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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.7800/2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. CLEMENTI GIORGIO per Parte_1 procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. CLEMENTI GIORGIO per Controparte_1 procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO
EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in data 16.8.2021, che dall'unione coniugale non erano figli e che il marito si era già allontanato dalla casa familiare di proprietà della moglie - hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché il successivo scioglimento del matrimonio, così come ribadito nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 3.4.2025, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, e fisseranno la loro residenza in piena autonomia. 2) I coniugi si danno atto che l'ultimo domicilio coniugale di Piazza Armenia 10 è di proprietà esclusiva della moglie, ed il marito se ne è allontanato, asportando i propri beni ed effetti personali. 3) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
4) I coniugi si prestano sin
d'ora reciproco consenso all'espatrio, al rilascio e/o al rinnovo del passaporto”.
Stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, vivendo i coniugi già separati di fatto, ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, nulla osta alla pronuncia della separazione personale delle parti alle condizioni concordate.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui alla separata ordinanza emessa in pari data.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1
, coniugati in Roma il 18.06.2021, alle condizioni Controparte_1 congiunte riportate in parte motiva;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 337,
Parte 1, Serie 03 , Anno 2021 );
- spese alla sentenza definitiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.7800/2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. CLEMENTI GIORGIO per Parte_1 procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. CLEMENTI GIORGIO per Controparte_1 procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO
EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in data 16.8.2021, che dall'unione coniugale non erano figli e che il marito si era già allontanato dalla casa familiare di proprietà della moglie - hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché il successivo scioglimento del matrimonio, così come ribadito nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 3.4.2025, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, e fisseranno la loro residenza in piena autonomia. 2) I coniugi si danno atto che l'ultimo domicilio coniugale di Piazza Armenia 10 è di proprietà esclusiva della moglie, ed il marito se ne è allontanato, asportando i propri beni ed effetti personali. 3) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
4) I coniugi si prestano sin
d'ora reciproco consenso all'espatrio, al rilascio e/o al rinnovo del passaporto”.
Stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, vivendo i coniugi già separati di fatto, ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, nulla osta alla pronuncia della separazione personale delle parti alle condizioni concordate.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui alla separata ordinanza emessa in pari data.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1
, coniugati in Roma il 18.06.2021, alle condizioni Controparte_1 congiunte riportate in parte motiva;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 337,
Parte 1, Serie 03 , Anno 2021 );
- spese alla sentenza definitiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi