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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/02/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 16618/2024 R.G.V.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. Ernesto D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA Antonella GUERRA GIUDICE
DOTT. Massimo VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 16618/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO COINGIUNTO,
promossa con ricorso congiunto da:
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio INVIDIA del Foro di Verona,
come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
Le parti hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “Visto, nulla si oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 49 c.p.c. da loro personalmente sottoscritto, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale alle condizioni da loro concordate e riportate nel ricorso.
Le parti hanno chiesto che, una volta decorso il termine previsto per legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, sia pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni da loro concordate e riportate nel ricorso.
Le condizioni di separazione devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
In merito alla situazione economica di ciascun coniuge, emergente dalla documentazione dimessa, la determinazione delle parti può essere condivisa, in quanto risulta equa e non in contrasto con norme imperative.
Sussistono, quindi, i presupposti per la pronuncia di separazione e l'omologa alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 04/12/2024.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore in relazione all'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
; Parte_2
2) omologa la separazione alle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite;
3) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale dello
2 Stato Civile del Comune di Peschiera del Garda (VR) (Registro Atti di Matrimonio
n. 16 - parte I - anno 2020), perché proceda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
4) provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 06/02/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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