CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 14/01/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
NAPOLEONE FABIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1467/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Zenone Al Lambro - Piazza Aldo Moro 2 20070 San Zenone Al Lambro MI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. N. 1 DEL 13.02.2025 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4795/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per la Ricorrente_1 – Onlus, rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Difensore_1, e Dott.ssa Difensore_2.
Avverso l'Avviso di Accertamento Esecutivo emesso dal Comune di San Zenone al Lambro -provvedimento n.1 del 13 febbraio 2025, per euro 41.528,00 dell'IMU per l'anno 2019, oltre a sanzioni, interessi e spese per un totale di euro 57.746,00, ricevuto notificato in data 13 febbraio 2025.
Premette che la Fondazione che in data 28/09/2018 aveva presentato – tramite il Servizio Telematico Entratel con protocollo di ricezione n. 18092811164751742-00001 - la Dichiarazione IMU 2018 per il periodo di imposta 2017 , nella quale indicava nel quadro relativo agli Immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti - che l'immobile di proprietà corrente in Indirizzo_1 , in comune di San Zenone al Lambro - oggetto dell'Avviso di Accertamento - era adibito all'esclusivo esercizio di attività assistenziali e quindi esente dall'imposta. Poiché la dichiarazione IMU è dichiarazione ultrattiva, nel senso che, se non cambiano gli elementi dichiarati non occorreva ripresentarla ogni anno, sussistendo l'obbligo di presentazione solo se si verificano delle variazioni negli elementi precedentemente dichiarati, la Fondazione ha correttamente operato in base alla propria esenzione.
Contesta la pretesa ed eccepisce: Motivi di diritto A) Annullabilità dell'Avviso di Accertamento Esecutivo per violazione del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 6-bis Legge 212/2000, come introdotto dal
D.lgs. 219/2023 in relazione all'obbligo di contraddittorio preventivo. dell'Avviso impugnato si legge che: Il presente avviso di accertamento è stato elaborato con modalità automatizzata e/o sostanzialmente automatizzata, basato su dati di pronta elaborazione e/o di controllo formale delle dichiarazioni eventualmente presentate dal contribuente. Da questa asserita elaborazione automatizzata e/o basata su elementi oggettivi emergenti da un controllo puramente formale della dichiarazione presentata dal contribuente, scaturisce la seguente motivazione posta a sostegno dell'emissione dell'Avviso: Omesso versamento: per l'attività svolta non possono essere riconosciute agevolazioni ai fini IMU. Come si comprende chiaramente dalla lettura della motivazione, questa non può nascere che da valutazioni qualitative afferenti all'attività effettivamente svolta dalla Fondazione;
valutazioni che sono il risultato di considerazioni interpretative soggettive attinenti alle modalità commerciali o non commerciali con le quali la Fondazione renderebbe i propri sevizi a favore dei soggetti fragili da lei assistiti.
B) Annullabilità dell'atto per difetto di motivazione in violazione dell'art 7 L. 212/2000 (Statuto Del
Contribuente) modificato e integrato dal D. lgs. 219/2023. L'avviso di accertamento non reca alcuna reale motivazione, né di fatto né di diritto, limitandosi ad una motivazione meramente apparente, che non spiega affatto le ragioni per le quali il Comune abbia proceduto alla pretesa impositiva.
Motivi di Merito Fattispecie in esame: Si ritiene che sia il caso di ricordare che la Fondazione offre servizi di assistenza e accoglienza a persone fragili e nel bisogno in base ad un rapporto convenzionato con Enti
Pubblici, ad integrazione della loro azione di assistenza e supporto sociale, rientrando quindi nella fattispecie regolata dalla lettera a) dell'art. 4 c. 2 del Regolamento D.M. n. 200/2012 per la cui attività assistenziale.
Precisa che gli enti non commerciali beneficiano di esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente e/o dei familiari. In questi casi, infatti, si è in presenza di una forma di cofinanziamento di servizi prevista per legge, in quanto necessaria a garantire la copertura del servizio.
Per tutti motivi esposti nel ricorso, conclude 1) in diritto per l'annullamento dell'avviso di accertamento;
2) nel merito - rilevata la assoluta illegittimità dell'avviso di accertamento per la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge per l'esenzione IMU - l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato. Con vittoria di spese.
Il comune di San Zenone al Lambro (MI) ritualmente costituitosi con controdeduzioni, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_3, che lo rappresenta e difende in forza della procura conferitagli in calce al ricorso, resiste alle censure della ricorrente, evidenza che l'attività svolta nei confronti degli immigrati non è svolta a titolo gratuito, percependo la Fondazione euro 34,80 giornaliere per ogni immigrato, come si evince dall'articolo 5 della convenzione con la Prefettura di Milano, compenso che non può ritenersi né un titolo gratuito né una entrata solo simbolica.
Conclude di rigettare il ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza il ricorso è deciso in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò, il ricorso risulta fondato e come tale merita accoglimento.
Le censure di diritto sollevate dalla ricorrente – violazione del contraddittorio e carenza di motivazione non risultano contestate dalla parte resistente, comune di San Zenone al Lambro, le stesse risultano fondate per i motivi che seguono.
La Fondazione data 28/09/2018 presentava – tramite il Servizio Telematico Entratel con protocollo di ricezione n. 18092811164751742-00001 - la Dichiarazione IMU 2018 per il periodo di imposta 2017, nella quale indicava nel quadro relativo agli Immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti- che l'immobile di proprietà corrente in Indirizzo_1, in comune di San Zenone al Lambro - oggetto dell'Avviso di Accertamento - era adibito all'esclusivo esercizio di attività assistenziali e quindi esente dall'imposta.
Poiché la dichiarazione IMU è dichiarazione ultrattiva, nel senso che, se non cambiano gli elementi dichiarati non occorreva ripresentarla ogni anno, sussistendo l'obbligo di presentazione solo se si verificano delle variazioni negli elementi precedentemente dichiarati, la Fondazione ha correttamente operato in base alla propria esenzione. Dai motivi dell'accertamento risulta quanto segue;
” omesso versamento: per l'attività svolta non possono essere riconosciute agevolazioni ai fini IMU l'accertamento tiene conto degli omessi versamenti dei fabbricati descritti nell'atto di accertamento. il possesso dei fabbricati e le relative rendite catastali elencate nel presente atto sono quelli risultanti dalla banca dati dell'agenzia delle entrate ufficio provinciale di Milano - territorio “-
E' di tutta evidenza che l'accertamento in esame trattandosi di mancato riconoscimento di agevolazioni, non risulta riconducibile alla categoria degli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'accertamento in contestazione avrebbe dovuto essere preceduto dal contraddittorio informativo ed effettivo con la contribuente: le pretese tributarie azionate con l'atto in contestazione invero, non risultano attenere a violazioni rilevate dal semplice incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione, in nessun modo richiamati nel testo dei provvedimenti, ma ad una attività valutativa dell'ente locale, pertinente non solo l'an dei tributi, come si desume dalla scarna motivazione. Risultano violati diritti costituzionali. La violazione della norma determina, secondo la previsione dell'art. 7 bis del medesimo Statuo del contribuente, l'annullamento dell'atto impugnato.
Risulta fondata anche la seconda censura. L'avviso di accertamento non reca alcuna reale motivazione, né di fatto né di diritto, limitandosi ad una motivazione meramente apparente, che non spiega affatto le ragioni per le quali il Comune abbia proceduto alla pretesa impositiva.
l'articolo 7, comma 1, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), così come integrato dall'art. 1 del D.lgs.30.12.2023 n. 219 entrato in vigore il 18.1.2024 rubricato - Chiarezza e motivazione degli atti- che prevede che gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificatamente i presupposti,
i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Come già rilevato, nulla è riportato nei motivi dell'accertamento in relazione al disconoscimento dei benefici IMU.
In materia di esenzione IMU la Suprema Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio di diritto (cass.
31726/24) “In tema di IMU, l'avviso di accertamento deve motivare le ragioni del diniego dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504 del 1992, laddove essa sia stata specificamente richiesta da parte del contribuente, tramite la dichiarazione redatta secondo il modello ministeriale, predisposto con il d.
m. 26 giugno 2014. (altra conf. in materia di esenzione cass. n, 27020/25).
Alla luce di quanto sopra, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso impugnato. Restano assorbiti o superati gli altri motivi di gravame.
Sussistono eccezionali motivi per compensare le spese in considerazione della particolare controversia trattata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso spese compensate
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTO GALILEO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
NAPOLEONE FABIO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1467/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Zenone Al Lambro - Piazza Aldo Moro 2 20070 San Zenone Al Lambro MI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVV. N. 1 DEL 13.02.2025 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4795/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per la Ricorrente_1 – Onlus, rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Difensore_1, e Dott.ssa Difensore_2.
Avverso l'Avviso di Accertamento Esecutivo emesso dal Comune di San Zenone al Lambro -provvedimento n.1 del 13 febbraio 2025, per euro 41.528,00 dell'IMU per l'anno 2019, oltre a sanzioni, interessi e spese per un totale di euro 57.746,00, ricevuto notificato in data 13 febbraio 2025.
Premette che la Fondazione che in data 28/09/2018 aveva presentato – tramite il Servizio Telematico Entratel con protocollo di ricezione n. 18092811164751742-00001 - la Dichiarazione IMU 2018 per il periodo di imposta 2017 , nella quale indicava nel quadro relativo agli Immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti - che l'immobile di proprietà corrente in Indirizzo_1 , in comune di San Zenone al Lambro - oggetto dell'Avviso di Accertamento - era adibito all'esclusivo esercizio di attività assistenziali e quindi esente dall'imposta. Poiché la dichiarazione IMU è dichiarazione ultrattiva, nel senso che, se non cambiano gli elementi dichiarati non occorreva ripresentarla ogni anno, sussistendo l'obbligo di presentazione solo se si verificano delle variazioni negli elementi precedentemente dichiarati, la Fondazione ha correttamente operato in base alla propria esenzione.
Contesta la pretesa ed eccepisce: Motivi di diritto A) Annullabilità dell'Avviso di Accertamento Esecutivo per violazione del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 6-bis Legge 212/2000, come introdotto dal
D.lgs. 219/2023 in relazione all'obbligo di contraddittorio preventivo. dell'Avviso impugnato si legge che: Il presente avviso di accertamento è stato elaborato con modalità automatizzata e/o sostanzialmente automatizzata, basato su dati di pronta elaborazione e/o di controllo formale delle dichiarazioni eventualmente presentate dal contribuente. Da questa asserita elaborazione automatizzata e/o basata su elementi oggettivi emergenti da un controllo puramente formale della dichiarazione presentata dal contribuente, scaturisce la seguente motivazione posta a sostegno dell'emissione dell'Avviso: Omesso versamento: per l'attività svolta non possono essere riconosciute agevolazioni ai fini IMU. Come si comprende chiaramente dalla lettura della motivazione, questa non può nascere che da valutazioni qualitative afferenti all'attività effettivamente svolta dalla Fondazione;
valutazioni che sono il risultato di considerazioni interpretative soggettive attinenti alle modalità commerciali o non commerciali con le quali la Fondazione renderebbe i propri sevizi a favore dei soggetti fragili da lei assistiti.
B) Annullabilità dell'atto per difetto di motivazione in violazione dell'art 7 L. 212/2000 (Statuto Del
Contribuente) modificato e integrato dal D. lgs. 219/2023. L'avviso di accertamento non reca alcuna reale motivazione, né di fatto né di diritto, limitandosi ad una motivazione meramente apparente, che non spiega affatto le ragioni per le quali il Comune abbia proceduto alla pretesa impositiva.
Motivi di Merito Fattispecie in esame: Si ritiene che sia il caso di ricordare che la Fondazione offre servizi di assistenza e accoglienza a persone fragili e nel bisogno in base ad un rapporto convenzionato con Enti
Pubblici, ad integrazione della loro azione di assistenza e supporto sociale, rientrando quindi nella fattispecie regolata dalla lettera a) dell'art. 4 c. 2 del Regolamento D.M. n. 200/2012 per la cui attività assistenziale.
Precisa che gli enti non commerciali beneficiano di esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente e/o dei familiari. In questi casi, infatti, si è in presenza di una forma di cofinanziamento di servizi prevista per legge, in quanto necessaria a garantire la copertura del servizio.
Per tutti motivi esposti nel ricorso, conclude 1) in diritto per l'annullamento dell'avviso di accertamento;
2) nel merito - rilevata la assoluta illegittimità dell'avviso di accertamento per la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge per l'esenzione IMU - l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato. Con vittoria di spese.
