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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 04/02/2026, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1815/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AL NE IO RI, Presidente
DE SIMONE RI VITTORIA, Relatore
CANDIA UGO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17210/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag. EN Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi N.31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240069998170000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240069998170000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240069998170000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 845/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 24.6.2024 alla Agenzia delle entrate – Riscossione e alla Agenzia delle entrate Direzione Provinciale II di Napoli, Ricorrente_1, in proprio e quale ex amministratore della
“cessata” (28.05.2013) società Ricorrente_2 di Ricorrente_1 & C. s.a.s”, ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2024 00699981 70 000, notificata in data 23 aprile 2024, ruolo n. 2024/000389 emessa a seguito di accertamento n. REA01C101335/2008 anno 2003, notificato il 10.11.2008 e, successivamente, impugnato. Il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella di pagamento trattandosi di pretesa coperta da dichiarazione di cessata materia del contendere e il decorso dei termini di prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale II di Napoli rilevando in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per la tardiva costituzione in giudizio della parte ricorrente.
Nel merito ha contestato i motivi di impugnazione precisando che la cartella impugnata oltre al ruolo n.
2024/000389 emesso a seguito di accertamento n. REA01C101335/2008 anno 2003, ha ad oggetto altresì l'identificativo Partita CF_Ricorrente_1/A20, contenente l'iscrizione a ruolo scaturente dal controllo ex art. 36 bis DPR 600/73 relativamente a redditi soggetti a tassazione separata per l'anno d'imposta 2020 e l'identificativo Partita T211109124706344610000005/D, contenente l'iscrizione a ruolo scaturente dal controllo ex art. 36 bis DPR 600/73 relativamente al Modello Unico per l'anno d'imposta 2020 rispetto ai quali il ricorrente nulla ha rilevato così attestandone la fondatezza e legittimità, confermata da acquiescenza tacita dei rilievi dell'Ufficio.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 25.7.2024 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità, ha fissato per la trattazione l'udienza del 13 novembre
2025 con la nomina del relatore indicato in epigrafe. Con decreto presidenziale n. 6045/28/2024 del 2/09/2024
è stato dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione.
All'udienza fissata per la trattazione in pubblica udienza in data 13 novembre 2025 il collegio ha accolto l'istanza di rinvio formulata dal difensore del ricorrente, alla successiva udienza in data 15 gennaio 2026 il collegio ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 , in proprio e quale ex amministratore della “cessata” (28.05.2013) società Ricorrente_2 di Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2024 00699981 70 000, notificata in data 23 aprile 2024, ruolo n. 2024/000389 emessa a seguito di accertamento n.
REA01C101335/2008 anno 2003, notificato il 10.11.2008 e, successivamente, impugnato. Il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella di pagamento trattandosi di pretesa coperta da dichiarazione di cessata materia del contendere e il decorso dei termini di prescrizione.
Appare opportuno ricostruire le fasi precedenti la notifica dell'atto impugnato. La società “Ricorrente_2 di Ricorrente_1, nonché i soci della predetta società, impugnavano gli avvisi di accertamento emessi dal soppresso Ufficio di Napoli 3 ed aventi ad oggetto la determinazione induttiva dei ricavi ex art. 39, I comma, lettera d), del D.P.R. 600/73 per il 2003. Tali accertamenti erano consequenziali a un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza di Torre Annunziata.
Avverso i suddetti accertamenti venivano proposti ricorsi all'Agenzia delle EN di Castellammare di Stabia, i primi due da Ricorrente_1 e Ricorrente_2, mentre veniva presentato dai rappresentanti legali della società quello in merito all'accertamento n. REA02C101222/2008 relativo alla società.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle EN di Castellammare di Stabia che per i ricorsi presentati dai soci, nel merito chiedeva il rigetto dei ricorsi in quanto l'adesione al concordato preventivo postula la presentazione dello studio di settore e/o dei parametri. Con memoria illustrativa depositata il 14/10/2010, la società Ricorrente_2 di Ricorrente_1 contestava le controdeduzioni dell'Ufficio ed in particolare rilevava che l'esclusione dal concordato preventivo per la mancata presentazione dello studio, veniva dedotta dall'ufficio, in mancanza di espressa previsione legislativa, per esigenze di sistematicità dell'istituto e per l'effettuazione del calcolo.
Rilevava, inoltre, che l'Ufficio non aveva mai inviato un atto di esclusione dal concordato preventivo ovvero una comunicazione di nullità del detto concordato.
