Art. 12.
Il personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato di quarta categoria del soppresso Ministero dell'Africa italiana il quale, a partire da data non posteriore al 1 maggio 1948 e per un periodo complessivo di almeno anni sei - ferma rimanendo l'abbreviazione di cui all' art. 1, quarto comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 - ed in ogni caso per tutto il periodo di servizio prestato successivamente alla predetta data, abbia esplicato, in modo lodevole, mansioni di tecnico specializzato o di addetto ai servizi di copia, o, comunque, mansioni di ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo C, puo' essere inquadrato, ai sensi ed agli effetti del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , della legge 5 giugno 1951, n. 376 , e successive norme interpretative e modificative, nei ruoli speciali transitori o corrispondenti ruoli organici di gruppo C, ancorche' non sia in possesso del prescritto titolo di studio.
L'inquadramento e' disposto con effetto dal 1 maggio 1948 nei ruoli speciali transitori e dal 24 giugno 1951 nei corrispondenti ruoli organici, qualora a tali date gli impiegati interessati avessero gia' compiuto il periodo di servizio utile stabilito nel precedente comma; da quella posteriore nella quale sia compiuto tale periodo di servizio negli altri casi.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato di quarta categoria del soppresso Ministero dell'Africa italiana il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia gia' ottenuto il collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici.
Per il personale che sia stato comandato presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, la valutazione del servizio e' effettuata, agli effetti di cui ai precedenti commi, dai prescritti organi dell'Amministrazione competente, in base agli atti ed alle informazioni esistenti nei fascicoli personali e ad appositi rapporti compilati dal capo dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, per i periodi di servizio prestati presso i cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia ed i predetti Ministero ed Ufficio, e dai competenti capi di ufficio, per i periodi di servizio prestati presso altre Amministrazioni dello Stato.
Il personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato di quarta categoria del soppresso Ministero dell'Africa italiana il quale, a partire da data non posteriore al 1 maggio 1948 e per un periodo complessivo di almeno anni sei - ferma rimanendo l'abbreviazione di cui all' art. 1, quarto comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 - ed in ogni caso per tutto il periodo di servizio prestato successivamente alla predetta data, abbia esplicato, in modo lodevole, mansioni di tecnico specializzato o di addetto ai servizi di copia, o, comunque, mansioni di ordine o tecniche proprie dei ruoli di gruppo C, puo' essere inquadrato, ai sensi ed agli effetti del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , della legge 5 giugno 1951, n. 376 , e successive norme interpretative e modificative, nei ruoli speciali transitori o corrispondenti ruoli organici di gruppo C, ancorche' non sia in possesso del prescritto titolo di studio.
L'inquadramento e' disposto con effetto dal 1 maggio 1948 nei ruoli speciali transitori e dal 24 giugno 1951 nei corrispondenti ruoli organici, qualora a tali date gli impiegati interessati avessero gia' compiuto il periodo di servizio utile stabilito nel precedente comma; da quella posteriore nella quale sia compiuto tale periodo di servizio negli altri casi.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato di quarta categoria del soppresso Ministero dell'Africa italiana il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia gia' ottenuto il collocamento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici.
Per il personale che sia stato comandato presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, la valutazione del servizio e' effettuata, agli effetti di cui ai precedenti commi, dai prescritti organi dell'Amministrazione competente, in base agli atti ed alle informazioni esistenti nei fascicoli personali e ad appositi rapporti compilati dal capo dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, per i periodi di servizio prestati presso i cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia ed i predetti Ministero ed Ufficio, e dai competenti capi di ufficio, per i periodi di servizio prestati presso altre Amministrazioni dello Stato.