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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 5005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5005 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 11064/2023 R.G.
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1
mandato in atti dagli Avv.ti Avellone Roberto e Avellone Roberta;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa per Controparte_1
mandato in atti dall'Avv. Licata Valeria;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione (contenzioso).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 14/10/2025 concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha chiesto Parte_1
1 la modifica dei provvedimenti della separazione da , Controparte_1
mediante riduzione dell'assegno posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli e nella misura complessiva di Per_1 Per_2
euro 600,00 (euro 300,00 ciascuno), con la previsione dell'obbligo a carico di entrambi i genitori di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%
e della revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie.
In via gradata, ha chiesto di porre a carico di l'obbligo di Controparte_1
versare un'indennità di occupazione commisurata al valore dell'immobile nel caso in cui quest'ultima volesse continuare ad abitare nella casa coniugale.
A sostegno della domanda di revisione, il ricorrente ha allegato di avere subito una contrazione dei redditi ricavati dalla professione di avvocato a causa del generale stato di crisi che ha caratterizzato le libere professioni, di essere stato, quindi, costretto ad accedere al regime fiscale forfettario e a licenziare la segretaria che aveva lavorato nel suo studio legale sin dal gennaio
2009, non essendo più in grado di sostenere il relativo costo.
Ha, inoltre, esposto di abitare in un modesto appartamento ubicato sopra il proprio studio legale e di non possedere un'autovettura, disponendo unicamente di un motociclo usato.
Ha dedotto che invece la moglie ha migliorato la propria condizione reddituale e patrimoniale, atteso che, oltre ad aver proseguito l'esercizio della professione forense, ha intrapreso, successivamente alla separazione, l'attività di Giudice Onorario presso il Tribunale di Marsala e, a seguito del decesso del padre, ha altresì ereditato un rilevante patrimonio immobiliare (un immobile ubicato in Palermo, in Via delle Magnolie n. 3, che risulterebbe essere stato concesso in locazione a terzi, nonché un dammuso nell'isola di Pantelleria, in contrada Madonna delle Grazie) e ha incrementato la propria partecipazione nella “PI s.r.l.”, società immobiliare titolare di beni di significativo pregio.
Ha poi precisato di avere integralmente sostenuto - come da accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita - tutte le spese afferenti al percorso
2 di studi universitari del figlio che ha conseguito la laurea in Per_1
giurisprudenza presso l'Università di Trento e ha chiesto che anche la madre dia obbligata a partecipare al mantenimento del medesimo sino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
Con riguardo, infine, alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale ha lamentato che la resistente avrebbe interrotto la Parte_1
convivenza con i figli nell'immobile in più occasioni, in particolare nel giugno
2019, per trasferirsi per diversi mesi unitamente al figlio presso Per_2
l'abitazione del proprio padre e che la stessa aveva concesso in locazione, alcune stanze della casa familiare, dapprima ad un'anziana donna spagnola e, recentemente, ad una docente di nazionalità ucraina.
2. Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la sussistenza Controparte_1
dei presupposti per la modifica delle condizioni della separazione in ragione del mancato peggioramento nelle condizioni economiche del ricorrente rispetto al momento della sottoscrizione dell'accordo di separazione, fatta eccezione che per l'anno 2021, circostanza da considerarsi fisiologica e riconducibile all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ha, inoltre, sostenuto che il passaggio del ricorrente, nell'anno 2022, dal regime fiscale ordinario a quello forfettario non poteva assumere alcun rilievo, atteso che i presupposti per l'accesso a tale regime sussistevano già in precedenza (redditi inferiori ad euro 65.000,00) e, a conferma dell'agiato tenore di vita condotto dal marito, ha evidenziato che questi è iscritto a ben due circoli esclusivi nella città di Palermo (Circolo del Tennis e Golf Club
Airoldi), partecipa a tornei sportivi fuori Palermo presso circoli altrettanto esclusivi (come il “Borgo di Luce I Monasteri” di Siracusa) ed effettua viaggi con cadenza trimestrale quale Presidente dell'AIAT (Associazione Italiana
Avvocati Tennisti), sostenendone i relativi costi.
