TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
AR RE ET Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4922/2024, vertente
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...]
E
Parte_2 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Massimo Proietti Lupi
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2023 con decreto di omologa n.
4784/2023 del 21 aprile 2023 reso dal Tribunale Ordinario di Roma nell'ambito del procedimento rubricato al n. 63006/2022 r.g., e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
2) I coniugi vivono separati da diverso tempo avendo ciascuno una propria abitazione;
Per_ 3) La figlia minore, , e' affidata alla madre, con esercizio Parte_1 condiviso della potesta' genitoriale. Il padre potra' vedere e avere Parte_2 Per_ con sé la figlia minore tutti i fine settimana dal venerdi' sera alle ore 19,00 fino alla domenica alle ore 19,00.
4) Per quanto concerne le vacanze Natalizie, Pasquali e le vacanze estive il padre Per_ potra' avere con sé la figlia minore quando vorra' previa accordo con la madre,
IG Pt_1
5) Il Signor essendo disoccupato e senza reddito e mantenuto dai Parte_2 genitori non versera' alla moglie, IG , nulla, quale contributo Parte_1 di mantenimento per la 2 figlia minore visto che la IG Parte_1 Per_ provvedera' lei stessa al mantenimento della figlia minore .
6) Il Signor si obbliga a corrispondere, su richiesta della IG Parte_2 [...]
, il 50% delle spese straordinaria sostenute per la figlia minore (spese Pt_1 scolastiche, sportive, ricreative, abbigliamento, mediche cc.)
6. Ciascun coniuge è autosufficiente e provvederà al proprio mantenimento senza alcun obbligo per l'altro coniuge.
7. Le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 10 ottobre 2009, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse della figlia minore, il Tribunale dispone in conformità.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4922/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 10 ottobre 2009 tra , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00996, Parte 2, Serie A03, Anno 2009, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att.
c.p.c.
Roma, 15 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
AR RE ET TA ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
TA ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
AR RE ET Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4922/2024, vertente
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...]
E
Parte_2 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Massimo Proietti Lupi
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2023 con decreto di omologa n.
4784/2023 del 21 aprile 2023 reso dal Tribunale Ordinario di Roma nell'ambito del procedimento rubricato al n. 63006/2022 r.g., e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
2) I coniugi vivono separati da diverso tempo avendo ciascuno una propria abitazione;
Per_ 3) La figlia minore, , e' affidata alla madre, con esercizio Parte_1 condiviso della potesta' genitoriale. Il padre potra' vedere e avere Parte_2 Per_ con sé la figlia minore tutti i fine settimana dal venerdi' sera alle ore 19,00 fino alla domenica alle ore 19,00.
4) Per quanto concerne le vacanze Natalizie, Pasquali e le vacanze estive il padre Per_ potra' avere con sé la figlia minore quando vorra' previa accordo con la madre,
IG Pt_1
5) Il Signor essendo disoccupato e senza reddito e mantenuto dai Parte_2 genitori non versera' alla moglie, IG , nulla, quale contributo Parte_1 di mantenimento per la 2 figlia minore visto che la IG Parte_1 Per_ provvedera' lei stessa al mantenimento della figlia minore .
6) Il Signor si obbliga a corrispondere, su richiesta della IG Parte_2 [...]
, il 50% delle spese straordinaria sostenute per la figlia minore (spese Pt_1 scolastiche, sportive, ricreative, abbigliamento, mediche cc.)
6. Ciascun coniuge è autosufficiente e provvederà al proprio mantenimento senza alcun obbligo per l'altro coniuge.
7. Le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 10 ottobre 2009, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, valutato l'interesse della figlia minore, il Tribunale dispone in conformità.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4922/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 10 ottobre 2009 tra , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00996, Parte 2, Serie A03, Anno 2009, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att.
c.p.c.
Roma, 15 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
AR RE ET TA ZI