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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 24/07/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI L'AQUILA
Udienza del 23 luglio 2025
Il GOP Dr.ssa Antonella Camilli,
lette le note di trattazione scritta prodotte in atti da tutte le parti, decide come da separata sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. .
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17,27, viene emessa la sentenza .
TRIBUNALE DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 23 luglio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Picariello ed elettivamente domiciliata Parte_1
presso e nel suo studio, sito in L'Aquila, in virtù di procura allegata all'atto di citazione.
attrice E
, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Controparte_1
Maria Corbò, ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
convenuta
NONCHE'
, in persona del Presidente in carica, rappresentato e Controparte_2
difeso dall'avv. Emidio Guastadisegni del foro di Vasto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di procura ad litem in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
chiamata in causa
Oggetto: risarcimento danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 2052 c.c.
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti;
parte convenuta: di cui in atti;
parte chiamata in causa : di cui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. Att. c.p.c., nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009, nel presente giudizio l'attrice agisce al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale alla medesima cagionato dalla condotta illecita dell'ente pubblico convenuto.
In particolare, l'attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, ha esposto che in data 9.09.2021, mentre si trovava alla guida del veicolo di cui è proprietaria, Toyota Hilux trg FK167SK, nel transitare lungo la S.S. 696, direzione di marcia Campo Felice- Rocca di Mezzo, all'altezza del KM 22+ 630, veniva attinta da un cinghiale, riportando i pregiudizi patrimoniali per il risarcimento dei quali in questa sede agisce, ai sensi dell'art. 2052 c.c. ed in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la , in primis, eccepiva il proprio difetto Controparte_1
di legittimazione passiva, essendo legittimato l , posto che il Controparte_2
sinistro si era verificato all'interno dell'area protetta;
nel merito, rilevava la infondatezza della pretesa, chiedendone il rigetto.
La chiamata in causa dell'Ente Parco veniva autorizzata da questo giudice;
dunque, ritualmente costituitosi, quest'ultimo eccepiva, in primis, il proprio difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che, ai sensi della legge n. 157/92, il soggetto proprietario della fauna selvatica è la , mentre CP_1
nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
Tanto esposto, l'attore ha formulato un'azione di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2052 c.c., ed in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., per cui la domanda deve essere esaminata, in primis, applicando i principi della responsabilità speciale prevista dalla citata norma.
La Regione ha eccepito, in primis, il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che la CP_1
strada in cui si è verificato il sinistro è ricompresa nell'area protetta dell' Controparte_2
.
[...]
Orbene, la legge n. 968/1977 ha dichiarato la fauna selvatica (appartenente a determinate specie protette) patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale, attribuendo le relative funzioni normative e amministrative alle Regioni.
Con successiva legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, contenenti norme per la protezione della fauna selvatica, è stato specificato, all'art. 1, che la predetta tutela riguarda “le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale”, precisando, sul piano delle competenze, che, da un lato, le Regioni a statuto ordinario provvedono “ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica” (art. 1); “esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistic o- venatoria”; “svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali” (art. 9); “attuano la pianificazione faunistico- venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali” (art. 9); “non ché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province” (art. 10);
“provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia”, controllo che “esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici” (art. 19); istituiscono e disciplinano il fondo destinato al “risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria”, per “far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta” (art. 26). Dall'altro alle Province, invece, “spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge” (art. 9).
Dunque, le Regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistica e svolgono compiti di orientamento, di coordinamento e sostitutivi previsti dalla stessa legge e dagli Statuti regionali, mentre alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della caccia secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142.
Successivamente l'art. 19 del D.lgs. n. 267/2000, ha previsto che alle Province spettano “le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale” nei settori della “protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali”, nonché della “caccia e pesca nelle acque interne”, in questo passaggio integrando e modificando la legge n. 142/90.
Per quanto concerne gli Enti Parco, sia nazionali che regionali (art. 2), nonché tutte le aree protette, istituite e disciplinate dalla legge n. 394/91 (Legge quadro sulle Aree Protette) si osserva che la legge non ha intesto attribuire a tali enti la proprietà della fauna selvatica presente nell'area protetta, quanto piuttosto l'attribuzione di compiti e di funzioni finalizzata alla protezione del paesaggio naturale, della flora e della fauna ivi insistente.
