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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/11/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott.ssa Roberta Marra – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.1041/2025 R.G., vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Scialpi Controparte_1
-ricorrente-
e
Controparte_2
-resistente contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.5.2025, ha chiesto disporsi Controparte_1
l'affido esclusivo a sé della minore (2016), nata dalla relazione dalla Per_1 stessa intrattenuta con e prevedere l'obbligo del resistente di Controparte_2 contribuire al mantenimento della figlia minore nella misura di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Fissata la prima udienza di comparizione, non si costituiva, Controparte_2 nonostante la regolarità della notifica, di talchè ne veniva dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza, parte ricorrente rinunciava alle richieste istruttorie e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere accolta la istanza della ricorrente di affido esclusivo a sè della figlia alla luce del disinteresse del padre, sia sotto il profilo economico che Per_1 sotto il profilo morale, confermato anche dalla sua mancata costituzione nel presente giudizio. Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore previo accordo con la madre collocataria.
1 Quanto al richiesto assegno di mantenimento, in assenza di elementi relativi alla situazione economica del resistente, esso va fissato in euro 400,00 mensili, con decorrenza dalla domanda (aprile 2024) e andrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Il resistente è inoltre tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia minore.
L'assegno unico viene riconosciuto per intero alla madre.
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente in ragione della soccombenza, disponendone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 d.p.r. 115/02.
P.Q.M.
così provvede:
a) dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre;
il padre potrà Per_1 vederla e tenere con sé previo accordo con il genitore collocatario;
b) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, con decorrenza dalla domanda, un assegno mensile di euro 400,00, quale contributo per il mantenimento ordinario della figlia, da corrispondere entro il 15 di ogni mese e rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat,
c) impone al resistente di farsi carico del 50% delle spese straordinarie della figlia
(dette spese, ad esclusione di quelle mediche urgenti e di quelle scolastiche vincolate, dovranno essere concordate tra i genitori);
d) la ricorrente ha diritto a percepire per intero l'AU relativo alla minore;
e) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1453,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Si comunichi.
Brindisi, 21.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
2
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott.ssa Roberta Marra – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.1041/2025 R.G., vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Scialpi Controparte_1
-ricorrente-
e
Controparte_2
-resistente contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.5.2025, ha chiesto disporsi Controparte_1
l'affido esclusivo a sé della minore (2016), nata dalla relazione dalla Per_1 stessa intrattenuta con e prevedere l'obbligo del resistente di Controparte_2 contribuire al mantenimento della figlia minore nella misura di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Fissata la prima udienza di comparizione, non si costituiva, Controparte_2 nonostante la regolarità della notifica, di talchè ne veniva dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza, parte ricorrente rinunciava alle richieste istruttorie e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere accolta la istanza della ricorrente di affido esclusivo a sè della figlia alla luce del disinteresse del padre, sia sotto il profilo economico che Per_1 sotto il profilo morale, confermato anche dalla sua mancata costituzione nel presente giudizio. Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore previo accordo con la madre collocataria.
1 Quanto al richiesto assegno di mantenimento, in assenza di elementi relativi alla situazione economica del resistente, esso va fissato in euro 400,00 mensili, con decorrenza dalla domanda (aprile 2024) e andrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Il resistente è inoltre tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia minore.
L'assegno unico viene riconosciuto per intero alla madre.
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente in ragione della soccombenza, disponendone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 d.p.r. 115/02.
P.Q.M.
così provvede:
a) dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre;
il padre potrà Per_1 vederla e tenere con sé previo accordo con il genitore collocatario;
b) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, con decorrenza dalla domanda, un assegno mensile di euro 400,00, quale contributo per il mantenimento ordinario della figlia, da corrispondere entro il 15 di ogni mese e rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat,
c) impone al resistente di farsi carico del 50% delle spese straordinarie della figlia
(dette spese, ad esclusione di quelle mediche urgenti e di quelle scolastiche vincolate, dovranno essere concordate tra i genitori);
d) la ricorrente ha diritto a percepire per intero l'AU relativo alla minore;
e) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1453,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Si comunichi.
Brindisi, 21.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
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