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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/10/2025, n. 6155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6155 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1664/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa AR D'VI Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza n. 8906/2024 del Tribunale
di Roma, pubblicata in data 13.09.2024, proposto con atto di appello notificato in data
17.03.2025, da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
CE AR (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio sito in via Roma n. 152, Terracina (LT), come da procura in atti.;
Appellante
Contro
(P.I.: ), in persona del l.r. p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Petrozzi (C.F. ), ed C.F._3
elettivamente domiciliato in Roma alla Via Carlo Mirabello n.30 presso lo studio dell'avv.
VA CO, giusta procura in atti.
Appellato
All'udienza del 25.09.2025, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi e la corte ha riservato la causa in decisione senza termini. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado , ha convenuto in giudizio con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. -innanzi Parte_1
il Tribunale di Roma- il affinché nei suoi confronti fossero accolte le Controparte_1
seguenti richieste: “1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertato il diritto di credito dovuto
all'istante, condannare il , con sede legale in Via Reno n. Controparte_1
30, Roma, P.VA , in persona del legale rapp.te pro-tempore, Sig.ra P.IVA_1 CP_2
, nata ad [...] il [...] e residente in [...], C.F.
[...]
pec: al pagamento di € 92.000,00 salvo C.F._4 Email_1
errori e/o omissioni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza fino all'effettivo
soddisfo, nonché le spese, competenze ed onorari del presente procedimento, da liquidarsi come da
allegata nota spese, salvo errori e/o omissioni o, in alternativa, nella somma ritenuta provata in corso
di giudizio;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritto procuratore che si dichiara
antistatario”.
Il ricorrente ha dedotto a fondamento della domanda: -di aver ricevuto mandato di consulenza economica-finanziaria dalla al fine di chiedere e ottenere un Controparte_3
finanziamento/mutuo pari a complessivi euro 2.300.000,00, di cui euro 750.000,00 per l'acquisto di un immobile, euro 500.000,00 per l'adeguamento immobiliare, euro 400.000,00 per l'acquisto di impianti e macchinari, euro 500.000,00 per le scorte ed euro 150.000,00 per la pubblicità; -che nel mandato veniva stabilito quale compenso spettante a il 4% dell'importo lordo del Parte_1
finanziamento/mutuo effettivamente accettato e deliberato dall'istituto di credito a favore del mandante, comprensivo dei relativi oneri fiscali;
-che il grazie Controparte_1
all'attività professionale svolta dal mandatario otteneva l'accettazione e deliberazione del finanziamento/mutuo richiesto;
-che tuttavia la non provvedeva a versare il Controparte_3
compenso pattuito e previsto nel mandato di consulenza economico-finanzia. 1.1.-Si è costituito il e ha contestato la domanda attorea deducendo che Controparte_1
per tutta la durata del mandato non aveva ricevuto alcuna informazione circa lo stato delle pratiche,
che nonostante i numerosi solleciti non aveva svolto alcuna attività e non aveva dato Parte_1
alcun riscontro, e che nessun finanziamento era mai stato erogato in suo favore;
ha poi allegato di aver avviato procedimento di mediazione per la restituzione delle somme versate a titolo di spese di istruttoria alla scadenza del mandato, ma che nonostante la rituali convocazioni la mediazione si concludeva con la mancata comparizione di ha quindi proposto domanda Parte_1
riconvenzionale per la restituzione delle somme corrisposte a titolo di spese di istruttoria, nonché per il rimborso della fase stragiudiziale del recupero del credito pari ad € 284,00 oltre a quelle relative alla fase di mediazione quantificabili in € 284,00.
1.2-La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e, precisate le conclusioni, è stata decisa con l'ordinanza della cui impugnativa si discute, la quale, ritenuta infondata la domanda proposta da , l'ha rigettata. Parte_1
Il primo giudice ha invece accolto la domanda riconvenzionale spiegata da Controparte_1
e ha condannato al pagamento, in favore della predetta società, della somma di
[...] Parte_1
euro 1.800,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo nonché alla rifusione delle spese di lite e al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96, co. III c.p.c., liquidato nella misura di euro 4.211,00.
