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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 233/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 26/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 3355919
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1836/2025 depositato il 29/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 30.12.2024 impugnava il fermo amministrativo di cui assume avere avuto conoscenza mediante visura al PRA del 20.12.2024 per i seguenti motivi 1) violazione del principio di proporzionalità e pertinenza per essere il veicolo assoggettato a fermo bene strumentale all'attività professionale di avocato;
2) illegittimità del fermo sotto altro profilo per essere l'autovettura utilizzata anche come mezzo per gli spostamenti del suocero del ricorrente, invalido al 100% con diritto all'accompagnamento; 3) infondatezza del credito per la cui garanzia è stato disposto il fermo amministrativo. Chiede l'annullamento dell'atto impugnato. Con comparsa del 6.2.2025 si costituiva agenzia delle entrate riscossione eccependo in primo luogo la tardività del ricorso e comunque la sua infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In disparte la tardività del ricorso atteso che il preavviso di fermo amministrativo era stato notificato il 13.2.2024, erano state presentate da parte del ricorrente osservazioni il 20.4.2024 e agenzia delle entrate riscossione aveva rigettato le osservazioni proposte il 7.6.2024 e pertanto assolutamente tardivo è il ricorso notificato il 30.12.2024. Il ricorso è comunque infondato nel merito. Infondata è la natura strumentale dell'autoveicolo su cui è stato iscritto il fermo. Conformemente all'orientamento della SC di Cassazione (per tutte Cass. n. 34813/2024), ai fini della sussistenza di tale presupposto, non è sufficiente che il veicolo sia utilizzato per raggiungere l'ufficio, lo studio o il posto di lavoro, ma è necessario provare che esso sia necessario per lo svolgimento dell'attività di impresa o professionale e per il conseguimento dei ricavi caratteristici di tale attività. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito tale prova essendosi limitato ad affermare che l'autovettura viene utilizzata come mezzo di trasporto per raggiungere lo studio professionale, gli uffici giudiziari, i clienti sicchè non è stata data la prova che sia indispensabile all'esercizio dell'attività di avvocato che può essere svolta anche mediante altri mezzi di trasporto. Parimenti sfornita di prova è la circostanza che l'autovettura sia utilizzata per il trasporto del suocero invalido al 100 % e che il ricorrente si occupi in via esclusiva dell'assistenza del disabile. In ultimo, solo una generica contestazione è stata rivolta al credito per cui è stato iscritto il fermo, credito che risulta da atti impositivi non impugnati e pertanto non più contestabili. Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi di equità per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
spese compensate. Lecce, 28 ottobre 2025 Il Giudice monocratico
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 26/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 3355919
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1836/2025 depositato il 29/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 30.12.2024 impugnava il fermo amministrativo di cui assume avere avuto conoscenza mediante visura al PRA del 20.12.2024 per i seguenti motivi 1) violazione del principio di proporzionalità e pertinenza per essere il veicolo assoggettato a fermo bene strumentale all'attività professionale di avocato;
2) illegittimità del fermo sotto altro profilo per essere l'autovettura utilizzata anche come mezzo per gli spostamenti del suocero del ricorrente, invalido al 100% con diritto all'accompagnamento; 3) infondatezza del credito per la cui garanzia è stato disposto il fermo amministrativo. Chiede l'annullamento dell'atto impugnato. Con comparsa del 6.2.2025 si costituiva agenzia delle entrate riscossione eccependo in primo luogo la tardività del ricorso e comunque la sua infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In disparte la tardività del ricorso atteso che il preavviso di fermo amministrativo era stato notificato il 13.2.2024, erano state presentate da parte del ricorrente osservazioni il 20.4.2024 e agenzia delle entrate riscossione aveva rigettato le osservazioni proposte il 7.6.2024 e pertanto assolutamente tardivo è il ricorso notificato il 30.12.2024. Il ricorso è comunque infondato nel merito. Infondata è la natura strumentale dell'autoveicolo su cui è stato iscritto il fermo. Conformemente all'orientamento della SC di Cassazione (per tutte Cass. n. 34813/2024), ai fini della sussistenza di tale presupposto, non è sufficiente che il veicolo sia utilizzato per raggiungere l'ufficio, lo studio o il posto di lavoro, ma è necessario provare che esso sia necessario per lo svolgimento dell'attività di impresa o professionale e per il conseguimento dei ricavi caratteristici di tale attività. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito tale prova essendosi limitato ad affermare che l'autovettura viene utilizzata come mezzo di trasporto per raggiungere lo studio professionale, gli uffici giudiziari, i clienti sicchè non è stata data la prova che sia indispensabile all'esercizio dell'attività di avvocato che può essere svolta anche mediante altri mezzi di trasporto. Parimenti sfornita di prova è la circostanza che l'autovettura sia utilizzata per il trasporto del suocero invalido al 100 % e che il ricorrente si occupi in via esclusiva dell'assistenza del disabile. In ultimo, solo una generica contestazione è stata rivolta al credito per cui è stato iscritto il fermo, credito che risulta da atti impositivi non impugnati e pertanto non più contestabili. Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi di equità per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
spese compensate. Lecce, 28 ottobre 2025 Il Giudice monocratico