La Commissione di I grado di Napoli, con sentenza 34/12/2011, accoglieva il ricorso;
il giudizio in appello proposto dall'Amministrazione finanziaria si concludeva con la dichiarazione di estinzione per cessata materia del contendere richiesta dalla stessa Agenzia delle EN (sentenza n.164/08/2013 dep. in data
4.6.2023 della Sez. 8 Commissione Tributaria Regionale di Napoli).
Avverso detta sentenza, l'Agenzia ebbe a proporre Ricorso per Cassazione, all'esito del quale, nella contumacia dei resistenti, la Suprema Corte – con ordinanza n. 11741/2022 non comunicata – ebbe a ritenere definita la lite ai sensi dell'art. 39 D.L. 6-7-2011 limitatamente alla controversia instaurata nei confronti di
Ricorrente_2 per l'avviso di accertamento n. REA 01C101336-2008, essendo regolare la domanda di definizione della lite pendente n. TF5 001340/2012, trasmessa in via telematica;
annullava la sentenza impugnata e rinviava alla CTR Campania, in diversa composizione, per l'ulteriore trattazione e la liquidazione delle spese di lite.
Tanto premesso, la cartella impugnata con il presente ricorso, trova fondamento nella ordinanza n.
11741/2022 resa dalla Corte di Cassazione con la quale fu definita la lite ai sensi dell'art. 39 D.L. 6-7-2011 limitatamente alla controversia instaurata nei confronti della sig.ra Ricorrente_2 per l'avviso di accertamento n. REA 01C101336-2008, essendo regolare la domanda di definizione della lite pendente n.
TF5 001340/2012, trasmessa in via telematica.
In particolare, la citata ordinanza della Corte di cassazione così motivava “Con un unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione di legge commessa dal giudice d'appello, per aver la CTR erroneamente dichiarato integralmente estinto il giudizio nei confronti della società e dei due soci in presenza di definizione agevolata di solo parte della lite, limitatamente alla posizione di un socio.
5. Il motivo è fondato, dal momento che l'Agenzia ha in modo circostanziato dato conto del fatto che la definizione della lite ai sensi dell'art. 39 comma 12 del d.l. n.98 del 2011, convertito in legge n.111 del 2011 limitatamente all'avviso di accertamento REAO1C101336 2008 emesso nei confronti di LA Del Giudice per IRPEF e Addizionali 2003.
La materia del contendere è pertanto viva quanto ai restanti due avvisi di accertamento, nei confronti della Ricorrente_1 per IVA e IRAP 2003 e del socio Ricorrente_1 per IRPEF e Addizionali 2003, oltre ad accessori.
6. Per l'effetto, la sentenza impugnata dev'essere cassata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per l'ulteriore trattazione e per la liquidazione delle spese di lite.” Nell'atto impugnato si fa espresso riferimento alla mancata riassunzione della causa a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 11741/2022 depositata il 12.4.2022 che ha cassato la sentenza n.164/08/2013 emessa dalla CTR con rinvio ad altra sezione della CTR Campania, cioè la sentenza con la quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere. La mancata riassunzione ha determinato l'estinzione del giudizio ab origine con conseguente consolidamento dell'atto impugnato n. REA01C101335/2008 (IRPEF
2003).
Il ricorrente oltre a dolersi della omessa notifica dell'ordinanza della Corte di Cassazione ha eccepito l'illegittimità e infondatezza dell'atto impugnato essendo cessata la materia del contendere, rispetto agli impugnati avvisi di accertamento che lo riguardavano, segnatamente per IVA ed IRAP 2003 dell' Ricorrente_2 sas e per IRPEF e Addizionali 2003 quale socio, per intervenuta definizione della lite ai sensi dell'art. 39 – comma 12 – del d.l. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011.