CP_ Inoltre, l'art. 15 della richiamata legge n. 394/91 ha attribuito agli le funzioni CP_2
amministrative e di tutela della fauna selvatica, nell'ambito del loro territorio, con riferimento ai soli danni alle colture agricole, per cui l'obbligo di risarcimento sorge automaticamente in capo all'ente
, limitatamente ai danni provocati dalla fauna selvatica ai terreni agricoli compresi nell'area CP_2
protetta. (ex multis anche Cass. Civ. nn. 80/2010 e 20758/2010).
Al di fuori di siffatte ipotesi, il risarcimento dei danni causati dall'attraversamento della strada da parte dell'animale selvatico, in caso di scontro tra auto ed animale, è imputabile alla ai sensi CP_1
dell'art. 2052 c.c. (ex multis anche Cass. Civ. n 19332/2023).
Sarà poi la a potersi rivalere anche mediante in causa nello stesso giudizio promosso dal CP_1
danneggiato nei confronti di enti ai quali sarebbe in concreto spettata nell'esercizio di funzioni proprie o delegate l'adozione di misure che avrebbero dovuto impedire i danni (ex multis Cass. Civ.
n. 11107/2023; Cass. Civ. n. 12113/2020 ; Cass. Civ. n. 13848/2020). In conclusione, nel caso di specie, la legittimazione passiva spetta alla , ma l'ente Controparte_1
può essere chiamato a rispondere nei confronti di quest'ultima, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel CP_2
caso in cui l'eventus damni si sia verificato a causa della mancata adozione di cautele ed accorgimenti da parte dell' ad esso delegate dalla (ex multis Cass. Civ. n. CP_2 CP_1
31330/2023; 31350/2023).
Giova osservare al riguardo che ai sensi dell'art. 27 delle Legge quadro la è tenuta CP_1
a vigilare sul rispetto da parte dell'Ente delle prescrizioni dettate dalla Controparte_2 normativa primaria e deve anche intervenire per colmare eventuali omissioni, così sostituendosi all'ente . CP_2
Pertanto, la è l'ente territoriale cui, in virtù della legge n. 157/92, spetta in materia CP_1
di fauna selvatica, la funzione normativa, amministrativa, di programmazione, coordinamento e di controllo anche delle attività eventualmente svolte da altri enti, per delega oppure in base ai poteri cui sono direttamente titolari, ivi inclusi i poteri sostitutivi in caso di eventuali omissioni;
dunque, le Regioni sono gli enti cui spetta la legittimazione passiva, quando il soggetto agisce ai sensi dell'art. 2052 c.c. (ex multis Cassazione civile sez.
III, 29/04/2020, n.8385), posto che è il soggetto pubblico tenuto a risponderne nei confronti dei privati danneggiati (salva la prova del caso fortuito), quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Conseguentemente, nei confronti del cittadino danneggiato l'unico soggetto legittimato passivamente è la , quando agisce ai sensi dell'art. 2052 c.c. (ex multis Cass. Civ. n. 24-03- CP_1
2021, n. 8206) per ottenere il risarcimento dei danni causati dall'attraversamento della strada da parte dell'animale selvatico, in caso di scontro tra auto ed animale (ex multis anche Cass. Civ. n
19332/2023), ma nei termini già illustrati in narrativa, la potrà agire in rivalsa nei confronti CP_1 degli enti che in concreto esercitavano le funzioni di vigilanza e protezione della fauna selvatica.
Giova, inoltre, osservare che nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici al fine del risarcimento del danno non può ritenersi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, gravando sul danneggiato anche l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo (Cass. n. 7969/2020).
Invero, la Suprema Corte di Cassazione, inoltre, ha ritenuto opportuno precisare che, “nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (ipotesi, invero, statisticamente molto frequente, nel tipo di contenzioso in esame), non possa ritenersi sufficiente - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo (Cass. Civ. Sez. III, Sent., 20-04-2020, n. 7969), in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054
c.c., comma 1, in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. civ. Sez. III, 06-07-2020, n. 13848), quest'ultimo dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga
l'adozione di ogni opportuna cautela nella condotta di guida da parte del danneggiato (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, in modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno (Cfr. Cass. Civ. Sez.
III, Sent., 20-04-2020, n. 7969)”.
Pertanto, applicando la disciplina di cui all'art. 2052 c.c. il danneggiato deve dimostrare il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre la è tenuta a fornire CP_1 la prova liberatoria del caso fortuito, ovvero a dimostrare che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale ed imprevedibile e non evitabile, perché ad esempio non era una specie presente nel territorio “ dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o comunque non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e cautela per i terzi» (Cass. nn. 7969, 8384, 8385, 13848, 20997, 18085,
19101, 25466 del 2020; Cass. nn. 25466 e 3023 del 2021; ordinanza n. 18454/2022; Cass. Civ. n.