Il comune di San Zenone al Lambro (MI) ritualmente costituitosi con controdeduzioni, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_3, che lo rappresenta e difende in forza della procura conferitagli in calce al ricorso, resiste alle censure della ricorrente, evidenza che l'attività svolta nei confronti degli immigrati non è svolta a titolo gratuito, percependo la Fondazione euro 34,80 giornaliere per ogni immigrato, come si evince dall'articolo 5 della convenzione con la Prefettura di Milano, compenso che non può ritenersi né un titolo gratuito né una entrata solo simbolica.
Conclude di rigettare il ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza il ricorso è deciso in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Premesso ciò, il ricorso risulta fondato e come tale merita accoglimento.
Le censure di diritto sollevate dalla ricorrente – violazione del contraddittorio e carenza di motivazione non risultano contestate dalla parte resistente, comune di San Zenone al Lambro, le stesse risultano fondate per i motivi che seguono.
La Fondazione data 28/09/2018 presentava – tramite il Servizio Telematico Entratel con protocollo di ricezione n. 18092811164751742-00001 - la Dichiarazione IMU 2018 per il periodo di imposta 2017, nella quale indicava nel quadro relativo agli Immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti- che l'immobile di proprietà corrente in Indirizzo_1, in comune di San Zenone al Lambro - oggetto dell'Avviso di Accertamento - era adibito all'esclusivo esercizio di attività assistenziali e quindi esente dall'imposta.
Poiché la dichiarazione IMU è dichiarazione ultrattiva, nel senso che, se non cambiano gli elementi dichiarati non occorreva ripresentarla ogni anno, sussistendo l'obbligo di presentazione solo se si verificano delle variazioni negli elementi precedentemente dichiarati, la Fondazione ha correttamente operato in base alla propria esenzione. Dai motivi dell'accertamento risulta quanto segue;
” omesso versamento: per l'attività svolta non possono essere riconosciute agevolazioni ai fini IMU l'accertamento tiene conto degli omessi versamenti dei fabbricati descritti nell'atto di accertamento. il possesso dei fabbricati e le relative rendite catastali elencate nel presente atto sono quelli risultanti dalla banca dati dell'agenzia delle entrate ufficio provinciale di Milano - territorio “-
E' di tutta evidenza che l'accertamento in esame trattandosi di mancato riconoscimento di agevolazioni, non risulta riconducibile alla categoria degli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'accertamento in contestazione avrebbe dovuto essere preceduto dal contraddittorio informativo ed effettivo con la contribuente: le pretese tributarie azionate con l'atto in contestazione invero, non risultano attenere a violazioni rilevate dal semplice incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione, in nessun modo richiamati nel testo dei provvedimenti, ma ad una attività valutativa dell'ente locale, pertinente non solo l'an dei tributi, come si desume dalla scarna motivazione. Risultano violati diritti costituzionali. La violazione della norma determina, secondo la previsione dell'art. 7 bis del medesimo Statuo del contribuente, l'annullamento dell'atto impugnato.
Risulta fondata anche la seconda censura. L'avviso di accertamento non reca alcuna reale motivazione, né di fatto né di diritto, limitandosi ad una motivazione meramente apparente, che non spiega affatto le ragioni per le quali il Comune abbia proceduto alla pretesa impositiva.
l'articolo 7, comma 1, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), così come integrato dall'art. 1 del D.lgs.30.12.2023 n. 219 entrato in vigore il 18.1.2024 rubricato - Chiarezza e motivazione degli atti- che prevede che gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificatamente i presupposti,
i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Come già rilevato, nulla è riportato nei motivi dell'accertamento in relazione al disconoscimento dei benefici IMU.
In materia di esenzione IMU la Suprema Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio di diritto (cass.
31726/24) “In tema di IMU, l'avviso di accertamento deve motivare le ragioni del diniego dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504 del 1992, laddove essa sia stata specificamente richiesta da parte del contribuente, tramite la dichiarazione redatta secondo il modello ministeriale, predisposto con il d.
m. 26 giugno 2014. (altra conf. in materia di esenzione cass. n, 27020/25).
Alla luce di quanto sopra, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso impugnato. Restano assorbiti o superati gli altri motivi di gravame.
Sussistono eccezionali motivi per compensare le spese in considerazione della particolare controversia trattata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso spese compensate