Quanto alla propria condizione lavorativa, ha esposto di Controparte_1
non aver mai esercitato la professione forense per scelta condivisa con il
3 coniuge- per dedicarsi alla famiglia e all'accudimento dei figli- e di lavorare come Giudice onorario presso il tribunale di Marsala soltanto dal 2021, al fine di ottenere una retribuzione fissa, pari a circa 1.000,00 euro lordi al mese.
Ha contestato di aver ereditato un ingente patrimonio immobiliare dal padre, dal momento che è divenuta proprietaria di un immobile sito in via delle
Magnolie n. 3, da cui non ricava alcuna fonte di guadagno, essendo stato concesso in comodato d'uso gratuito a terzi - e di un dammuso a Pantelleria- destinato alle sue vacanze estive con i figli- e del quale, comunque, già alla data della separazione, era nuda proprietaria.
Ha, dunque, concluso chiedendo al Tribunale di rigettare la richiesta di controparte di riduzione del contributo economico di mantenimento per il figlio
, maggiorenne e non economicamente indipendente e, per l'effetto, di Per_2
confermare l'obbligo in capo al ricorrente di versare, a tale titolo, la somma di euro 650,00 e di contribuire alle spese straordinarie del figlio nella Per_2
misura del 70% come da Protocollo del Tribunale di Palermo.
In secondo luogo ha chiesto di porre a carico del coniuge l'obbligo di contribuire al mantenimento del primogenito , non ancora Per_1
economicamente indipendente dopo aver conseguito la laurea, mediante versamento della somma di euro 650,00 mensili, da corrispondere euro
250,00 alla moglie, quale genitore convivente, ed euro 400,00 direttamente al figlio e di sostenere le spese straordinarie nella misura del 100%.
3. All'esito dell'audizione dei coniugi, il Giudice Delegato con ordinanza del
29/03/2024, in assenza di provvedimenti temporanei e urgenti da adottare, ha rigettato le richieste istruttorie formulate dalle parti e alla successiva udienza del 14.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
4. Così succintamente enucleate le richieste e le deduzioni delle parti, occorre, anzitutto, evidenziare, in punto di diritto, che in tema di regime economico in favore della prole, in conseguenza della crisi familiare, la misura del contributo per il mantenimento dei figli minorenni (e dunque, come nel
4 caso che ci occupa, anche maggiorenni non economicamente autonomi), determinata in seno alla convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale del divorzio ex art. 6, comma 3, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, è suscettibile di essere modificata, ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., in presenza degli stessi presupposti previsti per il caso in cui l'assegno sia stato determinato in sede giurisdizionale, poiché
l'accordo produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché, per la modifica del contributo, è necessario che sia sopravvenuto un mutamento delle condizioni economiche dei genitori, idoneo a variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con la convenzione (Cass.
n. 19388 del 15/07/2024).
Difatti, in aderenza al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità suscettibile di applicazione anche in relazione al disposto dell'attuale art. 473 bis. 29 c.p.c. (a tenore del quale: “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”), in ordine alla domanda concernente la revisione del contributo al mantenimento dei figli minori il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.
Non pare, inoltre, ozioso rammentare che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre ove i figli, senza colpa, siano
5 ancora dipendenti dai genitori (Cass., 20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018
n 32529), presupposto questo che pacificamente sussiste nella vicenda in disamina in cui , che ha compiuto 27 anni, pur dopo la laurea e il Per_1
conseguimento del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato, non ha ancora raggiunto una propria autonomia economica e
, che tra qualche giorno compirà vent'anni, studia all'università. Per_2
Nella fattispecie in esame i coniugi, nell'accordo di separazione consensuale siglato il 6.4.2020, concluso a seguito di negoziazione assistita e autorizzato dal Procuratore della Repubblica il 16.4.2020, avevano stabilito che la casa coniugale sarebbe stata assegnata a e Controparte_1 Parte_1
avrebbe contribuito al mantenimento di , al tempo ancora minorenne Per_2
e convivente con la madre, mediante corresponsione dell'importo mensile di euro 650 per il suo mantenimento e del 70% delle spese straordinarie, mentre per il primogenito , studente universitario presso l'ateneo di Trento, si Per_1
sarebbe fatto carico integralmente delle spese per il suo mantenimento, finché lo stesso non sarebbe diventato indipendente.
