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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/11/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1271/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IO LI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico del lavoro nella persona della dott.ssa
Barbara Pangrazzi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1271/2024 promossa da:
(C.F. ), nato in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Rossi, ed elettivamente domiciliato a Reggio Emilia in via Donizone da Canossa n. 35
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria
IR e PP IL, con domicilio eletto a Reggio Emilia in via della Previdenza
Sociale n. 6, presso l'Avvocatura della sede provinciale dell' CP_1
RESISTENTE
In punto a: opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.12.2024 ha proposto opposizione Parte_2 avverso l'avviso di addebito n. 39520240001742939000 emesso dall' notificato il CP_1
10.12.2024, per contributi ritenuti dovuti alla Gestione Artigiani per l'anno 2017, per un importo complessivo di € 13.140,41. Nel ricorso introduttivo l'opponente ha esposto che l'AVA impugnato deriva dall'accertamento n. THS01BD01144/2023 dell'Agenzia delle
Entrate relativo all'anno d'imposta 2017, con il quale era stato accertato in capo alla società , di cui il ricorrente Controparte_2 era socio, un maggior reddito di impresa, e che il detto avviso di accertamento era stato oggetto di tempestiva impugnazione avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia ove il ricorso era ancora pendente. Parte opponente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, eccependone l'illegittimità sia per mancanza dell'attestazione di conformità della copia analogica all'originale informatico sia per violazione dell'art. art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 46/99 in quanto emesso e notificato dall' in pendenza di impugnazione dell'accertamento fiscale davanti al giudice CP_1 tributario;
ha eccepito altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi richiesti dall'Ente, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione prima della notifica dell'AVA, nonché l'infondatezza delle pretese contributive oggetto dell'avviso di addebito contestato.
Si è costituito ritualmente l' che ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha CP_1 chiesto il rigetto, rilevando che l'Agenzia delle Entrate è legittimata a contestare il mancato pagamento di contributi dovuti all' e che, nel caso in esame, ciò è avvenuto CP_1 con l'avviso di accertamento tributario n. THS02BD00510/2023 dell'Agenzia delle
Entrate, notificato il 23.06.2023 - cui ha fatto seguito l'intimazione ad adempiere n.
THS01BD01144/2023 che espressamente richiama quell'accertamento sottostante -, che per l'AVA oggetto del ricorso costituisce, quindi, valido atto di interruzione della prescrizione.
La causa, istruita con la produzione di documenti, viene oggi decisa mediante sentenza
2 con motivazione contestuale a seguito di deposito di note scritte.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Risulta fondata l'eccezione di illegittimità dell'avviso di addebito in quanto emesso in violazione dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. 46/1999.
Il Tribunale condivide l'insegnamento della Suprema Corte ai sensi del quale “…in materia
d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma
3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sa impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che
l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, ne' è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia CP_1 messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario" ( Cass. n. 8379 del 09/04/2014).
Tale sistema è coerente con l'unicità dell'accertamento fiscale e contributivo in capo all'Agenzia delle Entrate.
L' ha emesso l'AVA in pendenza di impugnazione dell'accertamento fiscale davanti al CP_1 giudice tributario.
Tuttavia l'invalidità dell'AVA non esime il giudicante dall'affrontare il merito della controversia, posto che l'opposizione a ruolo introduce una causa di cognizione sul rapporto e non riguarda la sola legittimità dell'atto opposto.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata invero nel ritenere che “in tema di
3 riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale (ora avviso di addebito) che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. n. 10218/2015, Cass. n. 11839 del 2014 e Cass. n. 14149/2012).
L'AVA impugnato è scaturito dall'accertamento n. THS02BD00510/2023 dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, con il quale era stato verificato in capo alla società
[...]
, di cui il ricorrente possedeva Parte_3 una quota di partecipazione agli utili del 50%, un reddito d'impresa relativo all'anno di imposta 2017 pari ad € 117.467,00, a fronte del reddito dichiarato dalla società di €
52.851,00, e che detto reddito era stato imputato pro quota ai soci con conseguente ricalcolo dei contributi dovuti da alla Gestione Artigiani. Tale maggior Parte_2 reddito accertato in capo alla società derivava dalla contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, si osserva che l'avviso di accertamento n.
THS02BD00510/2023 e il successivo avviso n. THS01BD01144/2023, notificati al ricorrente rispettivamente nelle date del 23.06.2023 e 11.10.2023, sono atti utili ad interrompere il termine di prescrizione che non è dunque maturata.
La Suprema Corte ha chiarito che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, in forza del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, l'Agenzia delle Entrate svolge, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per
i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all' sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia CP_1 delle Entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di
4 accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell (Cass. n. 24623 CP_1 del 2023; Cass. n. 5439 del 2019; Cass. n., 4743 del 2018; Cass. n. 13463 del 2017; Cass. n.
17769 del 2015).
Poiché il caso che ci occupa riguarda contributi a percentuale sul reddito dell'anno 2017 e il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scadeva il 02.07.2018, ne consegue che l'avviso di addebito su richiamato non risulta prescritto in quanto gli atti di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate il 23.06.2023 e l'11.10.2023 hanno interrotto il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3 della L. 335/1995.
Nel merito parte opponente ha contestato la pretesa di nonché il presupposto avviso CP_1 di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia n. THS01BD01144, asserendo che le fatture emesse sono relative ad operazioni reali ed effettive.
Le doglianze articolate dall'opponente sono le medesime a quelle sollevate in sede tributaria, ove, con motivazione del tutto condivisibile, sono state disattese dal giudice tributario di primo grado.
In particolare la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dell'Emilia Romagna, con sentenza n. 128/2025 del 07.04.2025, depositata in data 19.06.2025, ha respinto il ricorso, per i seguenti motivi:
“Nel merito la Corte ritiene fondate le presunzioni dell'Agenzia in quanto, oltre al profilo di
“cartiere” delle tre società fornitrici della odierna Ricorrente, rileva quanto documentato dall'Agenzia circa l'inadeguatezza della struttura aziendale delle medesime per svolgere le prestazioni oggetto delle riprese dell'Agenzia..
Per quanto alla società nell'anno 2017 risulta che non si avvalesse Controparte_3 stabilmente di personale dipendente inoltre si può escludere che potesse aver concesso in subappalto le prestazioni fatturate e soprattutto potesse aver acquistato materiali destinati alla rivendita. In merito alla società , oltre a quanto rilevato dalla Guardia CP_4
5 di Finanza di Crotone, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia la Corte rileva come per tale società, in qualità di cessionario, risultano ricostruite operazioni per totali € 30.317,16, di cui 17.115,00 legale ad altre attività non connesse con l'edilizia, ed è pertanto inverosimile che possa aver venduto alla odierna ricorrente le merci indicate nelle fatture in contestazione per un totale di. € 41.502,00. Anche in merito alla società RINASCITA SRLS si constata la mancanza di una struttura idonea allo svolgimento di attività d'impresa ed in particolare al conseguimento di un fatturato per un importo di € 1.502.876,25 in quanto non risultava possedere autocarri per il trasporto di materiali, dato che fatturava anche come società di trasporti, non risultava avere personale dipendente ad eccezione di una sola impiegata che risultava essere assunta fino alla data del 26/10/2017, si rileva inoltre
l'assenza di costi per prestazioni di terzi a supporto delle operazioni attive. Fondate sono quindi le presunzioni dell'Agenzia.
Rileva la Corte che l'atto impositivo ha riprodotto quanto sopra, ovverosia il contenuto essenziale degli elementi raccolti nei confronti dei fornitori e fondanti l'accertamento in oggetto che risulta pertanto motivato riportando la dettagliata descrizione degli elementi presuntivi raccolti a sostegno della pretesa erariale.
Viceversa Parte Ricorrente non ha fornito in giudizio concrete dimostrazioni circa i rapporti commerciali intrattenuti con i descritti fornitori. Il Collegio si riconosce nel consolidato orientamento della Corte di Cassazione che ha più volte ribadito che nel caso, come quello in esame, in cui l'Ufficio fornisca elementi anche di natura presuntiva è del contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, corretti in tal senso i richiami giurisprudenziali citati in controdeduzioni”.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo assunto un indirizzo, secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l'Amministrazione finanziaria, ove contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, ha l'onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, che dette operazioni, in realtà, non sono state effettuate, mentre, in presenza di siffatta prova, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili” (così, tra tante, Cass. n. 25775/2014; conf. Cass. n. 23560/2012),
6 precisandosi, al riguardo che non rileva la regolarità formale delle scritture e le evidenze contabili dei pagamenti “in quanto apparenze facilmente falsificabili” (ex plurimis Cass. n.
28628/2021 e Cass. n. 17619/2018).
La decisione del giudice tributario, che ha fatto buon uso dei principi sopra richiamati, conferma l'esistenza di un maggior reddito della società
[...]
e da ciò ne consegue che è dovuta all' la Controparte_2 CP_1 maggiore contribuzione richiesta con il titolo opposto.
Pertanto l'avviso di addebito, emesso dall' va annullato e l'opponente va condannato CP_1
a pagare all'Istituto la somma richiesta per contributi e sanzioni oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
La spese di lite, in considerazione dell'annullamento del titolo, vanno compensate nella misura della metà, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente per la rimanente metà.
P.Q.M.
La Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:
- annulla l'avviso di addebito n. n. 39520240001742939000 emesso dall' CP_1
- condanna a pagare all' le somme portate dall'avviso di addebito Parte_2 CP_1 annullato a titolo di contributi e sanzioni, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna a rifondere all' € 1.863,50 per spese legali, oltre spese Parte_2 CP_1 generali, IVA e CPA come per legge e compensa tra le parti la restante metà.
Reggio Emilia 20/11/2025
LA GOP
dott.ssa Barbara Pangrazzi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IO LI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico del lavoro nella persona della dott.ssa
Barbara Pangrazzi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1271/2024 promossa da:
(C.F. ), nato in [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Rossi, ed elettivamente domiciliato a Reggio Emilia in via Donizone da Canossa n. 35
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria
IR e PP IL, con domicilio eletto a Reggio Emilia in via della Previdenza
Sociale n. 6, presso l'Avvocatura della sede provinciale dell' CP_1
RESISTENTE
In punto a: opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.12.2024 ha proposto opposizione Parte_2 avverso l'avviso di addebito n. 39520240001742939000 emesso dall' notificato il CP_1
10.12.2024, per contributi ritenuti dovuti alla Gestione Artigiani per l'anno 2017, per un importo complessivo di € 13.140,41. Nel ricorso introduttivo l'opponente ha esposto che l'AVA impugnato deriva dall'accertamento n. THS01BD01144/2023 dell'Agenzia delle
Entrate relativo all'anno d'imposta 2017, con il quale era stato accertato in capo alla società , di cui il ricorrente Controparte_2 era socio, un maggior reddito di impresa, e che il detto avviso di accertamento era stato oggetto di tempestiva impugnazione avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia ove il ricorso era ancora pendente. Parte opponente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, eccependone l'illegittimità sia per mancanza dell'attestazione di conformità della copia analogica all'originale informatico sia per violazione dell'art. art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 46/99 in quanto emesso e notificato dall' in pendenza di impugnazione dell'accertamento fiscale davanti al giudice CP_1 tributario;
ha eccepito altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi richiesti dall'Ente, non essendo intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione prima della notifica dell'AVA, nonché l'infondatezza delle pretese contributive oggetto dell'avviso di addebito contestato.
Si è costituito ritualmente l' che ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha CP_1 chiesto il rigetto, rilevando che l'Agenzia delle Entrate è legittimata a contestare il mancato pagamento di contributi dovuti all' e che, nel caso in esame, ciò è avvenuto CP_1 con l'avviso di accertamento tributario n. THS02BD00510/2023 dell'Agenzia delle
Entrate, notificato il 23.06.2023 - cui ha fatto seguito l'intimazione ad adempiere n.
