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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 23/02/2026, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 603/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAVALLONE LUCIANO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 3224/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_2 S.r.l. - P. Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio_1 Puglia - P.Iva_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 2141/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado PUGLIA e pubblicata il
13/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 90020180015277351 ALTRI TRIBUTI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 439/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
sciolta la riserva che precede il presente provvedimento;
rilevato che parte ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 1538/2024, depositata il
22.04.2024, della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – sezione di Taranto n. 28, ai sensi dell'articolo 70 decreto legislativo 546/1992 e dell'articolo 69 stesso decreto, commi 1;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che, nelle more, la parte obbligata ha corrisposto il dovuto;
rilevato che, in base al principio di soccombenza virtuale, e in assenza di diversa composizione delle spese di procedura, le stesse vanno poste a carico di parte resistente;
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Puglia – sezione staccata di Taranto - XXVIII, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'istanza di ottemperanza della sentenza di questa Corte n. 2141/2024, proposta da Ricorrente_2 s.r.l. nei riguardi del Consorzio_1, già Consorzio_1 e Tara, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, avendo, nelle more, il Comune di Taranto adempiuto;
2. In base al principio di soccombenza virtuale, liquidate le spese di giudizio in complessivi € 430,00 (di cui € 30,00 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed agli altri oneri e spese di legge, condanna il Consorzio_1, già Consorzio_1 e Tara, al loro pagamento a favore della Ricorrente_2 s.r.l. Taranto, 11/12/2025 IL GIUDICE (Luciano Cavallone)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAVALLONE LUCIANO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 3224/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_2 S.r.l. - P. Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio_1 Puglia - P.Iva_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 2141/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado PUGLIA e pubblicata il
13/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 90020180015277351 ALTRI TRIBUTI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 439/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
sciolta la riserva che precede il presente provvedimento;
rilevato che parte ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 1538/2024, depositata il
22.04.2024, della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – sezione di Taranto n. 28, ai sensi dell'articolo 70 decreto legislativo 546/1992 e dell'articolo 69 stesso decreto, commi 1;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che, nelle more, la parte obbligata ha corrisposto il dovuto;
rilevato che, in base al principio di soccombenza virtuale, e in assenza di diversa composizione delle spese di procedura, le stesse vanno poste a carico di parte resistente;
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Puglia – sezione staccata di Taranto - XXVIII, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'istanza di ottemperanza della sentenza di questa Corte n. 2141/2024, proposta da Ricorrente_2 s.r.l. nei riguardi del Consorzio_1, già Consorzio_1 e Tara, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, avendo, nelle more, il Comune di Taranto adempiuto;
2. In base al principio di soccombenza virtuale, liquidate le spese di giudizio in complessivi € 430,00 (di cui € 30,00 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed agli altri oneri e spese di legge, condanna il Consorzio_1, già Consorzio_1 e Tara, al loro pagamento a favore della Ricorrente_2 s.r.l. Taranto, 11/12/2025 IL GIUDICE (Luciano Cavallone)