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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 22/10/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2283/2025 riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
RO GE Presidente
MA NI Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale iscritto in data 19.06.2025 da
(C.F. ), con l'Avv. Luigi Cavalleri, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , con l'Avv. Matteo Maurizio Porrello, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
Conclusioni: come precisate dalle parti private all'udienza con trattazione scritta celebrata in da- ta 22.10.2025, accettando la proposta formulata dal giudice relatore in data 14.10.2025 ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. di omologare la loro separazione personale con la conferma dei provvedi- menti adottati in via provvisoria e urgente e “l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di
[...]
per verificare l'adempimento dell'incarico conferito ai SS (tenuti a relazionare semestralmente al GT, fatta Pt_2
salva l'urgenza) e la refusione da parte della resistente al ricorrente della metà delle spese di lite (liquidate ai mi- nimi tabellari previsti per le controversie di media complessità limitatamente alle fasi n. 1 e 2)”.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Busto Arsizio (VA) in data 29.06.2013 optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni1 e hanno stabilito la loro residenza coniuga- le in Busto Arsizio, Via Busona n. 21, in un immobile di proprietà esclusiva del ricorrente2.
Dalla loro unione è nato il figlio (il 02.10.2012), riconosciuto in data 01.10.2024 grave- Per_1
mente disabile ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992 in quanto “affetto da disturbo dello spettro autistico con difficoltà sociali e comunicative, adeguate abilità del vivere quotidiano, necessita della supervisione e mediazione dell'adulto”3.
***
A mezzo della sentenza n. 386/2025 depositata in data 04.07.2024 (R.G.N.R. 36/2022,
R.G.G.I.P. 415/2022) il GUP di questo Tribunale, “concesse le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 89 c.p. equivalenti alle aggravanti contestate, ravvisata la continuazione interna e ritenuta la diminuente del rito abbreviato”, ha condannato la resistente alla pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali per aver commesso, in concorso con , il “de- Parte_3
litto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 81 co.°2, 609 bis co, ° 1 e 2, 609 ter co. °1 n.°1 e co.° 2 secondo periodo c.p. perché in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando delle condizioni
d'inferiorità psichica e fisica del minore di anni 9, figlio di e Persona_2 CP_1
con questa convivente, nonché affetto da disturbo dello spettro dell'autismo di grado 1, promettendogli quale pre- mio di regalargli dei giocattoli e, in generale, approfittando delle assenze del padre in- Parte_1
ducevano il minore a compiere e subire atti sessuali con la madre, consistiti in palpeggiamenti reciproci delle parti intime e rapporti sessuali orali […] Con le aggravanti di cui all'art. 609 ter co.°1 n.°1 e co.°2 secondo periodo
c.p.c. per aver commesso i fatti nei confronti ri persona minore di anni 10, nonché di aver commesso il fatto essen- do il genitore della p.o. (con riferimento alla sola e ha dichiarato la sua decadenza dalla re- CP_1
sponsabilità genitoriale “nonché la perdita degli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa
l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni”4. Persona_2
Avverso tale provvedimento la resistente ha proposto appello solo in punto di bilanciamento di circostanze e la prossima udienza innanzi alla Corte d'Appello Penale di Milano è prevista per il giorno 17.11.20255.
***
A mezzo del ricorso depositato in data 18.06.2025, per quello che qui rileva, il ricorrente ha di- chiarato che la resistente ha rilasciato la casa coniugale nel dicembre 2021 a seguito della scoper- ta dei fatti che hanno portato alla sua condanna in sede penale e che da allora non ha frequenta- to il figlio se non alla presenza del padre. Tra l'altro, ha chiesto pronunciare la separazione per- sonale dei coniugi, confermare la decadenza dalla responsabilità genitoriale della resistente e, per l'effetto, affidare al padre, assegnare a quest'ultimo la casa coniugale, porre a carico Per_1
della madre l'obbligo di versare l'importo mensile di € 500,00 a titolo di contributo al manteni- mento ordinario indiretto del figlio, ripartire nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie da sostenere per il minore come da protocollo vigente presso la Corte d'appello di Milano, e “di- sporsi, ove ritenuto, dopo attenta valutazione, nell'interesse del minore, un calendario di visite madre-figlio, moni- torato dai Servizi Sociali competenti, in Spazio Neutro”.
