CASS
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 4326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4326 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Milano. Udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da IO AN in relazione al periodo di detenzione inframuraria applicata nei suoi confronti dal 13/10/2015 per complessivi giorni 41 di carcerazione preventiva e per giorni 142 di arresti domiciliari, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 317 cod.pen., 56 e 317 cod.pen., 319, 319- bis e 321 cod.pen., 353, commi 1 e 2, 61, n.9, cod.pen. (oltre a essergli state contestate altre fattispecie non poste alla base dell’ordinanza applicativa). La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi dell’art. 315 cod.proc.pen., ha operato un excursus relativo alla vicenda processuale, al termine della quale, con sentenza del 14/03/2022, divenuta definitiva, l’istante era stato assolto dalla Corte di appello di Milano da tutte le imputazioni ascritte per insussistenza dei fatti;
ha quindi ritenuto che l’istanza di riparazione non potesse essere accolta, Penale Sent. Sez. 4 Num. 4326 Anno 2026 Presidente: AL LU Relatore: AR IO Data Udienza: 27/01/2026 2 emergendo dagli atti la commissione di plurime condotte dolose o colpose da parte dell’istante. Specificamente, in ordine al capo 1) dell’imputazione (in cui era stato contestato al AN il delitto di concussione in riferimento alla richiesta, operata nei confronti del Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche della Lombardia e della Liguria, di restituire alcuni incarichi di responsabile unico del procedimento nei confronti di EL HI, oggetto di precedente revoca), la Corte ha riportato alcuni passaggi motivazionali della sentenza di assoluzione già emessa – su tale capo - dal Tribunale di Milano, dai quali emergeva che l’esplicazione di pressioni da parte del AN, finalizzate a far riottenere i predetti incarichi nei confronti del HI, era stata delineata da quest’ultimo e dallo stesso Provveditore, secondo una ricostruzione avvalorata dalle intercettazioni telefoniche. A ciò aggiungendo il dato rappresentato dalle dichiarazioni mendaci rese dal AN, nella parte in cui aveva sostenuto che fosse stato il suo segretario politico Di Capua a porre autonomamente in essere pressioni nei confronti del Provveditore medesimo. Analoghe considerazioni ha spiegato la Corte in ordine al capo 2) dell’imputazione, in cui era stato contestato al AN di avere posto in essere atti diretti in modo non equivoco a costringere il Direttore Generale del Personale del Ministero delle Infrastrutture (Marcello Arredi) a evitare che fossero assunti provvedimenti di trasferimento nei confronti del HI, in conseguenza del suo rinvio a giudizio di fronte al Tribunale di Sondrio per il delitto di corruzione;
sul punto, ha ritenuto che il materiale probatorio evidenziasse un comportamento, in capo al AN, improntato a macroscopica inosservanza di norme di lealtà e trasparenza;
essendo emerso l’oggettivo intervento dell’istante al fine di evitare l’assunzione di provvedimenti di trasferimento nei confronti del HI, doverosi ai sensi della l. n.97/2001, emergendo quindi un uso indebito della posizione personale rivestita dal pubblico funzionario. Sempre ad analoghe conclusioni la Corte è pervenuta in ordine al reato contestato al capo 6), con il quale al AN era stato ascritto di avere, al fine di compiere atti contrari ai doveri di ufficio, ricevuto utilità non dovute da parte di AN OT e consistenti nell’erogazione di numerose prestazioni professionali, al contempo attivandosi per far ottenere a quest’ultimo incarichi professionali attinenti a vari appalti pubblici, con particolare riferimento alla ristrutturazione di alcune aziende ospedaliere site nel territorio pavese. Ha osservato che, pur avendo le sentenze di merito ritenuto non sussistente la prova del pactum sceleris, erano risultate pratiche di distorto utilizzo della propria funzione da parte del AN, anche tramite il proprio segretario;
3 essendo emerso un atteggiamento di concreta ingerenza nell’attività di individuazione dei soggetti cui affidare i predetti lavori, evidenziando anche la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato. D’altra parte, ha evidenziato il profilo di imprudenza e mancanza di correttezza insita nella condotta tenuta nei confronti del OT, il quale era creditore del AN di ingenti somme per prestazioni elargite e nei cui confronti i pagamenti erano stati procastinati proprio con la prospettazione della possibilità di acquisire nuovi incarichi pubblici o privati. Infine, in ordine al capo 7) dell’imputazione (concernente la condotta di turbata libertà degli incanti in ordine a una procedura finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del trasporto di soggetti nefropatici), la Corte ha premesso che l’assoluzione era stata pronunciata dalla Corte di appello sulla base della sostanziale legittimità dell’operato del presunto esecutore materiale della turbativa, ovvero il direttore generale della ASL – Milano 1, il quale aveva assunto la decisione di non aggiudicare l’appalto prorogando le convenzioni già esistenti;
evidenziando come il complessivo quadro probatorio non elideva, comunque, il dato della sussistenza di interventi indebiti provenienti dall’esterno e finalizzati all’annullamento della gara, materialmente posti in essere dal Di Capua e riconducibili al AN. Il Collegio ha quindi complessivamente ritenuto sussistente un quadro indiziario consistente e idoneo, sulla base di una valutazione ex ante, a giustificare l’apparenza in ordine alla penale responsabilità dell’istante, tale da concretizzare un profilo di colpa grave sinergicamente influente sulla detenzione subìta, rigettando quindi la domanda di riconoscimento dell’indennizzo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione IO AN, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto – in relazione all’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.314 cod.proc.pen. per insussistenza del ritenuto profilo concorsuale in capo al richiedente. Operato un riassunto della complessiva vicenda processuale e fatto riferimento alla asserita sussistenza di violazioni delle norme del codice di rito che sarebbero state commesse dal p.m. e dai giudici procedenti, ha dedotto l’insussistenza del presupposto ostativo del dolo ovvero della colpa grave. In ordine al capo 1) dell’imputazione e in censura delle argomentazioni spese dalla Corte territoriale, ha esposto che l’interesse del ricorrente era stato esclusivamente di carattere istituzionale, attesa la posizione già rivestita dell’istante quale Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle Infrastrutture, con delega per il piano straordinario di messa in sicurezza delle scuole;
