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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 921/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GL IU, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 648/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difensore_1 CF.Difensore_1 Difeso da Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24005097357 REGISTRO 2024
Svolgimento del processo Ricorrente_1Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ha impugnato l'avviso di liquidazione indicato in intestazione, dell'imposto di € 1.050, notificato il 6.12.2024 al notaio Nominativo_1 in relazione all'atto del 3.10.2024 registrato in via telematica il 18.10.2024. La parte ricorrente ha premesso: Nominativo_2- che detto atto consiste nella compravendita di un immobile intercorsa tra (dante causa) e la stessa ricorrente Ricorrente_1 (avente causa) per il prezzo di € 62.000,00 sottoposta a condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell'avente diritto;
- che, alla data dell'atto, è stato pagato un acconto di € 35.000,00 con la previsione che il saldo sarebbe stato pagato all'avveramento della condizione;
- che l'atto è stato “regolarmente” sottoposto all'imposta di registro, autoliquidata dal notaio rogante “sulla base del valore dell'immobile determinato in € 5.370,00 ai sensi dell'art. 52 c. 4 e 5 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al DPR 26 aprile 1986 n. 131”; - che, tuttavia, con l'avviso di liquidazione impugnato, l'Agenzia delle Entrate ha rideterminato il dovuto, “applicando l'imposta del 3% sulla somma pagata di € 35.000,00”. Tanto premesso, parte ricorrente ha svolto due motivi di ricorso. Con il primo ha eccepito la nullità dell'avviso di liquidazione impugnato per mancanza di motivazione. Ha osservato, al riguardo, che il provvedimento impugnato omette di indicare per quali ragioni, nel caso di specie, “sul prezzo di acquisto dell'immobile andrebbe applicata l'imposta proporzionale del 3%, in aggiunta al tributo autoliquidato dal Notaio”. Con il secondo motivo, poi, ha dedotto l'infondatezza dell'atto impugnato, osservando in proposito che non è applicabile al caso di specie la previsione di cui all'art. 9 della Tariffa – parte prima di cui al d.P.R. 131/1986. Ha precisato, al riguardo, che tale ultima disposizione ha un ambito di applicabilità “residuale”, relativo agli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, trattandosi un atto traslativo della proprietà e riconducibile, quindi, alla previsione di cui all'art. 1 della Tariffa. Quindi, in forza di quanto precede, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato. Debitamente costituitasi, l'Agenzia delle Entrate ha contestato in toto quanto sostenuto nel ricorso, osservando che l'atto impugnato è regolarmente motivato, vieppiù tenuto conto che trattasi di mero avviso di liquidazione, e ribadendo che, in relazione al pagamento dell'acconto di € 35.000,00, trova applicazione l'art. 9 della Tariffa relativo agli atti “aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso. Con memoria depositata il 26.1.2026, parte ricorrente ha ribadito i motivi già posti a fondamento del ricorso introduttivo, insistendo per l'accoglimento dello stesso. La causa è stata trattata all'udienza pubblica del 9.2.2026, nel corso della quale le parti hanno insistito in quanto rispettivamente dedotto e richiesto nei rispettivi atti, dopo di che è stata posta in deliberazione.
