Sentenza breve 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 13/04/2026, n. 6621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6621 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06621/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03212/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3212 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Tardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
previa sospensiva del decreto della Questura di Roma del 5 febbraio 2026, notificato il 13 febbraio 2026, con cui è stata respinta la domanda di rilascio del titolo di viaggio per stranieri.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa SI SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria dal 7 ottobre 2025, e già titolare di un titolo di viaggio rilasciato dalle Autorità italiane in data 16 settembre 2020 con scadenza il 15 settembre 2025, ha impugnato il decreto della Questura di Roma del 5 febbraio 2026, notificato il 13 febbraio 2026, con il quale è stata respinta la domanda di rinnovo del titolo di viaggio per stranieri. Con detto provvedimento l’Amministrazione ha, in particolare, ritenuto insussistenti i presupposti di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 251/2007, sul presupposto della mancanza di fondate ragioni che avrebbero impedito alla ricorrente di richiedere un passaporto alle Autorità del Paese di origine.
2. Avverso il provvedimento impugnato parte ricorrente ha dedotto violazione di legge, omessa istruttoria e motivazione irragionevole, non avendo l’amministrazione resistente effettuato un’analisi specifica della situazione strettamente personale della ricorrente, in ragione della quale il Tribunale di Roma le ha riconosciuto, nel 2015, la protezione sussidiaria.
3. Il 3 aprile 2026 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma, depositando una relazione difensiva con la quale si chiede il rigetto del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 10 aprile 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e va accolto, nei sensi di seguito esposti.
6. Sul piano normativo, viene in evidenza l’art. 24, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 251/2007, il quale dispone che “1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra. 2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato ”.
7. Tanto considerato, pur non sussistendo per i titolari di protezione sussidiaria alcun automatismo per l’ottenimento del titolo di viaggio, come, del resto, evidenziato anche dalla Questura di Roma, è altrettanto vero che la ricorrente è già stata destinataria di titolo di viaggio, come risulta dalla documentazione in atti.
8. Proprio in ragione di ciò, come ritenuto anche in altre vicende (cfr. Tar del Lazio, sez. I ter, n. 1258/2026 e 6400/2023), laddove il titolo già è stato rilasciato in precedenza, l’amministrazione avrebbe dovuto chiarire cosa è mutato, ma nel caso in esame nulla risulta dal provvedimento gravato.
9. Alla luce di tali elementi, in fatto ed in diritto, il rifiuto del titolo deve ritenersi illegittimo quantomeno per difetto di motivazione e deve, pertanto, essere annullato, salve le valutazioni future della Questura di Roma.
10. In considerazione della particolarità della materia in questione sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
OS PE, Presidente
SI SI, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI SI | OS PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.