27931/2022; Cass. Civ. n. 25466 del 2020; Cass. nn. 25466 e 3023 del 2021).
La prova liberatoria da parte della può consistere anche nel fatto che le misure che CP_1 avrebbero potuto impedire il danno avrebbero dovuto essere poste in essere non direttamente dalla stessa ma da un altro ente, cui spettava il relativo compito in quanto era stato a tanto CP_1 delegato, ma in tal caso sarà la stessa a potersi rivalere su tale soggetto, anche CP_1 chiamandolo in causa nello stesso giudizio avanzato nei suoi confronti, come è accaduto nella specie. (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22-04-2021, n. 10601);dunque, in tal caso dovrà dimostrare la condotta colposa dell'ente convenuto in rivalsa applicando i criteri di cui all'art. 2043 c.c. , quindi, dimostrando sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo della fattispecie illecita.
Orbene, chiarito che la legittimazione passiva spetta alla , all'esito della Controparte_1 evidenza probatoria è emerso che, in data 9.09.2021, alle ore 23.45, mentre l'attrice alla guida del veicolo di cui è proprietaria transitava lungo la SS 696 , all'altezza del KM 22+630 veniva attinta da un cinghiale di grossa taglia.
I testimoni escussi hanno riferito in merito all'attraversamento della strada da parte dell'ungulato, che non era stato avvistato in ragione dell'orario notturno e della repentinità dell'attraversamento. Nello specifico, il testimone , appuntato in servizio presso la Stazione dei Testimone_1
Carabinieri di Rocca di Mezzo, ha dichiarato che aveva constatato la presenza di peli e macchie di sangue sulla parte frontale del veicolo, interamente danneggiato, tanto che anche gli airbag dell'abitacolo erano scoppiati, per cui aveva provveduto ad allertare il veterinario, il quale era intervenuto a constatare il decesso del cinghiale il giorno successivo al sinistro.
Il testimone , coniuge dell'attrice, -capace a testimoniare, posto che non ha riportato Testimone_2
alcun danno dall'incidente e che il veicolo danneggiato risulta intestato soltanto all'attrice, per cui l'oggetto della causa non riguarda beni in comunione (ex multis Cass. Civ. n. 9399/2019; n.
9015/2009; n. 356/2020; n. 2295/2021), né la causa verte sulle questioni indicate dall'art. 247
c.p.c.,- ha riferito di avere visto l'animale sbucare dalla parte destra della carreggiata ed impattare contro il mezzo.
Infatti, in qualità di trasportato si trovava a bordo dell'auto e, quindi, aveva visto una sagoma di animale uscire dalla vegetazione posta lungo il margine destro della carreggiata e colpire la parte destra del veicolo, all'altezza dello pneumatico, per cui il veicolo aveva sbandato ed era andato finire nell'opposta corsia di marcia, ma poi si era riallineato nella ordinaria traiettoria.
Pertanto, la parte attrice ha dimostrato che l'eventus damni è stato causato da un animale selvatico che sbucando dalla vegetazione posta lungo il margine destro della carreggiata aveva occupato la corsia di marcia in cui lei viaggiava, andando a colpire il mezzo all'altezza dello pneumatico destro.
Non è emerso che l'attrice viaggiasse ad una velocità elevata, né altri elementi di responsabilità in capo alla medesima.
La Regione Abruzzo non ha dimostrato che l'attraversamento della carreggiata da parte dell'animale risultava un evento imprevedibile ed eccezionale, in quanto la zona in oggetto non era frequentata da cinghiali, né da altri animali selvatici, anzi il fatto che il sinistro si è verificato all'interno di un'area
Parco, rendeva prevedibile il possibile sconfinamento dell'animale sulla strada.
Pertanto, deve essere dichiarata la responsabilità della ai sensi dell'art. Controparte_1
2052 c.c. in ordine al fatto per cui è processo.
Per quanto attiene alla sussistenza di un danno giuridicamente rilevante ed alla consequenzialità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c., si osserva quanto segue. Nel nostro ordinamento giuridico, non tutte le conseguenze naturali derivanti dal danno evento sono risarcibili, ma soltanto quelle che siano una conseguenza diretta ed immediata e comunque normale dell'eventus damni (art. 1223 c.c.) e che siano non evitabili dal danneggiato usando la ordinaria diligenza (1227 2° co. c.c. ).