Tanto premesso la Corte rileva in via preliminare che il ricorso è inammissibile per la tardiva costituzione in giudizio della parte ricorrente ed invero dalla documentazione in atti risulta che il ricorso in questione è stato notificato alle parti resistenti in data 24/06/2024 e il deposito presso la CGT di primo grado di Napoli è avvenuto in data 25.7.2024 quindi oltre il termine di trenta giorni previsto a pena di decadenza, dall'art. 22 del DLGS 546/92. Il notevole periodo di tempo trascorso dall'accertamento tributario e la complessità della vicenda processuale giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di
Ag. EN DP 2 che si liquidano in 5.000,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AL NE IO RI, Presidente
DE SIMONE RI VITTORIA, Relatore
CANDIA UGO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17210/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag. EN Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi N.31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240069998170000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240069998170000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240069998170000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 845/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 24.6.2024 alla Agenzia delle entrate – Riscossione e alla Agenzia delle entrate Direzione Provinciale II di Napoli, Ricorrente_1, in proprio e quale ex amministratore della
“cessata” (28.05.2013) società Ricorrente_2 di Ricorrente_1 & C. s.a.s”, ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2024 00699981 70 000, notificata in data 23 aprile 2024, ruolo n. 2024/000389 emessa a seguito di accertamento n. REA01C101335/2008 anno 2003, notificato il 10.11.2008 e, successivamente, impugnato. Il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella di pagamento trattandosi di pretesa coperta da dichiarazione di cessata materia del contendere e il decorso dei termini di prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale II di Napoli rilevando in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per la tardiva costituzione in giudizio della parte ricorrente.
Nel merito ha contestato i motivi di impugnazione precisando che la cartella impugnata oltre al ruolo n.
2024/000389 emesso a seguito di accertamento n. REA01C101335/2008 anno 2003, ha ad oggetto altresì l'identificativo Partita CF_Ricorrente_1/A20, contenente l'iscrizione a ruolo scaturente dal controllo ex art. 36 bis DPR 600/73 relativamente a redditi soggetti a tassazione separata per l'anno d'imposta 2020 e l'identificativo Partita T211109124706344610000005/D, contenente l'iscrizione a ruolo scaturente dal controllo ex art. 36 bis DPR 600/73 relativamente al Modello Unico per l'anno d'imposta 2020 rispetto ai quali il ricorrente nulla ha rilevato così attestandone la fondatezza e legittimità, confermata da acquiescenza tacita dei rilievi dell'Ufficio.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 25.7.2024 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità, ha fissato per la trattazione l'udienza del 13 novembre
2025 con la nomina del relatore indicato in epigrafe. Con decreto presidenziale n. 6045/28/2024 del 2/09/2024
è stato dichiarato non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione.
All'udienza fissata per la trattazione in pubblica udienza in data 13 novembre 2025 il collegio ha accolto l'istanza di rinvio formulata dal difensore del ricorrente, alla successiva udienza in data 15 gennaio 2026 il collegio ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 , in proprio e quale ex amministratore della “cessata” (28.05.2013) società Ricorrente_2 di Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2024 00699981 70 000, notificata in data 23 aprile 2024, ruolo n. 2024/000389 emessa a seguito di accertamento n.
REA01C101335/2008 anno 2003, notificato il 10.11.2008 e, successivamente, impugnato. Il ricorrente ha eccepito la nullità della cartella di pagamento trattandosi di pretesa coperta da dichiarazione di cessata materia del contendere e il decorso dei termini di prescrizione.
Appare opportuno ricostruire le fasi precedenti la notifica dell'atto impugnato. La società “Ricorrente_2 di Ricorrente_1, nonché i soci della predetta società, impugnavano gli avvisi di accertamento emessi dal soppresso Ufficio di Napoli 3 ed aventi ad oggetto la determinazione induttiva dei ricavi ex art. 39, I comma, lettera d), del D.P.R. 600/73 per il 2003. Tali accertamenti erano consequenziali a un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza di Torre Annunziata.
Avverso i suddetti accertamenti venivano proposti ricorsi all'Agenzia delle EN di Castellammare di Stabia, i primi due da Ricorrente_1 e Ricorrente_2, mentre veniva presentato dai rappresentanti legali della società quello in merito all'accertamento n. REA02C101222/2008 relativo alla società.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle EN di Castellammare di Stabia che per i ricorsi presentati dai soci, nel merito chiedeva il rigetto dei ricorsi in quanto l'adesione al concordato preventivo postula la presentazione dello studio di settore e/o dei parametri. Con memoria illustrativa depositata il 14/10/2010, la società Ricorrente_2 di Ricorrente_1 contestava le controdeduzioni dell'Ufficio ed in particolare rilevava che l'esclusione dal concordato preventivo per la mancata presentazione dello studio, veniva dedotta dall'ufficio, in mancanza di espressa previsione legislativa, per esigenze di sistematicità dell'istituto e per l'effettuazione del calcolo.
Rilevava, inoltre, che l'Ufficio non aveva mai inviato un atto di esclusione dal concordato preventivo ovvero una comunicazione di nullità del detto concordato.