5. Innanzitutto, va senza dubbio confermata, in ossequio al disposto dell'art. 337 sexies c.c., l'assegnazione in favore di Controparte_1
dell'immobile adibito a casa coniugale ubicato in via Salvatore Vigo n. 1/C, dove vivono la resistente e i due figli (che ormai da qualche anno, dopo Per_1
la laurea a Trento, è tornato a Palermo) e , entrambi maggiorenni ma, Per_2
come detto, non ancora economicamente autosufficienti.
6. Rispetto, invece, alla asserita contrazione dei redditi derivanti dall'attività forense svolta dal deve osservarsi che il ricorrente ha avuto un reddito Pt_1
complessivo lordo nel 2019 di euro 30.679,00, nel 2020 di 35.893,00 euro, nel 2021 di 14.461,00 euro, nel 2022 di 32.722,00 euro e nel 2023 di
29.131,00 euro (cfr. dichiarazioni fiscali versate in atti).
Dunque, effettivamente, un decremento risulta essere avvenuto unicamente nel 2021- come bene evidenziato dalla difesa della resistente-, in
6 concomitanza con il periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che, com'è notorio, ha determinato una contrazione generale delle entrate ricavate anche dall'esercizio delle libere professioni.
Dall'analisi degli estratti conto depositati dalle parti si evince, del resto, che ha avuto un saldo finale al 31/12/2021 pari a € 15.302,47, al Parte_1
31/12/2022 di € 23.232,65 e anche nel 2023 le sue entrate sono rimaste sostanzialmente stabili (cfr. doc. n. 9 depositato il 19.9.23).
Non si riscontra, pertanto, effettivamente il decremento reddituale lamentato a fondamento della invocata modifica delle condizioni economiche della separazione personale e, del resto, l'avv. non ha modificato neppure Pt_1
la consistenza del suo patrimonio immobiliare, atteso che è tuttora proprietario dei seguenti immobili: due siti in Piazza Sturzo n. 40, uno nella misura del 75%, in cui vive, e un altro nella misura del 100%, adibito a studio professionale;
una multiproprietà sita a Parigi presso il “Residence Paris XV”
(cfr. atto di acquisto offerto in comunicazione l'8.2.2024); una multiproprietà in comune con il coniuge a San Vito Lo Capo presso il villaggio di Calampiso;
la casa coniugale sita in Via Salvatore Vigo n. 1 nella misura del 75%.
, dal canto suo, risulta aver percepito nell'anno di imposta Controparte_1
2020 un reddito complessivo lordo pari a 992,00 euro, nel 2021 di 4.305,00 euro e nel 2022 di 7.130,00 (cfr. mod. Unico 2022, 2023 e 2024 posti a corredo della comparsa di costituzione).
Dall'incarico ottenuto nel 2021 come Giudice onorario presso il Tribunale di Marsala, ricava un compenso mensile di circa euro 1.000,00 lordi (compresi i contributi previdenziali), oltre un'indennità variabile, in base agli obiettivi fissati, che viene erogata annualmente, da cui vanno decurtati i costi per gli spostamenti da Palermo a Marsala.
La resistente nel periodo successivo alla separazione e fino al 2022 ha potuto contare sull'apporto economico del padre (cfr. doc. 14-15-16 allegati alla comparsa di costituzione), che mediamente ammontava ad euro 1.500,00
7 mensili, venuto meno a seguito del decesso del genitore nel mese di ottobre del 2022.
Contrariamente all'assunto di parte ricorrente, la difesa di CP_1
ha dimostrato che le sue condizioni economiche non sono mutate in
[...]
melius nemmeno per effetto dell'intervenuta acquisizione, a seguito di consolidamento dell'usufrutto e della nuda proprietà, delle quote societarie della PI S.r.l.
