Articolo 98 del Codice della navigazione
Articolo 97Articolo 99
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21 aprile 1942
Art. 98.
(Pilotaggio obbligatorio).

Nei luoghi dove particolari esigenze lo richiedano, il direttore dell'ispettorato compartimentale puo' rendere temporaneamente obbligatorio il pilotaggio.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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