ulteriori accessori.
Conseguentemente infondato è il terzo motivo di appello afferente le spese del primo grado di giudizio, motivo che, comunque, non ha autonoma valenza non essendo stato proposto come autonomo motivo di gravame, indipendente dall'accoglimento dei precedenti, ma esclusivamente quale conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi di appello.
E' altresì infondato il secondo motivo di appello relativo alla condanna ex art. 96 comma 3 cpc perché le motivazioni espresse dal primo giudice hanno trovato ulteriore conferma in questo grado. Come si è detto, la fattura azionata è letteralmente fuori della cessione e neppure negli ultimi scritti conclusivi ha speso alcuna parola sul punto. Tutto ciò, ad avviso della Parte_1
Corte, manifesta la colpa grave con cui ha agito anche in appello e comporta Parte_1
l'ulteriore applicazione dell'art. 96 comma 3 cpc.
8. L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della domanda, dell'attività espletata e del tenore delle difese, DM 2014 n. 55 e smi, scaglione fino a
26 mila euro, parametri medi ed esclusa la fase istruttoria in mancanza di prove costituende. Si riconoscono pertanto a favore del complessivi euro 3.397,00. Oltre Controparte_1 alle spese, deve essere corrisposto a parte appellata - rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Civica interna - il rimborso forfettario (nella misura del 15%) ma non gli oneri riflessi.
Si richiama sul punto, la sentenza n. 422/18 CA Torino, sezione lavoro: della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) dispone che “Le somme fínalizzate alla corresponsione dei compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”. Secondo la recente interpretazione della Suprema Corte (Cass. 16579/2017, in espressa adesione ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 33/2009), la norma risulta inserita nell'ambito di un complesso di disposizioni volte al contenimento della spesa per il pubblico impiego ed è diretta ad incidere sull'assetto del riparto interno degli oneri contributivi inerenti la prestazione del personale dell'avvocatura delle pubbliche amministrazioni. In particolare, con la disposizione in esame il legislatore ha inteso introdurre una deroga al principio del concorso paritario previsto dall'art.
2115 c.c., stabilendo che la componente accessoria della retribuzione, costituita dalle somme
pagina 6 di 8 erogate al pubblico dipendente per compensi professionali ( cd. propine), sia da ritenersi al lordo, ossia comprensiva anche della quota degli oneri contributivi gravante sull'Amministrazione datore di lavoro. L'art. 1, comma 208, l. 207/2005 non assume, pertanto, alcun rilievo diretto ai fini della liquidazione giudiziale delle spese di lite, come del resto indirettamente confermato dal fatto che
l'incidenza di tali oneri non è direttamente correlata all'ammontare dei compensi professionali liquidati dal giudice a favore dell'amministrazione, quanto alle somme “finalizzate” alla corresponsione di tali compensi, ossia alle quote corrisposte dall'Amministrazione al dipendente a titolo di compensi professionali, nell'importo determinato secondo i criteri definiti dal CCNL e dalla disciplina regolamentare>.
10. Come già anticipato al punto 7, sussistono i presupposti per il riconoscimento d'ufficio di una somma a carico della parte appellante soccombente e a favore della controparte ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., somma viene equitativamente determinata in misura pari all'ammontare dei compensi, e quindi in € 3.397,00.
11. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Vercelli n. 1038/2023 pubblicata in data 18.4.2023 – ogni contraria istanza disattesa:
Rigetta l'appello confermando la sentenza n. 1038/2023 del Tribunale di Vercelli;
Condanna l'appellante in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 pagare alla parte appellata, , le spese del grado, liquidate in Controparte_1 complessivi €3.397,00 oltre rimborso spese generali 15%;
Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata dell'ulteriore somma di €
3.397,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
pagina 7 di 8 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data
17/10/2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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