Orbene, dalla lettura della relazione di servizio redatta dai militari della Legione Carabinieri CP_1
e Molise- Stazione di Rocca di Mezzo, prodotta in atti, emerge la ricostruzione della dinamica del sinistro e la descrizione dei danni riportati dal mezzo a causa dell'impatto con il cinghiale, in particolare il danneggiamento di tutta la parte anteriore con la fuoriuscita di tutti gli airbags dell'abitacolo.
Il testimone , in qualità di dipendente della società ditta scelta Testimone_3 Controparte_4
dall'attrice per la riparazione del mezzo, ha dichiarato di avere riparato il veicolo Toyota Hilux di cui proprietaria è l'attrice, ma aveva impiegato più tempo del previsto nella esecuzione dei lavori in quanto alcuni pezzi di ricambio della carrozzeria erano arrivati in ritardo.
Ha precisato che il mezzo presentava danni nella parte anteriore e laterale destra, mentre all'altezza del parafango, erano presenti i peli di un animale e delle macchie ematiche.
Orbene, i danni indicati nelle fatture prodotte in atti risultano compatibili con quelli accertati nella immediatezza del sinistro dalle Forze dell'Ordine.
Senonché la parte attrice ha dimostrato di avere corrisposto al carrozziere l'importo complessivo di euro 7.000,00, come evincibile dalle produzioni documentali versate in atti (bonifici del 23.08.2021 di euro 4.000,00 e dell'8.10.2021 pari ad euro 3.000,00), pertanto il danno patrimoniale dalla medesima subito a causa dell'eventus damni risulta pari a tale somma.
Per quanto concerne gli ulteriori danni patrimoniali che sarebbero stati causati all'attrice dal tempo impiegato per la esecuzione dei lavori di riparazione del mezzo, si osserva che tale ritardo non risulta ascrivibile alla parte convenuta, in quanto sono un pregiudizio riferibile esclusivamente alla scelta del professionista che doveva riparare il mezzo e, quindi, agli accordi negoziali intercorsi con questo soggetto.
Invece, per il danno da fermo tecnico, non causato dal ritardo nella esecuzione dei lavori, non è emerso che l'attrice non disponesse di un altro mezzo, né che abbia noleggiato un'auto sostitutiva, per cui non risulta risarcibile, non trattandosi di un danno in “re ipsa”. (ex multis Cass. Civ. n.
27839/2022; Cass. Civ. n. 6448/2023).
Infatti, è provato che durante la sosta del veicolo l'attrice non ha noleggiato alcun mezzo, né ha utilizzato i mezzi pubblici ovvero un servizio di taxi, sostenendone i relativi costi, ma veniva accompagnata dal marito e dai familiari, per cui non vi è la prova della esistenza di pregiudizio patrimoniale da risarcire.
Pertanto, la Regione Abruzzo deve essere condannata al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice nella misura provata di euro 7.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Per quanto concerne la domanda azionata dalla Regione Abruzzo nei confronti dell' , che CP_2 come già esposto in narrativa, deve essere qualificata ai sensi dell'art. 2043 c.c., non è emerso che la Abruzzo all'epoca dei fatti aveva impartito direttive specifiche all'ente CP_1 Controparte_2
, al fine di evitare sinistri stradali con ungulati, in seguito disattese e violate da
[...] quest'ultimo, per cui non vi è la prova della colpevolezza del . CP_2
Infatti, il è stato istituito come Ente di diritto pubblico Controparte_5 regionale con la Legge Regionale n. 54 del 13/07/1989, per cui è un ente che opera sotto la supervisione della e non gode di un'autonomia decisionale e di intervento, proprio Controparte_1 in ragione della natura di ente strumentale della . Controparte_1
Pertanto, la domanda di manleva avanzata dalla nei confronti dell' non Controparte_1 CP_2 risulta meritevole di accoglimento.
Le spese del giudizio devono seguire la soccombenza della parte convenuta e Controparte_1 vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di nonché Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide:
[...]
1. Dichiara la responsabilità della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 2052 c.c. e la condanna a corrispondere all'attore, la somma complessiva di euro 7.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2. Condanna la a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio che Controparte_1
liquida in euro 2.800,00, oltre costo di iscrizione a ruolo pari ad euro 237,00 ed accessori per legge previsti.
3. Respinge la domanda azionata dalla nei confronti dell' Controparte_1 [...]
e la condanna a rimborsare a quest'ultimo le spese del presente Controparte_2
giudizio che liquida in euro 2.800,00, oltre accessori per legge previsti.
