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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2024 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PRESTA DOMENICO, Presidente
IU DO, Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
in data 16/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 82/2024 depositato il 14/08/2024
proposto da
I.c.a. - Imposte NA AF - Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1 e pubblicata il 10/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 798 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 65/2024 depositato il 16/12/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha impugnato davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento l'avviso di accertamento relativo al 2019 per euro 140,08, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica, emesso da I.c.a. - Imposte NA AF - Spa quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il Comune di Trento.
La pretesa tributaria ha ad oggetto l'imposta comunale di pubblicità per l'intera superficie del fascione giallo della pensilina di una stazione di servizio sita nel comune di Trento (frazione di Luogo_1), in quanto avente anche una funzione pubblicitaria.
Nel contraddittorio di I.c.a. - Imposte NA AF - Spa, che si costituiva in giudizio resistendo al ricorso, l'adita Corte di giustizia di primo grado lo accoglieva con sentenza n. 8/2024 del 10 gennaio 2024, ritenendo che la funzione pubblicitaria fosse limitata alla scritta "Resistente_1" e alla figura del "cane a sei zampe", in cui consiste il marchio di tale società, non estendendosi anche alla restante parte della pensilina. I.c.a. - Imposte NA AF - Spa proponeva appello, chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata. Resistente_1 non si costituiva nel giudizio di secondo grado. Questa Corte deliberava la presente decisione nella camera di consiglio del 16 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello, I.c.a. - Imposte NA AF - Spa censura l'impugnata sentenza per non avere ritenuto che anche il cosiddetto fascione/pensilina, dipinto con i colori sociali, svolga una funzione pubblicitaria, non esaurendosi tale funzione nel marchio singolarmente considerato.
Il motivo è fondato.
Soccorre al riguardo la giurisprudenza di legittimità, che, in analoghe controversie tra le stesse parti, ha accolto la tesi qui sostenuta dall'appellante.
La sentenza della Cassazione n. 5930 del 2020 ha affermato quanto segue:
«[...] 5. In tema d'imposta comunale sulla pubblicità effettuata mediante strutture piane, l'art. 7, comma primo, del d.lgs 15 novembre 1993 n. 507 stabilisce che l'imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. L'imposta, pertanto, deve essere pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l'imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie. La verifica dell'effettivo impiego della cornice dell'impianto per la pubblicità è accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione, se non con riferimento al vizio di motivazione" ( Cass. n. 1161 del 21/01/2008).
Nella specie la CTR, motivando adeguatamente sul punto, ha rilevato che "il potere evocativo del colore del marchio di fabbrica è sintomatico del marchio pubblicizzato, indipendentemente dal fatto che anche altri marchi possano utilizzare lo stesso colore, atteso che l'identità della dimensione dell'impianto pubblicitario e il colore giallo dell'impianto consentono al fascione e alla pensilina di svolgere quella forma evocativa che è propria del messaggio pubblicitario. Nell'ipotesi in causa, il fascione è destinato contestualmente sia a reggere la pubblicità sia ad altre funzioni. In altri termini, occorre distinguere ciò che fa parte del mezzo pubblicitario da ciò che non ne fa parte. Sicuramente, nel caso di specie, ne fa parte tutto ciò che collega graficamente il mezzo al messaggio, in riferimento alle dimensioni, alle caratteristiche del colore giallo utilizzato, alla funzione grafica del logo aziendale esposto. Tale motivazione è idonea a sostenere la decisione» (si veda anche Cass. 5931/2020).
Atteso che la fattispecie concreta è assimilabile a quella esaminata dalla Suprema corte in tale precedente,
l'appello deve essere di conseguenza accolto, con compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese dell'intero giudizio.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2024 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PRESTA DOMENICO, Presidente
IU DO, Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
in data 16/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 82/2024 depositato il 14/08/2024
proposto da
I.c.a. - Imposte NA AF - Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1 e pubblicata il 10/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 798 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 65/2024 depositato il 16/12/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha impugnato davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento l'avviso di accertamento relativo al 2019 per euro 140,08, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica, emesso da I.c.a. - Imposte NA AF - Spa quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il Comune di Trento.
La pretesa tributaria ha ad oggetto l'imposta comunale di pubblicità per l'intera superficie del fascione giallo della pensilina di una stazione di servizio sita nel comune di Trento (frazione di Luogo_1), in quanto avente anche una funzione pubblicitaria.
Nel contraddittorio di I.c.a. - Imposte NA AF - Spa, che si costituiva in giudizio resistendo al ricorso, l'adita Corte di giustizia di primo grado lo accoglieva con sentenza n. 8/2024 del 10 gennaio 2024, ritenendo che la funzione pubblicitaria fosse limitata alla scritta "Resistente_1" e alla figura del "cane a sei zampe", in cui consiste il marchio di tale società, non estendendosi anche alla restante parte della pensilina. I.c.a. - Imposte NA AF - Spa proponeva appello, chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata. Resistente_1 non si costituiva nel giudizio di secondo grado. Questa Corte deliberava la presente decisione nella camera di consiglio del 16 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello, I.c.a. - Imposte NA AF - Spa censura l'impugnata sentenza per non avere ritenuto che anche il cosiddetto fascione/pensilina, dipinto con i colori sociali, svolga una funzione pubblicitaria, non esaurendosi tale funzione nel marchio singolarmente considerato.
Il motivo è fondato.
Soccorre al riguardo la giurisprudenza di legittimità, che, in analoghe controversie tra le stesse parti, ha accolto la tesi qui sostenuta dall'appellante.
La sentenza della Cassazione n. 5930 del 2020 ha affermato quanto segue:
«[...] 5. In tema d'imposta comunale sulla pubblicità effettuata mediante strutture piane, l'art. 7, comma primo, del d.lgs 15 novembre 1993 n. 507 stabilisce che l'imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. L'imposta, pertanto, deve essere pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l'imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie. La verifica dell'effettivo impiego della cornice dell'impianto per la pubblicità è accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione, se non con riferimento al vizio di motivazione" ( Cass. n. 1161 del 21/01/2008).
Nella specie la CTR, motivando adeguatamente sul punto, ha rilevato che "il potere evocativo del colore del marchio di fabbrica è sintomatico del marchio pubblicizzato, indipendentemente dal fatto che anche altri marchi possano utilizzare lo stesso colore, atteso che l'identità della dimensione dell'impianto pubblicitario e il colore giallo dell'impianto consentono al fascione e alla pensilina di svolgere quella forma evocativa che è propria del messaggio pubblicitario. Nell'ipotesi in causa, il fascione è destinato contestualmente sia a reggere la pubblicità sia ad altre funzioni. In altri termini, occorre distinguere ciò che fa parte del mezzo pubblicitario da ciò che non ne fa parte. Sicuramente, nel caso di specie, ne fa parte tutto ciò che collega graficamente il mezzo al messaggio, in riferimento alle dimensioni, alle caratteristiche del colore giallo utilizzato, alla funzione grafica del logo aziendale esposto. Tale motivazione è idonea a sostenere la decisione» (si veda anche Cass. 5931/2020).
Atteso che la fattispecie concreta è assimilabile a quella esaminata dalla Suprema corte in tale precedente,
l'appello deve essere di conseguenza accolto, con compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese dell'intero giudizio.