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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 19/05/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel.
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 771/2025 V.G. promossa da c.f.: nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
- c.f.: nata a [...] il [...]; Testimone_1 C.F._2 entrambi residenti in [...], con domicilio eletto per la presente procedura in Siena, P.zza Bargagli Petrucci n. 18 presso e nello studio dell'Avv. Francesco Ierardi del Foro di Siena (c.f. che li rappresenta e assiste entrambi come C.F._3 da procura in calce al ricorso RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.2.2025 e chiedevano Parte_1 Testimone_1 l'omologa della separazione personale e assumevano : - di aver contratto matrimonio concordatario il 20/07/2019 a Monteriggioni (SI), - che dalla loro unione prematrimoniale sono nati nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...] Persona_1 Parte_2 entrambi maggiorenni;
- che la loro unione matrimoniale, a causa della progressiva differenziazione dei caratteri e degli interessi personali era andata via via sgretolandosi con il sorgere di incompatibilità profonde che hanno fatto venir meno quella comunione di vita e di intenti che è alla base del matrimonio;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- che pertanto chiedevano pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni a) I coniugi vivranno separatamente e liberi ciascuno di fissare ove riterranno opportuno la propria residenza.
b) La casa familiare rimarrà abitata dalla moglie con i figli, mentre il marito fisserà la sua dimora presso altro indirizzo. La IG.ra con apposita domanda di subentro, subentrerà Testimone_1 quindi come assegnataria nel contratto di affitto con Siena Casa spa al posto del marito, attuale conduttore dell'immobile, il quale sarà libero di trasferire la propria residenza altro-ve. c) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunziano reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni richiesta patrimoniale in ordine al proprio mantenimento.
d) I figli, essendo entrambi maggiorenni ma non ancora del tutto autosufficienti saranno mantenuti in parti uguali ed in maniera equilibrata da entrambi i genitori secondo le necessità e attitudini dei figli fino a quando non saranno economicamente indipendenti. Il mantenimento non avverrà attraverso la corresponsione di somme fisse mensili, ma con la suddivisione tra i coniugi delle varie spese, ordinarie e straordinarie, a seconda dell'occorrenza e dei bisogni.
e) Sarà impegno morale e civile di ciascuno dei genitori, coltivare nei figli affetto e rispetto dell'altro genitore e curare altresì che i rispettivi ascendenti e familiari, non abbiano mai a muovere critiche nei confronti dell'altro genitore.
f) I coniugi si danno atto reciprocamente che procederanno autonomamente e in via bonaria alla divisione di tutti i beni mobili e mobili registrati di proprietà individuale e comune non indicati nel presente atto.
g) Eventuali rapporti economici residuali verranno regolati tra i coniugi con accordi presi a parte rispetto alla presente procedura.
h) I coniugi acconsentono reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passa-porto o di altro documento valido per l'espatrio. di aver contratto matrimonio in data - che per motivi di incompatibilità caratteriale e di intollerabilità della convivenza coniugale, avevano deciso di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni
Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare e con l'interesse dei figli .
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 7.3.2025 e non ha formulato conclusioni scritte
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) Omologa la separazione consensuale tra e che hanno Parte_1 Testimone_1 contratto matrimonio in data 20.7.2019 atto trascritto al N. 15 parte 2 serie A - anno 2019 - Comune di Monteriggioni (SI); 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Monteriggioni di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese
4) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 16.5.2025
La Presidente est. Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel.
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 771/2025 V.G. promossa da c.f.: nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
- c.f.: nata a [...] il [...]; Testimone_1 C.F._2 entrambi residenti in [...], con domicilio eletto per la presente procedura in Siena, P.zza Bargagli Petrucci n. 18 presso e nello studio dell'Avv. Francesco Ierardi del Foro di Siena (c.f. che li rappresenta e assiste entrambi come C.F._3 da procura in calce al ricorso RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.2.2025 e chiedevano Parte_1 Testimone_1 l'omologa della separazione personale e assumevano : - di aver contratto matrimonio concordatario il 20/07/2019 a Monteriggioni (SI), - che dalla loro unione prematrimoniale sono nati nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...] Persona_1 Parte_2 entrambi maggiorenni;
- che la loro unione matrimoniale, a causa della progressiva differenziazione dei caratteri e degli interessi personali era andata via via sgretolandosi con il sorgere di incompatibilità profonde che hanno fatto venir meno quella comunione di vita e di intenti che è alla base del matrimonio;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
- che pertanto chiedevano pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni a) I coniugi vivranno separatamente e liberi ciascuno di fissare ove riterranno opportuno la propria residenza.
b) La casa familiare rimarrà abitata dalla moglie con i figli, mentre il marito fisserà la sua dimora presso altro indirizzo. La IG.ra con apposita domanda di subentro, subentrerà Testimone_1 quindi come assegnataria nel contratto di affitto con Siena Casa spa al posto del marito, attuale conduttore dell'immobile, il quale sarà libero di trasferire la propria residenza altro-ve. c) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunziano reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni richiesta patrimoniale in ordine al proprio mantenimento.
d) I figli, essendo entrambi maggiorenni ma non ancora del tutto autosufficienti saranno mantenuti in parti uguali ed in maniera equilibrata da entrambi i genitori secondo le necessità e attitudini dei figli fino a quando non saranno economicamente indipendenti. Il mantenimento non avverrà attraverso la corresponsione di somme fisse mensili, ma con la suddivisione tra i coniugi delle varie spese, ordinarie e straordinarie, a seconda dell'occorrenza e dei bisogni.
e) Sarà impegno morale e civile di ciascuno dei genitori, coltivare nei figli affetto e rispetto dell'altro genitore e curare altresì che i rispettivi ascendenti e familiari, non abbiano mai a muovere critiche nei confronti dell'altro genitore.
f) I coniugi si danno atto reciprocamente che procederanno autonomamente e in via bonaria alla divisione di tutti i beni mobili e mobili registrati di proprietà individuale e comune non indicati nel presente atto.
g) Eventuali rapporti economici residuali verranno regolati tra i coniugi con accordi presi a parte rispetto alla presente procedura.
h) I coniugi acconsentono reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passa-porto o di altro documento valido per l'espatrio. di aver contratto matrimonio in data - che per motivi di incompatibilità caratteriale e di intollerabilità della convivenza coniugale, avevano deciso di separarsi consensualmente alle seguenti condizioni
Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare e con l'interesse dei figli .
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 7.3.2025 e non ha formulato conclusioni scritte
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) Omologa la separazione consensuale tra e che hanno Parte_1 Testimone_1 contratto matrimonio in data 20.7.2019 atto trascritto al N. 15 parte 2 serie A - anno 2019 - Comune di Monteriggioni (SI); 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Monteriggioni di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese
4) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 16.5.2025
La Presidente est. Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti siano omessi