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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17802 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12772/2019 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice AU AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12772 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 29 maggio 2025
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Parte_1 del Casale Lumbroso n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Izzo, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 55;
- parte opponente
E
E-Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma,
Via Ombrone n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Ceccarelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Roma, Via Cappelletta della Giustiniana n. 65;
- opposta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
29 maggio 2025, riportate in motivazione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
[... Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
547/2019 emesso dal Tribunale in data 4 gennaio 2019, per sentir “1) in via preliminare, negare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, che la controparte dovesse richiedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; 2) nel merito ed in via riconvenzionale, accertata la illegittimità della risoluzione disposta da E-Distribuzione in data 20.2.2018, condannare quest'ultima – per i fatti descritti in narrativa – al risarcimento dei danni subiti e subendi da , come innanzi Parte_1 parametrati, nella misura che risulterà dovuta in corso di causa, anche a seguito di valutazione equitativa dell'adito Tribunale, con interessi e rivalutazione;
3) nella subordinata ipotesi in cui
[...]
dovesse fornire la prova delle proprie pretese, compensare – pro concurrenti CP_1 quantitate – il credito vantato da ai titoli innanzi indicati con quello di cui dovesse Parte_1 riuscire a dare dimostrazione E-Distribuzione; 4) condannare E-Distribuzione al pagamento delle spese…” .
Premetteva l'opponente di aver ricevuto la notificazione del decreto opposto, con il quale le era stato ingiunto il pagamento nei confronti di E-Distribuzione s.p.a. della somma di euro
6.824.915,82, a titolo di corrispettivo asseritamente dovuto per l'esecuzione da parte della ricorrente in suo favore del servizio di trasporto di energia elettrica, in adempimento del contratto intercorso tra le parti il 18 agosto 2015.
A sostegno dell'opposizione, deduceva che la ricorrente avesse omesso di fornire idonea prova del credito maturato nei suoi confronti, essendosi limitata a produrre in atti le fatture emesse nei suoi confronti e l'estratto autentico delle proprie scritture contabili dalle quali evincere l'intervenuta registrazione in esse dei documenti;
sosteneva che, nel quantificare il proprio credito, la ricorrente avesse considerato anche la somma che era stata oggetto di nota di accredito (per euro
1.226.284,50), nonché l'importo di euro 1.874.028,92 della garanzia escussa parte sua, in quanto rilasciatale nell'interesse dell'opponente da parte della Compagnia assicurativa cosicché, Per_1 in ogni caso, dovesse detrarsi dall'ammontare del credito preteso l'importo complessivo di euro
3.010.313,42. Si doleva poi del fatto che l'opposta le avesse comunicato, in data 29 gennaio 2018, la risoluzione del contratto, sul presupposto dell'omessa integrazione da parte sua della garanzia, a seguito dell'escussione di essa;
che tale doglianza fosse però infondata avendo essa prontamente adempiuto, provvedendo a trasmetterle la polizza emessa dalla che l'opposta avesse Per_1 chiesto la sostituzione del garante, in violazione del principio di buona fede. Assumeva, infine, che
2 dalla condotta illegittima di E-Distribuzione le fosse derivato gravissimo pregiudizio, del quale chiedeva disporsi integrale ristoro.
Si costituiva la parte convenuta, ribadendo la fondatezza della sua pretesa e negando il difetto di prova di essa: precisava che, dalle fatture emesse nei confronti dell'opponente, potesse desumersi con chiarezza il metodo di calcolo dei corrispettivi pretesi e che questi ultimi fossero rispondenti ai flussi di misura dell'energia trasportata con riferimento a ciascuno dei Pod (punti di prelievo) trattati dalla medesima. Con riferimento all'emissione della nota di credito per l'importo indicato dall'opponente, chiariva che essa si fosse resa necessaria ai soli fini fiscali e che non avesse implicato alcuna rinuncia al credito. Ancora, circa la pretesa di detrazione della somma oggetto della polizza della fideiussoria, negava la fondatezza di essa, non essendo stato mai corrisposto l'importo richiesto. Affermava, infine, la legittimità del proprio operato quanto alla risoluzione del contratto in ragione del mancato reintegro delle garanzie da parte dell'opponente a seguito della sua richiesta.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “… respingere in ogni sua parte l'opposizione incardinata dalla società e, per l'effetto, confermare integralmente nei suoi Parte_1 confronti il decreto ingiuntivo ….; concedere …l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo
…poiché l'opposizione in esame non è assolutamente fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Con vittoria di spese…”.
