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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 12/01/2026, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 440/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SO ER, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore CAMINITI MARIANGELA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15216/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREV. ISCR, IP. n. 07176202500008966000 IMPOSTA SOST 2019
- PREV. ISCR, IP. n. 07176202500008966000 TASSA AUTOMOBIL 2017 - PREV. ISCR, IP. n. 07176202500008966000 IRPEF-ALTRO 2005
- PREV. ISCR, IP. n. 07176202500008966000 IVA-ALTRO 2018 contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220155318028000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230061919626000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240130552801000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240169269307003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21868/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle
Entrate SS e la Regione Campania.
Ricorrente_1Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio. La resistente Agenzia delle Entrate SS si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
L'Agenzia delle Entrate e la Regione Campania sono rimaste contumaci.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione. Il presidente di sezione ha nominato il relatore indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 10/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge le parti null'altro hanno depositato. All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui in epigrafe relativamente a cinque cartelle esattoriali nn. 20220155318028000, 20230061919626000, 20230128152509000 (erroneamente il ricorrente la indica con il numero 20240130552801000), 20240130552801000 e 20240169269307003 deducendo:
- l'omessa notifica delle cartelle medesime;
- la decadenza dalla pretesa;
- la prescrizione dei tributi;
- il difetto di motivazione dell'atto;
- l'infondatezza della pretesa;
- l'incertezza del credito;
- la nullità della notifica effettuata attraverso un indirizzo pec non censito nei pubblici elenchi.
- la non debenza delle spese di notifica.
L'Agenzia delle Entrate SS evidenzia che le cartelle sono state ritualmente notificate e chiede rigettarsi le eccezioni di prescrizione e di decadenza e quelle che attengono al merito della pretesa;
inoltre, deduce che la notifica è stata ritualmente effettuata e he, comunque, eventuali vizi son ostati sanati dal raggiungimento dello scopo notificatorio.
Il ricorso è infondato.
Invero, priva di pregio appare l'eccezione relativa alla ritualità della notifica dell'atto impugnato. In particolare, il ricorrente si duole del fatto che l'Agente per la riscossione abbia adoperato, per effettuare la notifica dell'atto, una casella di posta elettronica certificata diversa da quella censita nei pubblici registri (l'indirizzo ufficiale presente in IPA è Email_5
Email_6). In merito, osserva la Corte che la notificazione a mezzo pec è espressamente consentita, quanto agli atti della riscossione, dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/73, a mente del quale “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.” Quindi, la notifica effettuata con la PEC, al pari di quella direttamente realizzata tramite il servizio postale per raccomandata con avviso di ricevimento, fornisce certezza in ordine al giorno ed orario esatto della spedizione e della ricezione, nonché in merito all'integrità del contenuto e degli eventuali allegati. Tanto premesso, ritiene questo
Giudice che l'incongruenza evidenziata dal ricorrente non incida sulla ritualità della notifica dato che la provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti è inequivocabilmente riferibile all'Agente della SS: la riconducibilità del documento al mittente è comprovata, infatti, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento (es. intestazione, logo ecc.) anche dai dati di certificazione contenuti – con carattere immodificabile - nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso Gestore (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dall'indirizzo e dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato. Tale conclusione appare avvalorata ulteriormente da fatto che l'art. 26 D.P.R. n. 602/73 sopra citato dispone espressamente che la notifica telematica vada effettuata “all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”, mentre manca un'analoga cogente previsione per quanto attiene all'indirizzo del mittente. Peraltro, sulla questione della ritualità della notifica effettuata dall'Agente della riscossione attraverso un indirizzo mail non censito nei pubblici elenchi si è di recente pronunciata la Suprema Corte con l'ordinanza n. 982/23, con la quale ha chiarito che va ritenuta valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC diverso da quelli “registrati” quando da esso sia chiaramente evincibile il mittente.
Infatti, secondo i Giudici di legittimità, una diversa conclusione sarebbe decisamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo la Corte, è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio formale senza prospettare una concreta e sostanziale lesione del diritto di difesa:
e nella specie, il contribuente non ha realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali alle proprie prerogative difensive sarebbero discesi dalla ricezione della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria attraverso un indirizzo telematico non corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri, relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia delle Entrate SS. Analogamente, con l'ordinanza n. 6015/2023 la
Suprema Corte ha riconosciuto la validità della notifica, ad opera dell'Agente della SS, dei propri atti anche da indirizzo PEC di mittenza differente da quello presente nei registri IPA, affermando che “la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto”.
Quanto alla doglianza che attiene alla mancata notifica degli atti prodromici, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, l'Agenzia delle Entrate SS ha documentato la rituale notifica di tutte le cartelle a mezzo pec: in particolare, la cartella n. 20220155318028000 risulta notificata, da ultimo, in data 18/10/24, mentre la cartella n. 20240169269307000 è stata notificata il 28/1/25. Inoltre, ha provato che:
- in data 22/20/24 è stata notificata a mezzo pec l'intimazione di pagamento n. 07120249052382449000 relativa alle cartelle di pagamento nn. 20220155318028000 e 20230061919626000;
- in data 1/10/24 è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n.
07180202400038315000 relativo alle cartelle di pagamento nn. 20220155318028000, 20230061919626000 e 20230128152509000; Priva di pregio, quindi, è l'eccezione di prescrizione. Invero, le citate notifiche hanno interrotto i termini prescrizionali che, quindi, alla data di notifica dell'intimazione impugnata (5/6/25) non erano ancora decorso.
Va rigettata, inoltre, l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto. Invero, sulla base del principio generale dettato dall'articolo 7, comma 1, della legge 212/2000, la motivazione costituisce elemento imprescindibile di tutti gli atti amministrativi e tributari, assolvendo per questi ultimi all'esigenza (dettata dal principio di legalità e dalla garanzia costituzionale del diritto di difesa) di portare a conoscenza del contribuente i fatti costitutivi sui quali si fonda la pretesa, al fine di consentire al destinatario dell'atto di verificare la correttezza o meno dell'attività accertativa ed eventualmente di sindacare l'illegittimo esercizio del potere esercitato innanzi al giudice competente
(cfr. Cassazione, sentenza n. 11176/2014). Tale principio generale vale anche per le comunicazioni preventive di iscrizioni ipotecaria che devono contenere la chiara indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa tributaria. Tuttavia, la predetta comunicazione si risolve in un mero sollecito di pagamento che trova il proprio fondamento nelle cartelle di pagamento già portate a conoscenza del contribuente;
pertanto, è da ritenersi sufficientemente motivata la comunicazione che rechi l'indicazione delle cartelle di cui si ingiunge il pagamento, senza che sia necessaria la materiale allegazione delle stesse: la semplice indicazione delle cartelle, infatti, consente al contribuente di avere chiara consapevolezza del fondamento della pretesa impositiva e, quindi, di svolgere adeguatamente le proprie argomentazioni difensive.
Inammissibili, inoltre, sono le eccezioni relative alla infondatezza della pretesa, all'ipotetia decadenza e all'incertezza dell'ammontare del credito. Infatti, l'intervenuta prova della regolare notifica delle cartelle, di un'intimazione di pagamento e di un preavviso di fermo amministrativo preclude ogni questione attinente al merito della pretesa tributaria e alla quantificazione degli interessi.
Infatti, il principio di autonomia degli atti impugnabili implica che ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri;
in tal modo si realizza un sistema efficiente di concentrazione delle impugnazioni, tale che gli effetti degli atti si consolidano e le questioni si definiscono in via progressiva, mano a mano che non vengano tempestivamente impugnati gli atti via via notificati. Pertanto, eventuali vizi attinenti alle cartelle di pagamento non possono essere fatti valere con l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria dato che la loro omessa impugnazione nel termine di legge le ha rese ormai inoppugnabili (Cass. Civ. Sez. V, sent. n. 17718 del 02-09-2004). Infondata, infine, è la doglianza che attiene alle spese di notifica, le quali appaiono legittimamente pretese per effetto dell'intervenuta notifica dell'atto impugnato.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al difensore antistatario. Così deciso in Napoli, in data 10 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
IO CO BE US
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SO ER, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore CAMINITI MARIANGELA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15216/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREV. ISCR, IP. n. 07176202500008966000 IMPOSTA SOST 2019
- PREV. ISCR, IP. n. 07176202500008966000 TASSA AUTOMOBIL 2017 - PREV. ISCR, IP. n. 07176202500008966000 IRPEF-ALTRO 2005
- PREV. ISCR, IP. n. 07176202500008966000 IVA-ALTRO 2018 contro
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220155318028000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230061919626000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240130552801000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240169269307003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21868/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle
Entrate SS e la Regione Campania.
Ricorrente_1Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio. La resistente Agenzia delle Entrate SS si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
L'Agenzia delle Entrate e la Regione Campania sono rimaste contumaci.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione. Il presidente di sezione ha nominato il relatore indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 10/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge le parti null'altro hanno depositato. All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui in epigrafe relativamente a cinque cartelle esattoriali nn. 20220155318028000, 20230061919626000, 20230128152509000 (erroneamente il ricorrente la indica con il numero 20240130552801000), 20240130552801000 e 20240169269307003 deducendo:
- l'omessa notifica delle cartelle medesime;
- la decadenza dalla pretesa;
- la prescrizione dei tributi;
- il difetto di motivazione dell'atto;
- l'infondatezza della pretesa;
- l'incertezza del credito;
- la nullità della notifica effettuata attraverso un indirizzo pec non censito nei pubblici elenchi.
- la non debenza delle spese di notifica.
L'Agenzia delle Entrate SS evidenzia che le cartelle sono state ritualmente notificate e chiede rigettarsi le eccezioni di prescrizione e di decadenza e quelle che attengono al merito della pretesa;
inoltre, deduce che la notifica è stata ritualmente effettuata e he, comunque, eventuali vizi son ostati sanati dal raggiungimento dello scopo notificatorio.
Il ricorso è infondato.
Invero, priva di pregio appare l'eccezione relativa alla ritualità della notifica dell'atto impugnato. In particolare, il ricorrente si duole del fatto che l'Agente per la riscossione abbia adoperato, per effettuare la notifica dell'atto, una casella di posta elettronica certificata diversa da quella censita nei pubblici registri (l'indirizzo ufficiale presente in IPA è Email_5
Email_6). In merito, osserva la Corte che la notificazione a mezzo pec è espressamente consentita, quanto agli atti della riscossione, dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/73, a mente del quale “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.” Quindi, la notifica effettuata con la PEC, al pari di quella direttamente realizzata tramite il servizio postale per raccomandata con avviso di ricevimento, fornisce certezza in ordine al giorno ed orario esatto della spedizione e della ricezione, nonché in merito all'integrità del contenuto e degli eventuali allegati. Tanto premesso, ritiene questo
Giudice che l'incongruenza evidenziata dal ricorrente non incida sulla ritualità della notifica dato che la provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti è inequivocabilmente riferibile all'Agente della SS: la riconducibilità del documento al mittente è comprovata, infatti, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento (es. intestazione, logo ecc.) anche dai dati di certificazione contenuti – con carattere immodificabile - nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso Gestore (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dall'indirizzo e dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato. Tale conclusione appare avvalorata ulteriormente da fatto che l'art. 26 D.P.R. n. 602/73 sopra citato dispone espressamente che la notifica telematica vada effettuata “all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”, mentre manca un'analoga cogente previsione per quanto attiene all'indirizzo del mittente. Peraltro, sulla questione della ritualità della notifica effettuata dall'Agente della riscossione attraverso un indirizzo mail non censito nei pubblici elenchi si è di recente pronunciata la Suprema Corte con l'ordinanza n. 982/23, con la quale ha chiarito che va ritenuta valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC diverso da quelli “registrati” quando da esso sia chiaramente evincibile il mittente.
Infatti, secondo i Giudici di legittimità, una diversa conclusione sarebbe decisamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo la Corte, è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio formale senza prospettare una concreta e sostanziale lesione del diritto di difesa:
e nella specie, il contribuente non ha realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali alle proprie prerogative difensive sarebbero discesi dalla ricezione della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria attraverso un indirizzo telematico non corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri, relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia delle Entrate SS. Analogamente, con l'ordinanza n. 6015/2023 la
Suprema Corte ha riconosciuto la validità della notifica, ad opera dell'Agente della SS, dei propri atti anche da indirizzo PEC di mittenza differente da quello presente nei registri IPA, affermando che “la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto”.
Quanto alla doglianza che attiene alla mancata notifica degli atti prodromici, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, l'Agenzia delle Entrate SS ha documentato la rituale notifica di tutte le cartelle a mezzo pec: in particolare, la cartella n. 20220155318028000 risulta notificata, da ultimo, in data 18/10/24, mentre la cartella n. 20240169269307000 è stata notificata il 28/1/25. Inoltre, ha provato che:
- in data 22/20/24 è stata notificata a mezzo pec l'intimazione di pagamento n. 07120249052382449000 relativa alle cartelle di pagamento nn. 20220155318028000 e 20230061919626000;
- in data 1/10/24 è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n.
07180202400038315000 relativo alle cartelle di pagamento nn. 20220155318028000, 20230061919626000 e 20230128152509000; Priva di pregio, quindi, è l'eccezione di prescrizione. Invero, le citate notifiche hanno interrotto i termini prescrizionali che, quindi, alla data di notifica dell'intimazione impugnata (5/6/25) non erano ancora decorso.
Va rigettata, inoltre, l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto. Invero, sulla base del principio generale dettato dall'articolo 7, comma 1, della legge 212/2000, la motivazione costituisce elemento imprescindibile di tutti gli atti amministrativi e tributari, assolvendo per questi ultimi all'esigenza (dettata dal principio di legalità e dalla garanzia costituzionale del diritto di difesa) di portare a conoscenza del contribuente i fatti costitutivi sui quali si fonda la pretesa, al fine di consentire al destinatario dell'atto di verificare la correttezza o meno dell'attività accertativa ed eventualmente di sindacare l'illegittimo esercizio del potere esercitato innanzi al giudice competente
(cfr. Cassazione, sentenza n. 11176/2014). Tale principio generale vale anche per le comunicazioni preventive di iscrizioni ipotecaria che devono contenere la chiara indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa tributaria. Tuttavia, la predetta comunicazione si risolve in un mero sollecito di pagamento che trova il proprio fondamento nelle cartelle di pagamento già portate a conoscenza del contribuente;
pertanto, è da ritenersi sufficientemente motivata la comunicazione che rechi l'indicazione delle cartelle di cui si ingiunge il pagamento, senza che sia necessaria la materiale allegazione delle stesse: la semplice indicazione delle cartelle, infatti, consente al contribuente di avere chiara consapevolezza del fondamento della pretesa impositiva e, quindi, di svolgere adeguatamente le proprie argomentazioni difensive.
Inammissibili, inoltre, sono le eccezioni relative alla infondatezza della pretesa, all'ipotetia decadenza e all'incertezza dell'ammontare del credito. Infatti, l'intervenuta prova della regolare notifica delle cartelle, di un'intimazione di pagamento e di un preavviso di fermo amministrativo preclude ogni questione attinente al merito della pretesa tributaria e alla quantificazione degli interessi.
Infatti, il principio di autonomia degli atti impugnabili implica che ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri;
in tal modo si realizza un sistema efficiente di concentrazione delle impugnazioni, tale che gli effetti degli atti si consolidano e le questioni si definiscono in via progressiva, mano a mano che non vengano tempestivamente impugnati gli atti via via notificati. Pertanto, eventuali vizi attinenti alle cartelle di pagamento non possono essere fatti valere con l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria dato che la loro omessa impugnazione nel termine di legge le ha rese ormai inoppugnabili (Cass. Civ. Sez. V, sent. n. 17718 del 02-09-2004). Infondata, infine, è la doglianza che attiene alle spese di notifica, le quali appaiono legittimamente pretese per effetto dell'intervenuta notifica dell'atto impugnato.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al difensore antistatario. Così deciso in Napoli, in data 10 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
IO CO BE US