Invero, dalla copiosa documentazione relativa alla suddetta società offerta in comunicazione, risulta che:
- la PI è una società a responsabilità limitata (cfr. doc. 12 allegato alla memoria di costituzione) e i redditi societari sono soggetti a distribuzione, sotto forma di utili, previa deliberazione da parte dell'assemblea e dal bilancio di esercizio dell'anno 2022 prodotto in atti, risultano redditi societari irrisori e gli utili sono stati interamente destinati a riserva (cfr. doc. 6 e 7 allegati alla memoria depositata il 20/2/2024);
- la società ha contratto debiti ingenti per l'adeguamento degli immobili che gestisce (cfr. doc. 2 -3- 4 allegati alla suddetta memoria ex art. 473 bis 17
c.p.c.), tra cui un mutuo con , per accedere al quale i soci si sono CP_2
impegnati ad incrementare la consistenza patrimoniale della società e a mantenerla vincolata per tutta la durata del mutuo, sicché il consolidamento in capo alla sig.ra della nuda proprietà (di cui era già titolare nel CP_1
periodo della separazione) e dell'usufrutto delle quote societarie a seguito della morte del padre non ha, dunque, costituito fonte di reddito per la resistente.
In relazione agli immobili acquisiti per successione a seguito della morte del padre, , per quello sito a Palermo Via delle Magnolie n. 3, ha Controparte_1
dedotto che necessita di interventi di manutenzione e che sostiene ingenti costi sia di gestione (cfr. doc. 10 e doc. 11 allegati alla memoria di costituzione), sia a titolo di tasse ed IMU e l'altro a Pantelleria di cui, già alla data della separazione, era nuda proprietaria (cfr. doc. 8 e 9 allegati alla
8 memoria di costituzione), che non è fonte di guadagno poiché non viene locato ai turisti, ma è sempre stato utilizzato dalla famiglia come casa per le vacanze.
In definitiva, in relazione alle condizioni economiche delle parti non sono emerse circostanze sopravvenute rispetto a quelle prese in esame al momento dell'accordo tali da mutare il pregresso assetto patrimoniale, realizzato con la precedente convenzione, secondo una valutazione necessariamente comparativa e, pertanto, non v'è dubbio che debba essere confermato l'obbligo, previsto in capo a di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
mediante corresponsione alla madre dell'importo mensile di euro 650 Per_2
per il suo mantenimento e del 70% delle spese straordinarie.
Mentre il primogenito si è iscritto all'albo degli avvocati nel mese di Per_1
luglio di quest'anno, dopo aver conseguito l'abilitazione (si vedano note conclusive depositate dalla resistente il 3/10/2025), vive ormai da più di due anni con la madre presso la casa coniugale, sicché appare equo stabilire, a parziale modifica dell'accordo di separazione dei coniugi stipulato il 6.4.2020
a seguito di convenzione di negoziazione assistita, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e del fatto che il figlio, ormai ultramaggiorenne, ha completato il percorso di studi anche post universitari e dunque bene presto raggiungerà la propria indipendenza economica, che contribuisca al suo mantenimento mediante versamento alla Parte_1
madre dell'importo mensile di euro 200 e direttamente al figlio stesso di ulteriori euro 200 (in ragione della domanda avanzata dalla resistente), entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il
Protocollo sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
La decorrenza della superiore statuizione, fondata su emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, va stabilita a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
7. In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio, tenuto conto
9 dell'accoglimento solo parziale delle domande avanzate dal ricorrente, anche sotto il profilo del quantum richiesto, va disposta la compensazione delle spese processuali- liquidate come in dispositivo (avuto riguardo all'attività effettivamente svolta e, segnatamente, all'istruttoria solo cartolare e al fatto che il giudizio si è articolato in due udienze, una sola delle quali celebrata in presenza delle parti), con condanna di a rifondere i restanti Parte_1
2/3 in favore di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori e il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando a parziale modifica delle condizioni della separazione tra le parti previste nell'accordo di negoziazione assistita siglato il 6 aprile 2020, autorizzato dal Procuratore della Repubblica il 16 aprile 2020, così provvede:
1) pone a carico di a far data dal mese successivo alla Parte_1 pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo di versare in favore di l'importo mensile di euro 200 per il mantenimento del Controparte_1 primogenito e direttamente al figlio stesso ulteriori euro 200, entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019;
2) dispone la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio nella misura di un terzo e condanna a rimborsare la restante Parte_1 parte a che liquida, per l'intero, in complessivi euro Controparte_1
5.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice Relatore.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 11064/2023 R.G.
