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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 535/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente e Relatore
GITTARDI CLAUDIO, Giudice
NA ANGELO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4930/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250077237682000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 318/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente_1 S.r.l.
In via principale:
I – Dichiarare illegittima e annullare la cartella di pagamento n. 068 2025 00772376 82 000, non per vizi propri ma in quanto mezzo di comunicazione del ruolo numero 2025/551302, per violazione degli articoli 2,
3-bis, D.L.vo n. 462/1997, e 15-ter, D.P.R. n. 602/1973, poiché emesso senza che si siano verificate quelle circostanze, erroneamente rappresentate, al ricorrere delle quali il contribuente che ha beneficiato della rateazione delle somme richieste con la comunicazione degli esiti della liquidazione di cui all'articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1973 decade dal beneficio del termine (e dal beneficio della riduzione a un terzo delle sanzioni), atteso che la <> del relativo piano di pagamento è stata incontrovertibilmente versata entro la rispettiva data di scadenza.
II – Dichiarare illegittima e annullare la cartella di pagamento n. 068 2025 00772376 82 000, non per vizi propri ma in quanto mezzo di comunicazione del ruolo numero 2025/551302, per insanabile difetto di motivazione, necessario ai sensi dell'articolo 7, Legge n. 212/2000, poiché il presupposto che la costituisce – tardivo versamento della rata n. 4 del piano di pagamento rateale – è falso, in quanto contrario alle incontestabili evidenze dei fatti.In via subordinata
III – Nella denegata ipotesi per la quale siano respinte le domande principali, rideterminare l'importo della sanzione, poiché, in ogni caso la decadenza, se mai fosse intervenuta, sarebbe intervenuta in un momento notevolmente posteriore alla scadenza della quarta rata, quando l'importo residuo dell'imposta dovuta non era superiore a Euro 55.303,52, rendendo palesemente sproporzionata, poiché determinata su una diversa base di computo, la sanzione per omesso versamento applicata con l'atto che qui si impugna, pari a Euro
25.979,18, corrispondente al 46,90 per cento del tributo.IV – Riammettere la ricorrente nei termini per il versamento delle rate residue (codice atto n. 502529441914), accordandole i benefici del termine e della riduzione delle sanzioni a un terzo.Nel caso in cui fossero accolte le domande principali:
V - Condannare la parte resistente a rimborsare le spese del giudizio.
Agenzia delle Entrate DPII
1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante Rappresentante_1, rappresentata e difesa, da Difensore_1, dottore commercialista dell'ordine di Milano, propone ricorso avverso la Cartella di pagamento n. 068 2025 00772376 82 000, notificata in data 27 agosto 2025, emessa dall'Agenzia delle
Entrate di Milano, in relazione al controllo svolto ai sensi dell'articolo 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, avente a oggetto la dichiarazione Modello IVA/2019 presentata per l'anno d'imposta 2018 ai fini dell'Imposta sul Valore
Aggiunto (IVA), portante contestazione di decadenza dal diritto alla rateazione e alla riduzione della sanzione applicabile quale effetto dell'asserito mancato pagamento nei termini di una rata delle somme dovute a seguito della comunicazione di esito n. 50252941914.
La contestazione si basa su un presunto mancato pagamento nei termini della quarta rata di un piano di rateazione relativo alla dichiarazione IVA 2019 per l'anno d'imposta 2018.
Ricorrente_1 sostiene di aver regolarmente pagato la quarta rata in anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2022 (1° gennaio 2023). Pertanto, la motivazione dell'Agenzia delle Entrate, che ha dichiarato la decadenza dai benefici della rateazione e della riduzione delle sanzioni, è ritenuta errata e basata su presupposti falsi.
La ricorrente chiede l'annullamento della cartella per violazione degli articoli 2, 3-bis del D.L.vo n. 462/1997
e dell'articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/1973, nonché per difetto di motivazione ai sensi dell'articolo 7 della
Legge n. 212 /2000. In via subordinata, richiede la rideterminazione della sanzione e la riammissione ai benefici della rateazione. Inoltre, si chiede la condanna dell'Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese legali.
Resiste l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni rappresentando che Ricorrente_1 ha dichiarato un debito IVA di euro 96.219,20 per il 2018, con interessi e sanzioni per un totale di euro 115.520,68.
La società ha optato per una rateizzazione in 20 rate trimestrali, ma ha pagato solo fino all'11ª rata, decadendo dal beneficio della rateazione.
L'Agenzia delle Entrate ha emesso una cartella di pagamento per gli importi residui ( euro 40.915,68 più sanzioni e interessi), indicando erroneamente la rata n. 4 come non pagata, invece della rata n. 11.
