Art. 70.
Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 4005, 4011, 4031, 4.051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'esercizio finanziario 1981, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell' articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Alle spese di cui ai capitoli nn. 4011 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372 .
Alle spese di cui al capitolo n. 4031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell' articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57 , integrate da quella dell'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372 .
Alle spese di cui al capitolo n. 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell' articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38 , integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372 .
Alle spese di cui al capitolo n. 4005 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell' articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497 , integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372 .
I comitati di cui all' articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372 , all' articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57 , all' articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38 , e all' articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497 , esercitano i loro poteri anche sulle revisioni dei contratti gia' autorizzati.
I comitati di cui al comma precedente sono integrati con l'intervento dei direttori generali di volta in volta interessati per materia.
Quando gli atti investono la competenza di piu' capitoli e' sufficiente il parere del comitato competente per il capitolo che su tali atti ha maggiore influenza finanziaria.
Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa e del capitolo n. 6741 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico.
Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attivita' relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonche' alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unita' militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalita' giuridica, si applica la disciplina prevista dall' articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , modificato dall' articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , ancorche' le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.
Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 4005, 4011, 4031, 4.051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'esercizio finanziario 1981, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell' articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Alle spese di cui ai capitoli nn. 4011 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372 .
Alle spese di cui al capitolo n. 4031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell' articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57 , integrate da quella dell'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372 .
Alle spese di cui al capitolo n. 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell' articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38 , integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372 .
Alle spese di cui al capitolo n. 4005 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell' articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497 , integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372 .
I comitati di cui all' articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372 , all' articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57 , all' articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38 , e all' articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497 , esercitano i loro poteri anche sulle revisioni dei contratti gia' autorizzati.
I comitati di cui al comma precedente sono integrati con l'intervento dei direttori generali di volta in volta interessati per materia.
Quando gli atti investono la competenza di piu' capitoli e' sufficiente il parere del comitato competente per il capitolo che su tali atti ha maggiore influenza finanziaria.
Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa e del capitolo n. 6741 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico.
Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attivita' relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonche' alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unita' militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalita' giuridica, si applica la disciplina prevista dall' articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , modificato dall' articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , ancorche' le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.