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Parte_1
mandato in atti dagli Avv.ti Avellone Roberto e Avellone Roberta;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa per Controparte_1
mandato in atti dall'Avv. Licata Valeria;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione (contenzioso).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 14/10/2025 concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha chiesto Parte_1
1 la modifica dei provvedimenti della separazione da , Controparte_1
mediante riduzione dell'assegno posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli e nella misura complessiva di Per_1 Per_2
euro 600,00 (euro 300,00 ciascuno), con la previsione dell'obbligo a carico di entrambi i genitori di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%
e della revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie.
In via gradata, ha chiesto di porre a carico di l'obbligo di Controparte_1
versare un'indennità di occupazione commisurata al valore dell'immobile nel caso in cui quest'ultima volesse continuare ad abitare nella casa coniugale.
A sostegno della domanda di revisione, il ricorrente ha allegato di avere subito una contrazione dei redditi ricavati dalla professione di avvocato a causa del generale stato di crisi che ha caratterizzato le libere professioni, di essere stato, quindi, costretto ad accedere al regime fiscale forfettario e a licenziare la segretaria che aveva lavorato nel suo studio legale sin dal gennaio
2009, non essendo più in grado di sostenere il relativo costo.
Ha, inoltre, esposto di abitare in un modesto appartamento ubicato sopra il proprio studio legale e di non possedere un'autovettura, disponendo unicamente di un motociclo usato.
Ha dedotto che invece la moglie ha migliorato la propria condizione reddituale e patrimoniale, atteso che, oltre ad aver proseguito l'esercizio della professione forense, ha intrapreso, successivamente alla separazione, l'attività di Giudice Onorario presso il Tribunale di Marsala e, a seguito del decesso del padre, ha altresì ereditato un rilevante patrimonio immobiliare (un immobile ubicato in Palermo, in Via delle Magnolie n. 3, che risulterebbe essere stato concesso in locazione a terzi, nonché un dammuso nell'isola di Pantelleria, in contrada Madonna delle Grazie) e ha incrementato la propria partecipazione nella “PI s.r.l.”, società immobiliare titolare di beni di significativo pregio.
Ha poi precisato di avere integralmente sostenuto - come da accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita - tutte le spese afferenti al percorso
2 di studi universitari del figlio che ha conseguito la laurea in Per_1
giurisprudenza presso l'Università di Trento e ha chiesto che anche la madre dia obbligata a partecipare al mantenimento del medesimo sino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
Con riguardo, infine, alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale ha lamentato che la resistente avrebbe interrotto la Parte_1
convivenza con i figli nell'immobile in più occasioni, in particolare nel giugno
2019, per trasferirsi per diversi mesi unitamente al figlio presso Per_2
l'abitazione del proprio padre e che la stessa aveva concesso in locazione, alcune stanze della casa familiare, dapprima ad un'anziana donna spagnola e, recentemente, ad una docente di nazionalità ucraina.
2. Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la sussistenza Controparte_1
dei presupposti per la modifica delle condizioni della separazione in ragione del mancato peggioramento nelle condizioni economiche del ricorrente rispetto al momento della sottoscrizione dell'accordo di separazione, fatta eccezione che per l'anno 2021, circostanza da considerarsi fisiologica e riconducibile all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ha, inoltre, sostenuto che il passaggio del ricorrente, nell'anno 2022, dal regime fiscale ordinario a quello forfettario non poteva assumere alcun rilievo, atteso che i presupposti per l'accesso a tale regime sussistevano già in precedenza (redditi inferiori ad euro 65.000,00) e, a conferma dell'agiato tenore di vita condotto dal marito, ha evidenziato che questi è iscritto a ben due circoli esclusivi nella città di Palermo (Circolo del Tennis e Golf Club
Airoldi), partecipa a tornei sportivi fuori Palermo presso circoli altrettanto esclusivi (come il “Borgo di Luce I Monasteri” di Siracusa) ed effettua viaggi con cadenza trimestrale quale Presidente dell'AIAT (Associazione Italiana
Avvocati Tennisti), sostenendone i relativi costi.