ha esposto 4 che, avendo conosciuto di persona il HI e dopo alcuni mesi dalla cessazione dall’incarico di Sottosegretario, aveva ritenuto di segnalare al Provveditore la preoccupazione insita nel fatto che, immotivatamente, lo stesso HI fosse escluso dagli interventi già assegnatigli, a costo di determinare il ritardo nell’esecuzione dei lavori già programmati, incontrando sul punto la concordante volontà del Provveditore NO. In ordine ad altro profilo di colpa individuata dalla Corte territoriale, in riferimento alla condotta processuale, ha contestato di avere attribuito ogni responsabilità al suo segretario Di Capua;
esponendo che, dalla sentenza assolutoria, emergeva come il NO avesse agito in totale autonomia senza alcuna concausalità di pressioni da parte del AN;
ha altresì ritenuto non giustificata la considerazione del giudice della riparazione in ordine alla presenza di altri funzionari, oltre al HI, che potessero essere designati quali responsabili dei procedimenti. In relazione al capo 2) dell’imputazione ha dedotto, sulla base di una conversazione intercettata, come la procedura di trasferimento del HI non fosse obbligata ma come potesse darsi luogo a un mero mutamento di mansioni;
anche perché la sentenza assolutoria dava conto del fatto che il AN, al momento della conversazione con la competente dirigente ministeriale, non sapesse effettivamente del rinvio a giudizio del HI. In ordine al capo 6) dell’imputazione, ha osservato che – dall’esame degli atti processuali – non emergevano ragioni di credito del OT nei confronti del AN, elemento tale da fare venire meno l’addebito colposo formulato dal giudice della riparazione;
evidenziando come il AN avesse perseguito unicamente finalità istituzionali, in quanto l’intercessione prestata in favore del OT al fine di fargli ottenere incarichi di appaltatore di opere pubbliche non era certo riconducibile a un interesse privato, evidenziando come i direttori generali delle ASL escussi in dibattimento avessero escluso qualsiasi comportamento non commendevole da parte del ricorrente. In ordine al capo 7) dell’imputazione, ha dedotto che la Corte avrebbe del tutto ignorato il contenuto della sentenza assolutoria, dalla quale emergeva la mancanza di comportamenti incidenti sullo svolgimento della gara pubblica. Con il secondo motivo, in via subordinata, ha dedotto l’insussistenza del profilo concorsuale in capo al ricorrente, in ordine al mantenimento dello stato di detenzione, alla luce dei chiarimenti resi dall’istante in sede di interrogatorio di garanzia, di successivo interrogatorio reso di fronte al pubblico ministero e di dichiarazioni rese al Tribunale del riesame. Esponeva che, sul punto, l’attività difensiva espletata avrebbe comunque dovuto indurre i giudici procedenti a revocare ogni presidio cautelare. 5 Con il terzo motivo ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la stessa dedotto ed evidenziato dei profili soltanto parziali e comunque infondati. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite l’Avvocatura dello Stato, ha depositato memoria, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato ovvero estrinsecamente aspecifico. 2. In punto di premessa deve osservarsi che, in riferimento all’individuazione dei principi regolatori del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce onere del giudice quello di valutare la sussistenza della condotta ostativa rappresentata dal dolo o dalla colpa grave sulla base di una valutazione necessariamente compiuta ex ante sulla scorta dei comportamenti processuali ed extraprocessuali tenuti dal ricorrente e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo da quello del processo di merito, valutando tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che la condotta sia stata il presupposto che abbia ingenerato, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex multis, Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, Di Dio, Rv. 285069); conseguendo da tale presupposto che il giudice della riparazione, una volta preso atto dell’assoluzione dell’imputato nonostante la sottoposizione a misura cautelare detentiva, non possa sottrarsi dall’onere del necessario raffronto con le argomentazioni poste alla base del giudizio di assoluzione, per poi extrapolare gli eventuali elementi ostativi al perfezionamento del diritto all’indennizzo. Deve altresì essere ricordato che, già sulla base del risalente arresto espresso da Sez.U, 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro Rv. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico- motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se 6 determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione;
derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739; Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Rv. 247867); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039), imponendosi quindi un necessario confronto con le argomentazioni poste alla base della sentenza di proscioglimento. 3. Tanto premesso, deve osservarsi che il primo e complesso motivo di ricorso (da esaminare congiuntamente al terzo, che ha ulteriormente dedotto, in relazione ai medesimi profili, il vizio di cui all’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.), nel contestare le considerazioni del giudice della riparazione in punto di sussistenza di condotte dolose o comunque gravemente colpose in capo all’istante da porre in rapporto di concausalità con la detenzione subìta, non ha operato un’effettiva confutazione in ordine agli specifici comportamenti valorizzati dalla Corte territoriale;
limitandosi, in sostanza, a richiamare il contenuto delle pronunce assolutorie (in ordine ai capi 1), 2), 6) e 7) dell’imputazione) in riferimento alla dedotta carenza di comportamenti penalmente rilevanti in capo al ricorrente, sulla base del complessivo materiale istruttorio valorizzato dai giudici di merito. Dovendosi quindi ritenere che il motivo di ricorso abbia omesso l’onere di necessario raffronto con le plurime rationes decidendi richiamate dal giudice della riparazione a fondamento del rigetto dell’istanza. Richiamandosi peraltro, sotto tale profilo e conformemente a quanto argomentato dalla Corte territoriale, al principio in base al quale, nel giudizio di riparazione instaurato a seguito della contestazione di plurime fattispecie per le quali sia intervenuta assoluzione, è sufficiente – al fine della negazione dell’indennizzo – che venga ravvisato un profilo di condotta concausale dolosa o gravemente colposa anche in riferimento a uno solo degli addebiti, purché idoneo 7 a fondare il titolo cautelare e a meno che la detenzione sofferta sia stata superiore alla pena astrattamente irrogabile. Mentre, sempre in relazione al complessivo apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata e in riferimento al settore dei reati contro la pubblica amministrazione, deve ritenersi pienamente rispondente ai principi discendenti dal testo dell’art.314, comma primo, cod.proc.pen., la conclusione in forza della quale comportamenti idonei a denotare un uso distorto e personalistico del proprio incarico pubblico siano idonei a essere qualificati come gravemente colposi pure in presenza di una sentenza assolutoria;