THS01BD01144/2023 che espressamente richiama quell'accertamento sottostante -, che per l'AVA oggetto del ricorso costituisce, quindi, valido atto di interruzione della prescrizione.
La causa, istruita con la produzione di documenti, viene oggi decisa mediante sentenza
2 con motivazione contestuale a seguito di deposito di note scritte.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Risulta fondata l'eccezione di illegittimità dell'avviso di addebito in quanto emesso in violazione dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. 46/1999.
Il Tribunale condivide l'insegnamento della Suprema Corte ai sensi del quale “…in materia
d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma
3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sa impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che
l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, ne' è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia CP_1 messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario" ( Cass. n. 8379 del 09/04/2014).
Tale sistema è coerente con l'unicità dell'accertamento fiscale e contributivo in capo all'Agenzia delle Entrate.
L' ha emesso l'AVA in pendenza di impugnazione dell'accertamento fiscale davanti al CP_1 giudice tributario.
Tuttavia l'invalidità dell'AVA non esime il giudicante dall'affrontare il merito della controversia, posto che l'opposizione a ruolo introduce una causa di cognizione sul rapporto e non riguarda la sola legittimità dell'atto opposto.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata invero nel ritenere che “in tema di
3 riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale (ora avviso di addebito) che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. n. 10218/2015, Cass. n. 11839 del 2014 e Cass. n. 14149/2012).
L'AVA impugnato è scaturito dall'accertamento n. THS02BD00510/2023 dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, con il quale era stato verificato in capo alla società
[...]
, di cui il ricorrente possedeva Parte_3 una quota di partecipazione agli utili del 50%, un reddito d'impresa relativo all'anno di imposta 2017 pari ad € 117.467,00, a fronte del reddito dichiarato dalla società di €
52.851,00, e che detto reddito era stato imputato pro quota ai soci con conseguente ricalcolo dei contributi dovuti da alla Gestione Artigiani. Tale maggior Parte_2 reddito accertato in capo alla società derivava dalla contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, si osserva che l'avviso di accertamento n.
THS02BD00510/2023 e il successivo avviso n. THS01BD01144/2023, notificati al ricorrente rispettivamente nelle date del 23.06.2023 e 11.10.2023, sono atti utili ad interrompere il termine di prescrizione che non è dunque maturata.
La Suprema Corte ha chiarito che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, in forza del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, l'Agenzia delle Entrate svolge, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per
i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all' sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia CP_1 delle Entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di
4 accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell (Cass. n. 24623 CP_1 del 2023; Cass. n. 5439 del 2019; Cass. n., 4743 del 2018; Cass. n. 13463 del 2017; Cass. n.
17769 del 2015).
Poiché il caso che ci occupa riguarda contributi a percentuale sul reddito dell'anno 2017 e il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scadeva il 02.07.2018, ne consegue che l'avviso di addebito su richiamato non risulta prescritto in quanto gli atti di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate il 23.06.2023 e l'11.10.2023 hanno interrotto il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3 della L. 335/1995.
Nel merito parte opponente ha contestato la pretesa di nonché il presupposto avviso CP_1 di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia n. THS01BD01144, asserendo che le fatture emesse sono relative ad operazioni reali ed effettive.
Le doglianze articolate dall'opponente sono le medesime a quelle sollevate in sede tributaria, ove, con motivazione del tutto condivisibile, sono state disattese dal giudice tributario di primo grado.
In particolare la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dell'Emilia Romagna, con sentenza n. 128/2025 del 07.04.2025, depositata in data 19.06.2025, ha respinto il ricorso, per i seguenti motivi:
“Nel merito la Corte ritiene fondate le presunzioni dell'Agenzia in quanto, oltre al profilo di
“cartiere” delle tre società fornitrici della odierna Ricorrente, rileva quanto documentato dall'Agenzia circa l'inadeguatezza della struttura aziendale delle medesime per svolgere le prestazioni oggetto delle riprese dell'Agenzia..