Quanto alla propria condizione lavorativa, ha esposto di Controparte_1
non aver mai esercitato la professione forense per scelta condivisa con il
3 coniuge- per dedicarsi alla famiglia e all'accudimento dei figli- e di lavorare come Giudice onorario presso il tribunale di Marsala soltanto dal 2021, al fine di ottenere una retribuzione fissa, pari a circa 1.000,00 euro lordi al mese.
Ha contestato di aver ereditato un ingente patrimonio immobiliare dal padre, dal momento che è divenuta proprietaria di un immobile sito in via delle
Magnolie n. 3, da cui non ricava alcuna fonte di guadagno, essendo stato concesso in comodato d'uso gratuito a terzi - e di un dammuso a Pantelleria- destinato alle sue vacanze estive con i figli- e del quale, comunque, già alla data della separazione, era nuda proprietaria.
Ha, dunque, concluso chiedendo al Tribunale di rigettare la richiesta di controparte di riduzione del contributo economico di mantenimento per il figlio
, maggiorenne e non economicamente indipendente e, per l'effetto, di Per_2
confermare l'obbligo in capo al ricorrente di versare, a tale titolo, la somma di euro 650,00 e di contribuire alle spese straordinarie del figlio nella Per_2
misura del 70% come da Protocollo del Tribunale di Palermo.
In secondo luogo ha chiesto di porre a carico del coniuge l'obbligo di contribuire al mantenimento del primogenito , non ancora Per_1
economicamente indipendente dopo aver conseguito la laurea, mediante versamento della somma di euro 650,00 mensili, da corrispondere euro
250,00 alla moglie, quale genitore convivente, ed euro 400,00 direttamente al figlio e di sostenere le spese straordinarie nella misura del 100%.
3. All'esito dell'audizione dei coniugi, il Giudice Delegato con ordinanza del
29/03/2024, in assenza di provvedimenti temporanei e urgenti da adottare, ha rigettato le richieste istruttorie formulate dalle parti e alla successiva udienza del 14.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
4. Così succintamente enucleate le richieste e le deduzioni delle parti, occorre, anzitutto, evidenziare, in punto di diritto, che in tema di regime economico in favore della prole, in conseguenza della crisi familiare, la misura del contributo per il mantenimento dei figli minorenni (e dunque, come nel
4 caso che ci occupa, anche maggiorenni non economicamente autonomi), determinata in seno alla convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale del divorzio ex art. 6, comma 3, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, è suscettibile di essere modificata, ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., in presenza degli stessi presupposti previsti per il caso in cui l'assegno sia stato determinato in sede giurisdizionale, poiché
l'accordo produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché, per la modifica del contributo, è necessario che sia sopravvenuto un mutamento delle condizioni economiche dei genitori, idoneo a variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con la convenzione (Cass.
n. 19388 del 15/07/2024).
Difatti, in aderenza al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità suscettibile di applicazione anche in relazione al disposto dell'attuale art. 473 bis. 29 c.p.c. (a tenore del quale: “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”), in ordine alla domanda concernente la revisione del contributo al mantenimento dei figli minori il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.
Non pare, inoltre, ozioso rammentare che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre ove i figli, senza colpa, siano
5 ancora dipendenti dai genitori (Cass., 20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018
n 32529), presupposto questo che pacificamente sussiste nella vicenda in disamina in cui , che ha compiuto 27 anni, pur dopo la laurea e il Per_1
conseguimento del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione di avvocato, non ha ancora raggiunto una propria autonomia economica e
, che tra qualche giorno compirà vent'anni, studia all'università. Per_2
Nella fattispecie in esame i coniugi, nell'accordo di separazione consensuale siglato il 6.4.2020, concluso a seguito di negoziazione assistita e autorizzato dal Procuratore della Repubblica il 16.4.2020, avevano stabilito che la casa coniugale sarebbe stata assegnata a e Controparte_1 Parte_1
avrebbe contribuito al mantenimento di , al tempo ancora minorenne Per_2
e convivente con la madre, mediante corresponsione dell'importo mensile di euro 650 per il suo mantenimento e del 70% delle spese straordinarie, mentre per il primogenito , studente universitario presso l'ateneo di Trento, si Per_1
sarebbe fatto carico integralmente delle spese per il suo mantenimento, finché lo stesso non sarebbe diventato indipendente.