tanto in coerenza con il principio per cui, ai fini della valutazione della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per la custodia cautelare sofferta, il giudice di merito può valorizzare anche scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato (cfr. Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293, resa in fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrativa della colpa grave la condotta dell'imputato, pubblico amministratore, che aveva esercitato pressioni, finalizzate all'assunzione della figlia, su un gruppo imprenditoriale che aveva contratti in corso con la propria amministrazione). 4. Passando ad esaminare, nello specifico, i singoli addebiti posti alla base del titolo cautelare, va quindi osservato che il giudice della riparazione ha analiticamente enucleato, per ciascuno di essi, nel pieno rispetto dell’onere di raffronto con le pronunce di merito e con motivazione coerente e logica, i singoli profili attinenti alle condotte concausali ascrivibili al ricorrente e connotate da dolo o da colpa grave. 4.1 In particolare, per l’imputazione di concussione ascritta al capo 1) – in ordine alla quale il AN è stato assolto per la mancanza di prova in ordine alla prospettazione di un male ingiusto nei confronti del soggetto passivo – la Corte territoriale, ha evidenziato in modo specifico i comportamenti colposi ravvisabili in caso all’istante. Difatti, in ordine a tale addebito, i giudici della riparazione hanno evidenziato come la vicenda fosse scaturita dall'ordine di servizio n. 9 del 12 aprile 2012 con cui il Provveditore vicario alle opere pubbliche della Lombardia, Alfio Leonardi, aveva ridimensionato gli incarichi del RUP, EL HI, funzionario del suddetto Provveditorato, in relazione ai progetti di edilizia scolastica non ancora avviati, in ragione del procedimento penale instaurato a suo carico a Sondrio, per delitti di corruzione propria e turbativa d'asta in relazione al quale era stato anche sottoposto a misura cautelare;
esponendo che, a seguito di tale decisione, il HI si era rivolto direttamente al AN che, pur non essendo 8 più sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con delega al settore dell'edilizia scolastica, era ancora senatore ed era affiancato dal Di Capua, in qualità di segretario politico. Risultando che il HI aveva interloquito, da subito, direttamente con il Di Capua al quale aveva chiesto di sollecitare un intervento del AN per tentare di rimediare alla situazione;
come evidenziato dalla Corte territoriale, le sollecitazioni del HI (confermate da questi in sede di incidente probatorio e di dibattimento) avrebbero trovato pieno riscontro nella successiva condotta del AN, come desumibile dalla dichiarazioni del Provveditore NO e dalle conversazioni intercettate, di cui è stato dato atto del carattere preciso e dei toni decisi e determinati delle sollecitazioni stesse. Avendo altresì la Corte evidenziato anche un ulteriore profilo di colpa, derivante dalla condotta processuale tenuta dal AN, il quale aveva riferito che sarebbe stato il suo segretario Di Capua, in autonomia, a fare pressioni sul Provveditore;
ricordando, sotto tale profilo, che anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria equivoca rilevante ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F., Rv. 286587; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Avendo, ulteriormente, la Corte evidenziato che, proprio dopo l’incontro del AN con il NO (avvenuto presso il Senato della Repubblica), era stato, a breve, adottato l’ordine di servizio con cui erano stati ripristinati gli incarichi già revocati in capo al HI. A fronte della scansione temporale puntualmente ricostruita dalla Corte territoriale, le doglianze contenute nel primo motivo risultano quindi generiche e, pertanto, di fatto aspecifiche;
avendo la difesa del ricorrente attribuito l’intervento – non contestato – del AN, che in quel momento era privo di qualsiasi potestà amministrativa inerente all’edilizia scolastica, a un dedotto interesse “istituzionale” derivante dall’avere individuato nel HI un funzionario particolarmente solerte e preparato, pur dandosi atto nello stesso motivo del dato dalla mancata pregressa conoscenza tra questi e il AN. Tale punto del motivo non contiene quindi – di fatto – alcuna effettiva contestazione rispetto al percorso argomentativo della Corte territoriale nella parte in cui questa ha ritenuto che, sulla base dello stesso compendio probatorio 9 esaminato dal GIP, fosse emersa la messa in opera, da parte del AN, di comportamenti extraprocessuali indici di un uso distorto della propria carica pubblica al servizio di interessi privati;
essendo, altresì, rimasto privo di effettiva censura il punto della motivazione in cui la Corte ha dato atto del citato profilo di colpa derivante dalla condotta processuale, essendo stato univocamente escluso che le pressioni sul Provveditore fossero state poste in essere, in autonomia, dal segretario Di Capua. 4.2 In ordine alla fattispecie ascritta al capo 2), relativo alla tentata concussione nei confronti del Direttore del personale del Ministero dei Trasporti, finalizzata a evitare il trasferimento del HI, ai sensi dell’art.3 della l.27 marzo 2001, n.97 - per effetto del suo rinvio a giudizio per corruzione di fronte al Tribunale di Sondrio – il giudice della riparazione ha pure evidenziato una serie di comportamenti, risultanti dal materiale probatorio esaminato dal GIP, idonei a configurare un condotta gravemente colposa in capo al AN. Il quale, sollecitato dal Di Capua a seguito di interlocuzione con il HI, era effettivamente intervenuto (come risultante dall’intercettazione telefonica del 22 gennaio 2014) presso il Direttore Marcello Arredi per evitare che venissero assunti nei confronti del HI i provvedimenti di cui al citato art.3 della l.n.97 del 2001 (ovvero il trasferimento di sede o di ufficio); avendo il giudice della riparazione, con motivazione coerente e logica, sottolineato come tale intervento, pure non ritenuto dai giudici di merito come idoneo a perfezionare una tentata concussione, fosse indice di un abuso soggettivo della funzione pubblica (sulla scia dei principi dettati da Sez. U, n. 12228 del 24/10/2023, dep. 2014, Maldera, Rv. 258472 – 01); sempre dovendosi sottolineare, anche in tale caso, l’estraneità della materia sottesa al procedimento di trasferimento di sede o di funzioni all’ambito della potestà amministrativa facente, in quel momento, capo al AN. Anche su tale aspetto, le considerazioni della difesa contenute nel primo motivo di ricorso devono ritenersi del tutto aspecifiche. Difatti, il ricorrente non ha contestato nella sua oggettività la messa in opera di un intervento del tutto esulante dalle proprie competenze istituzionali, limitandosi a sottolineare che, ai sensi della l. 97/2001, il trasferimento di sede del HI non fosse l’unica opzione decisoria, potendosi anche dare luogo al mutamento di mansioni e sottolineando il dato, da ritenersi del tutto irrilevante, della mancata conoscenza del rinvio a giudizio di fatto disposto nei confronti dello stesso HI. 4.3 Ancora, il giudice della riparazione, passando all'esame della vicenda oggetto dell'imputazione contestata al capo 6), ha evidenziato che - pur non essendosi individuato un accordo corruttivo tra il AN e il OT per ottenere una serie di commesse relative alla ristrutturazione di presidi ospedalieri 10 siti nel pavese - la pronuncia di assoluzione nei confronti di AN, OT e Di Capua, fondata sulla carenza di prova in ordine alla effettiva sussistenza di un accordo in tal senso, funzionale a «ripagare TI di talune opere, realizzate a titolo gratuito a favore di AN ed altri membri della sua famiglia», ha dato per accertate pratiche descritte come "men che commendevoli" messe a punto dal politico anche per il tramite del proprio segretario Di Capua. Difatti, la Corte territoriale – riportando quanto argomentato nella stessa sentenza assolutoria - ha evocato le "raccomandazioni" poste in essere a vantaggio del OT presso diversi direttori sanitari di aziende ospedaliere contattati direttamente dal Di Capua, tra i quali Daniela Troiano, Direttore Generale dell'AST di Pavia, contattata direttamente dal Di Capua stesso per metterla in contatto con l'architetto di fiducia del AN, sulla base di elementi direttamente suffragati dalle intercettazioni telefoniche ivi citate. Avendo quindi ritenuto la Corte, con valutazione non illogica, che tali comportamenti abbiano denotato una concreta e indebita ingerenza nell’attività di individuazione dei soggetti affidatari dei lavori di ristrutturazione da compiere presso i presidi ospedalieri del territorio pavese;
il tutto letto alla luce dei comprovati rapporti personali preesistenti tra il OT e il AN, che aveva già conferito all’architetto numerosi incarichi professionali. Anche in tale caso, quindi, risulta congrua e non palesemente illogica la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui ha ravvisato un’indebita interferenza nell’attività amministrativa di competenza di altri soggetti (e, specificamente, della AST di Pavia). A fronte di tale precise argomentazioni, la difesa del ricorrente ha articolato censure da ritenere, anche in questo caso, aspecifiche;
in quanto ha sottolineato le considerazioni contenute nella sentenza di appello che, nel ribaltare l’originaria pronuncia di condanna, hanno riletto il contenuto di alcuni elementi probatori al fine di escludere il patto corruttivo;
nonché evidenziato che, al momento dell’intervento presso la dirigenza della AST, il OT non fosse creditore di alcuna somma nei confronti del AN;
giungendo, sulla base di tali presupposti, ad attribuire al non contestato intervento del AN una finalità istituzionale senza, di fatto, nulla dedurre in ordine al carattere comunque indebito e inopportuno della sollecitazione effettuata nei confronti del soggetto competente ad adottare i relativi atti di affidamento. 4.4 Quanto alla assoluzione dall'imputazione di turbata libertà dagli incanti di cui al capo 7), la Corte di merito, secondo i giudici della riparazione, sarebbe pervenuta alla declaratoria di insussistenza del fatto sulla base della "sostanziale legittimità” dell'azione amministrativa posta in essere dal presunto esecutore materiale della turbativa, ossia il direttore generale dell'ASL Milano 1, Giorgio 11 OL il quale aveva deciso di non aggiudicare l'appalto del servizio di pazienti nefropatici, prorogando le convenzioni già esistenti con le associazioni territoriali tra cui la Croce AZ CI. Secondo la Corte della riparazione, l'esito assolutorio nei riguardi degli imputati sul presupposto della esistenza di "un quadro probatorio solo suggestivo di interventi indebiti ab externo" andrebbe letto in uno al ruolo svolto dal Di Capua nella vicenda;
il quale aveva palesato un interessamento in ordine alla possibilità di annullare o meno la gara, espresso nelle varie interlocuzioni con il direttore Generale OL, peraltro, nel suo ruolo di segretario politico che non avrebbe avuto alcun titolo per monitorare l'andamento della gara o di proporre a OL figure idonee a svolgere assistenza e consulenza legale sulla questione dell'eventuale annullamento. La Corte territoriale ha quindi riportato la trascrizione della conversazione tra Di Capua e OL che, se come affermato a pag. 237 della sentenza della Corte di appello, «non può essere univocamente interpretato come l'istigazione ad ottenere una copertura legale di una operazione illecita in corso di attuazione», non può per ciò stesso escludere la valenza sintomatica nell'ambito del quadro indiziario posto al vaglio del giudice della cautela con riguardo al tempo in cui questa fu emessa e mantenuta;
evidenziando, proprio in correlazione con il contenuto dell’intercettazione, che l’intervento del Di Capua era direttamente riconducibile all’interessamento diretto da parte del AN, anche in questo caso al di fuori delle proprie competenze istituzionali. Con tali considerazioni, il relativo punto del motivo di ricorso ha, di fatto, omesso l’onere di necessario confronto, essendosi limitato a richiamare una presunta buona fede del ricorrente, anzi – di fatto – ammettendo la sussistenza di un interessamento finalizzato alla proroga dell’affidamento del servizio in favore delle associazioni di volontariato. 4.5 In conclusione, appare logica e conforme ai principi di riferimento, la complessiva conclusione della Corte territoriale che, in relazione a tutti e quattro gli episodi ascritti al ricorrente, ha comunque ravvisato un profilo di colpa grave ostativa rispetto al riconoscimento dell’indennizzo concretizzata per effetto di un uso distorto della funzione pubblica in riferimento ad ambiti di competenze esulanti da quelle facenti capo all’istante. 5. Il secondo motivo, con cui è stato dedotto un vizio motivazionale del provvedimento per non avere tenuto conto dei dati forniti dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, di interrogatorio reso successivamente al pubblico ministero e di interlocuzione di fronte al Tribunale del riesame, è inammissibile in quanto del tutto aspecifico. 12 Difatti, i suddetti elementi probatori – peraltro del tutto genericamente indicati in sede di esposizione della doglianza – attengono evidentemente al merito della vicenda processuale, ma non sono riferiti ai profili di fatto ritenuti ostativi rispetto al riconoscimento dell’indennizzo. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla va liquidato a titolo di spese processuali in favore del Ministero resistente, atteso il carattere del tutto tautologico delle deduzioni spiegate in sede di memoria difensiva, la quale alcun contributo utile ha apportato ai fini della decisione (cfr. Sez. 4, n. 13175 del 26/03/2025, G., Rv. 287952 – 02).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. nulla per le spese in favore del ministero resistente. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore La Presidente IO AR LU AL
