Decreto cautelare 19 marzo 2026
Sentenza breve 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 08/05/2026, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00365/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00132/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2026, proposto dal sig. US AL, rappresentato e difeso dall'avv. Glenda Prochilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rizziconi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano De Feudis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
sig. US AC, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- della Determinazione del Responsabile dell'Area Contabile e Tributaria f.f. n. 183 (N.ro 872 Registro Generale) del 22/12/2025, avente ad oggetto “ Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di autista/collaboratore amministrativo area degli operatori esperti a tempo parziale (24 ore settimanali) ed indeterminato inquadrato presso l'Area Affari generali e Servizi Sociali. Approvazione graduatoria finale di merito e nomina vincitore ", nella parte in cui non riconosce in favore del ricorrente il diritto alla riserva del posto di cui all'art. 1014, comma 4, e 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, dichiarando vincitore il controinteressato;
- dei verbali della Commissione Esaminatrice, ed in particolare del verbale n. 3 del 16/12/2025;
- della nota e/o provvedimento di diniego, formatosi anche per silentium serbato dalla Pubblica Amministrazione, avverso l'istanza di riesame in autotutela;
- della determinazione n. 115 dell'11/09/2025 di approvazione dell’Avviso Pubblico, ove la medesima venga interpretata dall'Amministrazione in senso preclusivo rispetto all'attivazione del dovere di soccorso istruttorio e alla conseguente ammissione del ricorrente al beneficio della riserva di legge;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, antecedenti o successivi, ivi compresa l'eventuale stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e parziale intercorsa medio tempore tra il Comune di Rizziconi e il controinteressato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rizziconi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa RT LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
1. Con ricorso notificato in data 20.02.2026 e depositato in data 18.03.2026, il ricorrente ha premesso di aver partecipato alla selezione pubblica, per soli esami, finalizzata alla copertura, a tempo indeterminato e parziale (24 ore settimanali), di n. 1 posto vacante nell'Area degli Operatori Esperti, profilo professionale di Autista/Collaboratore Amministrativo, da destinare all'Area Affari Generali e Servizi Sociali del Comune di Rizziconi, da quest’ultimo bandita in data 12/09/2025. In sede di compilazione della domanda, avvenuta in via telematica, il ricorrente, per mero errore materiale, non opzionava - con l’effetto di negarne l’esistenza - il campo relativo all’eventuale “ Riserva di posti per l’accesso ai concorsi pubblici” e, pur tuttavia, nel capo relativo ai “ titoli di preferenza (ai sensi del DPR 82/2023) ” ed in quello relativo alle “ Esperienze Lavorative presso PA ”, indicava, rispettivamente, di rientrare tra i “ militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma ” nonché di avere prestato servizio presso l’Arma dei Carabinieri con la qualifica di “ Allievo carabiniere ausiliario – Servizio di leva…Dal 18/09/1998 al 18/09/1999 ”.
1.2 All’esito delle prove, l’odierno istante conseguiva un punteggio di 23/30 alla prova pratica e 21/30 alla prova orale, per un totale di 44/60, così collocandosi al quinto posto della graduatoria, al cui vertice, quale vincitore del concorso, si poneva il sig. US AC, con un punteggio pari a 51/60.
2. Il ricorrente ha, dunque, impugnato la Determinazione del Responsabile dell'Area Contabile e Tributaria f.f. n. 183 (N.ro 872 Registro Generale) del 22/12/2025, oggetto di istanza di autotutela rimasta inevasa, con la quale l’amministrazione comunale, nell’approvare la graduatoria in questione, non ho ha dichiarato vincitore e ciò sulla scorta dei motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.