L'Ufficio sostiene che l'errore materiale nella motivazione della cartella (indicazione della rata n. 4 anziché della n. 11) non ne inficia la validità, poiché il contribuente era consapevole della decadenza dalla rateazione e delle somme dovute. La giurisprudenza della Corte di Cassazione supporta la validità della cartella anche in presenza di errori materiali, purché il contribuente possa comprendere le ragioni della pretesa tributaria.
L'Ufficio afferma che, in caso di annullamento della cartella, potrebbe comunque procedere alla riemissione dell'atto in autotutela, essendo ancora nei termini di legge, chiede il riigetto del ricorso di Ricorrente_1 e condanna alle spese di giudizio.
Con memoria illustrativa l'Agenzia delle Entrate comunica che le parti hanno raggiunto un accordo secondo il quale concordano di conciliare la presente controversia con il pagamento integrale del tributo ancora dovuto, sanzione ridotta al 40% come da conciliazione in Primo Grado di giudizio, ai sensi dell'art 48 D.Lgs 546/92, riducendo la sanzione da euro 23.118,17 a euro 9.247,26,00. Concludono per dichiarare la cessata materia del contendere a spese compensate.
All'udienza pubblica del 4 febbraio 2026, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato da Ricorrente_1 S.r.l. contro l'Agenzia delle Entrate riguarda l'impugnazione della cartella di pagamento n. 068 2025 00772376 82 000, emessa per il ruolo n. 2025 /551302. Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo secondo il quale concordano di conciliare la presente controversia con il pagamento integrale del tributo ancora dovuto, sanzione ridotta al 40% come da conciliazione in Primo Grado di giudizio, ai sensi dell'art 48 D.Lgs 546/92, riducendo la sanzione da euro 23.118,17 a euro 9.247,26,00.
Considerato che
con l'accordo raggiunto è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, la Corte, visto l'art. 46 del D. Lgs. n.546 del 1992 dichiara estinto il giudizio per intervenuto accordo concilitivo. Sull'accordo delle parti compensa le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez. 11, dichiara estinto il giudizio per intervenuto accordo conciliativo. Spese compensate.
Milano, 4 febbraio 2026
Il Presidente relatore
RE Di AE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente e Relatore
GITTARDI CLAUDIO, Giudice
NA ANGELO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4930/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250077237682000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 318/2026 depositato il
04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente_1 S.r.l.
In via principale:
I – Dichiarare illegittima e annullare la cartella di pagamento n. 068 2025 00772376 82 000, non per vizi propri ma in quanto mezzo di comunicazione del ruolo numero 2025/551302, per violazione degli articoli 2,
3-bis, D.L.vo n. 462/1997, e 15-ter, D.P.R. n. 602/1973, poiché emesso senza che si siano verificate quelle circostanze, erroneamente rappresentate, al ricorrere delle quali il contribuente che ha beneficiato della rateazione delle somme richieste con la comunicazione degli esiti della liquidazione di cui all'articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1973 decade dal beneficio del termine (e dal beneficio della riduzione a un terzo delle sanzioni), atteso che la <> del relativo piano di pagamento è stata incontrovertibilmente versata entro la rispettiva data di scadenza.
II – Dichiarare illegittima e annullare la cartella di pagamento n. 068 2025 00772376 82 000, non per vizi propri ma in quanto mezzo di comunicazione del ruolo numero 2025/551302, per insanabile difetto di motivazione, necessario ai sensi dell'articolo 7, Legge n. 212/2000, poiché il presupposto che la costituisce – tardivo versamento della rata n. 4 del piano di pagamento rateale – è falso, in quanto contrario alle incontestabili evidenze dei fatti.In via subordinata
III – Nella denegata ipotesi per la quale siano respinte le domande principali, rideterminare l'importo della sanzione, poiché, in ogni caso la decadenza, se mai fosse intervenuta, sarebbe intervenuta in un momento notevolmente posteriore alla scadenza della quarta rata, quando l'importo residuo dell'imposta dovuta non era superiore a Euro 55.303,52, rendendo palesemente sproporzionata, poiché determinata su una diversa base di computo, la sanzione per omesso versamento applicata con l'atto che qui si impugna, pari a Euro
25.979,18, corrispondente al 46,90 per cento del tributo.IV – Riammettere la ricorrente nei termini per il versamento delle rate residue (codice atto n. 502529441914), accordandole i benefici del termine e della riduzione delle sanzioni a un terzo.Nel caso in cui fossero accolte le domande principali:
V - Condannare la parte resistente a rimborsare le spese del giudizio.