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da IO AN in relazione al periodo di detenzione inframuraria applicata nei suoi confronti dal 13/10/2015 per complessivi giorni 41 di carcerazione preventiva e per giorni 142 di arresti domiciliari, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 317 cod.pen., 56 e 317 cod.pen., 319, 319- bis e 321 cod.pen., 353, commi 1 e 2, 61, n.9, cod.pen. (oltre a essergli state contestate altre fattispecie non poste alla base dell’ordinanza applicativa). La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi dell’art. 315 cod.proc.pen., ha operato un excursus relativo alla vicenda processuale, al termine della quale, con sentenza del 14/03/2022, divenuta definitiva, l’istante era stato assolto dalla Corte di appello di Milano da tutte le imputazioni ascritte per insussistenza dei fatti;
ha quindi ritenuto che l’istanza di riparazione non potesse essere accolta, Penale Sent. Sez. 4 Num. 4326 Anno 2026 Presidente: AL LU Relatore: AR IO Data Udienza: 27/01/2026 2 emergendo dagli atti la commissione di plurime condotte dolose o colpose da parte dell’istante. Specificamente, in ordine al capo 1) dell’imputazione (in cui era stato contestato al AN il delitto di concussione in riferimento alla richiesta, operata nei confronti del Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche della Lombardia e della Liguria, di restituire alcuni incarichi di responsabile unico del procedimento nei confronti di EL HI, oggetto di precedente revoca), la Corte ha riportato alcuni passaggi motivazionali della sentenza di assoluzione già emessa – su tale capo - dal Tribunale di Milano, dai quali emergeva che l’esplicazione di pressioni da parte del AN, finalizzate a far riottenere i predetti incarichi nei confronti del HI, era stata delineata da quest’ultimo e dallo stesso Provveditore, secondo una ricostruzione avvalorata dalle intercettazioni telefoniche. A ciò aggiungendo il dato rappresentato dalle dichiarazioni mendaci rese dal AN, nella parte in cui aveva sostenuto che fosse stato il suo segretario politico Di Capua a porre autonomamente in essere pressioni nei confronti del Provveditore medesimo. Analoghe considerazioni ha spiegato la Corte in ordine al capo 2) dell’imputazione, in cui era stato contestato al AN di avere posto in essere atti diretti in modo non equivoco a costringere il Direttore Generale del Personale del Ministero delle Infrastrutture (Marcello Arredi) a evitare che fossero assunti provvedimenti di trasferimento nei confronti del HI, in conseguenza del suo rinvio a giudizio di fronte al Tribunale di Sondrio per il delitto di corruzione;
sul punto, ha ritenuto che il materiale probatorio evidenziasse un comportamento, in capo al AN, improntato a macroscopica inosservanza di norme di lealtà e trasparenza;
essendo emerso l’oggettivo intervento dell’istante al fine di evitare l’assunzione di provvedimenti di trasferimento nei confronti del HI, doverosi ai sensi della l. n.97/2001, emergendo quindi un uso indebito della posizione personale rivestita dal pubblico funzionario. Sempre ad analoghe conclusioni la Corte è pervenuta in ordine al reato contestato al capo 6), con il quale al AN era stato ascritto di avere, al fine di compiere atti contrari ai doveri di ufficio, ricevuto utilità non dovute da parte di AN OT e consistenti nell’erogazione di numerose prestazioni professionali, al contempo attivandosi per far ottenere a quest’ultimo incarichi professionali attinenti a vari appalti pubblici, con particolare riferimento alla ristrutturazione di alcune aziende ospedaliere site nel territorio pavese. Ha osservato che, pur avendo le sentenze di merito ritenuto non sussistente la prova del pactum sceleris, erano risultate pratiche di distorto utilizzo della propria funzione da parte del AN, anche tramite il proprio segretario;
3 essendo emerso un atteggiamento di concreta ingerenza nell’attività di individuazione dei soggetti cui affidare i predetti lavori, evidenziando anche la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato. D’altra parte, ha evidenziato il profilo di imprudenza e mancanza di correttezza insita nella condotta tenuta nei confronti del OT, il quale era creditore del AN di ingenti somme per prestazioni elargite e nei cui confronti i pagamenti erano stati procastinati proprio con la prospettazione della possibilità di acquisire nuovi incarichi pubblici o privati. Infine, in ordine al capo 7) dell’imputazione (concernente la condotta di turbata libertà degli incanti in ordine a una procedura finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del trasporto di soggetti nefropatici), la Corte ha premesso che l’assoluzione era stata pronunciata dalla Corte di appello sulla base della sostanziale legittimità dell’operato del presunto esecutore materiale della turbativa, ovvero il direttore generale della ASL – Milano 1, il quale aveva assunto la decisione di non aggiudicare l’appalto prorogando le convenzioni già esistenti;
evidenziando come il complessivo quadro probatorio non elideva, comunque, il dato della sussistenza di interventi indebiti provenienti dall’esterno e finalizzati all’annullamento della gara, materialmente posti in essere dal Di Capua e riconducibili al AN. Il Collegio ha quindi complessivamente ritenuto sussistente un quadro indiziario consistente e idoneo, sulla base di una valutazione ex ante, a giustificare l’apparenza in ordine alla penale responsabilità dell’istante, tale da concretizzare un profilo di colpa grave sinergicamente influente sulla detenzione subìta, rigettando quindi la domanda di riconoscimento dell’indennizzo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione IO AN, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto – in relazione all’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.314 cod.proc.pen. per insussistenza del ritenuto profilo concorsuale in capo al richiedente. Operato un riassunto della complessiva vicenda processuale e fatto riferimento alla asserita sussistenza di violazioni delle norme del codice di rito che sarebbero state commesse dal p.m. e dai giudici procedenti, ha dedotto l’insussistenza del presupposto ostativo del dolo ovvero della colpa grave. In ordine al capo 1) dell’imputazione e in censura delle argomentazioni spese dalla Corte territoriale, ha esposto che l’interesse del ricorrente era stato esclusivamente di carattere istituzionale, attesa la posizione già rivestita dell’istante quale Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle Infrastrutture, con delega per il piano straordinario di messa in sicurezza delle scuole;
ha esposto 4 che, avendo conosciuto di persona il HI e dopo alcuni mesi dalla cessazione dall’incarico di Sottosegretario, aveva ritenuto di segnalare al Provveditore la preoccupazione insita nel fatto che, immotivatamente, lo stesso HI fosse escluso dagli interventi già assegnatigli, a costo di determinare il ritardo nell’esecuzione dei lavori già programmati, incontrando sul punto la concordante volontà del Provveditore NO. In ordine ad altro profilo di colpa individuata dalla Corte territoriale, in riferimento alla condotta processuale, ha contestato di avere attribuito ogni responsabilità al suo segretario Di Capua;
esponendo che, dalla sentenza assolutoria, emergeva come il NO avesse agito in totale autonomia senza alcuna concausalità di pressioni da parte del AN;
ha altresì ritenuto non giustificata la considerazione del giudice della riparazione in ordine alla presenza di altri funzionari, oltre al HI, che potessero essere designati quali responsabili dei procedimenti. In relazione al capo 2) dell’imputazione ha dedotto, sulla base di una conversazione intercettata, come la procedura di trasferimento del HI non fosse obbligata ma come potesse darsi luogo a un mero mutamento di mansioni;
anche perché la sentenza assolutoria dava conto del fatto che il AN, al momento della conversazione con la competente dirigente ministeriale, non sapesse effettivamente del rinvio a giudizio del HI. In ordine al capo 6) dell’imputazione, ha osservato che – dall’esame degli atti processuali – non emergevano ragioni di credito del OT nei confronti del AN, elemento tale da fare venire meno l’addebito colposo formulato dal giudice della riparazione;
evidenziando come il AN avesse perseguito unicamente finalità istituzionali, in quanto l’intercessione prestata in favore del OT al fine di fargli ottenere incarichi di appaltatore di opere pubbliche non era certo riconducibile a un interesse privato, evidenziando come i direttori generali delle ASL escussi in dibattimento avessero escluso qualsiasi comportamento non commendevole da parte del ricorrente. In ordine al capo 7) dell’imputazione, ha dedotto che la Corte avrebbe del tutto ignorato il contenuto della sentenza assolutoria, dalla quale emergeva la mancanza di comportamenti incidenti sullo svolgimento della gara pubblica. Con il secondo motivo, in via subordinata, ha dedotto l’insussistenza del profilo concorsuale in capo al ricorrente, in ordine al mantenimento dello stato di detenzione, alla luce dei chiarimenti resi dall’istante in sede di interrogatorio di garanzia, di successivo interrogatorio reso di fronte al pubblico ministero e di dichiarazioni rese al Tribunale del riesame. Esponeva che, sul punto, l’attività difensiva espletata avrebbe comunque dovuto indurre i giudici procedenti a revocare ogni presidio cautelare. 5 Con il terzo motivo ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la stessa dedotto ed evidenziato dei profili soltanto parziali e comunque infondati. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite l’Avvocatura dello Stato, ha depositato memoria, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato ovvero estrinsecamente aspecifico. 2. In punto di premessa deve osservarsi che, in riferimento all’individuazione dei principi regolatori del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce onere del giudice quello di valutare la sussistenza della condotta ostativa rappresentata dal dolo o dalla colpa grave sulla base di una valutazione necessariamente compiuta ex ante sulla scorta dei comportamenti processuali ed extraprocessuali tenuti dal ricorrente e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo da quello del processo di merito, valutando tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che la condotta sia stata il presupposto che abbia ingenerato, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex multis, Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, Di Dio, Rv. 285069); conseguendo da tale presupposto che il giudice della riparazione, una volta preso atto dell’assoluzione dell’imputato nonostante la sottoposizione a misura cautelare detentiva, non possa sottrarsi dall’onere del necessario raffronto con le argomentazioni poste alla base del giudizio di assoluzione, per poi extrapolare gli eventuali elementi ostativi al perfezionamento del diritto all’indennizzo. Deve altresì essere ricordato che, già sulla base del risalente arresto espresso da Sez.U, 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro Rv. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico- motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se 6 determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione;
derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739; Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Rv. 247867); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039), imponendosi quindi un necessario confronto con le argomentazioni poste alla base della sentenza di proscioglimento. 3. Tanto premesso, deve osservarsi che il primo e complesso motivo di ricorso (da esaminare congiuntamente al terzo, che ha ulteriormente dedotto, in relazione ai medesimi profili, il vizio di cui all’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.), nel contestare le considerazioni del giudice della riparazione in punto di sussistenza di condotte dolose o comunque gravemente colpose in capo all’istante da porre in rapporto di concausalità con la detenzione subìta, non ha operato un’effettiva confutazione in ordine agli specifici comportamenti valorizzati dalla Corte territoriale;
limitandosi, in sostanza, a richiamare il contenuto delle pronunce assolutorie (in ordine ai capi 1), 2), 6) e 7) dell’imputazione) in riferimento alla dedotta carenza di comportamenti penalmente rilevanti in capo al ricorrente, sulla base del complessivo materiale istruttorio valorizzato dai giudici di merito. Dovendosi quindi ritenere che il motivo di ricorso abbia omesso l’onere di necessario raffronto con le plurime rationes decidendi richiamate dal giudice della riparazione a fondamento del rigetto dell’istanza. Richiamandosi peraltro, sotto tale profilo e conformemente a quanto argomentato dalla Corte territoriale, al principio in base al quale, nel giudizio di riparazione instaurato a seguito della contestazione di plurime fattispecie per le quali sia intervenuta assoluzione, è sufficiente – al fine della negazione dell’indennizzo – che venga ravvisato un profilo di condotta concausale dolosa o gravemente colposa anche in riferimento a uno solo degli addebiti, purché idoneo 7 a fondare il titolo cautelare e a meno che la detenzione sofferta sia stata superiore alla pena astrattamente irrogabile. Mentre, sempre in relazione al complessivo apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata e in riferimento al settore dei reati contro la pubblica amministrazione, deve ritenersi pienamente rispondente ai principi discendenti dal testo dell’art.314, comma primo, cod.proc.pen., la conclusione in forza della quale comportamenti idonei a denotare un uso distorto e personalistico del proprio incarico pubblico siano idonei a essere qualificati come gravemente colposi pure in presenza di una sentenza assolutoria;
tanto in coerenza con il principio per cui, ai fini della valutazione della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per la custodia cautelare sofferta, il giudice di merito può valorizzare anche scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato (cfr. Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293, resa in fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrativa della colpa grave la condotta dell'imputato, pubblico amministratore, che aveva esercitato pressioni, finalizzate all'assunzione della figlia, su un gruppo imprenditoriale che aveva contratti in corso con la propria amministrazione). 4. Passando ad esaminare, nello specifico, i singoli addebiti posti alla base del titolo cautelare, va quindi osservato che il giudice della riparazione ha analiticamente enucleato, per ciascuno di essi, nel pieno rispetto dell’onere di raffronto con le pronunce di merito e con motivazione coerente e logica, i singoli profili attinenti alle condotte concausali ascrivibili al ricorrente e connotate da dolo o da colpa grave. 4.1 In particolare, per l’imputazione di concussione ascritta al capo 1) – in ordine alla quale il AN è stato assolto per la mancanza di prova in ordine alla prospettazione di un male ingiusto nei confronti del soggetto passivo – la Corte territoriale, ha evidenziato in modo specifico i comportamenti colposi ravvisabili in caso all’istante. Difatti, in ordine a tale addebito, i giudici della riparazione hanno evidenziato come la vicenda fosse scaturita dall'ordine di servizio n. 9 del 12 aprile 2012 con cui il Provveditore vicario alle opere pubbliche della Lombardia, Alfio Leonardi, aveva ridimensionato gli incarichi del RUP, EL HI, funzionario del suddetto Provveditorato, in relazione ai progetti di edilizia scolastica non ancora avviati, in ragione del procedimento penale instaurato a suo carico a Sondrio, per delitti di corruzione propria e turbativa d'asta in relazione al quale era stato anche sottoposto a misura cautelare;
esponendo che, a seguito di tale decisione, il HI si era rivolto direttamente al AN che, pur non essendo 8 più sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con delega al settore dell'edilizia scolastica, era ancora senatore ed era affiancato dal Di Capua, in qualità di segretario politico. Risultando che il HI aveva interloquito, da subito, direttamente con il Di Capua al quale aveva chiesto di sollecitare un intervento del AN per tentare di rimediare alla situazione;
come evidenziato dalla Corte territoriale, le sollecitazioni del HI (confermate da questi in sede di incidente probatorio e di dibattimento) avrebbero trovato pieno riscontro nella successiva condotta del AN, come desumibile dalla dichiarazioni del Provveditore NO e dalle conversazioni intercettate, di cui è stato dato atto del carattere preciso e dei toni decisi e determinati delle sollecitazioni stesse. Avendo altresì la Corte evidenziato anche un ulteriore profilo di colpa, derivante dalla condotta processuale tenuta dal AN, il quale aveva riferito che sarebbe stato il suo segretario Di Capua, in autonomia, a fare pressioni sul Provveditore;
ricordando, sotto tale profilo, che anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria equivoca rilevante ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F., Rv. 286587; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Avendo, ulteriormente, la Corte evidenziato che, proprio dopo l’incontro del AN con il NO (avvenuto presso il Senato della Repubblica), era stato, a breve, adottato l’ordine di servizio con cui erano stati ripristinati gli incarichi già revocati in capo al HI. A fronte della scansione temporale puntualmente ricostruita dalla Corte territoriale, le doglianze contenute nel primo motivo risultano quindi generiche e, pertanto, di fatto aspecifiche;
avendo la difesa del ricorrente attribuito l’intervento – non contestato – del AN, che in quel momento era privo di qualsiasi potestà amministrativa inerente all’edilizia scolastica, a un dedotto interesse “istituzionale” derivante dall’avere individuato nel HI un funzionario particolarmente solerte e preparato, pur dandosi atto nello stesso motivo del dato dalla mancata pregressa conoscenza tra questi e il AN. Tale punto del motivo non contiene quindi – di fatto – alcuna effettiva contestazione rispetto al percorso argomentativo della Corte territoriale nella parte in cui questa ha ritenuto che, sulla base dello stesso compendio probatorio 9 esaminato dal GIP, fosse emersa la messa in opera, da parte del AN, di comportamenti extraprocessuali indici di un uso distorto della propria carica pubblica al servizio di interessi privati;
essendo, altresì, rimasto privo di effettiva censura il punto della motivazione in cui la Corte ha dato atto del citato profilo di colpa derivante dalla condotta processuale, essendo stato univocamente escluso che le pressioni sul Provveditore fossero state poste in essere, in autonomia, dal segretario Di Capua. 4.2 In ordine alla fattispecie ascritta al capo 2), relativo alla tentata concussione nei confronti del Direttore del personale del Ministero dei Trasporti, finalizzata a evitare il trasferimento del HI, ai sensi dell’art.3 della l.27 marzo 2001, n.97 - per effetto del suo rinvio a giudizio per corruzione di fronte al Tribunale di Sondrio – il giudice della riparazione ha pure evidenziato una serie di comportamenti, risultanti dal materiale probatorio esaminato dal GIP, idonei a configurare un condotta gravemente colposa in capo al AN. Il quale, sollecitato dal Di Capua a seguito di interlocuzione con il HI, era effettivamente intervenuto (come risultante dall’intercettazione telefonica del 22 gennaio 2014) presso il Direttore Marcello Arredi per evitare che venissero assunti nei confronti del HI i provvedimenti di cui al citato art.3 della l.n.97 del 2001 (ovvero il trasferimento di sede o di ufficio); avendo il giudice della riparazione, con motivazione coerente e logica, sottolineato come tale intervento, pure non ritenuto dai giudici di merito come idoneo a perfezionare una tentata concussione, fosse indice di un abuso soggettivo della funzione pubblica (sulla scia dei principi dettati da Sez. U, n. 12228 del 24/10/2023, dep. 2014, Maldera, Rv. 258472 – 01); sempre dovendosi sottolineare, anche in tale caso, l’estraneità della materia sottesa al procedimento di trasferimento di sede o di funzioni all’ambito della potestà amministrativa facente, in quel momento, capo al AN. Anche su tale aspetto, le considerazioni della difesa contenute nel primo motivo di ricorso devono ritenersi del tutto aspecifiche. Difatti, il ricorrente non ha contestato nella sua oggettività la messa in opera di un intervento del tutto esulante dalle proprie competenze istituzionali, limitandosi a sottolineare che, ai sensi della l. 97/2001, il trasferimento di sede del HI non fosse l’unica opzione decisoria, potendosi anche dare luogo al mutamento di mansioni e sottolineando il dato, da ritenersi del tutto