Per quanto alla società nell'anno 2017 risulta che non si avvalesse Controparte_3 stabilmente di personale dipendente inoltre si può escludere che potesse aver concesso in subappalto le prestazioni fatturate e soprattutto potesse aver acquistato materiali destinati alla rivendita. In merito alla società , oltre a quanto rilevato dalla Guardia CP_4
5 di Finanza di Crotone, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia la Corte rileva come per tale società, in qualità di cessionario, risultano ricostruite operazioni per totali € 30.317,16, di cui 17.115,00 legale ad altre attività non connesse con l'edilizia, ed è pertanto inverosimile che possa aver venduto alla odierna ricorrente le merci indicate nelle fatture in contestazione per un totale di. € 41.502,00. Anche in merito alla società RINASCITA SRLS si constata la mancanza di una struttura idonea allo svolgimento di attività d'impresa ed in particolare al conseguimento di un fatturato per un importo di € 1.502.876,25 in quanto non risultava possedere autocarri per il trasporto di materiali, dato che fatturava anche come società di trasporti, non risultava avere personale dipendente ad eccezione di una sola impiegata che risultava essere assunta fino alla data del 26/10/2017, si rileva inoltre
l'assenza di costi per prestazioni di terzi a supporto delle operazioni attive. Fondate sono quindi le presunzioni dell'Agenzia.
Rileva la Corte che l'atto impositivo ha riprodotto quanto sopra, ovverosia il contenuto essenziale degli elementi raccolti nei confronti dei fornitori e fondanti l'accertamento in oggetto che risulta pertanto motivato riportando la dettagliata descrizione degli elementi presuntivi raccolti a sostegno della pretesa erariale.
Viceversa Parte Ricorrente non ha fornito in giudizio concrete dimostrazioni circa i rapporti commerciali intrattenuti con i descritti fornitori. Il Collegio si riconosce nel consolidato orientamento della Corte di Cassazione che ha più volte ribadito che nel caso, come quello in esame, in cui l'Ufficio fornisca elementi anche di natura presuntiva è del contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, corretti in tal senso i richiami giurisprudenziali citati in controdeduzioni”.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo assunto un indirizzo, secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l'Amministrazione finanziaria, ove contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta, ha l'onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, che dette operazioni, in realtà, non sono state effettuate, mentre, in presenza di siffatta prova, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili” (così, tra tante, Cass. n. 25775/2014; conf. Cass. n. 23560/2012),
6 precisandosi, al riguardo che non rileva la regolarità formale delle scritture e le evidenze contabili dei pagamenti “in quanto apparenze facilmente falsificabili” (ex plurimis Cass. n.
28628/2021 e Cass. n. 17619/2018).
La decisione del giudice tributario, che ha fatto buon uso dei principi sopra richiamati, conferma l'esistenza di un maggior reddito della società
[...]
e da ciò ne consegue che è dovuta all' la Controparte_2 CP_1 maggiore contribuzione richiesta con il titolo opposto.
Pertanto l'avviso di addebito, emesso dall' va annullato e l'opponente va condannato CP_1
a pagare all'Istituto la somma richiesta per contributi e sanzioni oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
La spese di lite, in considerazione dell'annullamento del titolo, vanno compensate nella misura della metà, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente per la rimanente metà.
P.Q.M.
La Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione, così decide:
- annulla l'avviso di addebito n. n. 39520240001742939000 emesso dall' CP_1
- condanna a pagare all' le somme portate dall'avviso di addebito Parte_2 CP_1 annullato a titolo di contributi e sanzioni, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna a rifondere all' € 1.863,50 per spese legali, oltre spese Parte_2 CP_1 generali, IVA e CPA come per legge e compensa tra le parti la restante metà.
Reggio Emilia 20/11/2025
LA GOP
dott.ssa Barbara Pangrazzi
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