§2-Con atto di appello, alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria di questa decisione,
le valutazioni del primo giudice sono state contestate “a) nella insufficiente, contraddittoria ed
illogica motivazione su punti decisivi della controversia ex art. 132 c.p.c., in relazione al difetto di
prova circa l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'appellante nell'esecuzione del contratto di
prestazione professionale rilevato dal giudice erroneamente”.
L'appellante ha poi contestato l'ordinanza gravata nella parte in cui accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da e ha concluso chiedendo: “1) IN VIA Controparte_1
PRINCIPALE E NEL MERITO, in riforma dell'ordinanza appellata, accertato il diritto di credito
dovuto all'istante, condannare il con sede legale in Via Reno Controparte_1 n. 30, Roma, P.VA al pagamento dell'importo di € 92.000,00 salvo errori e/o P.IVA_1
omissioni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza fino all'effettivo soddisfo;
2) IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA, in riforma parziale dell'ordinanza appellata, condannare il
al pagamento della somma che verrà ritenuta provata in Controparte_1
corso di giudizio anche equitativamente ex art. 1226 c.c.. 3) IN RELAZIONE ALLA DOMANDA
RICONVENZIONALE, riformare l'ordinanza appellata in relazione al capo di restituzione
dell'importo di € 1.880,00 posto a carico dell'appellante. 4) Con vittoria di spese e compensi del
doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge
da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
è costituito il e ha eccepito la tardività dell'appello- CP_4 Controparte_1
improcedibilità/inammissibilità per violazione del termine di cui all'art. 702 quater c.p.c., nonché del termine di cui all'art. 327 c.p.c.. Ha poi contestato nel merito la fondatezza dell'appello e ne ha chiesto il rigetto, chiedendo altresì la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma III, c.p.c..
2.2-La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 29.05.2025, ha riservato il deposito della sentenza senza termini.
§3- L'appello è inammissibile perché tardivo.
L'appellato , nel costituirsi, ha correttamente sollevato l'eccezione Controparte_1
preliminare di tardività dell'appello per violazione del termine di cui all'art. 702 quater c.p.c.. La
norma dispone infatti che “l'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'art. 702 ter produce gli
effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua
comunicazione o notificazione”. (v. Cass. S.U. 05/10/2022 n. 28975: nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine di trenta giorni per l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies c.p.c.; in mancanza delle suddette formalità l'ordinanza, a norma dell'art. 327 c.p.c., può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione). In ossequio al richiamato dettato normativo e in aderenza all'esigenza di celerità imposta dal procedimento introdotto ex adverso con il procedimento sommario di cognizione, qui ancora applicabile per effetto dell'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, controparte avrebbe dovuto procedere alla notifica dell'impugnativa entro e non oltre il 16 settembre 2024, tenuto conto della data di avvenuta comunicazione della ordinanza del Tribunale di Roma (16 settembre 2024). L'appello proposto da
è stato invece notificato in data 17 marzo 2025, sicché l'ordinanza resa all'esito del Parte_1
giudizio di primo grado deve ritenersi passata in giudicato per tardiva proposizione del gravame.
La decisione in rito di cui innanzi preclude la disamina ogni altra questione.
Le spese processuali, in applicazione del principio di soccombenza, devono porsi a carico dell'appellante, previa liquidazione come da dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti in ragione della complessità dell'opera prestata e della difesa svolta, in misura dei minimi tariffari vigenti e con espunzione dei compensi previsti per la fase “trattazione/istruttoria”.
Per quanto attiene la domanda proposta dalla parte appellata relativa alla condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la stessa deve essere respinta, sia perché la condanna ai sensi della stessa norma disposta dal primo giudice appare sufficiente a stigmatizzare il censurabile contegno dell'appellante, sia in considerazione della rapida definizione della controversia in sede di appello,
dopo la prima udienza.
Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge 24 dicembre 2012
n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello. 2) Pone le spese di lite del grado a carico della parte appellante e le liquida in €. 4.217,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13
comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2025
La Presidente est.