- “I. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e sviamento dell'azione amministrativa. violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990. Illegittimità macroscopica per mancata attivazione del dovere di soccorso istruttorio a fronte di un errore materiale "palesemente riconoscibile" nella compilazione del format telematico inpa. Violazione dei principi di correttezza, buona fede, proporzionalità e favor partecipationis”;
- “II. Violazione di legge per falsa applicazione e/o omessa applicazione degli Artt. 1014, comma 4, e 678, comma 9, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare). Violazione dei principi dell'Autovincolo e della Lex Specialis in riferimento all'Art. 9 del Bando di concorso. Diniego del diritto soggettivo all'assunzione per effetto del cumulo delle frazioni di riserva su posto unico”;
-“III. Sulla sostanziale e doverosa equiparazione del servizio prestato quale Carabiniere Ausiliario a quello del militare in ferma prefissata/breve, ai fini dell'applicazione della riserva ex art. 1014 D.Lgs. 66/2010. Interpretazione costituzionalmente orientata della normativa. Violazione dell'Art. 3 Cost.”;
Malgrado avesse errato nel non opzionare lo specifico campo relativo alla riserva di posti, il ricorrente, in sede di compilazione di altre voci della domanda di partecipazione avrebbe, comunque, allegato circostanze di fatto che gli avrebbero dato titolo – previa interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di riferimento - alla riserva dell’unico posto messo a concorso. Ciò in ragione del servizio effettivo, continuativo e senza alcun demerito prestato nell'Esercito Italiano e specificamente, nell'Arma dei Carabinieri, laddove è stato arruolato quale " Allievo Carabiniere Ausiliario con vincolo di servizio di leva ", maturando una ferma della durata di dodici mesi esatti (dal 18/09/1998 al 18/09/1999), parificata a quella degli odierni volontari in ferma prefissata annuale (VFP1).
Pertanto, a prescindere dal mero errore di compilazione dello specifico campo relativo alla riserva dei posti, il Comune di Rizziconi, previa ammissione al cd. soccorso istruttorio, avrebbe dovuto riconoscergli il diritto alla riserva dell’unico posto messo a concorso, e ciò ai sensi degli artt. 678 comma 9 e 1014 comma 4 D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), così dichiarandolo vincitore, in luogo dell’odierno controinteressato.
- “IV. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione (Art. 3 L. 241/1990), illogicità manifesta, contraddittorietà e violazione dell'Art. 5, D.P.R. 487/1994 (Titoli di Preferenza a parità o nel computo dei punteggi). Inadeguata valutazione dei titoli del ricorrente”;
In subordine, la graduatoria concorsuale sarebbe, comunque, inficiata dalla mancata considerazione del summenzionato servizio presso l’Arma dei Carabinieri quale rilevante titolo spendibile in sede di attribuzione del punteggio relativo alla valutazione delle prove, con particolare riguardo alla prova orale o, quantomeno, quale titolo di preferenza, ex art. 5 comma 4 D.P.R. n. 487/94.
Il difensore del ricorrente ha, inoltre, chiesto di essere rimesso in termini per la notificazione del ricorso nei confronti del controinteressato sig. US AC, la cui mancata tempestiva evocazione in giudizio sarebbe dipesa dall’omessa indicazione del relativo domicilio, in sede di pubblicazione della graduatoria, nonché dalla circostanza di aver ricevuto il mandato difensivo soltanto in data 17.02.2026, allorquando sarebbe stata, comunque, presentata un’istanza di accesso agli atti, rimasta inevasa.
3. Il Comune di Rizziconi, preliminarmente, ha contestato l’assentibilità dell’istanza di rimessione in termini, attesa la non scusabilità della mancata notifica del ricorso nei confronti del destinatario, i cui recapiti avrebbero potuto essere ostesi all’esito di una tempestiva istanza di accesso agli atti, da parte dell’interessato, che nella specie non sarebbe stata presentata. Nel merito, l’ente locale ha contestato la fondatezza del gravame, mediante articolate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto.
4. Con memoria difensiva del 12.04.2026, il ricorrente, in replica alle difese avversarie, ha insistito nell’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini, formulata in ricorso così come nelle relative censure.