Motivi della decisione Il primo motivo di ricorso è infondato. L'Agenzia delle Entrate ha adeguatamente motivato l'avviso di liquidazione impugnato. Ha osservato, infatti, come al contratto oggetto della controversa registrazione sia applicabile l'imposta in misura fissa, trattandosi di contratto di compravendita soggetto a condizione sospensiva (art. 27 d.P.R. 131/1986), ed altresì, in relazione all'acconto di € 35.000,00 previsto dallo stesso contratto, l'imposta proporzionale con l'aliquota del 3% a norma dell'art. 9 della Tariffa, riguardante la tassazione delle prestazioni a contenuto patrimoniale. È fondato, invece, il secondo motivo di ricorso. Con tale motivo, parte ricorrente contesta che al caso di specie sarebbe applicabile l'art. 9 della Tariffa. L'assunto è condiviso dalla Corte. L'art. 9 della Tariffa ha un ambito di applicazione sussidiario. Secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, infatti, esso è applicabile soltanto alle prestazioni a contenuto patrimoniale non previste da altre disposizioni della tariffa. Nel caso di specie, invece, siamo di fronte a un contratto di compravendita riconducibile ai negozi comportanti il trasferimento di diritti reali di cui all'art. 1 della Tariffa, ancorché sottoposto a condizione sospensiva. Né è condivisibile che la previsione del pagamento di un acconto prima dell'avverarsi della condizione è idoneo a mutare la natura giuridica del negozio. Il pagamento di acconti, come pure quello del saldo, non sconta un'imposta di registro autonoma da quella relativa al contratto di compravendita cui si riferisce, salvo quanto eventualmente dovuto, a norma dell'art. 6 della tariffa, per le quietanze non contenute nello stesso contratto di compravendita. Se ne ha conferma dal rilievo che il pagamento di acconti è invece soggetto ad autonoma imposta di registro, a norma dell'art. 10 della Tariffa – prima parte, nel caso di contratti preliminari, con la precisazione, peraltro, che «l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo». L'idea che, invece, in caso di contratto di compravendita soggetto a condizione sospensiva, oltre all'imposta in misura fissa, sarebbe dovuta l'imposta proporzionale su eventuali acconti, oltre a non essere prevista, comporterebbe un evidente e inammissibile fenomeno di doppia imposizione sulla stessa manifestazione di ricchezza. In conclusione, quindi, deve ribadirsi che il secondo motivo di ricorso è fondato e implica l'accoglimento dello stesso ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato e condanna la parte resistente, in favore della parte ricorrente, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 650,00, al rimborso forfettario delle spese generali e al pagamento dei tributi e contributi di legge. Palermo, 9 febbraio 2026
Il Giudice Giuliano Castiglia
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GL IU, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 648/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difensore_1 CF.Difensore_1 Difeso da Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24005097357 REGISTRO 2024
Svolgimento del processo Ricorrente_1Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ha impugnato l'avviso di liquidazione indicato in intestazione, dell'imposto di € 1.050, notificato il 6.12.2024 al notaio Nominativo_1 in relazione all'atto del 3.10.2024 registrato in via telematica il 18.10.2024. La parte ricorrente ha premesso: Nominativo_2- che detto atto consiste nella compravendita di un immobile intercorsa tra (dante causa) e la stessa ricorrente Ricorrente_1 (avente causa) per il prezzo di € 62.000,00 sottoposta a condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell'avente diritto;
- che, alla data dell'atto, è stato pagato un acconto di € 35.000,00 con la previsione che il saldo sarebbe stato pagato all'avveramento della condizione;
