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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16923/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Volontaria Giurisdizione iscritta al n. r.g. 16923/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
MO F.no (FI) via del Gelsomino 52, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Montagni
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Guidi (FI) Via G. Puccini, 22, Int. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Catia Dragoni
RESISTENTE
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con l'intervento necessario ex lege del PM (visto del 15/10/2025)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“I IGg.rri e , ut supra rappresentati e domiciliati, ricorrono all'Ecc.mo CP_1 Parte_1
Tribunale di Firenze per richiedere un Provvedimento che omologhi i seguenti accordi: a) Affido
pagina 1 di 4 condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata del minore presso la Per_1 madre, IG.ra , già con lei convivente, in MO FI (FI) Via del Gelsomino 52. Parte_1
Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio e relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati riguardo a tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
b) Entrambi i genitori svolgono una attività che prevede turni lavorativi, il padre IG. , avrà comunque la facoltà di stare con il figlio almeno tre pomeriggi CP_1 infrasettimanali, dalla uscita della scuola fino a dopo cena, quando lo riaccompagnerà a casa della mamma, compatibilmente con i propri turni lavorativi. I fine settimana saranno alternati tra i due genitori. La vigilia di Natale il figlio starà con il padre, e con la madre, Per_1 Per_2 Per_3 salvo diverso accordo tra i genitori;
il giorno di Pasqua sarà alternato così come Pasquetta, il giorno dell'ultimo dell'anno, del primo dell'anno e i compleanni del figlio. Ulteriori periodi di vista e/o frequentazione del figlio potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà del padre. c) Per quanto riguarda le vacanze estive, il padre potrà trascorrere 20 gg. consecutivi, nel periodo da giugno a settembre, sempre da concordare con la madre del minore entro il 30.04 di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative del padre. I genitori concordano comunque di derogare anche alla disposizione, se vi è accordo tra gli stessi, nell'interesse del minore. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza ove andranno con il figlio: sia il padre che la madre quando trascorreranno, al di fuori dei suddetti mesi, dei periodi di vacanza con il figlio, dovranno darne congruo preavviso all'altro genitore, indicando la località di destinazione, nonché la data di partenza e di ritorno dalla vacanza. d) Il padre corrisponderà alla IG.ra , a titolo di mantenimento per il figlio, la Parte_1 somma mensile di € 300,00 da corrispondere, entro il 10 di ogni mese, tramite bonifico bancario al seguente cod. IBAN della madre, IG.ra T), somma rivalutabile secondo gli indici Parte_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordare tra le parti, spese straordinarie mediche
(ad es. visite specialistiche prescritte dal pediatra, o medico curante, cure dentistiche anche presso strutture pubbliche, spese oculistiche, occhiali, lenti a contatto se prescritte dallo specialista, farmaci prescritti dal medico/pediatra anche non coperti dal SSN - esclusi i farmaci da banco). Le spese scolastiche dell'asilo nido e della scuola materna sono sostenute dalla madre che ottiene il relativo rimborso dalla Regione e dall'INPS. Le spese scolastiche ed extrascolastiche oltre che ludiche, sportive e/o ricreative saranno suddivise a metà tra i genitori: sul punto si fa riferimento alle Linee pagina 2 di 4 Guida per le spese dei figli approvate dal Tribunale di Firenze e dal CNF;
l'assegno familiare verrà percepito dalla madre, IG.ra e) entrambi i genitori si rilasciano il consenso ai Parte_1 documenti per l'espatrio”.
a)
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Le Parti hanno proposto ricorso congiunto per ottenere la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio minore nato il Persona_4
23/02/2023 dalla relazione more uxorio, ad oggi interrotta, tra le parti.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate meritano accoglimento in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse del figlio minorenne.
3. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così dispone:
- prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto depositato in data 2/10/2025 e provvede in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Manca la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15/10/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi
La Giudice rel.
dott.ssa Monica Tarchi
La Presidente
dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Volontaria Giurisdizione iscritta al n. r.g. 16923/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
MO F.no (FI) via del Gelsomino 52, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Montagni
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Guidi (FI) Via G. Puccini, 22, Int. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Catia Dragoni
RESISTENTE
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con l'intervento necessario ex lege del PM (visto del 15/10/2025)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“I IGg.rri e , ut supra rappresentati e domiciliati, ricorrono all'Ecc.mo CP_1 Parte_1
Tribunale di Firenze per richiedere un Provvedimento che omologhi i seguenti accordi: a) Affido
pagina 1 di 4 condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata del minore presso la Per_1 madre, IG.ra , già con lei convivente, in MO FI (FI) Via del Gelsomino 52. Parte_1
Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio e relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati riguardo a tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
b) Entrambi i genitori svolgono una attività che prevede turni lavorativi, il padre IG. , avrà comunque la facoltà di stare con il figlio almeno tre pomeriggi CP_1 infrasettimanali, dalla uscita della scuola fino a dopo cena, quando lo riaccompagnerà a casa della mamma, compatibilmente con i propri turni lavorativi. I fine settimana saranno alternati tra i due genitori. La vigilia di Natale il figlio starà con il padre, e con la madre, Per_1 Per_2 Per_3 salvo diverso accordo tra i genitori;
il giorno di Pasqua sarà alternato così come Pasquetta, il giorno dell'ultimo dell'anno, del primo dell'anno e i compleanni del figlio. Ulteriori periodi di vista e/o frequentazione del figlio potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà del padre. c) Per quanto riguarda le vacanze estive, il padre potrà trascorrere 20 gg. consecutivi, nel periodo da giugno a settembre, sempre da concordare con la madre del minore entro il 30.04 di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative del padre. I genitori concordano comunque di derogare anche alla disposizione, se vi è accordo tra gli stessi, nell'interesse del minore. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza ove andranno con il figlio: sia il padre che la madre quando trascorreranno, al di fuori dei suddetti mesi, dei periodi di vacanza con il figlio, dovranno darne congruo preavviso all'altro genitore, indicando la località di destinazione, nonché la data di partenza e di ritorno dalla vacanza. d) Il padre corrisponderà alla IG.ra , a titolo di mantenimento per il figlio, la Parte_1 somma mensile di € 300,00 da corrispondere, entro il 10 di ogni mese, tramite bonifico bancario al seguente cod. IBAN della madre, IG.ra T), somma rivalutabile secondo gli indici Parte_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordare tra le parti, spese straordinarie mediche
(ad es. visite specialistiche prescritte dal pediatra, o medico curante, cure dentistiche anche presso strutture pubbliche, spese oculistiche, occhiali, lenti a contatto se prescritte dallo specialista, farmaci prescritti dal medico/pediatra anche non coperti dal SSN - esclusi i farmaci da banco). Le spese scolastiche dell'asilo nido e della scuola materna sono sostenute dalla madre che ottiene il relativo rimborso dalla Regione e dall'INPS. Le spese scolastiche ed extrascolastiche oltre che ludiche, sportive e/o ricreative saranno suddivise a metà tra i genitori: sul punto si fa riferimento alle Linee pagina 2 di 4 Guida per le spese dei figli approvate dal Tribunale di Firenze e dal CNF;
l'assegno familiare verrà percepito dalla madre, IG.ra e) entrambi i genitori si rilasciano il consenso ai Parte_1 documenti per l'espatrio”.
a)
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Le Parti hanno proposto ricorso congiunto per ottenere la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio minore nato il Persona_4
23/02/2023 dalla relazione more uxorio, ad oggi interrotta, tra le parti.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate meritano accoglimento in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse del figlio minorenne.
3. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così dispone:
- prende atto delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto depositato in data 2/10/2025 e provvede in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Manca la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15/10/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi
La Giudice rel.
dott.ssa Monica Tarchi
La Presidente
dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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