L'Aquila 23 luglio 2025 Dr.ssa Antonella Camilli
Udienza del 23 luglio 2025
Il GOP Dr.ssa Antonella Camilli,
lette le note di trattazione scritta prodotte in atti da tutte le parti, decide come da separata sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. .
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17,27, viene emessa la sentenza .
TRIBUNALE DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa, con atto di citazione ritualmente notificato, passata a decisione all'udienza del 23 luglio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Picariello ed elettivamente domiciliata Parte_1
presso e nel suo studio, sito in L'Aquila, in virtù di procura allegata all'atto di citazione.
attrice E
, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Controparte_1
Maria Corbò, ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
convenuta
NONCHE'
, in persona del Presidente in carica, rappresentato e Controparte_2
difeso dall'avv. Emidio Guastadisegni del foro di Vasto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di procura ad litem in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
chiamata in causa
Oggetto: risarcimento danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 2052 c.c.
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti;
parte convenuta: di cui in atti;
parte chiamata in causa : di cui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. Att. c.p.c., nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009, nel presente giudizio l'attrice agisce al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale alla medesima cagionato dalla condotta illecita dell'ente pubblico convenuto.
In particolare, l'attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, ha esposto che in data 9.09.2021, mentre si trovava alla guida del veicolo di cui è proprietaria, Toyota Hilux trg FK167SK, nel transitare lungo la S.S. 696, direzione di marcia Campo Felice- Rocca di Mezzo, all'altezza del KM 22+ 630, veniva attinta da un cinghiale, riportando i pregiudizi patrimoniali per il risarcimento dei quali in questa sede agisce, ai sensi dell'art. 2052 c.c. ed in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la , in primis, eccepiva il proprio difetto Controparte_1
di legittimazione passiva, essendo legittimato l , posto che il Controparte_2
sinistro si era verificato all'interno dell'area protetta;
nel merito, rilevava la infondatezza della pretesa, chiedendone il rigetto.
La chiamata in causa dell'Ente Parco veniva autorizzata da questo giudice;
dunque, ritualmente costituitosi, quest'ultimo eccepiva, in primis, il proprio difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che, ai sensi della legge n. 157/92, il soggetto proprietario della fauna selvatica è la , mentre CP_1
nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
Tanto esposto, l'attore ha formulato un'azione di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2052 c.c., ed in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., per cui la domanda deve essere esaminata, in primis, applicando i principi della responsabilità speciale prevista dalla citata norma.
La Regione ha eccepito, in primis, il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che la CP_1
strada in cui si è verificato il sinistro è ricompresa nell'area protetta dell' Controparte_2
.
[...]
Orbene, la legge n. 968/1977 ha dichiarato la fauna selvatica (appartenente a determinate specie protette) patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale, attribuendo le relative funzioni normative e amministrative alle Regioni.
Con successiva legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, contenenti norme per la protezione della fauna selvatica, è stato specificato, all'art. 1, che la predetta tutela riguarda “le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale”, precisando, sul piano delle competenze, che, da un lato, le Regioni a statuto ordinario provvedono “ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica” (art. 1); “esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistic o- venatoria”; “svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali” (art. 9); “attuano la pianificazione faunistico- venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali” (art. 9); “non ché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province” (art. 10);
“provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia”, controllo che “esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici” (art. 19); istituiscono e disciplinano il fondo destinato al “risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria”, per “far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta” (art. 26). Dall'altro alle Province, invece, “spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge” (art. 9).
Dunque, le Regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistica e svolgono compiti di orientamento, di coordinamento e sostitutivi previsti dalla stessa legge e dagli Statuti regionali, mentre alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della caccia secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142.
Successivamente l'art. 19 del D.lgs. n. 267/2000, ha previsto che alle Province spettano “le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale” nei settori della “protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali”, nonché della “caccia e pesca nelle acque interne”, in questo passaggio integrando e modificando la legge n. 142/90.
Per quanto concerne gli Enti Parco, sia nazionali che regionali (art. 2), nonché tutte le aree protette, istituite e disciplinate dalla legge n. 394/91 (Legge quadro sulle Aree Protette) si osserva che la legge non ha intesto attribuire a tali enti la proprietà della fauna selvatica presente nell'area protetta, quanto piuttosto l'attribuzione di compiti e di funzioni finalizzata alla protezione del paesaggio naturale, della flora e della fauna ivi insistente.