5. In occasione della camera di consiglio del 15 aprile 2026, il Collegio, previo rilievo di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, in parte qua , per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, ha trattenuto la causa in decisione, con avvertenza di una possibile definizione della stessa, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
6. Con i motivi di gravame da I a III, il ricorrente, mercè la proposizione di una domanda di annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria concorsuale, ha sostanzialmente rivendicato il suo diritto soggettivo alla riserva dell’unico posto messo a concorso, con conseguente inammissibilità, in parte qua , del gravame per carenza di giurisdizione di questo Tribunale, in favore del giudice ordinario.
7. Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre avere riguardo al cd. petitum sostanziale da intendersi correlato alla causa petendi .
Quest’ultima deve essere identificata in funzione non solo e non tanto della concreta pronuncia che si chiede al giudice - eventualmente in termini di annullamento di provvedimenti adottati dalla p.a. ovvero di accertamento del contegno omissivo da quest’ultima tenuto - ma anche e soprattutto dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass., Sez. Un. 25/11/2025, n. 30836; 7/09/2018, n. 21928; 31/07/2018, n. 20350; 15/09/2017, n. 21522).
In presenza di situazioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di diritto soggettivo, il giudice ordinario ha il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità dei provvedimenti amministrativi che vengano, eventualmente, in evidenza, così disapplicandoli (cfr. Cass. Sez. Un. 05/06/2006 n. 13169, 16/02/2009 n. 3677).
7.1 Inoltre, a mente dell’art. 63 D.lgs. n. 165/2001:
- « Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo »;
- “ Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro”;
- “ Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi. ”
8. Orbene, nel caso in esame, il ricorrente, collocatosi al quinto posto della graduatoria concorsuale (punti 44/60) all’esito della valutazione comparativa dei candidati, mercè la formulazione dei motivi di gravame da I a III, ha sostanzialmente rivendicato il suo diritto ad essere assunto in via preferenziale rispetto al primo graduato, sig. US AC, ritenendo di trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. artt. 678 comma 9 e 1014 comma 4 D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), le quali attribuiscono a determinate categorie di soggetti una riserva di posto.
Rebus sic stantibus la posizione giuridica controversa assume la natura di vero e proprio diritto soggettivo – sub specie di diritto all’assunzione, ex art. 63 comma 1 D.lgs. n. 165/2001 - nella misura in cui le disposizioni di cui agli artt. 678 comma 9 e 1014 comma 4 D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) attribuiscono al concorrente che partecipa ad una procedura concorsuale nel pubblico impiego un vantaggio – la riserva di posto - la cui disciplina non lascia alla pubblica amministrazione alcun margine di discrezionalità, dovendosi la stessa limitare a verificare la sussistenza o meno dei relativi presupposti legittimanti.
Ne consegue, la giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, l’inammissibilità della domanda di annullamento della graduatoria motivata in ragione della lesione di siffatto preteso diritto soggettivo, la cui esistenza non può essere accertata da questo Tribunale.
9. Quanto sopra in coerenza con quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: « Le controversie concernenti la valutazione dei titoli di riserva spettanti alle categorie protette appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la relativa disciplina non lascia alla pubblica amministrazione alcun margine di discrezionalità in relazione alla posizione soggettiva dell'invalido che si configura come un diritto al posto riservato. (Nel caso di specie, la ricorrente ha contestato la graduatoria finale del concorso nella parte in cui non prevede la riserva in favore dei disabili e i successivi atti, in quanto lesivi della sua pretesa alla inclusione nella graduatoria definitiva di merito, quale disabile riservataria ai sensi della legge n. 68 del 1999, anche in relazione al preteso errato calcolo della scopertura della relativa quota di riserva)» (così Consiglio di Stato sez. I, 14/01/2025, n. 39).