AR D'VI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa AR D'VI Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza n. 8906/2024 del Tribunale
di Roma, pubblicata in data 13.09.2024, proposto con atto di appello notificato in data
17.03.2025, da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Parte_1 C.F._1
CE AR (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio sito in via Roma n. 152, Terracina (LT), come da procura in atti.;
Appellante
Contro
(P.I.: ), in persona del l.r. p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Petrozzi (C.F. ), ed C.F._3
elettivamente domiciliato in Roma alla Via Carlo Mirabello n.30 presso lo studio dell'avv.
VA CO, giusta procura in atti.
Appellato
All'udienza del 25.09.2025, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi e la corte ha riservato la causa in decisione senza termini. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado , ha convenuto in giudizio con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. -innanzi Parte_1
il Tribunale di Roma- il affinché nei suoi confronti fossero accolte le Controparte_1
seguenti richieste: “1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertato il diritto di credito dovuto
all'istante, condannare il , con sede legale in Via Reno n. Controparte_1
30, Roma, P.VA , in persona del legale rapp.te pro-tempore, Sig.ra P.IVA_1 CP_2
, nata ad [...] il [...] e residente in [...], C.F.
[...]
pec: al pagamento di € 92.000,00 salvo C.F._4 Email_1
errori e/o omissioni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza fino all'effettivo
soddisfo, nonché le spese, competenze ed onorari del presente procedimento, da liquidarsi come da
allegata nota spese, salvo errori e/o omissioni o, in alternativa, nella somma ritenuta provata in corso
di giudizio;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritto procuratore che si dichiara
antistatario”.
Il ricorrente ha dedotto a fondamento della domanda: -di aver ricevuto mandato di consulenza economica-finanziaria dalla al fine di chiedere e ottenere un Controparte_3
finanziamento/mutuo pari a complessivi euro 2.300.000,00, di cui euro 750.000,00 per l'acquisto di un immobile, euro 500.000,00 per l'adeguamento immobiliare, euro 400.000,00 per l'acquisto di impianti e macchinari, euro 500.000,00 per le scorte ed euro 150.000,00 per la pubblicità; -che nel mandato veniva stabilito quale compenso spettante a il 4% dell'importo lordo del Parte_1
finanziamento/mutuo effettivamente accettato e deliberato dall'istituto di credito a favore del mandante, comprensivo dei relativi oneri fiscali;
-che il grazie Controparte_1
all'attività professionale svolta dal mandatario otteneva l'accettazione e deliberazione del finanziamento/mutuo richiesto;
-che tuttavia la non provvedeva a versare il Controparte_3
compenso pattuito e previsto nel mandato di consulenza economico-finanzia. 1.1.-Si è costituito il e ha contestato la domanda attorea deducendo che Controparte_1
per tutta la durata del mandato non aveva ricevuto alcuna informazione circa lo stato delle pratiche,
che nonostante i numerosi solleciti non aveva svolto alcuna attività e non aveva dato Parte_1
alcun riscontro, e che nessun finanziamento era mai stato erogato in suo favore;
ha poi allegato di aver avviato procedimento di mediazione per la restituzione delle somme versate a titolo di spese di istruttoria alla scadenza del mandato, ma che nonostante la rituali convocazioni la mediazione si concludeva con la mancata comparizione di ha quindi proposto domanda Parte_1
riconvenzionale per la restituzione delle somme corrisposte a titolo di spese di istruttoria, nonché per il rimborso della fase stragiudiziale del recupero del credito pari ad € 284,00 oltre a quelle relative alla fase di mediazione quantificabili in € 284,00.
1.2-La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e, precisate le conclusioni, è stata decisa con l'ordinanza della cui impugnativa si discute, la quale, ritenuta infondata la domanda proposta da , l'ha rigettata. Parte_1
Il primo giudice ha invece accolto la domanda riconvenzionale spiegata da Controparte_1
e ha condannato al pagamento, in favore della predetta società, della somma di
[...] Parte_1
euro 1.800,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo nonché alla rifusione delle spese di lite e al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96, co. III c.p.c., liquidato nella misura di euro 4.211,00.