CP_ Inoltre, l'art. 15 della richiamata legge n. 394/91 ha attribuito agli le funzioni CP_2
amministrative e di tutela della fauna selvatica, nell'ambito del loro territorio, con riferimento ai soli danni alle colture agricole, per cui l'obbligo di risarcimento sorge automaticamente in capo all'ente
, limitatamente ai danni provocati dalla fauna selvatica ai terreni agricoli compresi nell'area CP_2
protetta. (ex multis anche Cass. Civ. nn. 80/2010 e 20758/2010).
Al di fuori di siffatte ipotesi, il risarcimento dei danni causati dall'attraversamento della strada da parte dell'animale selvatico, in caso di scontro tra auto ed animale, è imputabile alla ai sensi CP_1
dell'art. 2052 c.c. (ex multis anche Cass. Civ. n 19332/2023).
Sarà poi la a potersi rivalere anche mediante in causa nello stesso giudizio promosso dal CP_1
danneggiato nei confronti di enti ai quali sarebbe in concreto spettata nell'esercizio di funzioni proprie o delegate l'adozione di misure che avrebbero dovuto impedire i danni (ex multis Cass. Civ.
n. 11107/2023; Cass. Civ. n. 12113/2020 ; Cass. Civ. n. 13848/2020). In conclusione, nel caso di specie, la legittimazione passiva spetta alla , ma l'ente Controparte_1
può essere chiamato a rispondere nei confronti di quest'ultima, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel CP_2
caso in cui l'eventus damni si sia verificato a causa della mancata adozione di cautele ed accorgimenti da parte dell' ad esso delegate dalla (ex multis Cass. Civ. n. CP_2 CP_1
31330/2023; 31350/2023).
Giova osservare al riguardo che ai sensi dell'art. 27 delle Legge quadro la è tenuta CP_1
a vigilare sul rispetto da parte dell'Ente delle prescrizioni dettate dalla Controparte_2 normativa primaria e deve anche intervenire per colmare eventuali omissioni, così sostituendosi all'ente . CP_2
Pertanto, la è l'ente territoriale cui, in virtù della legge n. 157/92, spetta in materia CP_1
di fauna selvatica, la funzione normativa, amministrativa, di programmazione, coordinamento e di controllo anche delle attività eventualmente svolte da altri enti, per delega oppure in base ai poteri cui sono direttamente titolari, ivi inclusi i poteri sostitutivi in caso di eventuali omissioni;
dunque, le Regioni sono gli enti cui spetta la legittimazione passiva, quando il soggetto agisce ai sensi dell'art. 2052 c.c. (ex multis Cassazione civile sez.
III, 29/04/2020, n.8385), posto che è il soggetto pubblico tenuto a risponderne nei confronti dei privati danneggiati (salva la prova del caso fortuito), quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Conseguentemente, nei confronti del cittadino danneggiato l'unico soggetto legittimato passivamente è la , quando agisce ai sensi dell'art. 2052 c.c. (ex multis Cass. Civ. n. 24-03- CP_1
2021, n. 8206) per ottenere il risarcimento dei danni causati dall'attraversamento della strada da parte dell'animale selvatico, in caso di scontro tra auto ed animale (ex multis anche Cass. Civ. n
19332/2023), ma nei termini già illustrati in narrativa, la potrà agire in rivalsa nei confronti CP_1 degli enti che in concreto esercitavano le funzioni di vigilanza e protezione della fauna selvatica.
Giova, inoltre, osservare che nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici al fine del risarcimento del danno non può ritenersi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, gravando sul danneggiato anche l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo (Cass. n. 7969/2020).
Invero, la Suprema Corte di Cassazione, inoltre, ha ritenuto opportuno precisare che, “nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (ipotesi, invero, statisticamente molto frequente, nel tipo di contenzioso in esame), non possa ritenersi sufficiente - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo (Cass. Civ. Sez. III, Sent., 20-04-2020, n. 7969), in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054
c.c., comma 1, in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. civ. Sez. III, 06-07-2020, n. 13848), quest'ultimo dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga
l'adozione di ogni opportuna cautela nella condotta di guida da parte del danneggiato (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, in modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno (Cfr. Cass. Civ. Sez.
III, Sent., 20-04-2020, n. 7969)”.
Pertanto, applicando la disciplina di cui all'art. 2052 c.c. il danneggiato deve dimostrare il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre la è tenuta a fornire CP_1 la prova liberatoria del caso fortuito, ovvero a dimostrare che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale ed imprevedibile e non evitabile, perché ad esempio non era una specie presente nel territorio “ dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o comunque non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e cautela per i terzi» (Cass. nn. 7969, 8384, 8385, 13848, 20997, 18085,
19101, 25466 del 2020; Cass. nn. 25466 e 3023 del 2021; ordinanza n. 18454/2022; Cass. Civ. n.
