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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 11434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11434 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 20136/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. NG NI, pronuncia la seguente
S E N T E N ZA
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 2 0 1 3 6 / 2 0 2 2 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i c o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : f o r n i t u r a me r c i
T R A
LA B S R L I N P LR P T p . i v a 0 7 7 9 4 1 4 0 6 3 7 c o n l ' a v v . D i l l a G u l mi c . f .
c g u l mi . d i l l a @ c e r t a v v o c a t i l a g . i t CodiceFiscale_1
O p p o n e n t e
E
p.iva con l'avv. Simone Calzolai C.F. Controparte_1 P.IVA_1
pec vvocati.prato.it C.F._2 Email_1
Opposta
Conclusioni: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
notificava alla il D.I. n. 5619/22 del 25/5/22 emesso dalla d.ssa con CP_1 Pt_1 CP_2 il quale veniva ingiunto alla di pagare alla ricorrente la somma di €58503,51 per le Pt_1
forniture di cui alle fatture azionate del 2021 e del 2022, oltre interessi di cui al d.lgs. 231/02 dal giorno successivo alle scadenze al saldo e le spese della procedura monitoria l iquidate in
€406,50 per spese ed € 1750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15% iva e cpa per legge.
La contestava i fatti e le circostanze poste a base del monitorio e proponeva opposizione Pt_1 chiedendo la declaratoria dell'illegittimità ed infondatezza in fatto e in diritto della domanda vantata con il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso di revocare l'opposto d.i. e condannare la in plrpt al risarcimento del danno per la temerarietà della lite ex art. 96 cpc i n CP_1 favore dell'opponente.
Esponeva che controparte non aveva dimostrato l'esistenza del proprio credito e nulla che garantiva l'arrivo del materiale di cui chiedeva il pagamento contestato. L'opponente asseri va che “non tutte le forniture” di cui alle fatture azionate sono state eseguite, ma non specifica quale merce non sarebbe stata ricevuta, eccetto il ddt n.144/21 del 4.5.21 che recava la sottoscrizione del sig. gli altri ddt o erano privi di sottoscrizione oppure Controparte_3
riportavano una firma assolutamente falsa e che espressamente disconosceva.
In via riconvenzionale formulava domanda riconvenzionale di inadempimento e di risarcimento del danno per consegne di fodere legate alle fatture del 2019 fornite dalla come di CP_1
materiale cashmere 100% e utilizzate dalla per la realizzazione di guanti, poi Pt_1
rivenduti alla società FIVE STARS srl, società che aveva contestato alla come la fodera Pt_1
dei guanti promessa come cashmere al 100% fosse di materiale misto e aveva presentato a lla una richiesta di rimborso per mancate vendite e risarcimento dei danni. Pt_1
Part La chiedeva pertanto condannare la al pagamento della somma di euro CP_1
236762,00 o quella diversa somma di giustizia. Il tutto con il favore delle spese e competenze del presente giudizio.
La dichiarava che non gli è mai pervenuta alcuna contestazione di “materiale non CP_1 conforme”, la merce era stata consegnata e ricevuta senza alcuna riserva.
L'opponente, comunque, a seguito della ricezione della merce da parte dell'opposta ha poi sottoposto a lavorazione il materiale fornito, pertanto secondo la di eventuali vizi della CP_1
merce ne rispondeva in via immediata e diretta la In ogni caso non dava prova del Pt_1
danno chiesto in risarcimento.
2 Secondo la il creditore non aveva introdotto l'istanza di verificazione sulle sottoscrizioni Pt_1 disconosciute dall'opponente sui ddt, quindi non poteva avvalersi della documentazione allegata.
La gop rileva che, se da un lato il disconoscimento della è stato effettuato in forma del Pt_1
tutto generica, senza alcuna specificazione dei documenti oggetto di contestazione ( Cass.civ. sez. III n.16836/21), dall'altra a seguito del disconoscimento, la non presentava CP_1
istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 cpc, pena l'inutilizzabilità dei documenti disconosciuti. I testi escussi confermavano la consegna delle merci.
La domanda monitoria può essere accolta, dunque, parzialmente nella misura della metà della somma chiesta dall'opposta ovvero €29252.00 oltre gli interessi ai sensi del dlgs 231/02 e le spese già liquidate.
Part Altresì osserva che la contestazione effettuata da a per email e' dell'11.2.2020, CP_1
mentre il report del laboratorio che evidenzia la composizione della fodera è del 7.01.2020, tra le due date sono, dunque, intercorsi ben 35 gg, pertanto la denuncia risulta tardiva, l'opponente infatti non ha fornito la prova di aver effettuato la denuncia all'opposta nel termine previsto per legge (otto giorni) e, comunque l'azione si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna tenuto conto che le fatture indicate da controparte e aventi ad oggetto la merce “asseritamente non conforme” sono le n. 26/2019, n. 41/2019, n. 59/2019, e n. 115/2019.
La domanda riconvenzionale dunque è tardiva.
Quanto alla domanda formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la scrivente gop ritiene di non accoglierla, non profilandosi i presupposti di mala fede o di colpa grave dell'opponente nel resistere in giudizio.
Le dinamiche processuali svoltesi inducono a compensare le spese di lite per la soccombenza reciproca.
P. Q. M
. il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il D.I. 5619/22 RG
16471/22 opposto nella misura ridotta di €29252.00 oltre gli interessi ai sensi del dlgs 231/02
e le spese già liquidate, condannando l'opponente in plrpt a versare all'opposta in plrpt tali somme, dichiara tardiva la domanda riconvenzionale, non accoglie la domanda ai sensi dell'art. 96 cpc,
3 compensa le spese di lite.
Napoli, 2 8/11/2025
La G.O.P.