Costituendosi in giudizio in data 12.09.2025, tra l'altro, la resistente ha aderito alla domanda sul- lo status e a quella di affido del minore al padre e ha chiesto “incaricare i Servizi Sociali territorialmen- te competenti di organizzare gli incontri madre/figlio in Spazio Neutro o con le modalità ritenute più opportune, prevedendo sin d'ora la possibilità di una progressiva liberalizzazione qualora dovessero ricorrerne i presupposti”, porre a suo carico l'obbligo di versare l'importo mensile “di € 100,00 a titolo di mantenimento ordi- nario e l'ulteriore somma mensile di € 30,00 quale contributo forfettizzato per le spese straordinarie per il mino- re”. A sostegno delle proprie istanze, ha lamentato la precarietà delle proprie condizioni econo- miche6, ha dedotto che “dopo la fine della convivenza matrimoniale (dicembre 2021), la sig.ra Parte_4
con il consenso del marito, ha continuato a vedere e sentire quasi giornalmente con reciproca soddi-
[...] Per_1
sfazione personale e ciò per circa due anni e mezzo. In tali incontri erano sempre presenti, a turno, anche lo stesso sig. e (seppur meno frequentemente) la nonna paterna […] nell'ultimo anno circa invece gli in- Parte_1
contri si sono diradati (ma non cessati) per riferita volontà di e ha allegato di svolgere, con an- Per_1
damento positivo, un percorso di giustizia riparativa presso il “Centro per la Giustizia Riparativa e la
Mediazione Penale” del Comune di Milano.
A mezzo della memoria depositata in data 24.09.2025, tra l'altro, il ricorrente ha puntualizzato che “Nell'anno 2025 vi sono stati unicamente tre momenti nei quali ha trascorso qualche minuto con Per_1
la madre, sempre alla presenza del signor : l'ultimo giorno di scuola all'uscita dell'istituto frequentato da Per_2
ad agosto quando la signora ha fatto avere al figlio un regalo per la promozione ed il 12 set- Per_1 CP_1
tembre u.s. all'esterno dell'istituto per l'inizio del nuovo anno scolastico. Dal termine della convivenza matrimo- niale non vi è stato un solo incontro madre/figlio in cui il padre non sia stato presente”.
***
A mezzo della relazione depositata in data 13.10.2025, i S.S. del Comune di Busto Arsizio hanno positivamente relazionato in ordine alle attuali condizioni di vita del minore, riferendo che “le scriventi rilevano l'esistenza di un legame affettivo significativo e buono tra il padre e connotato da cura, Per_1
affetto e sintonizzazione emotiva. In occasione di quanto avvenuto e oggetto di procedimento penale, il sig. CP_2
la ha agito tempestivamente e spontaneamente in protezione del figlio accompagnandolo alla denuncia ed Per_1
attivandosi contestualmente per un adeguato sostegno psicologico per il figlio e per sé. è molto ben seguito Per_1
sia dal genitore che dai servizi competenti, soprattutto riguardo al servizio specialistico di neuropsichiatria infantile che ha, con il minore, una presa in carico attiva ed importante. Non sono riscontrabili, ad oggi, motivi ostativi al proseguimento di tale progettualità familiare e genitoriale, considerata nel complesso adattiva e funzionale alla rea- lizzazione di un buon percorso di crescita del minore dal punto di vista concreto, relazionale ed emotivo”. Per_1
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Alla prima udienza celebrata in data 14.10.2025, tra l'altro, il giudice istruttore, “dato atto che il capo della sentenza n. 386/2024 pronunciata dal GUP di questo Tribunale nel luglio 2024 che ha dichiarato la de- cadenza dalla responsabilità genitoriale della resistente non è stato impugnato dalla stessa, che non è necessario confermare detta pronuncia nella presente sede, che, peraltro, non è neppure questa la sede dove chiedere la revoca della stessa, che, per l'effetto, la responsabilità genitoriale è già concentrata in capo al padre in via esclusiva, che la relazione in atti versata dai SS conferma l'idoneità genitoriale del padre del minore e che è necessario regolamenta- re i rapporti tra la madre e , in via provvisoria e urgente, ha autorizzato i coniugi a vivere Per_1
separati, ha dato atto che il figlio è affidato al padre (fatto salvo che per la regolamentazione del-
4 la relazione con la madre in presenza e a distanza), ha disposto il collocamento di presso Per_3
il padre (cui ha assegnato la casa coniugale), ha incaricato i S.S. territorialmente competenti per il minore di regolamentare la frequentazione madre/figlio con il compito di “verificare se ciò sia com- patibile con il benessere psicofisico del minore e non pregiudizievole alla sua corretta crescita, monitorare il percorso di giustizia riparativa avviato dalla madre, accertare il buon esito dello stesso e, ove ciò fosse, attivare il servizio di
Spazio Neutro e garantire incontri protetti”, ha quantificato il contributo materno per il mantenimento indiretto di nell'importo mensile di € 200,00 (di cui l'importo di € 50,00 da imputare al- Per_1
le spese straordinarie da sostenere per cui la resistente parteciperà nella misura del 40% Per_1
come da Protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano), ha dato atto che il padre ha il diritto di chiedere e percepire da l'intero importo dell'Assegno Unico e Universale spettante per il CP_3
minore, ha invitato le parti ad attenersi alle determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei S.S. e la resistente ad avviare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità, ha prescritto ai geni- tori di astenersi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla pre- senza del minore e ha formulato la proposta conciliativa innanzi integralmente richiamata.
