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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 01/12/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. AR LI Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 975/2025 promossa da
(c.f./p.iva ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f./p.iva , Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. CLEMENTI STEFANO
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale, letto il ricorso introduttivo, nel quale viene premesso che a Bianzone (SO) il 07.08.2004 i ricorrenti contraevano matrimonio concordatario, annotato in data 09.08.2004 nei Registri dello Stato Civile del Comune di Bianzone al n. 5, Serie B, P II, anno 2004,
pagina 1 di 3 reputato che sussistono le condizioni di legge per dichiarare la separazione delle parti, che hanno espresso concorde volontà in tal senso, osservato che le condizioni concordate meritano accoglimento, in quanto conformi alla legge ed all'interesse delle parti:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La casa coniugale, ubicata nel Comune di Valfurva (SO), via Plagheira n. 9/A, di proprietà della moglie e presso cui vive anche la figlia maggiorenne, viene assegnata alla sig.ra con ogni Parte_1
arredo e corredo;
3. Per espresso accordo tra le parti, al fine di andare incontro alle esigenze del sig. he, Parte_2
per il momento, non ha disponibilità di altra soluzione abitativa, la sig.ra lo autorizza a Parte_1
continuare ad abitare nella casa familiare sino al reperimento di altra idonea sistemazione ove, non appena trovata, si impegna a trasferire la propria residenza dandone tempestiva comunicazione all'anagrafe comunale.
4. Il sig. erserà mensilmente alla figlia , a titolo di contributo al suo Parte_2 Per_1
mantenimento fino a quando non sarà economicamente autosufficiente, la somma di € 300,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat decorso un anno dall'omologazione della separazione;
5. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Per la loro individuazione i coniugi intendono fare riferimento all'elencazione di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Sondrio;
6. Le parti rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico in quanto economicamente indipendenti ed autosufficienti;
7. Le parti si danno atto di aver regolamentato ogni reciproca pendenza economica e pertanto null'altro avranno reciprocamente a pretendere;
8. I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti;
9. Ordinare al Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte,
pagina 2 di 3 preso atto che con note congiunte le parti hanno confermato la domanda ed hanno prestato acquiescenza alla sentenza, rilevato che, quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, onde la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato che la decisione sulle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito,
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale di e , Parte_1 Parte_2
omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza, spese di lite al definitivo, provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 13 11 25
Il Presidente estensore
AR LI
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. AR LI Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 975/2025 promossa da
(c.f./p.iva ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f./p.iva , Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. CLEMENTI STEFANO
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale, letto il ricorso introduttivo, nel quale viene premesso che a Bianzone (SO) il 07.08.2004 i ricorrenti contraevano matrimonio concordatario, annotato in data 09.08.2004 nei Registri dello Stato Civile del Comune di Bianzone al n. 5, Serie B, P II, anno 2004,
pagina 1 di 3 reputato che sussistono le condizioni di legge per dichiarare la separazione delle parti, che hanno espresso concorde volontà in tal senso, osservato che le condizioni concordate meritano accoglimento, in quanto conformi alla legge ed all'interesse delle parti:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La casa coniugale, ubicata nel Comune di Valfurva (SO), via Plagheira n. 9/A, di proprietà della moglie e presso cui vive anche la figlia maggiorenne, viene assegnata alla sig.ra con ogni Parte_1
arredo e corredo;
3. Per espresso accordo tra le parti, al fine di andare incontro alle esigenze del sig. he, Parte_2
per il momento, non ha disponibilità di altra soluzione abitativa, la sig.ra lo autorizza a Parte_1
continuare ad abitare nella casa familiare sino al reperimento di altra idonea sistemazione ove, non appena trovata, si impegna a trasferire la propria residenza dandone tempestiva comunicazione all'anagrafe comunale.
4. Il sig. erserà mensilmente alla figlia , a titolo di contributo al suo Parte_2 Per_1
mantenimento fino a quando non sarà economicamente autosufficiente, la somma di € 300,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat decorso un anno dall'omologazione della separazione;
5. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Per la loro individuazione i coniugi intendono fare riferimento all'elencazione di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Sondrio;
6. Le parti rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico in quanto economicamente indipendenti ed autosufficienti;
7. Le parti si danno atto di aver regolamentato ogni reciproca pendenza economica e pertanto null'altro avranno reciprocamente a pretendere;
8. I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti;
9. Ordinare al Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte,
pagina 2 di 3 preso atto che con note congiunte le parti hanno confermato la domanda ed hanno prestato acquiescenza alla sentenza, rilevato che, quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, onde la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato che la decisione sulle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito,
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale di e , Parte_1 Parte_2
omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza, spese di lite al definitivo, provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 13 11 25
Il Presidente estensore
AR LI
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