NG NI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. NG NI, pronuncia la seguente
S E N T E N ZA
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 2 0 1 3 6 / 2 0 2 2 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i c o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : f o r n i t u r a me r c i
T R A
LA B S R L I N P LR P T p . i v a 0 7 7 9 4 1 4 0 6 3 7 c o n l ' a v v . D i l l a G u l mi c . f .
c g u l mi . d i l l a @ c e r t a v v o c a t i l a g . i t CodiceFiscale_1
O p p o n e n t e
E
p.iva con l'avv. Simone Calzolai C.F. Controparte_1 P.IVA_1
pec vvocati.prato.it C.F._2 Email_1
Opposta
Conclusioni: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
notificava alla il D.I. n. 5619/22 del 25/5/22 emesso dalla d.ssa con CP_1 Pt_1 CP_2 il quale veniva ingiunto alla di pagare alla ricorrente la somma di €58503,51 per le Pt_1
forniture di cui alle fatture azionate del 2021 e del 2022, oltre interessi di cui al d.lgs. 231/02 dal giorno successivo alle scadenze al saldo e le spese della procedura monitoria l iquidate in
€406,50 per spese ed € 1750,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15% iva e cpa per legge.
La contestava i fatti e le circostanze poste a base del monitorio e proponeva opposizione Pt_1 chiedendo la declaratoria dell'illegittimità ed infondatezza in fatto e in diritto della domanda vantata con il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso di revocare l'opposto d.i. e condannare la in plrpt al risarcimento del danno per la temerarietà della lite ex art. 96 cpc i n CP_1 favore dell'opponente.
Esponeva che controparte non aveva dimostrato l'esistenza del proprio credito e nulla che garantiva l'arrivo del materiale di cui chiedeva il pagamento contestato. L'opponente asseri va che “non tutte le forniture” di cui alle fatture azionate sono state eseguite, ma non specifica quale merce non sarebbe stata ricevuta, eccetto il ddt n.144/21 del 4.5.21 che recava la sottoscrizione del sig. gli altri ddt o erano privi di sottoscrizione oppure Controparte_3
riportavano una firma assolutamente falsa e che espressamente disconosceva.
In via riconvenzionale formulava domanda riconvenzionale di inadempimento e di risarcimento del danno per consegne di fodere legate alle fatture del 2019 fornite dalla come di CP_1
materiale cashmere 100% e utilizzate dalla per la realizzazione di guanti, poi Pt_1
rivenduti alla società FIVE STARS srl, società che aveva contestato alla come la fodera Pt_1
dei guanti promessa come cashmere al 100% fosse di materiale misto e aveva presentato a lla una richiesta di rimborso per mancate vendite e risarcimento dei danni. Pt_1
Part La chiedeva pertanto condannare la al pagamento della somma di euro CP_1
236762,00 o quella diversa somma di giustizia. Il tutto con il favore delle spese e competenze del presente giudizio.
La dichiarava che non gli è mai pervenuta alcuna contestazione di “materiale non CP_1 conforme”, la merce era stata consegnata e ricevuta senza alcuna riserva.
L'opponente, comunque, a seguito della ricezione della merce da parte dell'opposta ha poi sottoposto a lavorazione il materiale fornito, pertanto secondo la di eventuali vizi della CP_1
merce ne rispondeva in via immediata e diretta la In ogni caso non dava prova del Pt_1
danno chiesto in risarcimento.
2 Secondo la il creditore non aveva introdotto l'istanza di verificazione sulle sottoscrizioni Pt_1 disconosciute dall'opponente sui ddt, quindi non poteva avvalersi della documentazione allegata.
La gop rileva che, se da un lato il disconoscimento della è stato effettuato in forma del Pt_1
tutto generica, senza alcuna specificazione dei documenti oggetto di contestazione ( Cass.civ. sez. III n.16836/21), dall'altra a seguito del disconoscimento, la non presentava CP_1
istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 cpc, pena l'inutilizzabilità dei documenti disconosciuti. I testi escussi confermavano la consegna delle merci.
La domanda monitoria può essere accolta, dunque, parzialmente nella misura della metà della somma chiesta dall'opposta ovvero €29252.00 oltre gli interessi ai sensi del dlgs 231/02 e le spese già liquidate.
Part Altresì osserva che la contestazione effettuata da a per email e' dell'11.2.2020, CP_1
mentre il report del laboratorio che evidenzia la composizione della fodera è del 7.01.2020, tra le due date sono, dunque, intercorsi ben 35 gg, pertanto la denuncia risulta tardiva, l'opponente infatti non ha fornito la prova di aver effettuato la denuncia all'opposta nel termine previsto per legge (otto giorni) e, comunque l'azione si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna tenuto conto che le fatture indicate da controparte e aventi ad oggetto la merce “asseritamente non conforme” sono le n. 26/2019, n. 41/2019, n. 59/2019, e n. 115/2019.
La domanda riconvenzionale dunque è tardiva.
Quanto alla domanda formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la scrivente gop ritiene di non accoglierla, non profilandosi i presupposti di mala fede o di colpa grave dell'opponente nel resistere in giudizio.
Le dinamiche processuali svoltesi inducono a compensare le spese di lite per la soccombenza reciproca.
P. Q. M
. il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il D.I. 5619/22 RG
16471/22 opposto nella misura ridotta di €29252.00 oltre gli interessi ai sensi del dlgs 231/02
e le spese già liquidate, condannando l'opponente in plrpt a versare all'opposta in plrpt tali somme, dichiara tardiva la domanda riconvenzionale, non accoglie la domanda ai sensi dell'art. 96 cpc,
3 compensa le spese di lite.
Napoli, 2 8/11/2025
La G.O.P.
NG NI
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