La Commissione di I grado di Napoli, con sentenza 34/12/2011, accoglieva il ricorso;
il giudizio in appello proposto dall'Amministrazione finanziaria si concludeva con la dichiarazione di estinzione per cessata materia del contendere richiesta dalla stessa Agenzia delle EN (sentenza n.164/08/2013 dep. in data
4.6.2023 della Sez. 8 Commissione Tributaria Regionale di Napoli).
Avverso detta sentenza, l'Agenzia ebbe a proporre Ricorso per Cassazione, all'esito del quale, nella contumacia dei resistenti, la Suprema Corte – con ordinanza n. 11741/2022 non comunicata – ebbe a ritenere definita la lite ai sensi dell'art. 39 D.L. 6-7-2011 limitatamente alla controversia instaurata nei confronti di
Ricorrente_2 per l'avviso di accertamento n. REA 01C101336-2008, essendo regolare la domanda di definizione della lite pendente n. TF5 001340/2012, trasmessa in via telematica;
annullava la sentenza impugnata e rinviava alla CTR Campania, in diversa composizione, per l'ulteriore trattazione e la liquidazione delle spese di lite.
Tanto premesso, la cartella impugnata con il presente ricorso, trova fondamento nella ordinanza n.
11741/2022 resa dalla Corte di Cassazione con la quale fu definita la lite ai sensi dell'art. 39 D.L. 6-7-2011 limitatamente alla controversia instaurata nei confronti della sig.ra Ricorrente_2 per l'avviso di accertamento n. REA 01C101336-2008, essendo regolare la domanda di definizione della lite pendente n.
TF5 001340/2012, trasmessa in via telematica.
In particolare, la citata ordinanza della Corte di cassazione così motivava “Con un unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione di legge commessa dal giudice d'appello, per aver la CTR erroneamente dichiarato integralmente estinto il giudizio nei confronti della società e dei due soci in presenza di definizione agevolata di solo parte della lite, limitatamente alla posizione di un socio.
5. Il motivo è fondato, dal momento che l'Agenzia ha in modo circostanziato dato conto del fatto che la definizione della lite ai sensi dell'art. 39 comma 12 del d.l. n.98 del 2011, convertito in legge n.111 del 2011 limitatamente all'avviso di accertamento REAO1C101336 2008 emesso nei confronti di LA Del Giudice per IRPEF e Addizionali 2003.
La materia del contendere è pertanto viva quanto ai restanti due avvisi di accertamento, nei confronti della Ricorrente_1 per IVA e IRAP 2003 e del socio Ricorrente_1 per IRPEF e Addizionali 2003, oltre ad accessori.
6. Per l'effetto, la sentenza impugnata dev'essere cassata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per l'ulteriore trattazione e per la liquidazione delle spese di lite.” Nell'atto impugnato si fa espresso riferimento alla mancata riassunzione della causa a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 11741/2022 depositata il 12.4.2022 che ha cassato la sentenza n.164/08/2013 emessa dalla CTR con rinvio ad altra sezione della CTR Campania, cioè la sentenza con la quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere. La mancata riassunzione ha determinato l'estinzione del giudizio ab origine con conseguente consolidamento dell'atto impugnato n. REA01C101335/2008 (IRPEF
2003).
Il ricorrente oltre a dolersi della omessa notifica dell'ordinanza della Corte di Cassazione ha eccepito l'illegittimità e infondatezza dell'atto impugnato essendo cessata la materia del contendere, rispetto agli impugnati avvisi di accertamento che lo riguardavano, segnatamente per IVA ed IRAP 2003 dell' Ricorrente_2 sas e per IRPEF e Addizionali 2003 quale socio, per intervenuta definizione della lite ai sensi dell'art. 39 – comma 12 – del d.l. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011.
Tanto premesso la Corte rileva in via preliminare che il ricorso è inammissibile per la tardiva costituzione in giudizio della parte ricorrente ed invero dalla documentazione in atti risulta che il ricorso in questione è stato notificato alle parti resistenti in data 24/06/2024 e il deposito presso la CGT di primo grado di Napoli è avvenuto in data 25.7.2024 quindi oltre il termine di trenta giorni previsto a pena di decadenza, dall'art. 22 del DLGS 546/92. Il notevole periodo di tempo trascorso dall'accertamento tributario e la complessità della vicenda processuale giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di
Ag. EN DP 2 che si liquidano in 5.000,00 oltre accessori se dovuti.