irrilevante, della mancata conoscenza del rinvio a giudizio di fatto disposto nei confronti dello stesso HI. 4.3 Ancora, il giudice della riparazione, passando all'esame della vicenda oggetto dell'imputazione contestata al capo 6), ha evidenziato che - pur non essendosi individuato un accordo corruttivo tra il AN e il OT per ottenere una serie di commesse relative alla ristrutturazione di presidi ospedalieri 10 siti nel pavese - la pronuncia di assoluzione nei confronti di AN, OT e Di Capua, fondata sulla carenza di prova in ordine alla effettiva sussistenza di un accordo in tal senso, funzionale a «ripagare TI di talune opere, realizzate a titolo gratuito a favore di AN ed altri membri della sua famiglia», ha dato per accertate pratiche descritte come "men che commendevoli" messe a punto dal politico anche per il tramite del proprio segretario Di Capua. Difatti, la Corte territoriale – riportando quanto argomentato nella stessa sentenza assolutoria - ha evocato le "raccomandazioni" poste in essere a vantaggio del OT presso diversi direttori sanitari di aziende ospedaliere contattati direttamente dal Di Capua, tra i quali Daniela Troiano, Direttore Generale dell'AST di Pavia, contattata direttamente dal Di Capua stesso per metterla in contatto con l'architetto di fiducia del AN, sulla base di elementi direttamente suffragati dalle intercettazioni telefoniche ivi citate. Avendo quindi ritenuto la Corte, con valutazione non illogica, che tali comportamenti abbiano denotato una concreta e indebita ingerenza nell’attività di individuazione dei soggetti affidatari dei lavori di ristrutturazione da compiere presso i presidi ospedalieri del territorio pavese;
il tutto letto alla luce dei comprovati rapporti personali preesistenti tra il OT e il AN, che aveva già conferito all’architetto numerosi incarichi professionali. Anche in tale caso, quindi, risulta congrua e non palesemente illogica la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui ha ravvisato un’indebita interferenza nell’attività amministrativa di competenza di altri soggetti (e, specificamente, della AST di Pavia). A fronte di tale precise argomentazioni, la difesa del ricorrente ha articolato censure da ritenere, anche in questo caso, aspecifiche;
in quanto ha sottolineato le considerazioni contenute nella sentenza di appello che, nel ribaltare l’originaria pronuncia di condanna, hanno riletto il contenuto di alcuni elementi probatori al fine di escludere il patto corruttivo;
nonché evidenziato che, al momento dell’intervento presso la dirigenza della AST, il OT non fosse creditore di alcuna somma nei confronti del AN;
giungendo, sulla base di tali presupposti, ad attribuire al non contestato intervento del AN una finalità istituzionale senza, di fatto, nulla dedurre in ordine al carattere comunque indebito e inopportuno della sollecitazione effettuata nei confronti del soggetto competente ad adottare i relativi atti di affidamento. 4.4 Quanto alla assoluzione dall'imputazione di turbata libertà dagli incanti di cui al capo 7), la Corte di merito, secondo i giudici della riparazione, sarebbe pervenuta alla declaratoria di insussistenza del fatto sulla base della "sostanziale legittimità” dell'azione amministrativa posta in essere dal presunto esecutore materiale della turbativa, ossia il direttore generale dell'ASL Milano 1, Giorgio 11 OL il quale aveva deciso di non aggiudicare l'appalto del servizio di pazienti nefropatici, prorogando le convenzioni già esistenti con le associazioni territoriali tra cui la Croce AZ CI. Secondo la Corte della riparazione, l'esito assolutorio nei riguardi degli imputati sul presupposto della esistenza di "un quadro probatorio solo suggestivo di interventi indebiti ab externo" andrebbe letto in uno al ruolo svolto dal Di Capua nella vicenda;
il quale aveva palesato un interessamento in ordine alla possibilità di annullare o meno la gara, espresso nelle varie interlocuzioni con il direttore Generale OL, peraltro, nel suo ruolo di segretario politico che non avrebbe avuto alcun titolo per monitorare l'andamento della gara o di proporre a OL figure idonee a svolgere assistenza e consulenza legale sulla questione dell'eventuale annullamento. La Corte territoriale ha quindi riportato la trascrizione della conversazione tra Di Capua e OL che, se come affermato a pag. 237 della sentenza della Corte di appello, «non può essere univocamente interpretato come l'istigazione ad ottenere una copertura legale di una operazione illecita in corso di attuazione», non può per ciò stesso escludere la valenza sintomatica nell'ambito del quadro indiziario posto al vaglio del giudice della cautela con riguardo al tempo in cui questa fu emessa e mantenuta;
evidenziando, proprio in correlazione con il contenuto dell’intercettazione, che l’intervento del Di Capua era direttamente riconducibile all’interessamento diretto da parte del AN, anche in questo caso al di fuori delle proprie competenze istituzionali. Con tali considerazioni, il relativo punto del motivo di ricorso ha, di fatto, omesso l’onere di necessario confronto, essendosi limitato a richiamare una presunta buona fede del ricorrente, anzi – di fatto – ammettendo la sussistenza di un interessamento finalizzato alla proroga dell’affidamento del servizio in favore delle associazioni di volontariato. 4.5 In conclusione, appare logica e conforme ai principi di riferimento, la complessiva conclusione della Corte territoriale che, in relazione a tutti e quattro gli episodi ascritti al ricorrente, ha comunque ravvisato un profilo di colpa grave ostativa rispetto al riconoscimento dell’indennizzo concretizzata per effetto di un uso distorto della funzione pubblica in riferimento ad ambiti di competenze esulanti da quelle facenti capo all’istante. 5. Il secondo motivo, con cui è stato dedotto un vizio motivazionale del provvedimento per non avere tenuto conto dei dati forniti dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, di interrogatorio reso successivamente al pubblico ministero e di interlocuzione di fronte al Tribunale del riesame, è inammissibile in quanto del tutto aspecifico. 12 Difatti, i suddetti elementi probatori – peraltro del tutto genericamente indicati in sede di esposizione della doglianza – attengono evidentemente al merito della vicenda processuale, ma non sono riferiti ai profili di fatto ritenuti ostativi rispetto al riconoscimento dell’indennizzo. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla va liquidato a titolo di spese processuali in favore del Ministero resistente, atteso il carattere del tutto tautologico delle deduzioni spiegate in sede di memoria difensiva, la quale alcun contributo utile ha apportato ai fini della decisione (cfr. Sez. 4, n. 13175 del 26/03/2025, G., Rv. 287952 – 02).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. nulla per le spese in favore del ministero resistente. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore La Presidente IO AR LU AL