Con ordinanza depositata in data 29 novembre 2019 era concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 29 maggio 2025, ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito la causa era trattenuta in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
L'opposizione è infondata e non merita, pertanto accoglimento.
Come già rilevato in sede di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto,
l'opponente si è limitata a contestare la quantificazione del credito operata dall'opposta in modo del tutto generico: all'atto della proposizione della domanda di ingiunzione, la ricorrente aveva prodotto in atti le fatture recanti l'indicazione delle somme richieste a titolo di corrispettivo e la descrizione analitica delle tariffe applicate e dei titoli in forza dei quali aveva operato gli ulteriori addebiti. Nella presente fase, la parte opposta ha poi integrato la produzione documentale,
3 depositando in atti i file recanti i flussi di misura oggetto di fatturazione, cosicché la parte opponente, al fine di contestare la fondatezza della pretesa avanzata nei suoi confronti, avrebbe dovuto operare rilievi specifici in relazione ai dati desumibili dai documenti in atti, mentre ha omesso alcuna specificazione delle sue doglianze. Ha invece chiesto che fosse disposta una consulenza tecnica affinché fosse demandata ad esperto la verifica, sulla base delle acquisizioni documentali operate, della correttezza della fatturazione degli importi pretesi, sia a titolo di corrispettivo del servizio di trasporto eseguito che per le prestazioni accessorie al servizio principale di trasporto, come oneri di connessione ed altri addebiti, tenuto conto del contenuto delle delibere dell' . CP_2
Sennonché si è ritenuto che la consulenza eventualmente disposta nei termini richiesti avrebbe risposto ad una finalità del tutto esplorativa, cosicché non fosse ammissibile.
Quanto alla deduzione dell'opponente, secondo la quale parte della somma ingiunta non dovesse ritenersi dovuta, avendo l'opposta emesso nota di credito in relazione a parte del credito - cosicché dovesse essere decurtato l'importo oggetto di tale documento, o comunque importo corrispondente a quello dovuto a titolo di imposta, in quanto recuperato dalla creditrice - si ritiene fondato l'assunto dell'opposta, che ha chiarito che l'emissione del documento contabile fosse stata dovuta a mere ragioni fiscali e senza rinuncia al credito: ne discende che il debito sia stato correttamente quantificato nella misura indicata, comprensiva dell'imposta prevista, dato che al versamento di essa nei confronti dell'RA la creditrice sarà comunque successivamente tenuta.
Neppure si ritiene dovuta la decurtazione della somma che l'opponente ha assunto essere stata ottenuta da parte dell'opposta, mediante escussione della garanzia rilasciata in suo favore, essendo stato espressamente negato da E-Distribuzione che la somma le fosse stata corrisposta;
né potrebbe ritenersi onerata la creditrice della prova del fatto negativo del mancato pagamento nei suoi confronti delle somme dovutele a seguito dell'escussione della garanzia, giacché, all'evidenza, al contrario la prova del fatto positivo avrebbe dovuto essere fornita eventualmente dalla parte opponente.
Ne discende l'infondatezza dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Va, infine, respinta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente nei confronti dell'opposta: la pretesa risarcitoria è stata avanzata sul presupposto che la società di distribuzione dell'energia avesse illegittimamente risolto il contratto in essere tra le parti, mentre l'opposta ha allegato e documentato di essersi avvalsa della clausola risolutiva espressa nella ricorrenza dei presupposti previsti nel contratto, avendo omesso l'opponente di reintegrare la garanzia, a seguito dell'escussione di essa;
né può ritenersi ingiustificato il rifiuto della creditrice di accettare la polizza
4 emessa in suo favore da parte della società bulgara Insurance Company Nadejda, alla luce di quanto era già emerso al momento del rilascio della garanzia, in ordine alla situazione economica della società garante e appreso da comunicazioni dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (cfr. allegati 9 - 14 fascicolo di parte opposta), talune delle quali pacificamente recanti data antecedente alla consegna della garanzia da parte della debitrice nei confronti della creditrice.
