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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/04/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2172 /2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2172 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/07/1981 rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Melfi Verga, giusta procura in atti,
E
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Melfi Verga, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del giorno 05/02/2025;
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/12/2024, e Parte_1 [...]
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di CP_1
scioglimento del matrimonio civile celebrato in Acicastello in data 05/08/2004, iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune medesimo al n. 16, parte
1^, dell'anno 2004; hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli Persona_1
(19/12/2006) e (13/10/2015); Persona_2
hanno esposto di essere separati consensualmente e che il Tribunale di Ragusa ha pronunciato la loro separazione con sentenza n. 9/2024, resa in data 23/12/2023 e pubblicata in data 02/01/2024;
hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione consensuale, resa dal Tribunale di Ragusa in data 23/12/2023 e pubblicata in data 02/01/2024, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante
“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
“-i coniugi confermano di rinunciare all' assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
-i figli minore resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocati presso la madre in viale Europa, 13, casa dell' , come disposto in sede di Pt_2
separazione;
-il sig. potrà vedere i figli anche tutti i giorni negli orari concordati e nel rispetto Pt_1
degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli.
-l'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra Controparte_1
CP_
-il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma di euro 300,00 quale Pt_1
assegno di mantenimento dei due figli, oltre a partecipare in ragione della metà alle spese straordinarie.”
Le condizioni sopra riportate, in ordine ai rapporti economici tra le parti e tra le stesse e i figli possono essere omologate, in quanto non contrastanti con l'interesse dei figli e vertenti su diritti disponibili alle parti.
Possono essere omologate, altresì, anche le condizioni inerenti alle modalità di affidamento, collocamento e diritto di visita del padre previste dalle parti relativamente, tuttavia, al solo figlio , in quanto il figlio risulta essere divenuto Persona_2 Persona_1
maggiorenne nelle more del giudizio.
Il Tribunale prende atto della reciproca dichiarazione di rinuncia al mantenimento espressa dalle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
3 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in data 05/08/2004 ad Acicastello (CT) e iscritto nel
[...] Controparte_1
registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune medesimo al n. 16, parte
1^, Ufficio 1, dell'anno 2004;
- omologa le condizioni inerenti ai figli, ai rapporti economici relativi agli stessi e, relativamente al figlio , alle modalità di affidamento, collocamento e diritto Persona_2
di visita del padre, provvedendo in conformità;
- prende atto della reciproca dichiarazione di rinuncia al mantenimento espressa dalle parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Acicastello ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Acicastello di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
17.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2172 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/07/1981 rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Melfi Verga, giusta procura in atti,
E
, (C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Melfi Verga, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del giorno 05/02/2025;
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/12/2024, e Parte_1 [...]
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di CP_1
scioglimento del matrimonio civile celebrato in Acicastello in data 05/08/2004, iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune medesimo al n. 16, parte
1^, dell'anno 2004; hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli Persona_1
(19/12/2006) e (13/10/2015); Persona_2
hanno esposto di essere separati consensualmente e che il Tribunale di Ragusa ha pronunciato la loro separazione con sentenza n. 9/2024, resa in data 23/12/2023 e pubblicata in data 02/01/2024;
hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione consensuale, resa dal Tribunale di Ragusa in data 23/12/2023 e pubblicata in data 02/01/2024, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante
“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
“-i coniugi confermano di rinunciare all' assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
-i figli minore resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocati presso la madre in viale Europa, 13, casa dell' , come disposto in sede di Pt_2
separazione;
-il sig. potrà vedere i figli anche tutti i giorni negli orari concordati e nel rispetto Pt_1
degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli.
-l'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra Controparte_1
CP_
-il sig. si impegna a versare alla sig.ra la somma di euro 300,00 quale Pt_1
assegno di mantenimento dei due figli, oltre a partecipare in ragione della metà alle spese straordinarie.”
Le condizioni sopra riportate, in ordine ai rapporti economici tra le parti e tra le stesse e i figli possono essere omologate, in quanto non contrastanti con l'interesse dei figli e vertenti su diritti disponibili alle parti.
Possono essere omologate, altresì, anche le condizioni inerenti alle modalità di affidamento, collocamento e diritto di visita del padre previste dalle parti relativamente, tuttavia, al solo figlio , in quanto il figlio risulta essere divenuto Persona_2 Persona_1
maggiorenne nelle more del giudizio.
Il Tribunale prende atto della reciproca dichiarazione di rinuncia al mantenimento espressa dalle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
3 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in data 05/08/2004 ad Acicastello (CT) e iscritto nel
[...] Controparte_1
registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune medesimo al n. 16, parte
1^, Ufficio 1, dell'anno 2004;
- omologa le condizioni inerenti ai figli, ai rapporti economici relativi agli stessi e, relativamente al figlio , alle modalità di affidamento, collocamento e diritto Persona_2
di visita del padre, provvedendo in conformità;
- prende atto della reciproca dichiarazione di rinuncia al mantenimento espressa dalle parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Acicastello ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Acicastello di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
17.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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