Proprio in tema di pretesa riserva ex art. 1014 del D.lgs. n. 66/2010, è stato precisato che “ Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti il mancato riconoscimento di una riserva di posti ex lege a favore dei concorrenti idonei, anche quando il ricorrente, oltre all'annullamento degli atti amministrativi, chiede la condanna della pubblica amministrazione all'applicazione della riserva e al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata assunzione: infatti, la procedura concorsuale è considerata mero presupposto per l'operatività della protezione accordata a determinate categorie, e l'oggetto della controversia verte sul diritto soggettivo a stipulare il contratto di lavoro, escludendo la giurisdizione del giudice amministrativo” (così T.A.R. Firenze Toscana sez. I, 19/03/2024, n. 312 e giurisprudenza ivi citata).
Ancor più di recente il Consiglio di Stato, in tema di riserva di posto ex art. 18 comma 4 D.lgs. n. 40/2017 (in favore degli operatori volontari che hanno concluso il cd. servizio civile universale), ha affermato che « La predetta disposizione, al pari delle altre di analoga natura che riconoscono titoli di riserva, costituisce una norma di relazione (o di protezione), che determina ex se, a prescindere dall’’intermediazione del potere amministrativo, l’insorgenza del diritto soggettivo al riconoscimento della riserva di posti, secondo la sequenza norma-fatto-effetto.
Le norme di relazione sono tali in quanto “pongono a carico dell’amministrazione obblighi a garanzia diretta ed immediata di un interesse individuale”, che non è, in apicibus, suscettibile di essere intaccato dal dispiegarsi del potere amministrativo (cfr. Cons. St., Ad. Plen., n. 5/1999).
Al cospetto di norme di relazione, dunque, il privato è titolare di un diritto soggettivo, laddove in presenza di norme di azione, che regolano l’esercizio del potere attribuito dalla legge alla P.A., il privato è titolare di un interesse legittimo, con la conseguenza che, alla stregua del criterio della causa petendi (o petitum sostanziale), la giurisdizione si radica, nel primo caso, in capo al giudice ordinario, e, nel secondo, in favore del giudice amministrativo (sul punto, cfr. anche Cons. St., Ad. Plen., n. 25/1979 e Cons. St., Sez. V, n. 284/1999; sull’inosservanza di norme di relazione in tema di riserva di posti a favore delle categorie protette, Cass. Civ., Sez. Un., n. 7507/2003).
Applicando il suesposto criterio, fondato sulla natura della norma di cui il privato deduca la violazione, il giudizio instaurato dall’appellante si colloca naturaliter nell’alveo della giurisdizione del giudice ordinario.
Nel caso in esame, infatti, la domanda del Sig. Ca. è, infatti, finalizzata alla tutela di una posizione di diritto soggettivo (quello all’assunzione in qualità di riservatario), in considerazione della dedotta violazione, da parte della P.A., di un precetto schiettamente relazionale che, in presenza di specifici presupposti di fatto e di diritto, garantisce la spettanza del bene della vita senza enucleare spazi discrezionali di integrazione, amministrava o tecnica, di concetti giuridici indeterminati e, più in radice, senza contemplare, come elemento costitutivo della fattispecie, l’esplicazione del potere amministrativo di cui all’articolo 7, comma 1, del codice del processo amministrativo.
L’attribuzione dei titoli di riserva ai sensi dell’art. 18, co. 4, d.lgs. n. 40/2017, invero, non costituisce attività implicante la spendita - neppure mediata - di potere amministrativo (“a favore degli operatori volontari [...] è riservata”), sicché le relative contestazioni sono assegnate alla giurisdizione del G.O., quale giudice naturale dei diritti soggettivi (cfr, in subiecta, materia, Cons. Stato, III, 3638/2025) .
[…]
La giurisdizione del Giudice ordinario non può, quindi, essere esclusa per il solo fatto che la medesima domanda contenga la richiesta di annullamento delle delibere di approvazione e rettifica della graduatoria finale e, in parte qua, del bando, stante il potere del Giudice ordinario di valutarne la lesività rispetto al diritto soggettivo e di provvedere alla sua disapplicazione nel caso concreto (Cass. civ., sez. un., n. 3409 del 2008, n. 12348 del 2007, n. 15342 del 2006; n. 7507 del 2003; id., sez. lav, n. 12441 del 2016; in senso analogo, con puntuale motivazione, vedasi anche Cons. Stato, sez. V, n. 4138/2015).