§2-Con atto di appello, alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria di questa decisione,
le valutazioni del primo giudice sono state contestate “a) nella insufficiente, contraddittoria ed
illogica motivazione su punti decisivi della controversia ex art. 132 c.p.c., in relazione al difetto di
prova circa l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'appellante nell'esecuzione del contratto di
prestazione professionale rilevato dal giudice erroneamente”.
L'appellante ha poi contestato l'ordinanza gravata nella parte in cui accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da e ha concluso chiedendo: “1) IN VIA Controparte_1
PRINCIPALE E NEL MERITO, in riforma dell'ordinanza appellata, accertato il diritto di credito
dovuto all'istante, condannare il con sede legale in Via Reno Controparte_1 n. 30, Roma, P.VA al pagamento dell'importo di € 92.000,00 salvo errori e/o P.IVA_1
omissioni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza fino all'effettivo soddisfo;
2) IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA, in riforma parziale dell'ordinanza appellata, condannare il
al pagamento della somma che verrà ritenuta provata in Controparte_1
corso di giudizio anche equitativamente ex art. 1226 c.c.. 3) IN RELAZIONE ALLA DOMANDA
RICONVENZIONALE, riformare l'ordinanza appellata in relazione al capo di restituzione
dell'importo di € 1.880,00 posto a carico dell'appellante. 4) Con vittoria di spese e compensi del
doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge
da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
è costituito il e ha eccepito la tardività dell'appello- CP_4 Controparte_1
improcedibilità/inammissibilità per violazione del termine di cui all'art. 702 quater c.p.c., nonché del termine di cui all'art. 327 c.p.c.. Ha poi contestato nel merito la fondatezza dell'appello e ne ha chiesto il rigetto, chiedendo altresì la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma III, c.p.c..
2.2-La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 29.05.2025, ha riservato il deposito della sentenza senza termini.
§3- L'appello è inammissibile perché tardivo.
L'appellato , nel costituirsi, ha correttamente sollevato l'eccezione Controparte_1
preliminare di tardività dell'appello per violazione del termine di cui all'art. 702 quater c.p.c.. La
norma dispone infatti che “l'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'art. 702 ter produce gli
effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua
comunicazione o notificazione”. (v. Cass. S.U. 05/10/2022 n. 28975: nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine di trenta giorni per l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies c.p.c.; in mancanza delle suddette formalità l'ordinanza, a norma dell'art. 327 c.p.c., può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione). In ossequio al richiamato dettato normativo e in aderenza all'esigenza di celerità imposta dal procedimento introdotto ex adverso con il procedimento sommario di cognizione, qui ancora applicabile per effetto dell'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, controparte avrebbe dovuto procedere alla notifica dell'impugnativa entro e non oltre il 16 settembre 2024, tenuto conto della data di avvenuta comunicazione della ordinanza del Tribunale di Roma (16 settembre 2024). L'appello proposto da
è stato invece notificato in data 17 marzo 2025, sicché l'ordinanza resa all'esito del Parte_1
giudizio di primo grado deve ritenersi passata in giudicato per tardiva proposizione del gravame.
La decisione in rito di cui innanzi preclude la disamina ogni altra questione.
Le spese processuali, in applicazione del principio di soccombenza, devono porsi a carico dell'appellante, previa liquidazione come da dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti in ragione della complessità dell'opera prestata e della difesa svolta, in misura dei minimi tariffari vigenti e con espunzione dei compensi previsti per la fase “trattazione/istruttoria”.
Per quanto attiene la domanda proposta dalla parte appellata relativa alla condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la stessa deve essere respinta, sia perché la condanna ai sensi della stessa norma disposta dal primo giudice appare sufficiente a stigmatizzare il censurabile contegno dell'appellante, sia in considerazione della rapida definizione della controversia in sede di appello,
dopo la prima udienza.
Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge 24 dicembre 2012
n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello. 2) Pone le spese di lite del grado a carico della parte appellante e le liquida in €. 4.217,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%.
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13
comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2025
La Presidente est.
AR D'VI