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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 16/12/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1196/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice relatore
Dott. Aureliano De Luca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1196/2024 V.G. promosso da:
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Cinquina Roberto, e (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Palusci Katia;
C.F._2
OGGETTO: domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
“- confermare con riguardo alla pronuncia di divorzio tutte le conclusioni e le condizioni concordemente rassegnate al ricorso cumulativo per separazione consensuale e divorzio iscritto al n. 1196/2024 R.G.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente in data 29.11.2024 i ricorrenti hanno chiesto, contestualmente alla preliminare pronuncia di separazione personale, la pronuncia di una sentenza di scioglimento del matrimonio, dovendosi così riqualificare la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sulla base delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, da esse concordemente stabilite, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
2. Con sentenza parziale del 15.05.2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi ed omologato l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione. La causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo del giudice relatore ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda di divorzio, rappresentata dal decorso del termine indicato dall'art. 3,
n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale (art. 473-bis.49, comma I, c.p.c.).
3. All'udienza del 27.11.2025, tenutasi secondo le modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare e di non aver ripreso alcuna forma di convivenza, chiedendo una pronuncia di divorzio alle stesse condizioni della separazione.
4. In data 13.05.2025, il P.M. ha espresso il proprio parere in senso favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
5. La domanda di scioglimento del matrimonio – divenuta procedibile per effetto del decorso del termine dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970 e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale - risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del
1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Innanzitutto, risulta trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi;
inoltre, le parti hanno dichiarato che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca, di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella richiesta di scioglimento del matrimonio. Il lasso di tempo per cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
6. Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti a
Vasto il 07.10.2020, e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Vasto al n. 18, parte I, dell'anno 2020.
7. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e non sono contrarie a norme di legge e a principi di ordine pubblico.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
8. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 890, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
9. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e a Vasto il 07.10.2020, e trascritto nel Registro dello
[...] Parte_2
Stato Civile del Comune di Vasto al n. 18, parte I, dell'anno 2020; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025
IL PRESIDENTE Il GIUDICE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice relatore
Dott. Aureliano De Luca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1196/2024 V.G. promosso da:
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Cinquina Roberto, e (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Palusci Katia;
C.F._2
OGGETTO: domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI:
“- confermare con riguardo alla pronuncia di divorzio tutte le conclusioni e le condizioni concordemente rassegnate al ricorso cumulativo per separazione consensuale e divorzio iscritto al n. 1196/2024 R.G.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente in data 29.11.2024 i ricorrenti hanno chiesto, contestualmente alla preliminare pronuncia di separazione personale, la pronuncia di una sentenza di scioglimento del matrimonio, dovendosi così riqualificare la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sulla base delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, da esse concordemente stabilite, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
2. Con sentenza parziale del 15.05.2025 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi ed omologato l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione. La causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo del giudice relatore ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda di divorzio, rappresentata dal decorso del termine indicato dall'art. 3,
n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale (art. 473-bis.49, comma I, c.p.c.).
3. All'udienza del 27.11.2025, tenutasi secondo le modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare e di non aver ripreso alcuna forma di convivenza, chiedendo una pronuncia di divorzio alle stesse condizioni della separazione.
4. In data 13.05.2025, il P.M. ha espresso il proprio parere in senso favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
5. La domanda di scioglimento del matrimonio – divenuta procedibile per effetto del decorso del termine dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970 e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale - risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del
1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Innanzitutto, risulta trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi;
inoltre, le parti hanno dichiarato che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca, di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella richiesta di scioglimento del matrimonio. Il lasso di tempo per cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
6. Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti a
Vasto il 07.10.2020, e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Vasto al n. 18, parte I, dell'anno 2020.
7. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e non sono contrarie a norme di legge e a principi di ordine pubblico.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
8. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 890, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
9. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e a Vasto il 07.10.2020, e trascritto nel Registro dello
[...] Parte_2
Stato Civile del Comune di Vasto al n. 18, parte I, dell'anno 2020; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025
IL PRESIDENTE Il GIUDICE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi