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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 29/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento, disposta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al nr° 2780/2023 R.G.L. promosso
DA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea Giovanni Parte_1
Cartella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sciara (Pa), Via
Principe di Sciara, 95. ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'Ufficio
Legale Distrettuale della sede provinciale sito in Via Delitala, 2 con l'avvocato
Alessandro Doa, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in notar di Roma. Per_1
resistente
Oggetto: corresponsione congedo di maternità
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.08.2023 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di avere presentato domanda all in data 14.10.2021, finalizzata alla CP_1
corresponsione del congedo di maternità per il periodo dal 04.09.2021 al 06.02.2022,
1 lamentava che l aveva rigettato la sua richiesta, sebbene avesse Controparte_2
dato prova del possesso di tutti i requisiti di legge.
Tanto premesso, chiedeva la condanna del convenuto all'erogazione del suddetto beneficio economico.
L' si costituiva in giudizio ed evidenziava di aver liquidato, in data 02.04.2024, CP_1
la relativa indennità, come da prospetto di liquidazione ed estratto di pagamento versati in atti (cfr. doc. 1 e 2 fascicolo ); chiedeva, quindi, che venisse dichiarata CP_1
l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
La causa, disposta la trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., è stata posta in decisione alla data di scadenza del termine del 28.01.2025 per il deposito di note.
Orbene, atteso che l' ha provveduto in data 21 marzo 2024 ad accogliere la CP_1
domanda della ricorrente volta ad ottenere l'indennità di maternità per il periodo dal
04.09.2021 al 06.02.2022 (cfr. prod. deve essere dichiarata cessata la materia CP_1
del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso che il beneficio economico oggetto di causa è stato riconosciuto solo in seguito all'instaurazione del presente giudizio (il ricorso è stato depositato nel mese di agosto 2023 e l' ha CP_1
provveduto nel mese di marzo 2024), costringendo, pertanto, la parte ricorrente alla proposizione del giudizio al fine di soddisfare le proprie pretese (Cass. Civ. n.
27234/2017), in virtù del principio della soccombenza virtuale, avuto riguardo al sopravvenuto soddisfacimento, in corso di causa, della pretesa di parte attrice, deve ritenersi verosimile, in un'ottica prognostica, che la domanda sarebbe stata accolta.
Deve pertanto condannarsi l' alla rifusione delle spese di lite, Controparte_2
liquidate come in dispositivo e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
2 - condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
1.200,00, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Andrea Giovanni Cartella, dichiaratosi antistatario.
Termini Imerese, 29.01.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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