In ragione della soccombenza la parte opponente va, infine, condannata al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in favore della parte opposta nella misura di euro 49.271, per compensi professionali (euro 10.122, per la fase di studio, euro 6.677, per la fase introduttiva, euro
14.867, per la fase istruttoria, euro 17.605, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese del procedimento, che liquida in euro 49.271, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 16/12/2025
Il Giudice
AU AN
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice AU AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12772 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 29 maggio 2025
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, Via Parte_1 del Casale Lumbroso n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Izzo, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 55;
- parte opponente
E
E-Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma,
Via Ombrone n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Ceccarelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Roma, Via Cappelletta della Giustiniana n. 65;
- opposta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
29 maggio 2025, riportate in motivazione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
[... Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
547/2019 emesso dal Tribunale in data 4 gennaio 2019, per sentir “1) in via preliminare, negare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, che la controparte dovesse richiedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; 2) nel merito ed in via riconvenzionale, accertata la illegittimità della risoluzione disposta da E-Distribuzione in data 20.2.2018, condannare quest'ultima – per i fatti descritti in narrativa – al risarcimento dei danni subiti e subendi da , come innanzi Parte_1 parametrati, nella misura che risulterà dovuta in corso di causa, anche a seguito di valutazione equitativa dell'adito Tribunale, con interessi e rivalutazione;
3) nella subordinata ipotesi in cui
[...]
dovesse fornire la prova delle proprie pretese, compensare – pro concurrenti CP_1 quantitate – il credito vantato da ai titoli innanzi indicati con quello di cui dovesse Parte_1 riuscire a dare dimostrazione E-Distribuzione; 4) condannare E-Distribuzione al pagamento delle spese…” .
Premetteva l'opponente di aver ricevuto la notificazione del decreto opposto, con il quale le era stato ingiunto il pagamento nei confronti di E-Distribuzione s.p.a. della somma di euro
6.824.915,82, a titolo di corrispettivo asseritamente dovuto per l'esecuzione da parte della ricorrente in suo favore del servizio di trasporto di energia elettrica, in adempimento del contratto intercorso tra le parti il 18 agosto 2015.
A sostegno dell'opposizione, deduceva che la ricorrente avesse omesso di fornire idonea prova del credito maturato nei suoi confronti, essendosi limitata a produrre in atti le fatture emesse nei suoi confronti e l'estratto autentico delle proprie scritture contabili dalle quali evincere l'intervenuta registrazione in esse dei documenti;
sosteneva che, nel quantificare il proprio credito, la ricorrente avesse considerato anche la somma che era stata oggetto di nota di accredito (per euro
1.226.284,50), nonché l'importo di euro 1.874.028,92 della garanzia escussa parte sua, in quanto rilasciatale nell'interesse dell'opponente da parte della Compagnia assicurativa cosicché, Per_1 in ogni caso, dovesse detrarsi dall'ammontare del credito preteso l'importo complessivo di euro
3.010.313,42. Si doleva poi del fatto che l'opposta le avesse comunicato, in data 29 gennaio 2018, la risoluzione del contratto, sul presupposto dell'omessa integrazione da parte sua della garanzia, a seguito dell'escussione di essa;
che tale doglianza fosse però infondata avendo essa prontamente adempiuto, provvedendo a trasmetterle la polizza emessa dalla che l'opposta avesse Per_1 chiesto la sostituzione del garante, in violazione del principio di buona fede. Assumeva, infine, che
2 dalla condotta illegittima di E-Distribuzione le fosse derivato gravissimo pregiudizio, del quale chiedeva disporsi integrale ristoro.
Si costituiva la parte convenuta, ribadendo la fondatezza della sua pretesa e negando il difetto di prova di essa: precisava che, dalle fatture emesse nei confronti dell'opponente, potesse desumersi con chiarezza il metodo di calcolo dei corrispettivi pretesi e che questi ultimi fossero rispondenti ai flussi di misura dell'energia trasportata con riferimento a ciascuno dei Pod (punti di prelievo) trattati dalla medesima. Con riferimento all'emissione della nota di credito per l'importo indicato dall'opponente, chiariva che essa si fosse resa necessaria ai soli fini fiscali e che non avesse implicato alcuna rinuncia al credito. Ancora, circa la pretesa di detrazione della somma oggetto della polizza della fideiussoria, negava la fondatezza di essa, non essendo stato mai corrisposto l'importo richiesto. Affermava, infine, la legittimità del proprio operato quanto alla risoluzione del contratto in ragione del mancato reintegro delle garanzie da parte dell'opponente a seguito della sua richiesta.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “… respingere in ogni sua parte l'opposizione incardinata dalla società e, per l'effetto, confermare integralmente nei suoi Parte_1 confronti il decreto ingiuntivo ….; concedere …l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo
…poiché l'opposizione in esame non è assolutamente fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Con vittoria di spese…”.
Con ordinanza depositata in data 29 novembre 2019 era concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 29 maggio 2025, ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito la causa era trattenuta in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
L'opposizione è infondata e non merita, pertanto accoglimento.
Come già rilevato in sede di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto,
l'opponente si è limitata a contestare la quantificazione del credito operata dall'opposta in modo del tutto generico: all'atto della proposizione della domanda di ingiunzione, la ricorrente aveva prodotto in atti le fatture recanti l'indicazione delle somme richieste a titolo di corrispettivo e la descrizione analitica delle tariffe applicate e dei titoli in forza dei quali aveva operato gli ulteriori addebiti. Nella presente fase, la parte opposta ha poi integrato la produzione documentale,
3 depositando in atti i file recanti i flussi di misura oggetto di fatturazione, cosicché la parte opponente, al fine di contestare la fondatezza della pretesa avanzata nei suoi confronti, avrebbe dovuto operare rilievi specifici in relazione ai dati desumibili dai documenti in atti, mentre ha omesso alcuna specificazione delle sue doglianze. Ha invece chiesto che fosse disposta una consulenza tecnica affinché fosse demandata ad esperto la verifica, sulla base delle acquisizioni documentali operate, della correttezza della fatturazione degli importi pretesi, sia a titolo di corrispettivo del servizio di trasporto eseguito che per le prestazioni accessorie al servizio principale di trasporto, come oneri di connessione ed altri addebiti, tenuto conto del contenuto delle delibere dell' . CP_2
Sennonché si è ritenuto che la consulenza eventualmente disposta nei termini richiesti avrebbe risposto ad una finalità del tutto esplorativa, cosicché non fosse ammissibile.
Quanto alla deduzione dell'opponente, secondo la quale parte della somma ingiunta non dovesse ritenersi dovuta, avendo l'opposta emesso nota di credito in relazione a parte del credito - cosicché dovesse essere decurtato l'importo oggetto di tale documento, o comunque importo corrispondente a quello dovuto a titolo di imposta, in quanto recuperato dalla creditrice - si ritiene fondato l'assunto dell'opposta, che ha chiarito che l'emissione del documento contabile fosse stata dovuta a mere ragioni fiscali e senza rinuncia al credito: ne discende che il debito sia stato correttamente quantificato nella misura indicata, comprensiva dell'imposta prevista, dato che al versamento di essa nei confronti dell'RA la creditrice sarà comunque successivamente tenuta.
Neppure si ritiene dovuta la decurtazione della somma che l'opponente ha assunto essere stata ottenuta da parte dell'opposta, mediante escussione della garanzia rilasciata in suo favore, essendo stato espressamente negato da E-Distribuzione che la somma le fosse stata corrisposta;
né potrebbe ritenersi onerata la creditrice della prova del fatto negativo del mancato pagamento nei suoi confronti delle somme dovutele a seguito dell'escussione della garanzia, giacché, all'evidenza, al contrario la prova del fatto positivo avrebbe dovuto essere fornita eventualmente dalla parte opponente.
Ne discende l'infondatezza dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Va, infine, respinta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente nei confronti dell'opposta: la pretesa risarcitoria è stata avanzata sul presupposto che la società di distribuzione dell'energia avesse illegittimamente risolto il contratto in essere tra le parti, mentre l'opposta ha allegato e documentato di essersi avvalsa della clausola risolutiva espressa nella ricorrenza dei presupposti previsti nel contratto, avendo omesso l'opponente di reintegrare la garanzia, a seguito dell'escussione di essa;
né può ritenersi ingiustificato il rifiuto della creditrice di accettare la polizza
4 emessa in suo favore da parte della società bulgara Insurance Company Nadejda, alla luce di quanto era già emerso al momento del rilascio della garanzia, in ordine alla situazione economica della società garante e appreso da comunicazioni dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (cfr. allegati 9 - 14 fascicolo di parte opposta), talune delle quali pacificamente recanti data antecedente alla consegna della garanzia da parte della debitrice nei confronti della creditrice.
In ragione della soccombenza la parte opponente va, infine, condannata al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in favore della parte opposta nella misura di euro 49.271, per compensi professionali (euro 10.122, per la fase di studio, euro 6.677, per la fase introduttiva, euro
14.867, per la fase istruttoria, euro 17.605, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese del procedimento, che liquida in euro 49.271, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 16/12/2025
Il Giudice
AU AN
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