Art. 17.
I contributi nella misura stabilita dal presente Ordinamento sono pagati direttamente dagli Enti salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico dei sanitari iscritti alla Cassa.
I contributi nella misura stabilita dal presente Ordinamento sono pagati direttamente dagli Enti salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico dei sanitari iscritti alla Cassa.