27931/2022; Cass. Civ. n. 25466 del 2020; Cass. nn. 25466 e 3023 del 2021).
La prova liberatoria da parte della può consistere anche nel fatto che le misure che CP_1 avrebbero potuto impedire il danno avrebbero dovuto essere poste in essere non direttamente dalla stessa ma da un altro ente, cui spettava il relativo compito in quanto era stato a tanto CP_1 delegato, ma in tal caso sarà la stessa a potersi rivalere su tale soggetto, anche CP_1 chiamandolo in causa nello stesso giudizio avanzato nei suoi confronti, come è accaduto nella specie. (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22-04-2021, n. 10601);dunque, in tal caso dovrà dimostrare la condotta colposa dell'ente convenuto in rivalsa applicando i criteri di cui all'art. 2043 c.c. , quindi, dimostrando sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo della fattispecie illecita.
Orbene, chiarito che la legittimazione passiva spetta alla , all'esito della Controparte_1 evidenza probatoria è emerso che, in data 9.09.2021, alle ore 23.45, mentre l'attrice alla guida del veicolo di cui è proprietaria transitava lungo la SS 696 , all'altezza del KM 22+630 veniva attinta da un cinghiale di grossa taglia.
I testimoni escussi hanno riferito in merito all'attraversamento della strada da parte dell'ungulato, che non era stato avvistato in ragione dell'orario notturno e della repentinità dell'attraversamento. Nello specifico, il testimone , appuntato in servizio presso la Stazione dei Testimone_1
Carabinieri di Rocca di Mezzo, ha dichiarato che aveva constatato la presenza di peli e macchie di sangue sulla parte frontale del veicolo, interamente danneggiato, tanto che anche gli airbag dell'abitacolo erano scoppiati, per cui aveva provveduto ad allertare il veterinario, il quale era intervenuto a constatare il decesso del cinghiale il giorno successivo al sinistro.
Il testimone , coniuge dell'attrice, -capace a testimoniare, posto che non ha riportato Testimone_2
alcun danno dall'incidente e che il veicolo danneggiato risulta intestato soltanto all'attrice, per cui l'oggetto della causa non riguarda beni in comunione (ex multis Cass. Civ. n. 9399/2019; n.
9015/2009; n. 356/2020; n. 2295/2021), né la causa verte sulle questioni indicate dall'art. 247
c.p.c.,- ha riferito di avere visto l'animale sbucare dalla parte destra della carreggiata ed impattare contro il mezzo.
Infatti, in qualità di trasportato si trovava a bordo dell'auto e, quindi, aveva visto una sagoma di animale uscire dalla vegetazione posta lungo il margine destro della carreggiata e colpire la parte destra del veicolo, all'altezza dello pneumatico, per cui il veicolo aveva sbandato ed era andato finire nell'opposta corsia di marcia, ma poi si era riallineato nella ordinaria traiettoria.
Pertanto, la parte attrice ha dimostrato che l'eventus damni è stato causato da un animale selvatico che sbucando dalla vegetazione posta lungo il margine destro della carreggiata aveva occupato la corsia di marcia in cui lei viaggiava, andando a colpire il mezzo all'altezza dello pneumatico destro.
Non è emerso che l'attrice viaggiasse ad una velocità elevata, né altri elementi di responsabilità in capo alla medesima.
La Regione Abruzzo non ha dimostrato che l'attraversamento della carreggiata da parte dell'animale risultava un evento imprevedibile ed eccezionale, in quanto la zona in oggetto non era frequentata da cinghiali, né da altri animali selvatici, anzi il fatto che il sinistro si è verificato all'interno di un'area
Parco, rendeva prevedibile il possibile sconfinamento dell'animale sulla strada.
Pertanto, deve essere dichiarata la responsabilità della ai sensi dell'art. Controparte_1
2052 c.c. in ordine al fatto per cui è processo.
Per quanto attiene alla sussistenza di un danno giuridicamente rilevante ed alla consequenzialità giuridica ai sensi dell'art. 1223 c.c., si osserva quanto segue. Nel nostro ordinamento giuridico, non tutte le conseguenze naturali derivanti dal danno evento sono risarcibili, ma soltanto quelle che siano una conseguenza diretta ed immediata e comunque normale dell'eventus damni (art. 1223 c.c.) e che siano non evitabili dal danneggiato usando la ordinaria diligenza (1227 2° co. c.c. ).