5. Innanzitutto, va senza dubbio confermata, in ossequio al disposto dell'art. 337 sexies c.c., l'assegnazione in favore di Controparte_1
dell'immobile adibito a casa coniugale ubicato in via Salvatore Vigo n. 1/C, dove vivono la resistente e i due figli (che ormai da qualche anno, dopo Per_1
la laurea a Trento, è tornato a Palermo) e , entrambi maggiorenni ma, Per_2
come detto, non ancora economicamente autosufficienti.
6. Rispetto, invece, alla asserita contrazione dei redditi derivanti dall'attività forense svolta dal deve osservarsi che il ricorrente ha avuto un reddito Pt_1
complessivo lordo nel 2019 di euro 30.679,00, nel 2020 di 35.893,00 euro, nel 2021 di 14.461,00 euro, nel 2022 di 32.722,00 euro e nel 2023 di
29.131,00 euro (cfr. dichiarazioni fiscali versate in atti).
Dunque, effettivamente, un decremento risulta essere avvenuto unicamente nel 2021- come bene evidenziato dalla difesa della resistente-, in
6 concomitanza con il periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che, com'è notorio, ha determinato una contrazione generale delle entrate ricavate anche dall'esercizio delle libere professioni.
Dall'analisi degli estratti conto depositati dalle parti si evince, del resto, che ha avuto un saldo finale al 31/12/2021 pari a € 15.302,47, al Parte_1
31/12/2022 di € 23.232,65 e anche nel 2023 le sue entrate sono rimaste sostanzialmente stabili (cfr. doc. n. 9 depositato il 19.9.23).
Non si riscontra, pertanto, effettivamente il decremento reddituale lamentato a fondamento della invocata modifica delle condizioni economiche della separazione personale e, del resto, l'avv. non ha modificato neppure Pt_1
la consistenza del suo patrimonio immobiliare, atteso che è tuttora proprietario dei seguenti immobili: due siti in Piazza Sturzo n. 40, uno nella misura del 75%, in cui vive, e un altro nella misura del 100%, adibito a studio professionale;
una multiproprietà sita a Parigi presso il “Residence Paris XV”
(cfr. atto di acquisto offerto in comunicazione l'8.2.2024); una multiproprietà in comune con il coniuge a San Vito Lo Capo presso il villaggio di Calampiso;
la casa coniugale sita in Via Salvatore Vigo n. 1 nella misura del 75%.
, dal canto suo, risulta aver percepito nell'anno di imposta Controparte_1
2020 un reddito complessivo lordo pari a 992,00 euro, nel 2021 di 4.305,00 euro e nel 2022 di 7.130,00 (cfr. mod. Unico 2022, 2023 e 2024 posti a corredo della comparsa di costituzione).
Dall'incarico ottenuto nel 2021 come Giudice onorario presso il Tribunale di Marsala, ricava un compenso mensile di circa euro 1.000,00 lordi (compresi i contributi previdenziali), oltre un'indennità variabile, in base agli obiettivi fissati, che viene erogata annualmente, da cui vanno decurtati i costi per gli spostamenti da Palermo a Marsala.
La resistente nel periodo successivo alla separazione e fino al 2022 ha potuto contare sull'apporto economico del padre (cfr. doc. 14-15-16 allegati alla comparsa di costituzione), che mediamente ammontava ad euro 1.500,00
7 mensili, venuto meno a seguito del decesso del genitore nel mese di ottobre del 2022.
Contrariamente all'assunto di parte ricorrente, la difesa di CP_1
ha dimostrato che le sue condizioni economiche non sono mutate in
[...]
melius nemmeno per effetto dell'intervenuta acquisizione, a seguito di consolidamento dell'usufrutto e della nuda proprietà, delle quote societarie della PI S.r.l.