Non viene, quindi, in gioco, la non corretta esplicazione della potestà pubblicistica, ma la dedotta violazione dell’obbligazione legale di dare attuazione ai termini normativi della riserva, ove ne ricorrano i presupposti (Cons. Stato, sez IV, n. 1421 del 1998; sez. V, n. 5407 del 2002; Cass. Sez. Un., n. 4110 del 2007)» (così Consiglio di Stato sez. V, 27/02/2026, n. 1560, che conferma T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 29.07.2025, n. 14961).
10. Avuto invece riguardo alla domanda di annullamento della graduatoria motivata in ragione del quarto, articolato, motivo di gravame secondo cui la Commissione esaminatrice, nella valutazione delle prove e, quindi, nell’attribuzione del punteggio finale, funzionale alla formazione della graduatoria, non avrebbe adeguatamente valorizzato l’esperienza maturata dal ricorrente presso l’Arma dei Carabinieri, eventualmente riconoscendogli un titolo di preferenza ex art. 5 D.P.R. n. 418/94, la stessa è inammissibile, per mancata notifica del ricorso al controinteressato, primo graduato, sig. US AC, ai sensi dell’art. 41 comma 2 c.p.a.
In proposito, il Collegio ritiene non sussistano i presupposti per concedere la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 37 c.p.a. (secondo cui « Il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto »).
11. Ed invero, la circostanza che il ricorrente abbia conferito il mandato difensivo a ridosso della scadenza del termine decadenziale per proporre l’impugnazione, ovvero in data 17.02.2026, non integra gli estremi di un “ grave impedimento di fatto ”, trattandosi piuttosto di una circostanza a sé imputabile.
11.1 Tanto più se si considera che l’istanza di “ autotutela ” presentata dal procuratore in pari data, pur recando nell’oggetto l’indicazione di una “ RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI ”, non contiene, nel corpo della stessa, alcun riferimento ad una specifica richiesta ostensiva funzionale ad avere cognizione dell’indirizzo di residenza/domicilio del sig. AC.
Nell’istanza in parola, infatti, il ricorrente si è limitato ad anticipare le doglianze di cui all’odierno gravame, ponendole a giustificazione della richiesta di autotutela, nel contempo chiedendo “ CHIARIMENTI dettagliati e motivati sulle modalità di attribuzione del punteggio (23 pratico + 21 orale), trasmettendo copia dei verbali della commissione giudicatrice relativi alla valutazione del Sig. AL e del vincitore Sig. AC”. In altri termini, l’interesse ostensivo del ricorrente si è appuntato, esclusivamente, sugli atti istruttori siccome funzionali alla redazione della graduatoria e non anche su quelli (ad esempio, la domanda di partecipazione) che avrebbero potuto disvelare il luogo di residenza/domicilio del controinteressato, così da consentirne la doverosa evocazione in giudizio.
Da qui l’insussistenza dei presupposti per la concessione della rimessione in termini per errore scusabile, ex art. 37 c.p.a.
12. In conclusione, quanto alla domanda di annullamento motivata in ragione del mancato riconoscimento del diritto alla riserva del posto messo a concorso, ai sensi degli artt. artt. 678 comma 9 e 1014 comma 4 D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), il ricorso è inammissibile, per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, avanti al quale il processo andrà riassunto entro il termine di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a., con gli effetti ivi previsti. Nel resto, il ricorso è inammissibile, per mancata notifica nei confronti del controinteressato.
13. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura della res controversa .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara, in parte, inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale il ricorso potrà essere riassunto nei termini e con gli effetti di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a. e, nella restante parte, inammissibile per mancata notifica nei confronti del controinteressato, ai sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN EN, Presidente
RT LA, Consigliere, Estensore
US Nicastro, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| RT LA | IN EN |
IL SEGRETARIO