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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 421/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1439/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Via Argento N. 3 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2975 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2975 notificatole in data 11.1.2024 con il quale il Comune di Catanzaro le ha richiesto il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2018.
Il ricorrente ha eccepito quale unico motivo di ricorso la decadenza/prescrizione dall'azione tributaria.
Il Comune di Catanzaro, si è costituito, comunicando di avere ridimensionato la pretesa tributaria in autotutela
(riducendola ad € 1.486,05), contestando le ulteriori deduzioni avversarie.
All'udienza dell'8.1.2026 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso afferente all'intervenuta decadenza della pretesa tributaria è privo di pregio.
L'art. 1, comma 161 1. 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che l'avviso di accertamento debba essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Nel caso di specie, l'imposta avrebbe dovuto essere corrisposta nell'anno 2018, cosicché il termine di decadenza per la notifica di accertamento si sarebbe compiuto in data 31 dicembre 2023.
Tuttavia, su tale scadenza però è intervenuto l'art.67 del D.L. 18/2020, che ha previsto che sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attivita' di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
La sospensione opera per 84 giorni e tale riferiremo temporale è da aggiungere alla scadenza del 31 dicembre
2022.
Questo perchè, l'art.12 del D.Lgs 159/2015 prevede che:
le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi (..) comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate,(…) la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
In pratica, rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2023, i Comuni hanno 84 giorni in più per notificare gli avvisi di accertamento afferenti il 2018.
Ne consegue che il termine di decadenza per notificare gli avvisi di accertamento IMU 2018 deve intendersi prorogato al 25 marzo 2024.
Nel caso di specie deve ritenersi che la notificazione dell'avviso di accertamento si sia perfezionato in data
11.1.2024 e, quindi, la stessa è avvenuta entro il termine di legge.
Il ricorso va, quindi, rigettato, mentre sussistono giusti motivi, avuto riguardo all'avvenuto ridimensionamento della pretesa tributaria, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1439/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Via Argento N. 3 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2975 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2975 notificatole in data 11.1.2024 con il quale il Comune di Catanzaro le ha richiesto il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2018.
Il ricorrente ha eccepito quale unico motivo di ricorso la decadenza/prescrizione dall'azione tributaria.
Il Comune di Catanzaro, si è costituito, comunicando di avere ridimensionato la pretesa tributaria in autotutela
(riducendola ad € 1.486,05), contestando le ulteriori deduzioni avversarie.
All'udienza dell'8.1.2026 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso afferente all'intervenuta decadenza della pretesa tributaria è privo di pregio.
L'art. 1, comma 161 1. 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che l'avviso di accertamento debba essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Nel caso di specie, l'imposta avrebbe dovuto essere corrisposta nell'anno 2018, cosicché il termine di decadenza per la notifica di accertamento si sarebbe compiuto in data 31 dicembre 2023.
Tuttavia, su tale scadenza però è intervenuto l'art.67 del D.L. 18/2020, che ha previsto che sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attivita' di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
La sospensione opera per 84 giorni e tale riferiremo temporale è da aggiungere alla scadenza del 31 dicembre
2022.
Questo perchè, l'art.12 del D.Lgs 159/2015 prevede che:
le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi (..) comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate,(…) la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
In pratica, rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2023, i Comuni hanno 84 giorni in più per notificare gli avvisi di accertamento afferenti il 2018.
Ne consegue che il termine di decadenza per notificare gli avvisi di accertamento IMU 2018 deve intendersi prorogato al 25 marzo 2024.
Nel caso di specie deve ritenersi che la notificazione dell'avviso di accertamento si sia perfezionato in data
11.1.2024 e, quindi, la stessa è avvenuta entro il termine di legge.
Il ricorso va, quindi, rigettato, mentre sussistono giusti motivi, avuto riguardo all'avvenuto ridimensionamento della pretesa tributaria, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite.