Sentenza 23 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/2004, n. 15830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15830 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 23/03/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 1535
Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 018141/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di CAGLIARI - sez. distaccata di SASSARI;
nei confronti di:
1) EL ID, N. IL 15/08/1964;
avverso ORDINANZA del 27/03/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo GRERACI, il quale chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnate;
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 11 febbraio 2003 il Magistrato di sorveglianza di Sassari disponeva nei confronti di EL RI l'espulsione dal territorio dello Stato, sussistendo le condizioni previste dall'art. 16 d. lgs. 25.7.1998 n. 286 come modificato dall'art. 15 legge 30.7.2002 n. 189. Il Tribunale di sorveglianza della predetta sede con ordinanza in data 27 marzo 2003, in accoglimento dell'opposizione proposta da EL RI, revocava la sanzione alternativa dell'espulsione dal territorio dello Stato applicata nei confronti del sunnominato cittadino straniero.
Il giudice del merito, per quanto interessa in questa sede, riteneva, contrariamente alla richiesta di declaratoria di inammissibilità formulata all'udienza camerale dal pubblico ministero in quanto l'opposizione risultava essere stata proposta priva di motivi posti a suo sostegno, ammissibile il mezzo di impugnazione proposto dall'interessato.
Il tribunale affermava che nella specie, in considerazione della peculiarità della procedura che si svolge innanzi al magistrato di sorveglianza per l'applicazione della sanzione dell'espulsione prevista dal novellato art. 16 d. lgs. 286/1998 (emissione del provvedimento di espulsione inaudita altera parte;
brevità del termine - dieci giorni decorrenti dalla data di comunicazione del decreto di espulsione - concesso all'interessato per proporre reclamo;
mancata conoscenza degli atti in base ai quali il magistrato di sorveglianza ha fondato il proprio giudizio), non erano applicabili le disposizioni generali sulle impugnazioni così come consentito nel procedimento di sorveglianza dal combinato disposto degli artt. 678 e 666 co. 6 C.P.P., di guisa che l'opposizione era ammissibile anche se priva di motivi.
2. Ricorre per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, il quale deduce erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) C.P.P. in relazione agli artt. 678, 666, 581 e 591 steso codice e 16 d. lgs. 286/1998 come novellato dall'art. 15 co. 5 legge 189/2002), asserendo che l'opposizione in questione, inserendosi in un procedimento giurisdizionale, ha natura di mezzo di gravame come, peraltro, risultante dal testo della legge 189/2002 che chiaramente distingue fra opposizione, decisione e relativi termini, sicché, per essere ammissibile, deve essere munita di specifici motivi posti a suo sostegno proposti nei termini previsti dalla legge per la dichiarazione di opposizione al provvedimento di espulsione e non già, come avvenuto nella specie, mediante loro proposizione nel corso dell'udienza camerale celebratasi oltre il suddetto termine.
3. Il ricorso è fondato.
Invero, per esplicita disposizione di legge risulta che l'opposizione al provvedimento di espulsione del cittadino straniero ha natura giuridica di mezzo di impugnazione.
Infatti, l'art. 16 del d. lgs. 25.7.1998 n. 286 come modificato dall'art. 15 della legge 30.7.2002 n. 189 stabilisce che "..l'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione ". Ciò posto e poiché il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza deve procedere a norma dell'art. 666 C.P.P. come precisato dal successivo art. 678, si tratta di vedere se, in base alla previsione contenuta dell'art. 666 co. 6 C.P.P. - secondo cui le disposizioni sulle impugnazioni si osservano "in quanto applicabili - le norme dettate in via generale per le impugnazioni (artt. 568 e segg. C.P.P.) siano applicabili anche all'opposizione in questione con particolare riguardo a quanto dettato dall'art. 581 lett. e) C.P.P., che impone, a pena di inammissibilità (art. 591 co. 1^ lett. c) C.P.P.), che nell'atto di impugnazione siano enunciati, tra l'altro, i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Come sopra anticipato la risposta deve essere positiva, dal momento che le contrarie argomentazioni formulate dal giudice del merito risultano errate. Infatti, per i reclami in materia di permessi ai soggetti detenuti, disciplinati dagli artt. 30-bis e 30-ter della legge 26.7.1975 n. 354, è richiesta la predisposizione dei motivi secondo i principi che regolano le impugnazioni (tra le tante, Cass. Sez. I, 24.2.200 (c.c. 28.1.2000), Sasso, rv. 215.388), e ciò sebbene per tali reclami - avverso provvedimenti adottati, come quello di espulsione ex art. 16 d. lgs. 286/1998 - sia previsto un termine di presentazione addirittura notevolmente più breve (ventiquattro ore) rispetto a quello (dieci giorni) indicato per l'opposizione che ci occupa.
La rilevata, da parte dei giudici del merito, mancata conoscenza da parte dell'interessato, all'atto della proposizione dell'opposizione, degli atti su cui il magistrato di sorveglianza ha fondato il proprio giudizio non impedisce comunque di investire le questioni affrontate dal provvedimento opposto in sede di udienza camerale, rimanendo così effettivo l'esercizio del diritto di difesa, senza, poi, considerare che rimane salva la tempestiva proponibilità di motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 C.P.P.. Infine, va considerato che, laddove il legislatore ha inteso affrancare l'atto di impugnazione dalla necessità di essere accompagnato dai relativi motivi, lo ha detto espressamente come, ad esempio, in materia di riesame avverso i provvedimenti cautelari (art. 309 co. 6 C.P.P.: "..con la richiesta di riesame possono (non devono - n.d.e.)essere enunciati anche i motivi.."). Da quanto sopra enunciato consegue che, avendo il legislatore espressamente qualificato l'opposizione in questione come impugnazione e non sussistendo le ragioni di incompatibilità indicate dai giudici del merito per la relativa applicazione della disciplina generale dettata per le impugnazioni, ai sensi del combinato disposto degli arte. 581 lett. c) e 591 co. 1^ lett. c) C.P.P., l'opposizione proposta dal sunnominato interessato avverso il provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato emesso nei suoi confronti ex art. 16 d. lgs. 286/1990 risultava inammissibile siccome non corredata dai richiesti motivi posti a suo sostegno.
Conseguentemente l'adito tribunale di sorveglianza ne avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità, come richiesto dal competente pubblico ministero in sede di udienza camerale, invece di decidere nel merito. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. d) C.P.P. con conseguente definitività delle disposizioni contenute nel provvedimento del magistrato di sorveglianza illegittimamente revocate con l'ordinanza oggetto dell'odierno esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2004