Invero, dalla copiosa documentazione relativa alla suddetta società offerta in comunicazione, risulta che:
- la PI è una società a responsabilità limitata (cfr. doc. 12 allegato alla memoria di costituzione) e i redditi societari sono soggetti a distribuzione, sotto forma di utili, previa deliberazione da parte dell'assemblea e dal bilancio di esercizio dell'anno 2022 prodotto in atti, risultano redditi societari irrisori e gli utili sono stati interamente destinati a riserva (cfr. doc. 6 e 7 allegati alla memoria depositata il 20/2/2024);
- la società ha contratto debiti ingenti per l'adeguamento degli immobili che gestisce (cfr. doc. 2 -3- 4 allegati alla suddetta memoria ex art. 473 bis 17
c.p.c.), tra cui un mutuo con , per accedere al quale i soci si sono CP_2
impegnati ad incrementare la consistenza patrimoniale della società e a mantenerla vincolata per tutta la durata del mutuo, sicché il consolidamento in capo alla sig.ra della nuda proprietà (di cui era già titolare nel CP_1
periodo della separazione) e dell'usufrutto delle quote societarie a seguito della morte del padre non ha, dunque, costituito fonte di reddito per la resistente.
In relazione agli immobili acquisiti per successione a seguito della morte del padre, , per quello sito a Palermo Via delle Magnolie n. 3, ha Controparte_1
dedotto che necessita di interventi di manutenzione e che sostiene ingenti costi sia di gestione (cfr. doc. 10 e doc. 11 allegati alla memoria di costituzione), sia a titolo di tasse ed IMU e l'altro a Pantelleria di cui, già alla data della separazione, era nuda proprietaria (cfr. doc. 8 e 9 allegati alla
8 memoria di costituzione), che non è fonte di guadagno poiché non viene locato ai turisti, ma è sempre stato utilizzato dalla famiglia come casa per le vacanze.
In definitiva, in relazione alle condizioni economiche delle parti non sono emerse circostanze sopravvenute rispetto a quelle prese in esame al momento dell'accordo tali da mutare il pregresso assetto patrimoniale, realizzato con la precedente convenzione, secondo una valutazione necessariamente comparativa e, pertanto, non v'è dubbio che debba essere confermato l'obbligo, previsto in capo a di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1
mediante corresponsione alla madre dell'importo mensile di euro 650 Per_2
per il suo mantenimento e del 70% delle spese straordinarie.
Mentre il primogenito si è iscritto all'albo degli avvocati nel mese di Per_1
luglio di quest'anno, dopo aver conseguito l'abilitazione (si vedano note conclusive depositate dalla resistente il 3/10/2025), vive ormai da più di due anni con la madre presso la casa coniugale, sicché appare equo stabilire, a parziale modifica dell'accordo di separazione dei coniugi stipulato il 6.4.2020
a seguito di convenzione di negoziazione assistita, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori e del fatto che il figlio, ormai ultramaggiorenne, ha completato il percorso di studi anche post universitari e dunque bene presto raggiungerà la propria indipendenza economica, che contribuisca al suo mantenimento mediante versamento alla Parte_1
madre dell'importo mensile di euro 200 e direttamente al figlio stesso di ulteriori euro 200 (in ragione della domanda avanzata dalla resistente), entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il
Protocollo sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
La decorrenza della superiore statuizione, fondata su emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, va stabilita a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
7. In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio, tenuto conto
9 dell'accoglimento solo parziale delle domande avanzate dal ricorrente, anche sotto il profilo del quantum richiesto, va disposta la compensazione delle spese processuali- liquidate come in dispositivo (avuto riguardo all'attività effettivamente svolta e, segnatamente, all'istruttoria solo cartolare e al fatto che il giudizio si è articolato in due udienze, una sola delle quali celebrata in presenza delle parti), con condanna di a rifondere i restanti Parte_1
2/3 in favore di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori e il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando a parziale modifica delle condizioni della separazione tra le parti previste nell'accordo di negoziazione assistita siglato il 6 aprile 2020, autorizzato dal Procuratore della Repubblica il 16 aprile 2020, così provvede:
1) pone a carico di a far data dal mese successivo alla Parte_1 pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo di versare in favore di l'importo mensile di euro 200 per il mantenimento del Controparte_1 primogenito e direttamente al figlio stesso ulteriori euro 200, entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019;
2) dispone la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio nella misura di un terzo e condanna a rimborsare la restante Parte_1 parte a che liquida, per l'intero, in complessivi euro Controparte_1
5.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice Relatore.
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