Agenzia delle Entrate DPII
1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante Rappresentante_1, rappresentata e difesa, da Difensore_1, dottore commercialista dell'ordine di Milano, propone ricorso avverso la Cartella di pagamento n. 068 2025 00772376 82 000, notificata in data 27 agosto 2025, emessa dall'Agenzia delle
Entrate di Milano, in relazione al controllo svolto ai sensi dell'articolo 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, avente a oggetto la dichiarazione Modello IVA/2019 presentata per l'anno d'imposta 2018 ai fini dell'Imposta sul Valore
Aggiunto (IVA), portante contestazione di decadenza dal diritto alla rateazione e alla riduzione della sanzione applicabile quale effetto dell'asserito mancato pagamento nei termini di una rata delle somme dovute a seguito della comunicazione di esito n. 50252941914.
La contestazione si basa su un presunto mancato pagamento nei termini della quarta rata di un piano di rateazione relativo alla dichiarazione IVA 2019 per l'anno d'imposta 2018.
Ricorrente_1 sostiene di aver regolarmente pagato la quarta rata in anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2022 (1° gennaio 2023). Pertanto, la motivazione dell'Agenzia delle Entrate, che ha dichiarato la decadenza dai benefici della rateazione e della riduzione delle sanzioni, è ritenuta errata e basata su presupposti falsi.
La ricorrente chiede l'annullamento della cartella per violazione degli articoli 2, 3-bis del D.L.vo n. 462/1997
e dell'articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/1973, nonché per difetto di motivazione ai sensi dell'articolo 7 della
Legge n. 212 /2000. In via subordinata, richiede la rideterminazione della sanzione e la riammissione ai benefici della rateazione. Inoltre, si chiede la condanna dell'Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese legali.
Resiste l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni rappresentando che Ricorrente_1 ha dichiarato un debito IVA di euro 96.219,20 per il 2018, con interessi e sanzioni per un totale di euro 115.520,68.
La società ha optato per una rateizzazione in 20 rate trimestrali, ma ha pagato solo fino all'11ª rata, decadendo dal beneficio della rateazione.
L'Agenzia delle Entrate ha emesso una cartella di pagamento per gli importi residui ( euro 40.915,68 più sanzioni e interessi), indicando erroneamente la rata n. 4 come non pagata, invece della rata n. 11.
L'Ufficio sostiene che l'errore materiale nella motivazione della cartella (indicazione della rata n. 4 anziché della n. 11) non ne inficia la validità, poiché il contribuente era consapevole della decadenza dalla rateazione e delle somme dovute. La giurisprudenza della Corte di Cassazione supporta la validità della cartella anche in presenza di errori materiali, purché il contribuente possa comprendere le ragioni della pretesa tributaria.
L'Ufficio afferma che, in caso di annullamento della cartella, potrebbe comunque procedere alla riemissione dell'atto in autotutela, essendo ancora nei termini di legge, chiede il riigetto del ricorso di Ricorrente_1 e condanna alle spese di giudizio.
Con memoria illustrativa l'Agenzia delle Entrate comunica che le parti hanno raggiunto un accordo secondo il quale concordano di conciliare la presente controversia con il pagamento integrale del tributo ancora dovuto, sanzione ridotta al 40% come da conciliazione in Primo Grado di giudizio, ai sensi dell'art 48 D.Lgs 546/92, riducendo la sanzione da euro 23.118,17 a euro 9.247,26,00. Concludono per dichiarare la cessata materia del contendere a spese compensate.
All'udienza pubblica del 4 febbraio 2026, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato da Ricorrente_1 S.r.l. contro l'Agenzia delle Entrate riguarda l'impugnazione della cartella di pagamento n. 068 2025 00772376 82 000, emessa per il ruolo n. 2025 /551302. Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo secondo il quale concordano di conciliare la presente controversia con il pagamento integrale del tributo ancora dovuto, sanzione ridotta al 40% come da conciliazione in Primo Grado di giudizio, ai sensi dell'art 48 D.Lgs 546/92, riducendo la sanzione da euro 23.118,17 a euro 9.247,26,00.
Considerato che
con l'accordo raggiunto è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, la Corte, visto l'art. 46 del D. Lgs. n.546 del 1992 dichiara estinto il giudizio per intervenuto accordo concilitivo. Sull'accordo delle parti compensa le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez. 11, dichiara estinto il giudizio per intervenuto accordo conciliativo. Spese compensate.
Milano, 4 febbraio 2026
Il Presidente relatore
RE Di AE