- che l'atto è stato “regolarmente” sottoposto all'imposta di registro, autoliquidata dal notaio rogante “sulla base del valore dell'immobile determinato in € 5.370,00 ai sensi dell'art. 52 c. 4 e 5 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al DPR 26 aprile 1986 n. 131”; - che, tuttavia, con l'avviso di liquidazione impugnato, l'Agenzia delle Entrate ha rideterminato il dovuto, “applicando l'imposta del 3% sulla somma pagata di € 35.000,00”. Tanto premesso, parte ricorrente ha svolto due motivi di ricorso. Con il primo ha eccepito la nullità dell'avviso di liquidazione impugnato per mancanza di motivazione. Ha osservato, al riguardo, che il provvedimento impugnato omette di indicare per quali ragioni, nel caso di specie, “sul prezzo di acquisto dell'immobile andrebbe applicata l'imposta proporzionale del 3%, in aggiunta al tributo autoliquidato dal Notaio”. Con il secondo motivo, poi, ha dedotto l'infondatezza dell'atto impugnato, osservando in proposito che non è applicabile al caso di specie la previsione di cui all'art. 9 della Tariffa – parte prima di cui al d.P.R. 131/1986. Ha precisato, al riguardo, che tale ultima disposizione ha un ambito di applicabilità “residuale”, relativo agli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, trattandosi un atto traslativo della proprietà e riconducibile, quindi, alla previsione di cui all'art. 1 della Tariffa. Quindi, in forza di quanto precede, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato. Debitamente costituitasi, l'Agenzia delle Entrate ha contestato in toto quanto sostenuto nel ricorso, osservando che l'atto impugnato è regolarmente motivato, vieppiù tenuto conto che trattasi di mero avviso di liquidazione, e ribadendo che, in relazione al pagamento dell'acconto di € 35.000,00, trova applicazione l'art. 9 della Tariffa relativo agli atti “aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”. Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso. Con memoria depositata il 26.1.2026, parte ricorrente ha ribadito i motivi già posti a fondamento del ricorso introduttivo, insistendo per l'accoglimento dello stesso. La causa è stata trattata all'udienza pubblica del 9.2.2026, nel corso della quale le parti hanno insistito in quanto rispettivamente dedotto e richiesto nei rispettivi atti, dopo di che è stata posta in deliberazione.
Motivi della decisione Il primo motivo di ricorso è infondato. L'Agenzia delle Entrate ha adeguatamente motivato l'avviso di liquidazione impugnato. Ha osservato, infatti, come al contratto oggetto della controversa registrazione sia applicabile l'imposta in misura fissa, trattandosi di contratto di compravendita soggetto a condizione sospensiva (art. 27 d.P.R. 131/1986), ed altresì, in relazione all'acconto di € 35.000,00 previsto dallo stesso contratto, l'imposta proporzionale con l'aliquota del 3% a norma dell'art. 9 della Tariffa, riguardante la tassazione delle prestazioni a contenuto patrimoniale. È fondato, invece, il secondo motivo di ricorso. Con tale motivo, parte ricorrente contesta che al caso di specie sarebbe applicabile l'art. 9 della Tariffa. L'assunto è condiviso dalla Corte. L'art. 9 della Tariffa ha un ambito di applicazione sussidiario. Secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, infatti, esso è applicabile soltanto alle prestazioni a contenuto patrimoniale non previste da altre disposizioni della tariffa. Nel caso di specie, invece, siamo di fronte a un contratto di compravendita riconducibile ai negozi comportanti il trasferimento di diritti reali di cui all'art. 1 della Tariffa, ancorché sottoposto a condizione sospensiva. Né è condivisibile che la previsione del pagamento di un acconto prima dell'avverarsi della condizione è idoneo a mutare la natura giuridica del negozio. Il pagamento di acconti, come pure quello del saldo, non sconta un'imposta di registro autonoma da quella relativa al contratto di compravendita cui si riferisce, salvo quanto eventualmente dovuto, a norma dell'art. 6 della tariffa, per le quietanze non contenute nello stesso contratto di compravendita. Se ne ha conferma dal rilievo che il pagamento di acconti è invece soggetto ad autonoma imposta di registro, a norma dell'art. 10 della Tariffa – prima parte, nel caso di contratti preliminari, con la precisazione, peraltro, che «l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo». L'idea che, invece, in caso di contratto di compravendita soggetto a condizione sospensiva, oltre all'imposta in misura fissa, sarebbe dovuta l'imposta proporzionale su eventuali acconti, oltre a non essere prevista, comporterebbe un evidente e inammissibile fenomeno di doppia imposizione sulla stessa manifestazione di ricchezza. In conclusione, quindi, deve ribadirsi che il secondo motivo di ricorso è fondato e implica l'accoglimento dello stesso ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'atto impugnato e condanna la parte resistente, in favore della parte ricorrente, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 650,00, al rimborso forfettario delle spese generali e al pagamento dei tributi e contributi di legge. Palermo, 9 febbraio 2026
Il Giudice Giuliano Castiglia