Orbene, dalla lettura della relazione di servizio redatta dai militari della Legione Carabinieri CP_1
e Molise- Stazione di Rocca di Mezzo, prodotta in atti, emerge la ricostruzione della dinamica del sinistro e la descrizione dei danni riportati dal mezzo a causa dell'impatto con il cinghiale, in particolare il danneggiamento di tutta la parte anteriore con la fuoriuscita di tutti gli airbags dell'abitacolo.
Il testimone , in qualità di dipendente della società ditta scelta Testimone_3 Controparte_4
dall'attrice per la riparazione del mezzo, ha dichiarato di avere riparato il veicolo Toyota Hilux di cui proprietaria è l'attrice, ma aveva impiegato più tempo del previsto nella esecuzione dei lavori in quanto alcuni pezzi di ricambio della carrozzeria erano arrivati in ritardo.
Ha precisato che il mezzo presentava danni nella parte anteriore e laterale destra, mentre all'altezza del parafango, erano presenti i peli di un animale e delle macchie ematiche.
Orbene, i danni indicati nelle fatture prodotte in atti risultano compatibili con quelli accertati nella immediatezza del sinistro dalle Forze dell'Ordine.
Senonché la parte attrice ha dimostrato di avere corrisposto al carrozziere l'importo complessivo di euro 7.000,00, come evincibile dalle produzioni documentali versate in atti (bonifici del 23.08.2021 di euro 4.000,00 e dell'8.10.2021 pari ad euro 3.000,00), pertanto il danno patrimoniale dalla medesima subito a causa dell'eventus damni risulta pari a tale somma.
Per quanto concerne gli ulteriori danni patrimoniali che sarebbero stati causati all'attrice dal tempo impiegato per la esecuzione dei lavori di riparazione del mezzo, si osserva che tale ritardo non risulta ascrivibile alla parte convenuta, in quanto sono un pregiudizio riferibile esclusivamente alla scelta del professionista che doveva riparare il mezzo e, quindi, agli accordi negoziali intercorsi con questo soggetto.
Invece, per il danno da fermo tecnico, non causato dal ritardo nella esecuzione dei lavori, non è emerso che l'attrice non disponesse di un altro mezzo, né che abbia noleggiato un'auto sostitutiva, per cui non risulta risarcibile, non trattandosi di un danno in “re ipsa”. (ex multis Cass. Civ. n.
27839/2022; Cass. Civ. n. 6448/2023).
Infatti, è provato che durante la sosta del veicolo l'attrice non ha noleggiato alcun mezzo, né ha utilizzato i mezzi pubblici ovvero un servizio di taxi, sostenendone i relativi costi, ma veniva accompagnata dal marito e dai familiari, per cui non vi è la prova della esistenza di pregiudizio patrimoniale da risarcire.
Pertanto, la Regione Abruzzo deve essere condannata al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attrice nella misura provata di euro 7.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Per quanto concerne la domanda azionata dalla Regione Abruzzo nei confronti dell' , che CP_2 come già esposto in narrativa, deve essere qualificata ai sensi dell'art. 2043 c.c., non è emerso che la Abruzzo all'epoca dei fatti aveva impartito direttive specifiche all'ente CP_1 Controparte_2
, al fine di evitare sinistri stradali con ungulati, in seguito disattese e violate da
[...] quest'ultimo, per cui non vi è la prova della colpevolezza del . CP_2
Infatti, il è stato istituito come Ente di diritto pubblico Controparte_5 regionale con la Legge Regionale n. 54 del 13/07/1989, per cui è un ente che opera sotto la supervisione della e non gode di un'autonomia decisionale e di intervento, proprio Controparte_1 in ragione della natura di ente strumentale della . Controparte_1
Pertanto, la domanda di manleva avanzata dalla nei confronti dell' non Controparte_1 CP_2 risulta meritevole di accoglimento.
Le spese del giudizio devono seguire la soccombenza della parte convenuta e Controparte_1 vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di nonché Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide:
[...]
1. Dichiara la responsabilità della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 2052 c.c. e la condanna a corrispondere all'attore, la somma complessiva di euro 7.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
2. Condanna la a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio che Controparte_1
liquida in euro 2.800,00, oltre costo di iscrizione a ruolo pari ad euro 237,00 ed accessori per legge previsti.
3. Respinge la domanda azionata dalla nei confronti dell' Controparte_1 [...]
e la condanna a rimborsare a quest'ultimo le spese del presente Controparte_2
giudizio che liquida in euro 2.800,00, oltre accessori per legge previsti.
L'Aquila 23 luglio 2025 Dr.ssa Antonella Camilli