Il ricorrente ha accettato tale proposta all'udienza celebrata in data 14.10.2025, mentre la ricor- rente ha dichiarato di accettarla a mezzo delle note di trattazione scritta depositate in data
17.10.2025.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per omologare l'accordo perfezionatosi tra i genitori di Per_1
in quanto non presenta profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico e appare idoneo, ove puntualmente rispettato, a contenere i pregiudizi derivati al minore dalla disgrega- zione del nucleo familiare.
Si dà atto che la resistente si è impegnata a rifondere al ricorrente la metà delle spese di lite da questi sostenute, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, ai minimi tabellari limitata- mente alle fasi n. 1 e 2, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di media complessità e dell'esito della lite7.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando: 1) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi accettate (di seguito riportate) e DISPONE in conformità;
2) DÀ ATTO che per effetto della sentenza penale n. 386/2024 pronunciata dal GUP di questo Tribunale il figlio minorenne delle parti è già affidato esclusivamente al padre (fatto salvo che per la regolamentazione della relazione con la madre in presenza e a distanza di cui di segui- to);
3) CONFERMA il collocamento prevalente di presso il padre, cui Persona_2 [...]
la casa coniugale sita in Busto Arsizio, Via Busona n. 21; CP_4
4) CONFERMA l'incarico conferito ai S.S. territorialmente competenti per (allo Per_1
stato, quelli del Comune di Busto Arsizio) come in parte motiva;
5) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza dinanzi al G.T. di questo Tribunale
a favore di (nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
21), cui i S.S. territorialmente competenti relazioneranno semestralmente in merito alle risultan- ze/esiti delle attività loro affidate depositando la prima relazione entro e non oltre il 30.04.2026, impregiudicato il potere/dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per il minore;
6) DÀ ATTO CHE la madre si è obbligata, a far data dal mese di giugno 2025, a contribui- re al mantenimento indiretto ordinario di versando al padre l'importo mensile di € Per_1
200,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, di cui l'importo mensile di € 50,00 da imputare alle spese straordinarie da sostenere per Per_1
cui parteciperà nella misura del 40% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano re- centemente aggiornato;
7) DÀ ATTO CHE il padre ha il diritto di chiedere e percepire dall' l'intero importo CP_3
dell'Assegno Unico e Universale spettante per per le ragioni di cui al precedente capo n. Per_1
2;
8) DÀ ATTO CHE le parti si sono impegnate ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei S.S. giacché funzionali al benessere di Per_1
9) DÀ ATTO CHE la resistente si è impegnata ad avviare un percorso individuale di soste- gno alla genitorialità;
10) DÀ ATTO CHE i genitori, nell'esclusivo interesse di si sono impegnati ad Per_1
6 astenersi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dello stesso;
11) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
12) DÀ ATTO CHE le parti hanno accettato la compensazione della metà delle spese di lite sostenute;
13) DÀ ATTO CHE la resistente ha accettato di rifondere al ricorrente la metà delle spese di lite sostenute liquidate in complessivi € 1.771,50, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
14) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai S.S. del Comune di Busto Arsi- zio e al G.T. di questo Tribunale per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il
22/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
MA NI RO GE
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. doc. 1 ricorrente 2 V. doc. 16-17 ricorrente 3 V: doc. 12-13 ricorrente
2 4 V. doc. 4 ricorrente nonché doc. 3 resistente 5 V. doc. 4 resistente 6 Più nel dettaglio, ha allegato di vivere in Busto Arsizio, Piazza Toselli n.1, in un immobile che conduce in locazione versando il cano- ne mensile di circa €370,00 (doc. 55); di aver percepito redditi lordi da lavoro dipendente per l'importo complessivo di circa € 9.300,00 nel 2022, € 10.600,00 nel 2023 ed € 13.800,00 nel 2024 (docc. 66-68) e di lavorare da aprile 2025 come addetta alle pulizie in forza di contratto di lavoro a tempo determinato percependo uno stipendio mensile di circa €800,00 (docc. 58-59); nonché di sostenere il pa- gamento di due finanziamenti: il primo acceso presso “Deutsche Bank Easy” con scadenza prevista nel mese di aprile 2026 e rata men- sile pari a circa €107,00 (doc. 70) e il secondo acceso presso “Compass” con scadenza prevista nel mese di luglio 2030 e rata mensile pari a circa € 120,00 (doc. 69)
3 7 E che il ricorrente ha dichiarato di essere disponibile anche pagamenti rateali
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